TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 796 del RGAC dell'anno 2024 vertente
TRA
( , nella qualità di erede del coniuge (cf Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. NC Sica C.F._2
( - p.e.c. C.F._3 Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del curatore (C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardò – PEC: Controparte_2 C.F._4
Email_2
PARTE CONVENUTA
E
(cf , in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Andrea Sirena (cf ) pec: CodiceFiscale_5
e PP NC CO (cf pec: Email_3 C.F._6
Email_4
PARTE CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio la , il dott. e la Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare che la responsabilità medico sanitaria delle lesioni occorse all'attore sono addebitabili ai convenuti, nelle rispettive qualità e/o responsabilità; conseguentemente, ha chiesto di condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e/o responsabilità, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificabili nella complessiva somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
2. Si sono costituiti e la assicuratrice , che hanno resistito alla domanda attrice. Controparte_2 CP_3 3. Dando atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta
[...]
il precedente GI, con ordinanza del 22.4.2024, ha dichiarato interrotto il processo, che, Controparte_4 poi, veniva riassunto da parte attrice nei confronti delle due parti costituite e della Controparte_5
giudiziale già contumace.
[...]
4. A seguito di dichiarazione del decesso di operata dal difensore, il precedente GI, con Persona_1 ordinanza del 4.10.2024, ha di nuovo dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 cpc.
5. Il processo è stato quindi riassunto da , in qualità di successore mortis causa di , Parte_1 Persona_1 nei confronti di e di giudiziale. Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
6. Constatata la mancata costituzione di quest'ultima, all'udienza del 18.3.2025 i convenuti costituiti hanno chiesto che la domanda fosse dichiarata inammissibile in quanto di competenza esclusiva del Giudice
Delegato ex artt. 52 e 93 L.F.
Parte attrice nelle successive note autorizzate ha aderito all'eccezione di improcedibilità.
7. La causa, pertanto, è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281 quinquies.
8. Orbene, è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 151 del codice della crisi di impresa “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
La norma, in buona sostanza, ricalcando il contenuto dell'art. 52 della vecchia legge fallimentare dispone espressamente la vis attractiva del Tribunale fallimentare rispetto a tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, stabilendo una regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo attraverso le forme dell'insinuazione di cui al Dlgs n.ro 14/19, con conseguente obbligo, anche d'Ufficio, di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda proposta secondo le forme del rito ordinario di cognizione.
E' stato recentemente ribadito che: “In proposito, giova premettere che, dal combinato disposto degli artt.51
e 52 della legge fallimentare (quest'ultimo espressamente richiamato nel principio di diritto fissato dalla sentenza n.12154 delle Sezioni Unite di questa Corte), può desumersi il c.d. "canone della universalità soggettiva", comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito. Di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal
Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n.12114;
Cass.02/04/2004, n.6502; Cass.01/04/2005, n.6918; Cass.18/05/2005, n.10414). Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr., oltre alla citata Cass. n.10414/2005, Cass.23/12/2003, n.19718)” (Cassazione n. 322 del 05.01.2024).
8.1 Nel caso di specie, atteso che l'apertura della liquidazione è sopravvenuta nel corso del giudizio nel corso del giudizio, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
9. Le spese dell'odierna lite vanno compensate, stante la sopravvenuta pronuncia di liquidazione giudiziale e l'adesione di parte attrice all'eccezione sollevata dalle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Vitullio Marzullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Dichiara il ricorso improcedibile con spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catanzaro, li 12.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 796 del RGAC dell'anno 2024 vertente
TRA
( , nella qualità di erede del coniuge (cf Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. NC Sica C.F._2
( - p.e.c. C.F._3 Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del curatore (C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONTRO
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardò – PEC: Controparte_2 C.F._4
Email_2
PARTE CONVENUTA
E
(cf , in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Andrea Sirena (cf ) pec: CodiceFiscale_5
e PP NC CO (cf pec: Email_3 C.F._6
Email_4
PARTE CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio la , il dott. e la Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di accertare e dichiarare che la responsabilità medico sanitaria delle lesioni occorse all'attore sono addebitabili ai convenuti, nelle rispettive qualità e/o responsabilità; conseguentemente, ha chiesto di condannare i convenuti, nelle rispettive qualità e/o responsabilità, al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, quantificabili nella complessiva somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
2. Si sono costituiti e la assicuratrice , che hanno resistito alla domanda attrice. Controparte_2 CP_3 3. Dando atto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della convenuta
[...]
il precedente GI, con ordinanza del 22.4.2024, ha dichiarato interrotto il processo, che, Controparte_4 poi, veniva riassunto da parte attrice nei confronti delle due parti costituite e della Controparte_5
giudiziale già contumace.
[...]
4. A seguito di dichiarazione del decesso di operata dal difensore, il precedente GI, con Persona_1 ordinanza del 4.10.2024, ha di nuovo dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 cpc.
5. Il processo è stato quindi riassunto da , in qualità di successore mortis causa di , Parte_1 Persona_1 nei confronti di e di giudiziale. Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
6. Constatata la mancata costituzione di quest'ultima, all'udienza del 18.3.2025 i convenuti costituiti hanno chiesto che la domanda fosse dichiarata inammissibile in quanto di competenza esclusiva del Giudice
Delegato ex artt. 52 e 93 L.F.
Parte attrice nelle successive note autorizzate ha aderito all'eccezione di improcedibilità.
7. La causa, pertanto, è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281 quinquies.
8. Orbene, è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 151 del codice della crisi di impresa “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
La norma, in buona sostanza, ricalcando il contenuto dell'art. 52 della vecchia legge fallimentare dispone espressamente la vis attractiva del Tribunale fallimentare rispetto a tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, stabilendo una regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo attraverso le forme dell'insinuazione di cui al Dlgs n.ro 14/19, con conseguente obbligo, anche d'Ufficio, di dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda proposta secondo le forme del rito ordinario di cognizione.
E' stato recentemente ribadito che: “In proposito, giova premettere che, dal combinato disposto degli artt.51
e 52 della legge fallimentare (quest'ultimo espressamente richiamato nel principio di diritto fissato dalla sentenza n.12154 delle Sezioni Unite di questa Corte), può desumersi il c.d. "canone della universalità soggettiva", comportante la soggezione dei creditori del fallito alle norme specifiche sulla formazione dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito. Di conseguenza, ogni credito vantato nei confronti del fallito va accertato, salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite dal
Capo V della legge fallimentare, dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass.19/08/2003, n.12114;
Cass.02/04/2004, n.6502; Cass.01/04/2005, n.6918; Cass.18/05/2005, n.10414). Di conseguenza, il giudice indebitamente investito della domanda (o della prosecuzione della stessa) con rito ordinario non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare (che non costituisce un organo giudicante diverso dal tribunale ordinario), ma deve dichiarare, secondo i casi, l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda medesima, siccome proposta con un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e dunque inidonea a conseguire una pronuncia di merito (cfr., oltre alla citata Cass. n.10414/2005, Cass.23/12/2003, n.19718)” (Cassazione n. 322 del 05.01.2024).
8.1 Nel caso di specie, atteso che l'apertura della liquidazione è sopravvenuta nel corso del giudizio nel corso del giudizio, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
9. Le spese dell'odierna lite vanno compensate, stante la sopravvenuta pronuncia di liquidazione giudiziale e l'adesione di parte attrice all'eccezione sollevata dalle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Vitullio Marzullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Dichiara il ricorso improcedibile con spese compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catanzaro, li 12.12.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo