Articolo 2 della Legge 21 aprile 1967, n. 308
Articolo 1
Versione
10 giugno 1967
Art. 2.
All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per lire 3 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 505 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio 1966 e, per lire 4 miliardi, mediante riduzione del corrispondente capitolo del predetto stato di previsione per l'esercizi successivo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 giugno 1967