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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5781/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4ta - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in data 10.9.2025 e depositato il 10.10.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249015310224000 di cui assumeva (ma non provava) la notifica l'11.6.2025 e in relazione ai seguenti atti
1. Cartella di pagamento n. 09420110005776452000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2008, asseritamente notificata in data 10/03/2014, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 562,71;
2. Cartella di pagamento n. 09420120001179609000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2009, asseritamente notificata in data 20/03/2015, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 412,03;
3. Cartella di pagamento n. 09420130025695402000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2011, asseritamente notificata in data 19/05/2014, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 419,66;
4. Cartella di pagamento n. 09420140020355662000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2012;
5. Cartella di pagamento n. 09420160001727526000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2013;
6. Cartella di pagamento n. 09420160030040463000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2014;
7. Cartella di pagamento n. 09420180022285340000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2015;
8. Avviso di accertamento Ente n. 0362732021 portante ruolo relativo a TARI 2016 Comune di Reggio Calabria.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure il COMUNE DI REGGIO CALABRIA e opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto.
Entrambi i resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da AdER per essere stata effettuata sul presupposto di una irreperibilità assoluta attestata dopo accessi del messo alla Indirizzo_1. Indirizzo_1 senza tuttavia specificazione della scala H, essendo questo l'indirizzo completo in cui la ricorrente aveva fissato il suo domicilio fiscale.
All'odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente che insisteva nelle proprie deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza il Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la regolare notifica (per compiuta giacenza della raccomandata il 29.12.2021) dell'avviso di accertamento di cui al punto 7 e che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente le cartelle oggi opposte che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, rispettivamente il 25.7.2023 e il 7.2.2023 anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420229005677781000, portante le cartelle sopra riportate ai numeri 1, 2, 3, 4 5 e 6, e (prima) n. 09420219003853786000, portante tutte le cartelle impugnate.
Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifiche sono regolari, in particolare essendo stata correttamente attestata dal messo comunale (dopo che il tentativo di notifica compiuto a mezzo semplice lettera raccomandata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 non era andato a buon fine avendo il portalettere attestato il trasferimento della destinataria, e dunque avesse accertato quanto lo stesso messo verificherà successivamente) l'irreperibilità assoluta della destinataria all'indirizzo risultante quale domicilio fiscale, essendo riportata l'annotazione che dalle informazioni assunte in loco la stessa si era trasferita verso ignota destinazione (senza tuttavia che fossero intervenute modifiche anagrafiche come da visure compiute e come, per vero, riconosciuto dalla stessa difesa); né ha rilievo la circostanza che nelle relate di notifica non risulti pure riportata la scala (H) di ubicazione dell'appartamento della ricorrente, potendo assolutamente presumersi, proprio perché rientrante nell'ordinario, che la verifica sia stata comunque effettuata, presso il fabbricato in indirizzo, cercando la destinataria presso l'unità immobiliare dalla stessa occupata indipendentemente dalla divisione del fabbricato in scale e interni. La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle e all'avviso di accertamento presupposto del Comune di Reggio Calabria, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre accessori ove dovuti in favore di ciascuna parte resistente.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5781/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_4ta - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015310224000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in data 10.9.2025 e depositato il 10.10.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 09420249015310224000 di cui assumeva (ma non provava) la notifica l'11.6.2025 e in relazione ai seguenti atti
1. Cartella di pagamento n. 09420110005776452000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2008, asseritamente notificata in data 10/03/2014, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 562,71;
2. Cartella di pagamento n. 09420120001179609000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2009, asseritamente notificata in data 20/03/2015, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 412,03;
3. Cartella di pagamento n. 09420130025695402000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2011, asseritamente notificata in data 19/05/2014, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 419,66;
4. Cartella di pagamento n. 09420140020355662000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2012;
5. Cartella di pagamento n. 09420160001727526000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2013;
6. Cartella di pagamento n. 09420160030040463000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2014;
7. Cartella di pagamento n. 09420180022285340000 portante ruolo relativo a Diritto annuale Camera di Commercio, per l'annualità 2015;
8. Avviso di accertamento Ente n. 0362732021 portante ruolo relativo a TARI 2016 Comune di Reggio Calabria.
A motivo della richiesta deduceva il ricorrente l'illegittimità della richiesta per non essergli mai state notificati gli atti presupposto e, conseguentemente, per essere i crediti ormai estinti per decorso dei rispettivi termini di prescrizione/decadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva in giudizio e deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque, assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Si costituiva pure il COMUNE DI REGGIO CALABRIA e opponeva la regolare notifica dell'avviso presupposto.
Entrambi i resistenti chiedevano quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente opponeva la nullità della notifica degli atti prodotti da AdER per essere stata effettuata sul presupposto di una irreperibilità assoluta attestata dopo accessi del messo alla Indirizzo_1. Indirizzo_1 senza tuttavia specificazione della scala H, essendo questo l'indirizzo completo in cui la ricorrente aveva fissato il suo domicilio fiscale.
All'odierna udienza, sentito il difensore del ricorrente che insisteva nelle proprie deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza il Comune di Reggio Calabria ha dimostrato la regolare notifica (per compiuta giacenza della raccomandata il 29.12.2021) dell'avviso di accertamento di cui al punto 7 e che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente le cartelle oggi opposte che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risultano notificati, rispettivamente il 25.7.2023 e il 7.2.2023 anche i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420229005677781000, portante le cartelle sopra riportate ai numeri 1, 2, 3, 4 5 e 6, e (prima) n. 09420219003853786000, portante tutte le cartelle impugnate.
Diversamente da quanto opposto dal ricorrente nella memoria le notifiche sono regolari, in particolare essendo stata correttamente attestata dal messo comunale (dopo che il tentativo di notifica compiuto a mezzo semplice lettera raccomandata ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 non era andato a buon fine avendo il portalettere attestato il trasferimento della destinataria, e dunque avesse accertato quanto lo stesso messo verificherà successivamente) l'irreperibilità assoluta della destinataria all'indirizzo risultante quale domicilio fiscale, essendo riportata l'annotazione che dalle informazioni assunte in loco la stessa si era trasferita verso ignota destinazione (senza tuttavia che fossero intervenute modifiche anagrafiche come da visure compiute e come, per vero, riconosciuto dalla stessa difesa); né ha rilievo la circostanza che nelle relate di notifica non risulti pure riportata la scala (H) di ubicazione dell'appartamento della ricorrente, potendo assolutamente presumersi, proprio perché rientrante nell'ordinario, che la verifica sia stata comunque effettuata, presso il fabbricato in indirizzo, cercando la destinataria presso l'unità immobiliare dalla stessa occupata indipendentemente dalla divisione del fabbricato in scale e interni. La regolare notifica dei predetti avvisi di intimazione precedenti quello impugnato sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti alle cartelle e all'avviso di accertamento presupposto del Comune di Reggio Calabria, ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta, certamente non decorsa dopo la notifica di detti atti.
Nemmeno potrebbe più valutarsi, come richiesto dal ricorrente, l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”. Si impone pertanto il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti in favore di ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre accessori ove dovuti in favore di ciascuna parte resistente.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)