Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 703
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta per mancata notifica atti presupposto

    Il Comune ha dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto per la TARI tramite compiuta giacenza. Sono stati inoltre notificati precedenti avvisi di intimazione che includevano le cartelle opposte. La notifica degli avvisi di intimazione precedenti rende inammissibili i rilievi alle cartelle e all'avviso presupposto per intempestività, e sufficiente al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione/decadenza dei crediti

    La regolare notifica dei precedenti avvisi di intimazione impedisce il decorso della prescrizione. Inoltre, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa se non si impugna l'atto presupposto per vizi propri.

  • Rigettato
    Nullità della notifica degli atti prodotti da AdER

    La Corte ha ritenuto le notifiche regolari, avendo il messo comunale attestato l'irreperibilità assoluta della destinataria all'indirizzo del domicilio fiscale, con informazioni assunte in loco circa il suo trasferimento verso ignota destinazione. La mancata indicazione della scala H nella notifica non inficia la regolarità della procedura, potendo presumersi che la verifica sia stata effettuata presso l'unità immobiliare occupata dalla destinataria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 703
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 703
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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