Articolo 6 della Legge 1 aprile 1985, n. 122
Articolo 5
Versione
26 aprile 1985
Art. 6.
All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando la voce: "Fondo investimenti e occupazione".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 aprile 1985