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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1324/2023 R.G. promossa da:
(CF. nata a [...]- Marocco il 5 maggio 1973, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gerardo DI PUNZIO e Debora D'IPPOLITO ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, Via Donato Creti n. 55/3 ATTRICE contro (CF. , nato a [...]-Tunisia il 28 febbraio Controparte_1 C.F._2
1966 CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 31 ottobre 2024, riportandosi alle conclusioni formulate in atto introduttivo:
“§1. Scioglimento del vincolo
- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_2 [...] in Bosconero (TO) il 28/04/2001, disponendo gli opportuni adempimenti per la trascrizione _1 dell'emananda sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile di competenza.
§2. Affidamento del minore : disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi Persona_1 Per_1
i genitori con collocazione prevalente, dello stesso, presso la residenza materna;
§3. Assegnazione della casa famigliare: confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in
Bologna Via Adolfo De Carolis n. 14 interno 2, con gli arredi, alla SI.ra ; CP_2 Per_
§4. Contributo al mantenimento dei figli e : porre in capo al SI. Per_1 Parte_2 l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio CP_2
pagina 1 di 7 , l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria, entro il giorno 15 (quindici) di Per_1 ogni mese. Parimenti, porre a capo del SI. l'obbligo di versare direttamente alla Controparte_1 Per_ FI (maggiorenne ma priva di indipendenza economica) la somma mensile di € 200,00 oltre rivalutazione monetaria, entro il giorno 15 (quindici) con bonifico bancario sul suo conto corrente o carta prepagata intestata a quest'ultima. Il tutto sino a quando i due figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
§5. Diritto di visita del padre al figlio minore : disporre che il SI. possa Per_1 Controparte_1 vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra e CP_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di quest'ultimo. La medesima regolamentazione varrà per i periodi di festività natalizia, pasquale e per le vacanze estive.
§6. Spese straordinarie: regolamentare tali spese al 50% tra i coniugi come da “protocollo sulle spese straordinarie nei procedimento in materia familiare 09/08/2017” dell'intestato Tribunale;
§7. Rapporti patrimoniali tra i coniugi: nessun obbligo al mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti Rigettare, sin d'ora, eventuali richieste di assegno divorzile non sussistendone i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche.
§8. Spese legali Condannare il SI. al pagamento delle spese processuali”. Controparte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio il 28 aprile 2001 a CP_2 Controparte_1
Bosconero (TO). Dalla loro unione sono nati (il 9 settembre 2001), maggiorenne ma R_ economicamente non autosufficiente, (l'11 dicembre 2002), maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente, e (il 20 dicembre 2010). Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 23 marzo 2022 e autorizzato dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna il 29 marzo 2022. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) è stato affidato a entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa con collocamento presso la madre;
c) conseguentemente, la casa familiare è stata assegnata alla SI.ra d) sono state regolamentate le modalità di CP_2 frequentazione del minore per il genitore non allocatario;
e) è stato posto a carico del SInor l'obbligo di versare alla SInora entro e non oltre il giorno 15 di _1 CP_2 ogni mese, la somma di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di e la Per_1 somma di 200,00 euro ciascuno direttamente a e oltre al 50% delle spese R_ Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
f) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti senza nulla avere reciprocamente a pretendere.
2. Con ricorso depositato il 1° febbraio 2023 ATTI ha chiesto che: a) sia CP_2 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) , ancora minorenne, sia Per_1 affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
c) sia confermata l'assegnazione a lei della casa coniugale;
d) sia posto in capo al SInor
pagina 2 di 7 l'obbligo di versarle, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di _1
, l'importo mensile di 300,00 euro, nonché quello di pagare direttamente a Per_1 R_
(maggiorenne ma priva di indipendenza economica) la somma mensile di 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
e) sia previsto che il convenuto possa vedere e tenere con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di quest'ultimo; f) nessun obbligo al mantenimento sia previsto tra le parti, essendo queste economicamente autosufficienti. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Lo stesso è comparso personalmente alla sola udienza presidenziale del 14 giugno 2023, rilasciando dichiarazioni sulla propria situazione abitativa, lavorativa e finanziaria. La ricorrente è comparsa alla medesima udienza e ha confermato il contenuto dei propri atti. All'esito la Presidente ha:
- revocato il contributo di mantenimento per considerato il raggiungimento Per_3 della sua indipendenza economica;
- confermato per il resto le condizioni di separazione, tenuto conto che pur R_ studiando all'estero, ha mantenuto il centro dei suoi interessi nella casa della madre, dove torna per tutti i periodi di vacanza. Con sentenza 2007/2023 del 10 ottobre 2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per le questioni accessorie. All'udienza del 31 ottobre 2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi al proprio ricorso introduttivo.
3. Ciò posto, possono essere esaminate le domande formulate dalla ricorrente. 3a. Nulla va disposto in questa sede sullo scioglimento del matrimonio, che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2007 del 10 ottobre 2023. 3b. Va confermato l'affidamento di a entrambi i genitori in forma condivisa, Per_1 con collocamento presso la madre, come domandato dall'attrice. Non ricorrono infatti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Invero, tale regime, oltre a essere in linea con il principio della bigenitorialità, appare essere quello più aderente all'interesse del minore, non essendo emersi, e neppure stati allegati, profili di inadeguatezza di uno o entrambi i genitori. Va inoltre confermato il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 allocazione, in essere da anni, appare adeguata rispetto alle sue eSIenze e al suo interesse e dunque non vi è ragione di modificarlo. 3c. Va, di conseguenza, confermata l'assegnazione della casa coniugale all'attrice, in quanto funzionale ad assicurare la stabilità dell'ambiente domestico, le abitudini e le relazioni affettive del minore.
pagina 3 di 7 3d. In relazione al diritto di visita del padre, va confermato che questi possa incontrare il figlio ogni volta che lo desideri, previo accordo con la SI.ra e CP_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di . Per_1
3e. Per quanto riguarda il contributo dovuto dal SInor per il mantenimento _1 dei figli si deve preliminarmente osservare che nulla va disposto per che è Per_3 economicamente autosufficiente in quanto dal 1° settembre 2022 lavora come cameriere alla “Vecchia Malga” in centro a Bologna in forza di contratto a tempo indeterminato e guadagna 1.300,00 euro al mese circa. Va inoltre affermata la legittimazione attiva dell'attrice a richiedere l'assegno di mantenimento per , FI maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente R_
e con essa non convivente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 29977 del 31 dicembre 2020), infatti, la domanda di mantenimento del figlio può essere proposta dal genitore, pur non convivente, la cui abitazione rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale il figlio fa sistematico ritorno. Tale presupposto sussiste nel caso di specie, come è emerso nell'interrogatorio libero condotto dalla giudice all'udienza del 14 giugno 2023, in cui la ricorrente ha affermato: da due anni studia in Francia, ma durante le vacanze torna sempre a R_ casa. Ora è in Italia dal 16 maggio e si tratterrà fino alla fine di agosto”. Passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, occorre richiamare l'art. 337 ter, co. 4, c.c. che impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo va osservato che il SInor : _1
- secondo quanto da lui stesso affermato all'udienza del 14 giugno 2023, è stato impiegato per quasi venti anni presso la trattoria “Ganzole” di Sasso Marconi, dove ha svolto la professione di cuoco, percependo uno stipendio di circa euro 1.700,00 mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima;
ha inoltre riferito che, avendo una frana dovuta al maltempo nel maggio 2023 distrutto l'immobile, egli era all'epoca dell'udienza in cassa integrazione straordinaria e infortunato per essersi fratturato un polso durante il crollo;
- dalle dichiarazioni fiscali e certificazioni uniche prodotte dall CP_3
si evince che nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito netto annuo
[...] complessivo pari a € 9.095,00 euro (ottenuto sommando l'importo di 7.766,00 euro per l'attività lavorativa per la “s.a.s. RA LU & C” e quello di 1.329,00 euro erogato a titolo di CIG); nel 2022 ha avuto un reddito annuo netto complessivo di 11.545,00 euro (ottenuto sommando il reddito da lavoro di 8.913,00 euro e un reddito esente INPS di 2.632,00 euro); nel 2023 un reddito annuo pari a 15.832,00 euro (ottenuto sommando l'importo di 5.032,00 euro versato dall' , quello esente di 2.056,00 euro erogato CP_4 dall'INPS e quello da lavoro di euro 8.744,00 euro);
- nonostante le somme risultanti dai sopracitati documenti siano inferiori a quanto riferito dal convenuto in udienza, è alla maggior somma dichiarata che occorre avere pagina 4 di 7 riguardo, alla luce della prevalenza delle dichiarazioni contra se rispetto a quanto risultante dalla documentazione fiscale e previdenziale in atti, potenzialmente incompleta e comunque superabile dall'ammontare effettivo dei redditi percepiti;
- negli anni 2022 e 2023 ha inoltre ricevuto gli importi di 2.632,00 euro e di 2.065,00 a titolo di assegno unico e al 5 marzo 2024 risulta la percezione di prestazioni assistenziali a titolo di assegno unico per euro 228,00. Dal canto suo, la SInora CP_2
- ha dichiarato di essere impiegata, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con mansioni di ausiliaria, presso la Villa Baruzziana e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.200,00 circa;
- vive con i figli e in un alloggio ACER, sito in Bologna, via Adolfo De Per_1 Per_3
Carolis n. 14, int. 2, per il cui godimento paga un canone di euro 100,00 mensili;
- dalla documentazione reddituale prodotta per gli anni 2021, 2022 e 2023 si evince che ella ha percepito redditi annui netti pari rispettivamente a 16.490,00 euro (1.374,00 mensili), a 17.098,00 euro (1.425,00 mensili) e a 17.431,00 euro (1.453,00 mensili);
- nel 2022 e nel 2023 ha percepito rispettivamente 2.085,00 euro e 2.546,00 euro a titolo di assegno unico); al 5 marzo 2024 risulta avere ricevuto prestazioni assistenziali da parte dell'INPS di 228,00 per assegno unico. Si deve altresì tenere conto che:
- è un preadolescente e dunque ha bisogni ed eSIenze SInificativi;
Per_1
- vive e studia all'estero, e dunque necessita di un sostegno, nonostante faccia R_ lavoretti;
- a seguito della revoca del contributo di mantenimento per il figlio disposta Per_3 all'udienza presidenziale del 14 giugno 2023, si è ridotto l'onere economico gravante sul SI. , che può così versare una somma superiore rispetto a quanto previsto in _1 sede di separazione a favore di . Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo quantificare il contributo a carico del SI. per il mantenimento dei figli in 500,00 euro mensili _1 totali, di cui 200,00 a favore di e 300,00 a favore di . R_ Per_1
Le spese straordinarie vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ciò posto, nella quantificazione si è tenuto conto che si tratta di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio di modesta complessità in cui il convenuto non si è costituito e in cui l'attività istruttoria è stata compiuta solo tramite l'acquisizione di documenti. Si è dunque stimato equo determinare il compenso del legale valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.001 a € 52.000 ex art.5, co. 6 D.M. 147/22, quantificando il compenso nei valori minimi per le quattro fasi (851,00, 602,00, 903,00 e 1.453,00 euro)
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e decuzione disattesa e respinta,
1. affida a entrambi i genitori in via condivisa;
e Per_1 CP_2 Controparte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2. colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, sita in Bologna (BO), via Adolfo De Carolis n. 14, interno 2;
3. dispone che il SInor possa vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo _1 desideri, previo accordo con la madre, alla quale entro la fine di ogni mese dovrà comunicare i giorni nei quali nel mese successivo terrà con sé il figlio;
tale regolamentazione varrà anche nelle vacanze estive e nelle festività natalizie e pasquali;
4. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare direttamente a , maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente, fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento ordinario, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle eSIenze primarie di vita della medesima (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico l'obbligo Controparte_1 di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla SInora a titolo di contributo per il CP_2 mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 300 annualmente Per_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6. a decorrere dalla data di deposito del ricorso, stabilisce che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie relative a e , così come individuate dal R_ Per_1
Protocollo del 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno;
in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 6 di 7 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7. condanna a rifondere integralmente a controparte le spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi Euro 3.809,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di conSIlio della Sezione Prima Civile del 15 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1324/2023 R.G. promossa da:
(CF. nata a [...]- Marocco il 5 maggio 1973, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gerardo DI PUNZIO e Debora D'IPPOLITO ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Bologna, Via Donato Creti n. 55/3 ATTRICE contro (CF. , nato a [...]-Tunisia il 28 febbraio Controparte_1 C.F._2
1966 CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 31 ottobre 2024, riportandosi alle conclusioni formulate in atto introduttivo:
“§1. Scioglimento del vincolo
- dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e CP_2 [...] in Bosconero (TO) il 28/04/2001, disponendo gli opportuni adempimenti per la trascrizione _1 dell'emananda sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile di competenza.
§2. Affidamento del minore : disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi Persona_1 Per_1
i genitori con collocazione prevalente, dello stesso, presso la residenza materna;
§3. Assegnazione della casa famigliare: confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in
Bologna Via Adolfo De Carolis n. 14 interno 2, con gli arredi, alla SI.ra ; CP_2 Per_
§4. Contributo al mantenimento dei figli e : porre in capo al SI. Per_1 Parte_2 l'obbligo di versare alla SI.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio CP_2
pagina 1 di 7 , l'importo mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria, entro il giorno 15 (quindici) di Per_1 ogni mese. Parimenti, porre a capo del SI. l'obbligo di versare direttamente alla Controparte_1 Per_ FI (maggiorenne ma priva di indipendenza economica) la somma mensile di € 200,00 oltre rivalutazione monetaria, entro il giorno 15 (quindici) con bonifico bancario sul suo conto corrente o carta prepagata intestata a quest'ultima. Il tutto sino a quando i due figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
§5. Diritto di visita del padre al figlio minore : disporre che il SI. possa Per_1 Controparte_1 vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la SI.ra e CP_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di quest'ultimo. La medesima regolamentazione varrà per i periodi di festività natalizia, pasquale e per le vacanze estive.
§6. Spese straordinarie: regolamentare tali spese al 50% tra i coniugi come da “protocollo sulle spese straordinarie nei procedimento in materia familiare 09/08/2017” dell'intestato Tribunale;
§7. Rapporti patrimoniali tra i coniugi: nessun obbligo al mantenimento essendo le parti economicamente autosufficienti Rigettare, sin d'ora, eventuali richieste di assegno divorzile non sussistendone i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche.
§8. Spese legali Condannare il SI. al pagamento delle spese processuali”. Controparte_1
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio il 28 aprile 2001 a CP_2 Controparte_1
Bosconero (TO). Dalla loro unione sono nati (il 9 settembre 2001), maggiorenne ma R_ economicamente non autosufficiente, (l'11 dicembre 2002), maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente, e (il 20 dicembre 2010). Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 23 marzo 2022 e autorizzato dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Bologna il 29 marzo 2022. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) è stato affidato a entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa con collocamento presso la madre;
c) conseguentemente, la casa familiare è stata assegnata alla SI.ra d) sono state regolamentate le modalità di CP_2 frequentazione del minore per il genitore non allocatario;
e) è stato posto a carico del SInor l'obbligo di versare alla SInora entro e non oltre il giorno 15 di _1 CP_2 ogni mese, la somma di 200,00 euro per il mantenimento ordinario di e la Per_1 somma di 200,00 euro ciascuno direttamente a e oltre al 50% delle spese R_ Per_3 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
f) i coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti senza nulla avere reciprocamente a pretendere.
2. Con ricorso depositato il 1° febbraio 2023 ATTI ha chiesto che: a) sia CP_2 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) , ancora minorenne, sia Per_1 affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
c) sia confermata l'assegnazione a lei della casa coniugale;
d) sia posto in capo al SInor
pagina 2 di 7 l'obbligo di versarle, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di _1
, l'importo mensile di 300,00 euro, nonché quello di pagare direttamente a Per_1 R_
(maggiorenne ma priva di indipendenza economica) la somma mensile di 200,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
e) sia previsto che il convenuto possa vedere e tenere con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo Per_1 con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di quest'ultimo; f) nessun obbligo al mantenimento sia previsto tra le parti, essendo queste economicamente autosufficienti. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Lo stesso è comparso personalmente alla sola udienza presidenziale del 14 giugno 2023, rilasciando dichiarazioni sulla propria situazione abitativa, lavorativa e finanziaria. La ricorrente è comparsa alla medesima udienza e ha confermato il contenuto dei propri atti. All'esito la Presidente ha:
- revocato il contributo di mantenimento per considerato il raggiungimento Per_3 della sua indipendenza economica;
- confermato per il resto le condizioni di separazione, tenuto conto che pur R_ studiando all'estero, ha mantenuto il centro dei suoi interessi nella casa della madre, dove torna per tutti i periodi di vacanza. Con sentenza 2007/2023 del 10 ottobre 2023 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per le questioni accessorie. All'udienza del 31 ottobre 2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi al proprio ricorso introduttivo.
3. Ciò posto, possono essere esaminate le domande formulate dalla ricorrente. 3a. Nulla va disposto in questa sede sullo scioglimento del matrimonio, che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2007 del 10 ottobre 2023. 3b. Va confermato l'affidamento di a entrambi i genitori in forma condivisa, Per_1 con collocamento presso la madre, come domandato dall'attrice. Non ricorrono infatti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Invero, tale regime, oltre a essere in linea con il principio della bigenitorialità, appare essere quello più aderente all'interesse del minore, non essendo emersi, e neppure stati allegati, profili di inadeguatezza di uno o entrambi i genitori. Va inoltre confermato il collocamento di presso la madre, atteso che tale Per_1 allocazione, in essere da anni, appare adeguata rispetto alle sue eSIenze e al suo interesse e dunque non vi è ragione di modificarlo. 3c. Va, di conseguenza, confermata l'assegnazione della casa coniugale all'attrice, in quanto funzionale ad assicurare la stabilità dell'ambiente domestico, le abitudini e le relazioni affettive del minore.
pagina 3 di 7 3d. In relazione al diritto di visita del padre, va confermato che questi possa incontrare il figlio ogni volta che lo desideri, previo accordo con la SI.ra e CP_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago di . Per_1
3e. Per quanto riguarda il contributo dovuto dal SInor per il mantenimento _1 dei figli si deve preliminarmente osservare che nulla va disposto per che è Per_3 economicamente autosufficiente in quanto dal 1° settembre 2022 lavora come cameriere alla “Vecchia Malga” in centro a Bologna in forza di contratto a tempo indeterminato e guadagna 1.300,00 euro al mese circa. Va inoltre affermata la legittimazione attiva dell'attrice a richiedere l'assegno di mantenimento per , FI maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente R_
e con essa non convivente. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 29977 del 31 dicembre 2020), infatti, la domanda di mantenimento del figlio può essere proposta dal genitore, pur non convivente, la cui abitazione rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale il figlio fa sistematico ritorno. Tale presupposto sussiste nel caso di specie, come è emerso nell'interrogatorio libero condotto dalla giudice all'udienza del 14 giugno 2023, in cui la ricorrente ha affermato: da due anni studia in Francia, ma durante le vacanze torna sempre a R_ casa. Ora è in Italia dal 16 maggio e si tratterrà fino alla fine di agosto”. Passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario, occorre richiamare l'art. 337 ter, co. 4, c.c. che impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo va osservato che il SInor : _1
- secondo quanto da lui stesso affermato all'udienza del 14 giugno 2023, è stato impiegato per quasi venti anni presso la trattoria “Ganzole” di Sasso Marconi, dove ha svolto la professione di cuoco, percependo uno stipendio di circa euro 1.700,00 mensili, oltre a tredicesima e quattordicesima;
ha inoltre riferito che, avendo una frana dovuta al maltempo nel maggio 2023 distrutto l'immobile, egli era all'epoca dell'udienza in cassa integrazione straordinaria e infortunato per essersi fratturato un polso durante il crollo;
- dalle dichiarazioni fiscali e certificazioni uniche prodotte dall CP_3
si evince che nell'anno di imposta 2021 ha percepito un reddito netto annuo
[...] complessivo pari a € 9.095,00 euro (ottenuto sommando l'importo di 7.766,00 euro per l'attività lavorativa per la “s.a.s. RA LU & C” e quello di 1.329,00 euro erogato a titolo di CIG); nel 2022 ha avuto un reddito annuo netto complessivo di 11.545,00 euro (ottenuto sommando il reddito da lavoro di 8.913,00 euro e un reddito esente INPS di 2.632,00 euro); nel 2023 un reddito annuo pari a 15.832,00 euro (ottenuto sommando l'importo di 5.032,00 euro versato dall' , quello esente di 2.056,00 euro erogato CP_4 dall'INPS e quello da lavoro di euro 8.744,00 euro);
- nonostante le somme risultanti dai sopracitati documenti siano inferiori a quanto riferito dal convenuto in udienza, è alla maggior somma dichiarata che occorre avere pagina 4 di 7 riguardo, alla luce della prevalenza delle dichiarazioni contra se rispetto a quanto risultante dalla documentazione fiscale e previdenziale in atti, potenzialmente incompleta e comunque superabile dall'ammontare effettivo dei redditi percepiti;
- negli anni 2022 e 2023 ha inoltre ricevuto gli importi di 2.632,00 euro e di 2.065,00 a titolo di assegno unico e al 5 marzo 2024 risulta la percezione di prestazioni assistenziali a titolo di assegno unico per euro 228,00. Dal canto suo, la SInora CP_2
- ha dichiarato di essere impiegata, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con mansioni di ausiliaria, presso la Villa Baruzziana e di percepire uno stipendio mensile di euro 1.200,00 circa;
- vive con i figli e in un alloggio ACER, sito in Bologna, via Adolfo De Per_1 Per_3
Carolis n. 14, int. 2, per il cui godimento paga un canone di euro 100,00 mensili;
- dalla documentazione reddituale prodotta per gli anni 2021, 2022 e 2023 si evince che ella ha percepito redditi annui netti pari rispettivamente a 16.490,00 euro (1.374,00 mensili), a 17.098,00 euro (1.425,00 mensili) e a 17.431,00 euro (1.453,00 mensili);
- nel 2022 e nel 2023 ha percepito rispettivamente 2.085,00 euro e 2.546,00 euro a titolo di assegno unico); al 5 marzo 2024 risulta avere ricevuto prestazioni assistenziali da parte dell'INPS di 228,00 per assegno unico. Si deve altresì tenere conto che:
- è un preadolescente e dunque ha bisogni ed eSIenze SInificativi;
Per_1
- vive e studia all'estero, e dunque necessita di un sostegno, nonostante faccia R_ lavoretti;
- a seguito della revoca del contributo di mantenimento per il figlio disposta Per_3 all'udienza presidenziale del 14 giugno 2023, si è ridotto l'onere economico gravante sul SI. , che può così versare una somma superiore rispetto a quanto previsto in _1 sede di separazione a favore di . Per_1
Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo quantificare il contributo a carico del SI. per il mantenimento dei figli in 500,00 euro mensili _1 totali, di cui 200,00 a favore di e 300,00 a favore di . R_ Per_1
Le spese straordinarie vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ciò posto, nella quantificazione si è tenuto conto che si tratta di procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio di modesta complessità in cui il convenuto non si è costituito e in cui l'attività istruttoria è stata compiuta solo tramite l'acquisizione di documenti. Si è dunque stimato equo determinare il compenso del legale valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.001 a € 52.000 ex art.5, co. 6 D.M. 147/22, quantificando il compenso nei valori minimi per le quattro fasi (851,00, 602,00, 903,00 e 1.453,00 euro)
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e decuzione disattesa e respinta,
1. affida a entrambi i genitori in via condivisa;
e Per_1 CP_2 Controparte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2. colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, sita in Bologna (BO), via Adolfo De Carolis n. 14, interno 2;
3. dispone che il SInor possa vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo _1 desideri, previo accordo con la madre, alla quale entro la fine di ogni mese dovrà comunicare i giorni nei quali nel mese successivo terrà con sé il figlio;
tale regolamentazione varrà anche nelle vacanze estive e nelle festività natalizie e pasquali;
4. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare direttamente a , maggiorenne ma non economicamente R_ autosufficiente, fino al pieno raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento ordinario, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle eSIenze primarie di vita della medesima (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5. a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico l'obbligo Controparte_1 di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla SInora a titolo di contributo per il CP_2 mantenimento ordinario di , la somma mensile di euro 300 annualmente Per_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
6. a decorrere dalla data di deposito del ricorso, stabilisce che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie relative a e , così come individuate dal R_ Per_1
Protocollo del 9 agosto 2017 per il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno;
in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla pagina 6 di 7 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7. condanna a rifondere integralmente a controparte le spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi Euro 3.809,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di conSIlio della Sezione Prima Civile del 15 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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