Articolo 209 della Legge 26 marzo 1958, n. 425
Articolo 208Articolo 210
Versione
14 maggio 1958
Art. 209. Richiamo alla legge generale.

Per le materie non specificatamente disciplinate dalla presente legge valgono le disposizioni della legge generale concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Entrata in vigore il 14 maggio 1958
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