TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 165/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 165 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...]c.da Martelli n. 46, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
AL De SQ che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
- Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. - non comparsa
[...]
- Resistente Contumace
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della l. 689/81, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 142/2024 dell' Controparte_1 [...]
notificata in data 17/12/2024, con la quale veniva Controparte_1 ingiunto alla sig.ra il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della Parte_1 somma di euro 607,83 (€.600,00 per sanzione oltre €.7,83 per spese di notifica) a seguito di verbale di contestazione infrazione amministrativa n.37/29 del 12/06/2023, notificato il
07/07/2023, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Calabria – Stazione di Davoli ai sensi degli artt. 192 comma 1 e 255 comma 1 d.lgs. 152/2006.
In particolare, la sanzione veniva elevata per irregolarità riscontrate nel sistema di scarico fognario con conseguente immissione nel terreno limitrofo di reflui che sono indicati, dall'art. 184 comma 3 lettera g d.lgs. 152/2006, quali rifiuti speciali.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che l'ordinanza oggetto di impugnazione dovesse essere considerata illegittima per intervenuto pagamento avendo la signora Pt_2 provveduto a pagare, in data 08/09/2023, e quindi prima ancora che le venisse notificata l'ordinanza ingiunzione, la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
Precisava che il lieve ritardo nel pagamento della sanzione non era stato intenzionale e, in proposito, allegava che la signora, nel periodo in oggetto, viveva da sola con i suoi 3 figli (poiché separata dal ) ed era oberata da gravi difficoltà personali legate alla gestione del figlio Pt_2
affetto da disturbo dello spettro autistico. Rilevava che, essendo comunque Per_1 intervenuto il pagamento, l'ingiunzione era da considerarsi illegittima e che, comunque, non avrebbe potuto richiedersi altro se non, in via gradata, “esclusivamente l'interesse di mora sulla somma pari alla sanzione già pagata dalla data della scadenza del termine sino al giorno del pagamento”.
Il sig. , inoltre, rilevava che la stessa ordinanza ingiunzione era stata notificata anche a Pt_2 lui, sempre in data 17/12/2024, ma che lo stesso, pur essendo il padre dei figli della signora non era convivente con la stessa nel periodo relativo all'elevazione della Parte_1 contravvenzione (stante la separazione degli stessi nel periodo 2018-2023, avendo ripreso la convivenza solo dal 2024) e non era neanche proprietario dell'immobile. Allegava, in proposito, stato di famiglia che certificava, alla data del 31/12/2023, che il nucleo familiare residente in c. da Martelli n.46, sc. 1 p.1 int.4, era composto solo dalla signora e dai loro 3 figli, Parte_1 nonché atto di compravendita dell'immobile, del 01/10/2021, acquistato dalla sola signora che dichiarava di essere “di stato civile libero”. Parte_1
Deduceva, pertanto, la propria carenza di legittimazione in merito all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione che avrebbe dovuto essere eventualmente elevata solo nei confronti della signora non potendo egli essere ritenuto “agente rispetto alla violazione Parte_1 contestata, né obbligato in solido”. Precisava che, in ogni caso, l'intervenuto pagamento ad opera dell'obbligata principale avrebbe comportato il venir meno di “ogni obbligo da parte del , Pt_2 eventuale trasgressore in via solidale ma non già a titolo proprio;
poiché il pagamento dell'obbligazione principale libera anche l'eventuale coobbligato”.
Fatte tali premesse, i ricorrenti rassegnavano le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di voler, previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto, così provvedere:
“- Dichiari illegittima l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di entrambi i ricorrenti accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai ricorrenti;
- In via gradata:
- dichiari il difetto di legittimazione passiva di non essendo né proprietario né Parte_2 possessore dell'immobile nel quale è stata accertata la violazione;
- ritenga in ogni caso sollevato da ogni obbligo essendo intervenuto pagamento Parte_2 da parte della sig.ra Parte_1
- Dichiari che nulla è dovuto dalla sig.ra avendo ella provveduto al pagamento Parte_1 della contravvenzione;
- Contenga la dovutezza della somma agli interessi decorrenti dal termine di scadenza del pagamento alla data dell'avvenuto pagamento”.
Rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17/06/2025, ordinando “all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Non si costituiva la Provincia di , benchè regolarmente citata in gudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 17/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice rinviava all'udienza del 19 dicembre 2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'ordinanza ingiunzione n. 142/2024 risulta illegittima poiché emessa ben oltre 1 anno dopo l'avvenuto pagamento della sanzione ad opera della sig.ra Tale pagamento, infatti, per Parte_1 come risulta dall'allegato bollettino, è intervenuto in data 08/09/2023 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dall' Controparte_1 Controparte_1
in data 09/12/2024, nell'erroneo presupposto del mancato pagamento del
[...] verbale di contravvenzione n.37/29-2023. La causale riportata nel pagamento fa espresso riferimento alla “SANZIONE AMMINISTRATIVA
N 37/29-2023”, non si ravvisano, dunque, ragioni per porre in dubbio la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente.
Del resto, la non costituendosi ha rinunciato al proprio diritto di difesa ed Controparte_2
è rimasta soggetta a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011, secondo cui, in caso di mancato deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione, il giudice può dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente opponente. Ne consegue che la circostanza dell'avvenuto pagamento deve ritenersi pacifica, provata e non oggetto di contestazione.
Questo Giudice, pertanto, ritiene illegittima l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n.
142/2024, poiché la pretesa economica ivi contenuta deve ritenersi estinta per intervenuto pagamento del verbale contravvenzionale n. 37/29-2023 del 12/06/2023, emesso dalla Regione
Carabinieri Forestale Calabria – Stazione di Davoli, presupposto dell'ingiunzione medesima che, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al
Tribunale dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore “fino a €.1.100,00”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 165
R.G.A.C. dell'anno 2025, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2. Accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata avente ad oggetto importi indebitamente richiesti.
3. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 70,00 (43,00 + 27,00) per esborsi ed euro
662,00 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, lì 19/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 165 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...]c.da Martelli n. 46, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
AL De SQ che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
- Ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. - non comparsa
[...]
- Resistente Contumace
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della l. 689/81, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 142/2024 dell' Controparte_1 [...]
notificata in data 17/12/2024, con la quale veniva Controparte_1 ingiunto alla sig.ra il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della Parte_1 somma di euro 607,83 (€.600,00 per sanzione oltre €.7,83 per spese di notifica) a seguito di verbale di contestazione infrazione amministrativa n.37/29 del 12/06/2023, notificato il
07/07/2023, elevato dalla Regione Carabinieri Forestale Calabria – Stazione di Davoli ai sensi degli artt. 192 comma 1 e 255 comma 1 d.lgs. 152/2006.
In particolare, la sanzione veniva elevata per irregolarità riscontrate nel sistema di scarico fognario con conseguente immissione nel terreno limitrofo di reflui che sono indicati, dall'art. 184 comma 3 lettera g d.lgs. 152/2006, quali rifiuti speciali.
A sostegno della domanda, l'opponente deduceva che l'ordinanza oggetto di impugnazione dovesse essere considerata illegittima per intervenuto pagamento avendo la signora Pt_2 provveduto a pagare, in data 08/09/2023, e quindi prima ancora che le venisse notificata l'ordinanza ingiunzione, la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
Precisava che il lieve ritardo nel pagamento della sanzione non era stato intenzionale e, in proposito, allegava che la signora, nel periodo in oggetto, viveva da sola con i suoi 3 figli (poiché separata dal ) ed era oberata da gravi difficoltà personali legate alla gestione del figlio Pt_2
affetto da disturbo dello spettro autistico. Rilevava che, essendo comunque Per_1 intervenuto il pagamento, l'ingiunzione era da considerarsi illegittima e che, comunque, non avrebbe potuto richiedersi altro se non, in via gradata, “esclusivamente l'interesse di mora sulla somma pari alla sanzione già pagata dalla data della scadenza del termine sino al giorno del pagamento”.
Il sig. , inoltre, rilevava che la stessa ordinanza ingiunzione era stata notificata anche a Pt_2 lui, sempre in data 17/12/2024, ma che lo stesso, pur essendo il padre dei figli della signora non era convivente con la stessa nel periodo relativo all'elevazione della Parte_1 contravvenzione (stante la separazione degli stessi nel periodo 2018-2023, avendo ripreso la convivenza solo dal 2024) e non era neanche proprietario dell'immobile. Allegava, in proposito, stato di famiglia che certificava, alla data del 31/12/2023, che il nucleo familiare residente in c. da Martelli n.46, sc. 1 p.1 int.4, era composto solo dalla signora e dai loro 3 figli, Parte_1 nonché atto di compravendita dell'immobile, del 01/10/2021, acquistato dalla sola signora che dichiarava di essere “di stato civile libero”. Parte_1
Deduceva, pertanto, la propria carenza di legittimazione in merito all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione che avrebbe dovuto essere eventualmente elevata solo nei confronti della signora non potendo egli essere ritenuto “agente rispetto alla violazione Parte_1 contestata, né obbligato in solido”. Precisava che, in ogni caso, l'intervenuto pagamento ad opera dell'obbligata principale avrebbe comportato il venir meno di “ogni obbligo da parte del , Pt_2 eventuale trasgressore in via solidale ma non già a titolo proprio;
poiché il pagamento dell'obbligazione principale libera anche l'eventuale coobbligato”.
Fatte tali premesse, i ricorrenti rassegnavano le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di voler, previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento opposto, così provvedere:
“- Dichiari illegittima l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di entrambi i ricorrenti accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai ricorrenti;
- In via gradata:
- dichiari il difetto di legittimazione passiva di non essendo né proprietario né Parte_2 possessore dell'immobile nel quale è stata accertata la violazione;
- ritenga in ogni caso sollevato da ogni obbligo essendo intervenuto pagamento Parte_2 da parte della sig.ra Parte_1
- Dichiari che nulla è dovuto dalla sig.ra avendo ella provveduto al pagamento Parte_1 della contravvenzione;
- Contenga la dovutezza della somma agli interessi decorrenti dal termine di scadenza del pagamento alla data dell'avvenuto pagamento”.
Rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17/06/2025, ordinando “all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Non si costituiva la Provincia di , benchè regolarmente citata in gudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 17/06/2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Giudice rinviava all'udienza del 19 dicembre 2025, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'ordinanza ingiunzione n. 142/2024 risulta illegittima poiché emessa ben oltre 1 anno dopo l'avvenuto pagamento della sanzione ad opera della sig.ra Tale pagamento, infatti, per Parte_1 come risulta dall'allegato bollettino, è intervenuto in data 08/09/2023 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dall' Controparte_1 Controparte_1
in data 09/12/2024, nell'erroneo presupposto del mancato pagamento del
[...] verbale di contravvenzione n.37/29-2023. La causale riportata nel pagamento fa espresso riferimento alla “SANZIONE AMMINISTRATIVA
N 37/29-2023”, non si ravvisano, dunque, ragioni per porre in dubbio la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla ricorrente.
Del resto, la non costituendosi ha rinunciato al proprio diritto di difesa ed Controparte_2
è rimasta soggetta a quanto previsto dall'art. 6, comma 10, del D.lgs. n. 150/2011, secondo cui, in caso di mancato deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione, il giudice può dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato sulla base della sola documentazione prodotta dal ricorrente opponente. Ne consegue che la circostanza dell'avvenuto pagamento deve ritenersi pacifica, provata e non oggetto di contestazione.
Questo Giudice, pertanto, ritiene illegittima l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n.
142/2024, poiché la pretesa economica ivi contenuta deve ritenersi estinta per intervenuto pagamento del verbale contravvenzionale n. 37/29-2023 del 12/06/2023, emesso dalla Regione
Carabinieri Forestale Calabria – Stazione di Davoli, presupposto dell'ingiunzione medesima che, pertanto, deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, nei valori medi previsti, attesa l'estrema semplicità della questione trattata, per i procedimenti dinanzi al
Tribunale dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e con riferimento allo scaglione delle cause di valore “fino a €.1.100,00”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 165
R.G.A.C. dell'anno 2025, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
2. Accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata avente ad oggetto importi indebitamente richiesti.
3. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 70,00 (43,00 + 27,00) per esborsi ed euro
662,00 per compensi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, lì 19/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito