Decreto cautelare 12 novembre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2025, proposto da Elysium S.S.D. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
DO RA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza del Comune di Firenze n. 475/2025 (Protocollo n. 339500 del 09.09.2025 - Pratica Ispettorato n. 141/2024), avente ad oggetto “ Ordine di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 200, comma 3 della L.R. 65/2014 ”, notificata in data 10.09.2025;
- del rapporto della Polizia Municipale prot. 182804/24 del 13.05.2024 (incognito);
- della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 226815 del 02.07.2024;
- della comunicazione di integrazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio Prot. GP 309424 del 20.09.2024;
- della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (incognita);
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la dichiarazione del 13.03.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che :
- Elysium S.S.D. a r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dell’ordinanza del Comune di Firenze n. 475 del 2025, avente ad oggetto “ Ordine di rimessa in pristino ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 200, comma 3 della L.R. 65/2014” , nonché degli altri atti indicati in epigrafe;
- in vista della camera di consiglio del 3.12.2025 parte ricorrente ha depositato il parere reso dal Dipartimento della Prevenzione dell’AUSL Toscana Centro del 25.11.2025 (doc. 17);
- in data 13.03.2026 parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, di rinviare l’udienza ai fini della possibile definizione amministrativa del giudizio e, in mancanza, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ovvero, in subordine, ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
- all’udienza del 15.04.2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto , in primo luogo, di dover respingere l’istanza di rinvio della causa, motivata dall’esigenza di posticipare la definizione in via amministrativa della controversia in attesa della fine dei lavori, stante la produzione in giudizio, in data 14.04.2026, della documentazione concernente l’avvenuto deposito in Comune dello stato finale delle opere soggette a CILA;
Ritenuto , quindi, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto , infine, di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO MA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
IA RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | TO MA UC |
IL SEGRETARIO