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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1725/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLI SIRIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINI CP_1 C.F._2
MONICA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE:
- Autorizzata con ordinanza del 28.06.2023 l'iscrizione alla scuola materna “Madre RI” di
Sant'Angelo Lodigiano del minore , disporre che il padre versi il 50% della retta Persona_1
pagina 1 di 18 scolastica ed i relativi arretrati sin dall'iscrizione del primo anno (come da conteggi di cui alla nota di deposito del 4.07.2024 con la maggiorazione dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, per un totale di euro 2.904,50 o la maggior somma di euro 3.329,50 oltre alle rette che matureranno sino a giugno 2025;
- Per l'effetto, condannare il sig. ex art 473 bis 39 comma II per il suo grave CP_1
inadempimento immotivato che ha sovraccaricato di spese la sig.ra Pt_1
- Confermare l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 2025/26 alla Scuola Primaria Pascoli di Lodi – Viale Italia angolo Via Veneto, in vista del trasferimento di residenza della madre a seguito di acquisto di un immobile a Lodi – Viale Italia n. 60 (documenti già depositati in atti all'udienza del 27.12.2024).
B) NEL MERITO: ex art 473 bis.29 c.p.c. a seguito degli ultimi episodi accaduti MODIFICARE
LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL 12.07.2022 con le seguenti modalità:
1) IN VIA PRELIMINARE, alla luce dei recenti accadimenti, AFFIDARE il figlio minore
IN VIA ESCLUSIVA alla madre con collocazione presso la stessa e diritti di visita _1
articolati come in CTU;
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto n. 1) affidare il figlio minore
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ma con _1
deroga alla stessa di scegliere per il bene del minore relativamente a questioni di salute, scuola ed educazione;
3) Stabilire un calendario di frequentazione paterna del figlio minore con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé da rispettarsi tassativamente:
- Durante il fine settimana, che saranno alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio dalle ore
15.30 (termine orario asilo) e dalle ore 16.30 (termine scuola primaria da settembre 2025) alla domenica sera quando il padre riporterà il minore a casa della mamma alle ore 20.30;
- Durante la settimana: il padre prenderà il bambino all'asilo e successivamente da scuola 2 giorni alla settimana, indicativamente il lunedì e il venerdì pomeriggio alle 15.30 poi 16.30 e lo riaccompagnerà a casa della mamma alla sera entro le ore 20.30 questo escludendo il pernottamento infrasettimanale per la tenera età di e per non sottoporlo a continui _1
spostamenti per lui destabilizzanti.
pagina 2 di 18 - Durante le vacanze natalizie: verrà mantenuto il solito calendario di visite settimanali mentre ad anni alterni trascorrerà il Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano col _1
papà e viceversa.
- Durante le vacanze pasquali: verrà adottato il medesimo criterio di alternanza tra il giorno di
Pasqua e la festa dell'Angelo, mentre gli altri giorni seguiranno il normale calendario.
- Durante le vacanze estive: si fa innanzitutto presente che questo calendario andrà calibrato di anno in anno con la crescita di quindi attualmente il minore trascorrerà 2 settimane _1
non consecutive con il padre (nello specifico una al mese). La madre potrà tenere con sé per il periodo delle vacanze estive il minore per 1 settimana a luglio e 2 settimane consecutive ad agosto (ferie aziendali obbligate) per portarlo al mare o in montagna ove è solito recarsi.
- Nel rimanente periodo di vacanza il minore è solito frequentare un centro estivo in loco, da concordarsi e da pagare al 50%, atto a sviluppare la socialità con altri bambini.
4) Stabilire che la telefonata serale (l'unica della giornata) dovrà avvenire entro le ore 20.30 e non in orario lavorativo della madre salvo comprovate urgenze;
5) Disporre che nel caso di trasferte lavorative della madre, il minore pernotterà dal padre ma quelle giornate dovranno essere recuperate nei giorni di spettanza del padre previo accordo;
6) Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio _1 corrispondendo alla madre una somma mensile non inferiore ad € 400,00, o quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale mantenimento non dovrà essere né sospeso né ridotto nei mesi estivi.
7) Disporre l'obbligo a carico del padre di provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ossia mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, ivi comprese quelle dentistiche/odontoiatriche (mutuabili e non), alle spese scolastiche (tasse e/o rette scolastiche, asilo/scuola, corredo di inizio anno, refezione, libri, trasporti, gite e contributi richiesti dalla scuola a qualsiasi titolo), alle spese sportive (quota iscrizione annuale e rette mensili e relativo abbigliamento sportivo), alle spese ricreative e ludiche, nonché a tutte le ulteriori spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore come da protocollo del Tribunale di
Milano.
pagina 3 di 18 8) Disporre l'assegnazione dell'assegno unico universale interamente a favore della madre quale collocataria del minore.
9) Disporre ex art. 473bis 18 c.p.c. l'applicazione delle sanzioni previste dalla Riforma Cartabia
a seguito dei fatti di cui in narrativa per la condotta processuale del sig. CP_1
10) Disporre nell'interesse del minore la presa in carico di uno psicologo per i fatti di cui in narrativa e l'avvio di un percorso di psicomotricità in vista della scuola primaria stante le problematiche manifestate da . _1
11) Disporre che l'intero costo della CTU sia posto a carico del sig. poiché unicamente CP_1
richiesta dallo stesso e corrispondente a tutto quanto sempre sostenuto in atti dalla difesa della sig.ra la quale è stata gravata di ulteriori spese, con rimborso di quanto già saldato. Pt_1
IN SUBORDINE Si chiede l'applicazione del calendario visite proposto dal CTU, dr. Per_2
con tutte le relative specifiche note in calce che ricalcano quanto richiesto dalla sig.ra in Pt_1
atti e comunque il rientro la domenica sera a casa della mamma entro le ore 20.30 nel week-end di spettanza del padre.
Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfettarie ex art.2,
2°comma D.M.n.55/2014 oltre IVA e CPA.”
Conclusioni per CP_1
“In via preliminare
Ricusare il perito nominato dott. e conseguentemente respingere la CTU dello stesso Per_2
depositata in quanto perizia inidonea nel contenuto, priva di riferimenti scientifici a supporto delle conclusioni edotte e non attinente al quesito del Giudice.
Nel merito venga disposto
A parziale integrazione della ordinanza emessa in data 12.07.2022 nel procedimento nr. 523/22
RG:
-Accertare le condizioni economiche del Sig. e dichiarare che la retta dell'asilo privato CP_1
alla scuola Madre RI sia versata interamente dalla Signora per le ragioni descritte Pt_1
in fatto;
-in subordine nella denegata ipotesi il AS reitera il dissenso all'iscrizione all'asilo privato fondato sulla incompatibilità di spesa con le sue condizioni economiche e chiede il mancato accoglimento da parte dell'adito della autorizzazione richiesta dalla madre con la susseguente autorizzazione all'iscrizione di ad un asilo pubblico;
tale punto è ormai _1
del tutto superato essendo ormai arrivato il momento in cui il minore deve essere iscritto alla
pagina 4 di 18 scuola elementare, e per tale problematica si rimanda a quanto indicato in fatto, insistendo affinché venga presa in considerazione l'iscrizione alla scuola elementare di Sant'Angelo per dare continuità ed equilibrio al minore, così come indicato dettagliatamente precedentemente.
Per le restanti condizioni si insiste nell'accoglimento di quelle riportate come da foglio conclusioni del 14.10.2024 e successive precisazioni delle conclusioni depositate a seguito di decreto di fissazione udienza per la rimessione in decisione la causa, a favore di parte resistente, che qui di seguito si riportano:
1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori con esercizio condiviso delle responsabilità _1
genitoriale con collocazione prevalente presso la madre;
2) regolare le frequentazioni padre-figlio come esposto nella presente comparsa o in subordine come già proposto nel foglio conclusioni del 14.10.2024: 2.1.) a week end alternati dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
2.2.) la serata infrasettimanale del lunedì successivo il week end di spettanza materna con pernotto, dall'uscita della scuola sino al martedì mattina in cui il AS riaccompagnerà a scuola;
2.3.) il _1
martedì ed il mercoledì con entrambi i pernotti nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, con il padre dall'uscita dalla scuola del martedì sino al giovedì _1
mattina. Il AS si farà carico di prelevare dalla scuola nei pomeriggi del martedì e _1
mercoledì indi di riaccompagnarlo a scuola le mattine successive;
2.4) diritto di visita durante le vacanze scolastiche estive, nel mese di giugno al termine della scuola sino alla sua ripresa nel mese di settembre: i) week end alternati dal venerdì alle ore 14 al lunedì alle ore 14; ii) il lunedì successivo al week end di spettanza materna starà con il padre dal lunedì mattina alle _1
ore 11 fino al martedì mattina alle ore 11; iii) il martedì ed il mercoledì della settimana che termina con il week end di spettanza materna, starà con il papà dal martedì dopo _1
pranzo al giovedì mattina prima di pranzo. 2.5) Tre settimane in estate per ciascun genitore di cui due consecutive nel mese di agosto, per i periodi alternati di anno in anno tra i genitori, oltre che una ulteriore settimana a scelta che trascorrerà con il papà. Il calendario delle _1
vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. 2.6)
Per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente tra i genitori le giornate del 24/25 dicembre e quelle del 31 dicembre /1 gennaio. 2.7) L'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre ed in alternanza con
l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale;
2.8) le vacanze scolastiche in occasione
pagina 5 di 18 dei ponti e del santo patrono, della città in cui vive, in alternanza in modo da essere _1 pariteticamente distribuite tra i genitori nel corso dell'anno. 2.9) Compleanni dei genitori e compleanni del minore: trascorrerà l'intera giornata del compleanno del genitore, _1 dall'uscita dell'asilo sino al dopocena e trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o
l'altro genitore ad anni alterni.
3) Il padre potrà liberamente sentire al telefono il figlio nell'arco della giornata.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla madre la somma di euro
250,00 mensili entro il 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Per quanto riguarda le spese esse verranno disciplinate secondo il noto protocollo del Tribunale di Milano, ivi comprese le modalità di autorizzazione.
5) L'assegno unico verrà equamente ripartito tra genitori;
6) respingere la richiesta di rimborso della retta scolastica, anche in misura percentuale dal settembre 2021 per le causali di cui agli atti;
7) respingere la richiesta di corresponsione della retta scolastica afferente l'annualità 23/24 e per l'effetto porsi a carico della il relativo intero pagamento. Pt_1
8) Le decisioni importanti inerenti il minore riguardante la salute e l'istruzione dello stesso vengano prese in accordo tra le parti senza interventi di terze persone, senza sostituire la genitorialità del padre con altre persone.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.6.2023 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato il [...] dalla relazione con _1
. CP_1
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.,
l'autorizzazione del Tribunale a iscrivere il figlio all'ultima classe della scuola materna “Madre
RI” di Sant'Angelo Lodigiano, a far ritirare all'uscita dall'asilo per il nuovo anno _1
scolastico 2023/2024 dai nonni materni e dalla zia materna e a cambiare il medico di base del minore, attualmente a Lodi, con un pediatra del paese di residenza, Sant'Angelo Lodigiano. La ricorrente, poi, nel merito, ha chiesto la modifica dell'ordinanza del 12.7.2022 del Tribunale di
Lodi, domandando in particolare una diversa regolamentazione delle visite paterne e un aumento pagina 6 di 18 del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 27.6.2023 si è costituito , il quale ha dato atto di CP_1
non opporsi al cambio del medico di base e al prelievo del minore dalla scuola da parte dei nonni materni e della zia materna;
quanto alla scuola, invece, ha dichiarato di acconsentire a mantenere il figlio nella scuola privata a condizione che la retta venga posta interamente a carico di Pt_1
e, in subordine, ha chiesto l'autorizzazione a iscrivere il figlio alla scuola pubblica.
[...]
Con ordinanza del 28.6.2023 il Giudice istruttore ha autorizzato l'iscrizione di al Persona_1 terzo anno della scuola materna “Madre RI” di Sant'Angelo Lodigiano.
Con comparsa depositata in data 21.9.2023 si è costituito , il quale ha domandato CP_1
l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e la previsione del contributo paterno per il mantenimento del minore in €
250,00 al mese.
All'esito dell'udienza del 27.10.2023, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha confermato, in via provvisoria e urgente, i provvedimenti di cui al decreto del
Tribunale di Lodi del 12.7.2022 ed ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti e individuare il miglior regime di affido e collocamento del minore.
Con istanza urgente depositata in data 6.12.2024, ha domandato l'intervento del CP_1
Tribunale nella scelta della scuola elementare che dovrà frequentare il figlio nell'anno _1
scolastico 2025/2026, non riuscendo i genitori a trovare un accordo sul punto. , in CP_1 particolare, ha chiesto che venga autorizzata l'iscrizione del figlio alla scuola di Sant'Angelo
Lodigiano, in modo da garantirgli la continuità con la scuola dell'infanzia (fatta sempre nel
Comune di Sant'Angelo Lodigiano) ovvero, in subordine, a una delle scuole elementari di Lodi
Vecchio, ove il resistente andrà a vivere insieme alla nuova compagna.
All'udienza del 27.12.2024, sono state sentite entrambe le parti, e dopo aver dato Parte_1
atto di aver comprato una casa a Lodi, ove si trasferirà con il minore alla fine del corrente anno scolastico, ha chiesto che sia autorizzata l'iscrizione del minore alla scuola “Pascoli” di Lodi, che si trova a 200 metri dalla futura residenza materna, ovvero ad altra scuola sempre a Lodi.
2. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la modifica del decreto del 12.7.2022 (doc. 4 parte ricorrente) con cui il Tribunale di Lodi aveva così disposto:
pagina 7 di 18 - affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso _1
la madre;
- diritto del padre di vedere il figlio a week end alternati “con un pernotto il venerdì o il lunedì quando il padre non ha il week end di spettanza”;
- obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
3. La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato l'affido esclusivo del minore, tenuto conto dell'alta conflittualità esistente tra i genitori e considerati i continui ostacoli frapposti da all'adozione condivisa di decisioni da assumersi nell'esclusivo CP_1 interesse del minore. Il resistente invece, pur confermando l'esistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, ha chiesto la conferma dell'affido condiviso.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. In altri termini,
l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ. 26587/2009; Cass. civ.
24526/2010).
pagina 8 di 18 Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
“bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. civ. 1777/2012; Cass. civ. 5108/2012; Cass. civ. 18559/2016).
3.2 Al fine di decidere in ordine all'affido del minore, occorre ripercorrere quanto evidenziato dalla CTU espletata in corso di causa, a firma del dott. Persona_3
Al riguardo, deve essere rigettata la richiesta di ricusazione del CTU articolata dalla difesa di
, poiché formulata oltre il termine perentorio di cui all'art. 192 co. 2 c.p.c. e non CP_1 ricorrendo nel caso in esame alcuna delle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., applicabile al consulente tecnico d'ufficio in forza del richiamo operato dall'art. 63 c.p.c., né sussistendo ragioni per ritenere compromessa l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio.
Ciò chiarito, dalla CTU, anzitutto, è emerso che entrambi i genitori possiedono buone capacità genitoriali:
“I genitori si mostrano ben funzionanti rispetto alla “Funzione Protettiva” mostrando costanti relazioni di accudimento e rispondendo ai bisogni di protezione fisica e di sicurezza del minore.
Sanno offrire cure adeguate e concrete riconoscendone le esigenze fisiche (alimentazione, igiene, istruzione ecc). Le differenti disponibilità economiche hanno determinato nella coppia genitoriale un disuguale orientamento circa la scelta di ricorrere a visite specialistiche e istituti per l'istruzione in ambito privato;
al di là delle diverse preferenze individuali nessuno dei due genitori ha mai posto divieto rispetto agli accertamenti sanitari né rispetto all'accesso ad istituti per la formazione.
pagina 9 di 18 La “Funzione Affettiva” risulta ben corrisposta da entrambi i genitori, appaiono in grado di dare affetto trasmettendo al figlio emozioni positive e tonificanti mostrando il desiderio di vivere esperienze piacevoli con lui.
È presente la capacità dei genitori di sintonizzarsi sugli stati emotivi del figlio e di entrare in relazione con lui esprimendo la qualità di un sentimento condiviso senza limitarne l'esatta espressione comportamentale ma entrandone in risonanza affettiva senza esserne inglobati.
La “Funzione Regolativa” nel fornire al figlio gli strumenti per riuscire a contenere e regolare gli stati d'animo appare globalmente adeguata. Si è registrato da parte del Sig. un agito CP_1 incongruo nel recarsi a casa dei nonni materni con le forze dell'ordine, l'occorrenza è da valutarsi come potenzialmente tensiva per il minore e delegittimante nei confronti degli ascendenti materni.
L'azione scarsamente regolativa è ascrivibile all'alto conflitto e al clima competitivo presente nella coppia genitoriale.
[…] Il compito di dare significato rispetto al tema più spinoso dell'attuale separazione appare invece di difficile gestione per entrambi i genitori che pare non riescano a coordinarsi nella comunicazione congiunta al figlio delle ragioni della separazione. Sebbene la condizione psicofisica del minore non risenta in modo clinicamente significativo delle problematiche relazionali della coppia genitoriale si è scorta, a livello implicito, una certa confusione nella rappresentazione della propria costellazione familiare.
L'iniziativa del Sig. di inserire una nuova figura significativa pare non abbia tenuto in CP_1 debito conto il rispetto del proprium psicodinamico dell'età del minore. L'avere inserito la nuova compagna, senza un confronto con uno specialista né con l'altro genitore, ha lasciato scorgere la tendenza ad agiti in cui il di lui desiderio è posto prima dei bisogni del minore e della genitorialità condivisa. Una preventiva condivisione con l'altro genitore sarebbe stata migliorativa affinché la coppia genitoriale potesse collaborare nel dare significato condiviso alla presenza della nuova compagna del padre.
La “Funzione Normativa” appare presente e funzionante. Il bambino appare contenuto senza coercizione in una struttura di riferimento che funge da base al bisogno fondamentale di avere dei limiti all'interno di una cornice di comportamenti coerenti. I genitori sono in grado di strutturare nella quotidianità regole ed abitudini spontaneamente osservate dal figlio in una cornice di comportamenti coerenti. Data la più esigua frequentazione del padre quest'ultimo
pagina 10 di 18 offre un contesto più ludico in cui pare non vi sia sconfinamento nel permissivismo o nell'anomia.
Rispetto alla “Funzione Triadica” appare superficialmente mantenuta la capacità di legittimare agli occhi del figlio l'altro genitore. Durante la sessione di gioco l'attenzione è parsa maggiormente orientata al bambino, con pochi momenti di cooperazione tra i genitori, tuttavia è stato possibile apprezzare nella coppia rispetto reciproco e la capacità di lasciare spazio all'altro genitore.
Malgrado l'apparenza riscontrata nella seduta congiunta di CTU la presenza di dubbi reciproci sulle competenze genitoriali pare abbia creato sfiducia nella coppia genitoriale. Ciò ha impattato sull'accesso flessibile del Sig. al minore, e contemporaneamente, sembra che il CP_1
periziando abbia manifestato un eccessivo scetticismo riguardo alle competenze dell'altro genitore sviluppando un'interpretazione errata delle misure correttive adottate con il figlio” (cfr. pagg. 46 e 47 elaborato peritale).
Secondo il CTU, poi, “Dalla conoscenza dei periziandi è palese la maggiore responsabilità adulta della Sig.ra esplicitata principalmente nella scelta professionale ove ha prevalso Pt_1 la necessità di garanzia nell'avere i mezzi per il mantenimento del minore. Malgrado possa godere di una laurea in scienze della conservazione dei beni culturali la Sig.ra ha Pt_1 declinato il proprio impegno professionale in tutt'altro ambito scegliendo una carriera impiegatizia affinché potesse porsi nelle condizioni migliori per assecondare i bisogni primari della prole. Riguardo a questo punto, il Sig. ha dimostrato una certa mancanza di CP_1
lungimiranza, sacrificando in modo considerevole la propria convenienza personale a favore di ambizioni professionali che, al momento, appaiono particolarmente precarie e incerte. La stessa attenzione per il benessere psicofisico del minore appare fortemente sbilanciata a favore della
Sig.ra quest'ultima, in un momento di difficoltà, ha portato spontaneamente la propria Pt_1 condizione all'attenzione di un clinico affinché potesse ricevere supporto e consiglio a tutela del figlio. Il Sig. in proposito, ha mostrato eccessiva fatuità mancando di avere un confronto CP_1 con uno specialista prima di prendere l'iniziativa di introdurre un nuovo significativo nella vita del minore e mancando, contemporaneamente, di dare chiara informazione della presenza di una nuova fidanzata all'altro genitore alimentando così la sensazione di poca trasparenza e di sospetto. Le nuove geometrie relazionali conseguenti all'agito del Sig. hanno determinato CP_1
uno scenario familiare più complesso in cui la precoce introduzione di una nuova figura
pagina 11 di 18 sentimentale pare abbia complicato ulteriormente nella coppia genitoriale le esistenti irrequietezze. Di queste tensioni lo scrivente ha avuto riscontro in vari passaggi delle operazioni peritali ove è emersa reciproca sfiducia circa le competenze genitoriali. La presenza di dubbi pare abbia creato disistima e conflitti familiari influenzando negativamente la flessibilità dell'accesso del Sig. al minore. Allo stesso tempo il Sig. pare abbia ecceduto nel CP_1 CP_1 dubitare delle competenze dell'altro genitore sviluppando un'ideazione impropria circa le misure correttive adottate dalla Sig.ra con il figlio. Va aggiunto che la scarsa trasparenza e la Pt_1
provocatorietà del Sig. posta in relazione alla tendenza della Sig.ra emersa dai CP_1 Pt_1
Test, a sperimentare “preoccupazioni o distorsioni nei confronti dell'altro” non si pone come elemento facilitante rispetto alla composizione della decisa diffidenza mostrata nell'arco delle operazioni peritali” (cfr. pagg. 51 e 52 elaborato peritale).
Per quanto riguarda in particolare , il consulente ha rappresentato che “il Sig. CP_1 CP_1
malgrado le risorse finanziarie limitate ed i limiti di funzionamento personologico precedentemente descritti, ad oggi, si mostra in grado di fornire un ambiente amorevole, sicuro e stabile per il figlio. Tuttavia, il loro rapporto deve crescere e sarà chiamato ad evoluzioni che richiederanno un cambiamento dell'attuale stile di relazione. La tendenza del minore ad idealizzare il padre è profondamente gratificante per un genitore, ma deve essere amministrata con sincerità e maturità, assumendo un ruolo responsabile. Nell'attualità, l'età del bambino, lo spinge naturalmente a identificarsi con il padre, vedendolo come un modello da seguire. […]
Con riferimento al funzionamento scorto nel Sig. occorre ricordare che i figli di genitori CP_1
con tratti narcisistici possono avere difficoltà a regolare le loro emozioni, sperimentando ansia, depressione, rabbia e bassa autostima. Possono avere difficoltà a formare e mantenere relazioni sane, sia con i coetanei che con gli adulti. Questo può essere dovuto al fatto che un genitore con funzionamento narcisistico spesso insegni al propri figlio modelli di relazione disfunzionali, basati sull'egocentrismo, sul controllo e sulla manipolazione.
Malgrado i limiti mostrati dal Sig. lo scrivente non recepisce la liceità della modalità CP_1
d'affido (esclusivo) proposta dalla Sig.ra poiché il periziando, nell'attualità, si mostra, Pt_1
sufficientemente in grado di garantire il benessere del bambino non mostrando condotte pregiudizievoli significative” (cfr. pagg. 52-53 elaborato peritale).
Quanto al miglior regime di affido per il minore il CTU ha indicato l'affido condiviso, così disattendendo la richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente: “lo scrivente rinnova
pagina 12 di 18 l'illegittimità della richiesta di un affido di tipo esclusivo, malgrado le evidenze del funzionamento personologico scorte nel Sig. ad oggi, non si è apprezzato un riverbero tale CP_1
da legittimare un affido con modalità esclusive poiché non sussistano carenze genitoriali che ne testimonino la sufficiente gravità” (cfr. pag. 57 elaborato peritale). E ancora: “Si concorda con la
Consulente rispetto all'atteggiamento di intolleranza mostrato dalla Sig.ra che l'ha Pt_1
indotta in modo escludente a richiedere un affido esclusivo affinché potesse evitare la fatica di trovare accordi condivisi con l'altro genitore” (cfr. pag. 59 elaborato peritale).
Il CTU, tuttavia, in considerazione dell'alta conflittualità della coppia genitoriale, ha proposto l'attivazione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali e del coordinamento genitoriale: “lo scrivente conferma che il compito del monitoraggio dei Servizi dovrà interessare l'intero nucleo familiare e dovrà presidiare sia il livello di miglioramento della comunicazione genitoriale, oggi inficiata dalla condotta di entrambi i periziandi […] si rimarca anche in sede di controdeduzioni
l'importanza di una coordinazione genitoriale affinché entrambi i genitori possano godere dell'ausilio di un terzo per una migliore co-genitorialità” (cfr. pagg. 58-59 elaborato peritale).
3.3 Tutto ciò considerato si ritiene che allo stato il regime di affido più tutelante per il minore sia quello dell'affido all'Ente (da individuarsi nel Comune di residenza del minore) per le ragioni di seguito evidenziate.
Il Collegio, in particolare, ritiene di disattendere le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale, come visto, ha proposto l'affido condiviso del minore.
In tale sede, infatti, occorre considerare che l'elevata conflittualità esistente tra le parti – di cui viene dato atto non solo nella CTU ma anche in tutti gli atti delle parti – ha finito per incidere sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo.
Le parti, infatti, durante tutto il corso del procedimento hanno dimostrato di non essere in grado di assumere, in modo condiviso, alcuna decisione nell'interesse del minore, chiedendo l'intervento del Tribunale per decidere sull'iscrizione del minore alla scuola materna, sulla modifica del pediatra di , sull'iscrizione del minore alla scuola elementare, _1 sull'effettuazione di un percorso di psicomotricità e/o psicoterapeutico del minore.
In altri termini, l'elevata conflittualità e la quasi totale incomunicabilità esistente tra le parti ha creato e rischia di creare in futuro delle situazioni di “stallo decisionale” con conseguente pregiudizio per l'interesse del minore.
pagina 13 di 18 In tale contesto, appare evidente come il minore non possa essere affidato in via esclusiva a uno dei genitori. L'affido esclusivo, infatti, proprio in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le parti, finirebbe per essere lo strumento usato dal genitore affidatario per estromettere del tutto l'altro genitore dalle decisioni più importanti della vita del figlio.
Conseguentemente, deve essere disposto l'affido del minore all'Ente, per il periodo di due anni, in quanto maggiormente tutelante per il minore. L'Ente pertanto potrà assumere nell'interesse del minore le decisioni inerenti la scuola e la salute, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni.
3.4 Quanto al collocamento, deve essere accolta la richiesta, formulata da entrambe le parti, di collocamento prevalente del minore presso la madre, conformemente a quanto proposto sul punto dal CTU. , pertanto, deve essere collocato presso la madre. _1
3.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto del calendario predisposto dalla CTU, si ritiene che il padre – fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti – potrà vedere e tenere con sé : _1
1) sino alla fine del corrente anno scolastico:
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 8:30 sino alla domenica alle 20.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì quando lo riaccompagnerà a scuola ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
2) a partire da settembre 2025:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Laddove le parti dovessero modificare – per contingenze lavorative o altre ragioni – l'anzidetto calendario, non si ritiene di dover riconoscere al genitore che abbia effettuato la rinuncia la pagina 14 di 18 possibilità di recuperare la giornata persa, avendo dimostrato le parti nel corso del giudizio di non essere in grado di trovare un accordo al ricorrere di tale evenienza, sempre in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le stesse.
Per quanto riguarda le vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé : _1
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, i genitori terranno il figlio, ad anni alterni, le prime due settimane di agosto e le ultime due settimane di agosto (il primo anno, il padre avrà le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due settimane di agosto).
Quanto alle telefonate, tenuto conto in questi anni le telefonate sono state causa di tensioni e conflitto, nonché considerato che il calendario di visite consente a entrambi i genitori di essere ampiamente presenti nella vita di , si ritiene che – fatto salvo ogni diverso accordo tra le _1
parti – il padre potrà sentire telefonicamente , nelle settimane in cui il fine settimana _1
non è di sua competenza, nella giornata di giovedì, in una fascia oraria tra le 19 e le 20.
4. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come impiegata con un contratto full time Parte_1
a tempo indeterminato decorrente dal maggio 2022 e di vivere in un appartamento in affitto per il quale paga un canone mensile di € 530,00 oltre € 70,00 di spese condominiali.
La stessa, sentita all'udienza del 27.6.2023, ha dichiarato: “io lavoro come impiegata in Edison e guadagno circa € 1.300,00 al mese per 14 mensilità; vivo a casa con i miei genitori ma dal primo luglio ho preso una casa in affitto a Sant'Angelo; pagherò € 600,00 al mese comprese le spese condominiali”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo di € 5.173,00 in relazione all'anno 2018, € 5.283,00 in relazione all'anno 2019, €
4.268,00 in relazione all'anno 2020, € 20.619,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 8 parte ricorrente).
Nelle more del giudizio la ricorrente ha comprato un appartamento a Lodi, nel quale si trasferirà insieme al figlio alla fine del corrente anno scolastico e per il quale dovrà pagare un mutuo.
pagina 15 di 18 in sede di costituzione ha riferito di aver lavorato come dipendente fino all'anno CP_1
2020, anno in cui ha lasciato il lavoro per aprire una start up nel campo della consulenza, marketing e comunicazione e che dalla data di pubblicazione del decreto del Tribunale di Lodi del 2022 la sua situazione reddituale è rimasta invariata (cfr. pag. 3 comparsa costituzione).
Il resistente, sentito all'udienza del 27.6.2023, ha dichiarato: “io lavoro in proprio come libero professionista, faccio pubblicità per le aziende;
guadagno circa € 1.000/1.1000 al mese;
pago un affitto a riscatto per cui pago al mese € 350,00, la casa costerà circa € 50.000; ho dovuto cambiare la macchina che era molto vecchia e sfruttando gli incentivi statali ho preso una vettura ibrida, per cui pago circa € 120,00 al mese;
io conto anche sull'aiuto dei miei genitori che sono in Germania”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 18.349,00 in relazione all'anno 2019, € 7.375,00 in relazione all'anno
2020, € 10.226,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 3 parte resistente).
Nelle more del giudizio il resistente ha riscattato la casa di Lodi, inizialmente condotta in affitto, ed è andato a vivere insieme alla sua nuova compagna nella casa di proprietà di quest'ultima, sita a Lodi Vecchio.
4.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che il resistente da inizio
2025 non è più onerato del pagamento dell'affitto, mentre la ricorrente continua a doversi fare carico dei costi della casa (prima affitto e poi mutuo), si ritiene equo fissare in € 320,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio, a far data dalla presente pronuncia. Quanto al periodo precedente, invece, si conferma l'importo di € 250,00.
Le spese straordinarie, invece, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.2 Quanto all'assegno unico, domandato dalla ricorrente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
5. Da ultimo, deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione della quota del 50% delle rette della scuola materna dalla stessa anticipate per intero, essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non pagina 16 di 18 sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, restando in ogni caso le parti solidalmente responsabili nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. affida il minore all'Ente territorialmente competente (Comune di residenza del _1
minore), per il periodo di due anni, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la salute e l'educazione, con delega all'Ente affidatario nelle predette materie;
2. colloca il minore presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
A) sino alla fine del corrente anno scolastico:
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 8:30 sino alla domenica alle 20.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì quando lo riaccompagnerà a scuola ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 15.30 sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
B) a partire da settembre 2025:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
pagina 17 di 18 - nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le vacanze:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a far data dalla CP_1 Parte_1 sentenza, la somma mensile di € 320,00, a titolo di contributo di mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
conferma per il periodo precedente l'importo di € 250,00 al mese;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite tra le parti;
7. pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Sant'Angelo Lodigiano e
Lodi.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1725/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLI SIRIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENTINI CP_1 C.F._2
MONICA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE:
- Autorizzata con ordinanza del 28.06.2023 l'iscrizione alla scuola materna “Madre RI” di
Sant'Angelo Lodigiano del minore , disporre che il padre versi il 50% della retta Persona_1
pagina 1 di 18 scolastica ed i relativi arretrati sin dall'iscrizione del primo anno (come da conteggi di cui alla nota di deposito del 4.07.2024 con la maggiorazione dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, per un totale di euro 2.904,50 o la maggior somma di euro 3.329,50 oltre alle rette che matureranno sino a giugno 2025;
- Per l'effetto, condannare il sig. ex art 473 bis 39 comma II per il suo grave CP_1
inadempimento immotivato che ha sovraccaricato di spese la sig.ra Pt_1
- Confermare l'iscrizione del minore per l'anno scolastico 2025/26 alla Scuola Primaria Pascoli di Lodi – Viale Italia angolo Via Veneto, in vista del trasferimento di residenza della madre a seguito di acquisto di un immobile a Lodi – Viale Italia n. 60 (documenti già depositati in atti all'udienza del 27.12.2024).
B) NEL MERITO: ex art 473 bis.29 c.p.c. a seguito degli ultimi episodi accaduti MODIFICARE
LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL 12.07.2022 con le seguenti modalità:
1) IN VIA PRELIMINARE, alla luce dei recenti accadimenti, AFFIDARE il figlio minore
IN VIA ESCLUSIVA alla madre con collocazione presso la stessa e diritti di visita _1
articolati come in CTU;
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto n. 1) affidare il figlio minore
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ma con _1
deroga alla stessa di scegliere per il bene del minore relativamente a questioni di salute, scuola ed educazione;
3) Stabilire un calendario di frequentazione paterna del figlio minore con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé da rispettarsi tassativamente:
- Durante il fine settimana, che saranno alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio dalle ore
15.30 (termine orario asilo) e dalle ore 16.30 (termine scuola primaria da settembre 2025) alla domenica sera quando il padre riporterà il minore a casa della mamma alle ore 20.30;
- Durante la settimana: il padre prenderà il bambino all'asilo e successivamente da scuola 2 giorni alla settimana, indicativamente il lunedì e il venerdì pomeriggio alle 15.30 poi 16.30 e lo riaccompagnerà a casa della mamma alla sera entro le ore 20.30 questo escludendo il pernottamento infrasettimanale per la tenera età di e per non sottoporlo a continui _1
spostamenti per lui destabilizzanti.
pagina 2 di 18 - Durante le vacanze natalizie: verrà mantenuto il solito calendario di visite settimanali mentre ad anni alterni trascorrerà il Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano col _1
papà e viceversa.
- Durante le vacanze pasquali: verrà adottato il medesimo criterio di alternanza tra il giorno di
Pasqua e la festa dell'Angelo, mentre gli altri giorni seguiranno il normale calendario.
- Durante le vacanze estive: si fa innanzitutto presente che questo calendario andrà calibrato di anno in anno con la crescita di quindi attualmente il minore trascorrerà 2 settimane _1
non consecutive con il padre (nello specifico una al mese). La madre potrà tenere con sé per il periodo delle vacanze estive il minore per 1 settimana a luglio e 2 settimane consecutive ad agosto (ferie aziendali obbligate) per portarlo al mare o in montagna ove è solito recarsi.
- Nel rimanente periodo di vacanza il minore è solito frequentare un centro estivo in loco, da concordarsi e da pagare al 50%, atto a sviluppare la socialità con altri bambini.
4) Stabilire che la telefonata serale (l'unica della giornata) dovrà avvenire entro le ore 20.30 e non in orario lavorativo della madre salvo comprovate urgenze;
5) Disporre che nel caso di trasferte lavorative della madre, il minore pernotterà dal padre ma quelle giornate dovranno essere recuperate nei giorni di spettanza del padre previo accordo;
6) Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio _1 corrispondendo alla madre una somma mensile non inferiore ad € 400,00, o quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa, da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale mantenimento non dovrà essere né sospeso né ridotto nei mesi estivi.
7) Disporre l'obbligo a carico del padre di provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie, ossia mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, ivi comprese quelle dentistiche/odontoiatriche (mutuabili e non), alle spese scolastiche (tasse e/o rette scolastiche, asilo/scuola, corredo di inizio anno, refezione, libri, trasporti, gite e contributi richiesti dalla scuola a qualsiasi titolo), alle spese sportive (quota iscrizione annuale e rette mensili e relativo abbigliamento sportivo), alle spese ricreative e ludiche, nonché a tutte le ulteriori spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore come da protocollo del Tribunale di
Milano.
pagina 3 di 18 8) Disporre l'assegnazione dell'assegno unico universale interamente a favore della madre quale collocataria del minore.
9) Disporre ex art. 473bis 18 c.p.c. l'applicazione delle sanzioni previste dalla Riforma Cartabia
a seguito dei fatti di cui in narrativa per la condotta processuale del sig. CP_1
10) Disporre nell'interesse del minore la presa in carico di uno psicologo per i fatti di cui in narrativa e l'avvio di un percorso di psicomotricità in vista della scuola primaria stante le problematiche manifestate da . _1
11) Disporre che l'intero costo della CTU sia posto a carico del sig. poiché unicamente CP_1
richiesta dallo stesso e corrispondente a tutto quanto sempre sostenuto in atti dalla difesa della sig.ra la quale è stata gravata di ulteriori spese, con rimborso di quanto già saldato. Pt_1
IN SUBORDINE Si chiede l'applicazione del calendario visite proposto dal CTU, dr. Per_2
con tutte le relative specifiche note in calce che ricalcano quanto richiesto dalla sig.ra in Pt_1
atti e comunque il rientro la domenica sera a casa della mamma entro le ore 20.30 nel week-end di spettanza del padre.
Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfettarie ex art.2,
2°comma D.M.n.55/2014 oltre IVA e CPA.”
Conclusioni per CP_1
“In via preliminare
Ricusare il perito nominato dott. e conseguentemente respingere la CTU dello stesso Per_2
depositata in quanto perizia inidonea nel contenuto, priva di riferimenti scientifici a supporto delle conclusioni edotte e non attinente al quesito del Giudice.
Nel merito venga disposto
A parziale integrazione della ordinanza emessa in data 12.07.2022 nel procedimento nr. 523/22
RG:
-Accertare le condizioni economiche del Sig. e dichiarare che la retta dell'asilo privato CP_1
alla scuola Madre RI sia versata interamente dalla Signora per le ragioni descritte Pt_1
in fatto;
-in subordine nella denegata ipotesi il AS reitera il dissenso all'iscrizione all'asilo privato fondato sulla incompatibilità di spesa con le sue condizioni economiche e chiede il mancato accoglimento da parte dell'adito della autorizzazione richiesta dalla madre con la susseguente autorizzazione all'iscrizione di ad un asilo pubblico;
tale punto è ormai _1
del tutto superato essendo ormai arrivato il momento in cui il minore deve essere iscritto alla
pagina 4 di 18 scuola elementare, e per tale problematica si rimanda a quanto indicato in fatto, insistendo affinché venga presa in considerazione l'iscrizione alla scuola elementare di Sant'Angelo per dare continuità ed equilibrio al minore, così come indicato dettagliatamente precedentemente.
Per le restanti condizioni si insiste nell'accoglimento di quelle riportate come da foglio conclusioni del 14.10.2024 e successive precisazioni delle conclusioni depositate a seguito di decreto di fissazione udienza per la rimessione in decisione la causa, a favore di parte resistente, che qui di seguito si riportano:
1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori con esercizio condiviso delle responsabilità _1
genitoriale con collocazione prevalente presso la madre;
2) regolare le frequentazioni padre-figlio come esposto nella presente comparsa o in subordine come già proposto nel foglio conclusioni del 14.10.2024: 2.1.) a week end alternati dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
2.2.) la serata infrasettimanale del lunedì successivo il week end di spettanza materna con pernotto, dall'uscita della scuola sino al martedì mattina in cui il AS riaccompagnerà a scuola;
2.3.) il _1
martedì ed il mercoledì con entrambi i pernotti nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, con il padre dall'uscita dalla scuola del martedì sino al giovedì _1
mattina. Il AS si farà carico di prelevare dalla scuola nei pomeriggi del martedì e _1
mercoledì indi di riaccompagnarlo a scuola le mattine successive;
2.4) diritto di visita durante le vacanze scolastiche estive, nel mese di giugno al termine della scuola sino alla sua ripresa nel mese di settembre: i) week end alternati dal venerdì alle ore 14 al lunedì alle ore 14; ii) il lunedì successivo al week end di spettanza materna starà con il padre dal lunedì mattina alle _1
ore 11 fino al martedì mattina alle ore 11; iii) il martedì ed il mercoledì della settimana che termina con il week end di spettanza materna, starà con il papà dal martedì dopo _1
pranzo al giovedì mattina prima di pranzo. 2.5) Tre settimane in estate per ciascun genitore di cui due consecutive nel mese di agosto, per i periodi alternati di anno in anno tra i genitori, oltre che una ulteriore settimana a scelta che trascorrerà con il papà. Il calendario delle _1
vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. 2.6)
Per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente tra i genitori le giornate del 24/25 dicembre e quelle del 31 dicembre /1 gennaio. 2.7) L'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con la madre ed in alternanza con
l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale;
2.8) le vacanze scolastiche in occasione
pagina 5 di 18 dei ponti e del santo patrono, della città in cui vive, in alternanza in modo da essere _1 pariteticamente distribuite tra i genitori nel corso dell'anno. 2.9) Compleanni dei genitori e compleanni del minore: trascorrerà l'intera giornata del compleanno del genitore, _1 dall'uscita dell'asilo sino al dopocena e trascorrerà il giorno del suo compleanno con l'uno o
l'altro genitore ad anni alterni.
3) Il padre potrà liberamente sentire al telefono il figlio nell'arco della giornata.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del minore versando alla madre la somma di euro
250,00 mensili entro il 15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Per quanto riguarda le spese esse verranno disciplinate secondo il noto protocollo del Tribunale di Milano, ivi comprese le modalità di autorizzazione.
5) L'assegno unico verrà equamente ripartito tra genitori;
6) respingere la richiesta di rimborso della retta scolastica, anche in misura percentuale dal settembre 2021 per le causali di cui agli atti;
7) respingere la richiesta di corresponsione della retta scolastica afferente l'annualità 23/24 e per l'effetto porsi a carico della il relativo intero pagamento. Pt_1
8) Le decisioni importanti inerenti il minore riguardante la salute e l'istruzione dello stesso vengano prese in accordo tra le parti senza interventi di terze persone, senza sostituire la genitorialità del padre con altre persone.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.6.2023 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione in ordine al figlio nato il [...] dalla relazione con _1
. CP_1
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.,
l'autorizzazione del Tribunale a iscrivere il figlio all'ultima classe della scuola materna “Madre
RI” di Sant'Angelo Lodigiano, a far ritirare all'uscita dall'asilo per il nuovo anno _1
scolastico 2023/2024 dai nonni materni e dalla zia materna e a cambiare il medico di base del minore, attualmente a Lodi, con un pediatra del paese di residenza, Sant'Angelo Lodigiano. La ricorrente, poi, nel merito, ha chiesto la modifica dell'ordinanza del 12.7.2022 del Tribunale di
Lodi, domandando in particolare una diversa regolamentazione delle visite paterne e un aumento pagina 6 di 18 del contributo paterno per il mantenimento del figlio ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 27.6.2023 si è costituito , il quale ha dato atto di CP_1
non opporsi al cambio del medico di base e al prelievo del minore dalla scuola da parte dei nonni materni e della zia materna;
quanto alla scuola, invece, ha dichiarato di acconsentire a mantenere il figlio nella scuola privata a condizione che la retta venga posta interamente a carico di Pt_1
e, in subordine, ha chiesto l'autorizzazione a iscrivere il figlio alla scuola pubblica.
[...]
Con ordinanza del 28.6.2023 il Giudice istruttore ha autorizzato l'iscrizione di al Persona_1 terzo anno della scuola materna “Madre RI” di Sant'Angelo Lodigiano.
Con comparsa depositata in data 21.9.2023 si è costituito , il quale ha domandato CP_1
l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne e la previsione del contributo paterno per il mantenimento del minore in €
250,00 al mese.
All'esito dell'udienza del 27.10.2023, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha confermato, in via provvisoria e urgente, i provvedimenti di cui al decreto del
Tribunale di Lodi del 12.7.2022 ed ha disposto l'espletamento di una CTU al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti e individuare il miglior regime di affido e collocamento del minore.
Con istanza urgente depositata in data 6.12.2024, ha domandato l'intervento del CP_1
Tribunale nella scelta della scuola elementare che dovrà frequentare il figlio nell'anno _1
scolastico 2025/2026, non riuscendo i genitori a trovare un accordo sul punto. , in CP_1 particolare, ha chiesto che venga autorizzata l'iscrizione del figlio alla scuola di Sant'Angelo
Lodigiano, in modo da garantirgli la continuità con la scuola dell'infanzia (fatta sempre nel
Comune di Sant'Angelo Lodigiano) ovvero, in subordine, a una delle scuole elementari di Lodi
Vecchio, ove il resistente andrà a vivere insieme alla nuova compagna.
All'udienza del 27.12.2024, sono state sentite entrambe le parti, e dopo aver dato Parte_1
atto di aver comprato una casa a Lodi, ove si trasferirà con il minore alla fine del corrente anno scolastico, ha chiesto che sia autorizzata l'iscrizione del minore alla scuola “Pascoli” di Lodi, che si trova a 200 metri dalla futura residenza materna, ovvero ad altra scuola sempre a Lodi.
2. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la modifica del decreto del 12.7.2022 (doc. 4 parte ricorrente) con cui il Tribunale di Lodi aveva così disposto:
pagina 7 di 18 - affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso _1
la madre;
- diritto del padre di vedere il figlio a week end alternati “con un pernotto il venerdì o il lunedì quando il padre non ha il week end di spettanza”;
- obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano.
3. La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato l'affido esclusivo del minore, tenuto conto dell'alta conflittualità esistente tra i genitori e considerati i continui ostacoli frapposti da all'adozione condivisa di decisioni da assumersi nell'esclusivo CP_1 interesse del minore. Il resistente invece, pur confermando l'esistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, ha chiesto la conferma dell'affido condiviso.
3.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. In altri termini,
l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ. 26587/2009; Cass. civ.
24526/2010).
pagina 8 di 18 Ed infatti, diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989, resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd.
“bigenitorialità”, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.
A tal riguardo, la mera conflittualità tra genitori di per sé sola non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale;
al contrario, occorre che il grave conflitto tra genitori incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi, finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento (cfr. Cass. civ. 1777/2012; Cass. civ. 5108/2012; Cass. civ. 18559/2016).
3.2 Al fine di decidere in ordine all'affido del minore, occorre ripercorrere quanto evidenziato dalla CTU espletata in corso di causa, a firma del dott. Persona_3
Al riguardo, deve essere rigettata la richiesta di ricusazione del CTU articolata dalla difesa di
, poiché formulata oltre il termine perentorio di cui all'art. 192 co. 2 c.p.c. e non CP_1 ricorrendo nel caso in esame alcuna delle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., applicabile al consulente tecnico d'ufficio in forza del richiamo operato dall'art. 63 c.p.c., né sussistendo ragioni per ritenere compromessa l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio.
Ciò chiarito, dalla CTU, anzitutto, è emerso che entrambi i genitori possiedono buone capacità genitoriali:
“I genitori si mostrano ben funzionanti rispetto alla “Funzione Protettiva” mostrando costanti relazioni di accudimento e rispondendo ai bisogni di protezione fisica e di sicurezza del minore.
Sanno offrire cure adeguate e concrete riconoscendone le esigenze fisiche (alimentazione, igiene, istruzione ecc). Le differenti disponibilità economiche hanno determinato nella coppia genitoriale un disuguale orientamento circa la scelta di ricorrere a visite specialistiche e istituti per l'istruzione in ambito privato;
al di là delle diverse preferenze individuali nessuno dei due genitori ha mai posto divieto rispetto agli accertamenti sanitari né rispetto all'accesso ad istituti per la formazione.
pagina 9 di 18 La “Funzione Affettiva” risulta ben corrisposta da entrambi i genitori, appaiono in grado di dare affetto trasmettendo al figlio emozioni positive e tonificanti mostrando il desiderio di vivere esperienze piacevoli con lui.
È presente la capacità dei genitori di sintonizzarsi sugli stati emotivi del figlio e di entrare in relazione con lui esprimendo la qualità di un sentimento condiviso senza limitarne l'esatta espressione comportamentale ma entrandone in risonanza affettiva senza esserne inglobati.
La “Funzione Regolativa” nel fornire al figlio gli strumenti per riuscire a contenere e regolare gli stati d'animo appare globalmente adeguata. Si è registrato da parte del Sig. un agito CP_1 incongruo nel recarsi a casa dei nonni materni con le forze dell'ordine, l'occorrenza è da valutarsi come potenzialmente tensiva per il minore e delegittimante nei confronti degli ascendenti materni.
L'azione scarsamente regolativa è ascrivibile all'alto conflitto e al clima competitivo presente nella coppia genitoriale.
[…] Il compito di dare significato rispetto al tema più spinoso dell'attuale separazione appare invece di difficile gestione per entrambi i genitori che pare non riescano a coordinarsi nella comunicazione congiunta al figlio delle ragioni della separazione. Sebbene la condizione psicofisica del minore non risenta in modo clinicamente significativo delle problematiche relazionali della coppia genitoriale si è scorta, a livello implicito, una certa confusione nella rappresentazione della propria costellazione familiare.
L'iniziativa del Sig. di inserire una nuova figura significativa pare non abbia tenuto in CP_1 debito conto il rispetto del proprium psicodinamico dell'età del minore. L'avere inserito la nuova compagna, senza un confronto con uno specialista né con l'altro genitore, ha lasciato scorgere la tendenza ad agiti in cui il di lui desiderio è posto prima dei bisogni del minore e della genitorialità condivisa. Una preventiva condivisione con l'altro genitore sarebbe stata migliorativa affinché la coppia genitoriale potesse collaborare nel dare significato condiviso alla presenza della nuova compagna del padre.
La “Funzione Normativa” appare presente e funzionante. Il bambino appare contenuto senza coercizione in una struttura di riferimento che funge da base al bisogno fondamentale di avere dei limiti all'interno di una cornice di comportamenti coerenti. I genitori sono in grado di strutturare nella quotidianità regole ed abitudini spontaneamente osservate dal figlio in una cornice di comportamenti coerenti. Data la più esigua frequentazione del padre quest'ultimo
pagina 10 di 18 offre un contesto più ludico in cui pare non vi sia sconfinamento nel permissivismo o nell'anomia.
Rispetto alla “Funzione Triadica” appare superficialmente mantenuta la capacità di legittimare agli occhi del figlio l'altro genitore. Durante la sessione di gioco l'attenzione è parsa maggiormente orientata al bambino, con pochi momenti di cooperazione tra i genitori, tuttavia è stato possibile apprezzare nella coppia rispetto reciproco e la capacità di lasciare spazio all'altro genitore.
Malgrado l'apparenza riscontrata nella seduta congiunta di CTU la presenza di dubbi reciproci sulle competenze genitoriali pare abbia creato sfiducia nella coppia genitoriale. Ciò ha impattato sull'accesso flessibile del Sig. al minore, e contemporaneamente, sembra che il CP_1
periziando abbia manifestato un eccessivo scetticismo riguardo alle competenze dell'altro genitore sviluppando un'interpretazione errata delle misure correttive adottate con il figlio” (cfr. pagg. 46 e 47 elaborato peritale).
Secondo il CTU, poi, “Dalla conoscenza dei periziandi è palese la maggiore responsabilità adulta della Sig.ra esplicitata principalmente nella scelta professionale ove ha prevalso Pt_1 la necessità di garanzia nell'avere i mezzi per il mantenimento del minore. Malgrado possa godere di una laurea in scienze della conservazione dei beni culturali la Sig.ra ha Pt_1 declinato il proprio impegno professionale in tutt'altro ambito scegliendo una carriera impiegatizia affinché potesse porsi nelle condizioni migliori per assecondare i bisogni primari della prole. Riguardo a questo punto, il Sig. ha dimostrato una certa mancanza di CP_1
lungimiranza, sacrificando in modo considerevole la propria convenienza personale a favore di ambizioni professionali che, al momento, appaiono particolarmente precarie e incerte. La stessa attenzione per il benessere psicofisico del minore appare fortemente sbilanciata a favore della
Sig.ra quest'ultima, in un momento di difficoltà, ha portato spontaneamente la propria Pt_1 condizione all'attenzione di un clinico affinché potesse ricevere supporto e consiglio a tutela del figlio. Il Sig. in proposito, ha mostrato eccessiva fatuità mancando di avere un confronto CP_1 con uno specialista prima di prendere l'iniziativa di introdurre un nuovo significativo nella vita del minore e mancando, contemporaneamente, di dare chiara informazione della presenza di una nuova fidanzata all'altro genitore alimentando così la sensazione di poca trasparenza e di sospetto. Le nuove geometrie relazionali conseguenti all'agito del Sig. hanno determinato CP_1
uno scenario familiare più complesso in cui la precoce introduzione di una nuova figura
pagina 11 di 18 sentimentale pare abbia complicato ulteriormente nella coppia genitoriale le esistenti irrequietezze. Di queste tensioni lo scrivente ha avuto riscontro in vari passaggi delle operazioni peritali ove è emersa reciproca sfiducia circa le competenze genitoriali. La presenza di dubbi pare abbia creato disistima e conflitti familiari influenzando negativamente la flessibilità dell'accesso del Sig. al minore. Allo stesso tempo il Sig. pare abbia ecceduto nel CP_1 CP_1 dubitare delle competenze dell'altro genitore sviluppando un'ideazione impropria circa le misure correttive adottate dalla Sig.ra con il figlio. Va aggiunto che la scarsa trasparenza e la Pt_1
provocatorietà del Sig. posta in relazione alla tendenza della Sig.ra emersa dai CP_1 Pt_1
Test, a sperimentare “preoccupazioni o distorsioni nei confronti dell'altro” non si pone come elemento facilitante rispetto alla composizione della decisa diffidenza mostrata nell'arco delle operazioni peritali” (cfr. pagg. 51 e 52 elaborato peritale).
Per quanto riguarda in particolare , il consulente ha rappresentato che “il Sig. CP_1 CP_1
malgrado le risorse finanziarie limitate ed i limiti di funzionamento personologico precedentemente descritti, ad oggi, si mostra in grado di fornire un ambiente amorevole, sicuro e stabile per il figlio. Tuttavia, il loro rapporto deve crescere e sarà chiamato ad evoluzioni che richiederanno un cambiamento dell'attuale stile di relazione. La tendenza del minore ad idealizzare il padre è profondamente gratificante per un genitore, ma deve essere amministrata con sincerità e maturità, assumendo un ruolo responsabile. Nell'attualità, l'età del bambino, lo spinge naturalmente a identificarsi con il padre, vedendolo come un modello da seguire. […]
Con riferimento al funzionamento scorto nel Sig. occorre ricordare che i figli di genitori CP_1
con tratti narcisistici possono avere difficoltà a regolare le loro emozioni, sperimentando ansia, depressione, rabbia e bassa autostima. Possono avere difficoltà a formare e mantenere relazioni sane, sia con i coetanei che con gli adulti. Questo può essere dovuto al fatto che un genitore con funzionamento narcisistico spesso insegni al propri figlio modelli di relazione disfunzionali, basati sull'egocentrismo, sul controllo e sulla manipolazione.
Malgrado i limiti mostrati dal Sig. lo scrivente non recepisce la liceità della modalità CP_1
d'affido (esclusivo) proposta dalla Sig.ra poiché il periziando, nell'attualità, si mostra, Pt_1
sufficientemente in grado di garantire il benessere del bambino non mostrando condotte pregiudizievoli significative” (cfr. pagg. 52-53 elaborato peritale).
Quanto al miglior regime di affido per il minore il CTU ha indicato l'affido condiviso, così disattendendo la richiesta di affido esclusivo formulata dalla ricorrente: “lo scrivente rinnova
pagina 12 di 18 l'illegittimità della richiesta di un affido di tipo esclusivo, malgrado le evidenze del funzionamento personologico scorte nel Sig. ad oggi, non si è apprezzato un riverbero tale CP_1
da legittimare un affido con modalità esclusive poiché non sussistano carenze genitoriali che ne testimonino la sufficiente gravità” (cfr. pag. 57 elaborato peritale). E ancora: “Si concorda con la
Consulente rispetto all'atteggiamento di intolleranza mostrato dalla Sig.ra che l'ha Pt_1
indotta in modo escludente a richiedere un affido esclusivo affinché potesse evitare la fatica di trovare accordi condivisi con l'altro genitore” (cfr. pag. 59 elaborato peritale).
Il CTU, tuttavia, in considerazione dell'alta conflittualità della coppia genitoriale, ha proposto l'attivazione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali e del coordinamento genitoriale: “lo scrivente conferma che il compito del monitoraggio dei Servizi dovrà interessare l'intero nucleo familiare e dovrà presidiare sia il livello di miglioramento della comunicazione genitoriale, oggi inficiata dalla condotta di entrambi i periziandi […] si rimarca anche in sede di controdeduzioni
l'importanza di una coordinazione genitoriale affinché entrambi i genitori possano godere dell'ausilio di un terzo per una migliore co-genitorialità” (cfr. pagg. 58-59 elaborato peritale).
3.3 Tutto ciò considerato si ritiene che allo stato il regime di affido più tutelante per il minore sia quello dell'affido all'Ente (da individuarsi nel Comune di residenza del minore) per le ragioni di seguito evidenziate.
Il Collegio, in particolare, ritiene di disattendere le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale, come visto, ha proposto l'affido condiviso del minore.
In tale sede, infatti, occorre considerare che l'elevata conflittualità esistente tra le parti – di cui viene dato atto non solo nella CTU ma anche in tutti gli atti delle parti – ha finito per incidere sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo.
Le parti, infatti, durante tutto il corso del procedimento hanno dimostrato di non essere in grado di assumere, in modo condiviso, alcuna decisione nell'interesse del minore, chiedendo l'intervento del Tribunale per decidere sull'iscrizione del minore alla scuola materna, sulla modifica del pediatra di , sull'iscrizione del minore alla scuola elementare, _1 sull'effettuazione di un percorso di psicomotricità e/o psicoterapeutico del minore.
In altri termini, l'elevata conflittualità e la quasi totale incomunicabilità esistente tra le parti ha creato e rischia di creare in futuro delle situazioni di “stallo decisionale” con conseguente pregiudizio per l'interesse del minore.
pagina 13 di 18 In tale contesto, appare evidente come il minore non possa essere affidato in via esclusiva a uno dei genitori. L'affido esclusivo, infatti, proprio in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le parti, finirebbe per essere lo strumento usato dal genitore affidatario per estromettere del tutto l'altro genitore dalle decisioni più importanti della vita del figlio.
Conseguentemente, deve essere disposto l'affido del minore all'Ente, per il periodo di due anni, in quanto maggiormente tutelante per il minore. L'Ente pertanto potrà assumere nell'interesse del minore le decisioni inerenti la scuola e la salute, con conseguente limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in ordine a tali decisioni.
3.4 Quanto al collocamento, deve essere accolta la richiesta, formulata da entrambe le parti, di collocamento prevalente del minore presso la madre, conformemente a quanto proposto sul punto dal CTU. , pertanto, deve essere collocato presso la madre. _1
3.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, tenuto conto del calendario predisposto dalla CTU, si ritiene che il padre – fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti – potrà vedere e tenere con sé : _1
1) sino alla fine del corrente anno scolastico:
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 8:30 sino alla domenica alle 20.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì quando lo riaccompagnerà a scuola ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
2) a partire da settembre 2025:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Laddove le parti dovessero modificare – per contingenze lavorative o altre ragioni – l'anzidetto calendario, non si ritiene di dover riconoscere al genitore che abbia effettuato la rinuncia la pagina 14 di 18 possibilità di recuperare la giornata persa, avendo dimostrato le parti nel corso del giudizio di non essere in grado di trovare un accordo al ricorrere di tale evenienza, sempre in ragione dell'alta conflittualità esistente tra le stesse.
Per quanto riguarda le vacanze, il padre potrà vedere e tenere con sé : _1
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di accordo, i genitori terranno il figlio, ad anni alterni, le prime due settimane di agosto e le ultime due settimane di agosto (il primo anno, il padre avrà le prime due settimane di agosto e la madre le ultime due settimane di agosto).
Quanto alle telefonate, tenuto conto in questi anni le telefonate sono state causa di tensioni e conflitto, nonché considerato che il calendario di visite consente a entrambi i genitori di essere ampiamente presenti nella vita di , si ritiene che – fatto salvo ogni diverso accordo tra le _1
parti – il padre potrà sentire telefonicamente , nelle settimane in cui il fine settimana _1
non è di sua competenza, nella giornata di giovedì, in una fascia oraria tra le 19 e le 20.
4. Al fine di decidere in ordine al mantenimento del minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti. in sede di ricorso ha dato atto di lavorare come impiegata con un contratto full time Parte_1
a tempo indeterminato decorrente dal maggio 2022 e di vivere in un appartamento in affitto per il quale paga un canone mensile di € 530,00 oltre € 70,00 di spese condominiali.
La stessa, sentita all'udienza del 27.6.2023, ha dichiarato: “io lavoro come impiegata in Edison e guadagno circa € 1.300,00 al mese per 14 mensilità; vivo a casa con i miei genitori ma dal primo luglio ho preso una casa in affitto a Sant'Angelo; pagherò € 600,00 al mese comprese le spese condominiali”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo di € 5.173,00 in relazione all'anno 2018, € 5.283,00 in relazione all'anno 2019, €
4.268,00 in relazione all'anno 2020, € 20.619,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 8 parte ricorrente).
Nelle more del giudizio la ricorrente ha comprato un appartamento a Lodi, nel quale si trasferirà insieme al figlio alla fine del corrente anno scolastico e per il quale dovrà pagare un mutuo.
pagina 15 di 18 in sede di costituzione ha riferito di aver lavorato come dipendente fino all'anno CP_1
2020, anno in cui ha lasciato il lavoro per aprire una start up nel campo della consulenza, marketing e comunicazione e che dalla data di pubblicazione del decreto del Tribunale di Lodi del 2022 la sua situazione reddituale è rimasta invariata (cfr. pag. 3 comparsa costituzione).
Il resistente, sentito all'udienza del 27.6.2023, ha dichiarato: “io lavoro in proprio come libero professionista, faccio pubblicità per le aziende;
guadagno circa € 1.000/1.1000 al mese;
pago un affitto a riscatto per cui pago al mese € 350,00, la casa costerà circa € 50.000; ho dovuto cambiare la macchina che era molto vecchia e sfruttando gli incentivi statali ho preso una vettura ibrida, per cui pago circa € 120,00 al mese;
io conto anche sull'aiuto dei miei genitori che sono in Germania”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 18.349,00 in relazione all'anno 2019, € 7.375,00 in relazione all'anno
2020, € 10.226,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 3 parte resistente).
Nelle more del giudizio il resistente ha riscattato la casa di Lodi, inizialmente condotta in affitto, ed è andato a vivere insieme alla sua nuova compagna nella casa di proprietà di quest'ultima, sita a Lodi Vecchio.
4.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che il resistente da inizio
2025 non è più onerato del pagamento dell'affitto, mentre la ricorrente continua a doversi fare carico dei costi della casa (prima affitto e poi mutuo), si ritiene equo fissare in € 320,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento del figlio, a far data dalla presente pronuncia. Quanto al periodo precedente, invece, si conferma l'importo di € 250,00.
Le spese straordinarie, invece, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.2 Quanto all'assegno unico, domandato dalla ricorrente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
5. Da ultimo, deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione della quota del 50% delle rette della scuola materna dalla stessa anticipate per intero, essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non pagina 16 di 18 sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, restando in ogni caso le parti solidalmente responsabili nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. affida il minore all'Ente territorialmente competente (Comune di residenza del _1
minore), per il periodo di due anni, con limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per le decisioni inerenti la salute e l'educazione, con delega all'Ente affidatario nelle predette materie;
2. colloca il minore presso la madre;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità:
A) sino alla fine del corrente anno scolastico:
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 8:30 sino alla domenica alle 20.00 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì quando lo riaccompagnerà a scuola ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 15.30 sino alla sera alle 20.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre;
B) a partire da settembre 2025:
- a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
pagina 17 di 18 - nella settimana in cui il fine settimana è di competenza paterna: il lunedì dall'uscita da scuola sino al martedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre: il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
Per quanto riguarda le vacanze:
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a far data dalla CP_1 Parte_1 sentenza, la somma mensile di € 320,00, a titolo di contributo di mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
conferma per il periodo precedente l'importo di € 250,00 al mese;
5. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
6. compensa le spese di lite tra le parti;
7. pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Sant'Angelo Lodigiano e
Lodi.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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