TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 731
TAR
Decreto cautelare 12 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, dato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato e non può essere deciso nel merito se la parte attrice dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La produzione in giudizio della documentazione concernente l'avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA ha reso irrilevante l'istanza di rinvio per la definizione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 731
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 731
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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