Art. 13. Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.
Articolo 13 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433
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Articolo 13 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433
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3 gennaio 1998
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