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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1365/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR AN, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3867/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249008088658-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682019007736678000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
07/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 1049/2025 della CGT di primo grado di Caserta, depositata il 03/03/2025, chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e della relativa cartella originariamente impugnata, per IRPEF 2016.
La sentenza nella ricostruzione della sequenza procedimentale non ha tenuto conto della eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento notificata, per omessa notifica dell'atto prodromico della cartella di pagamento;
né l'agenzia – che non si è costituita – ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella.
Nell'atto di appello il ricorrente evidenzia la violazione e la erronea applicazione dell'articolo 19 d.lgs.
546/92, in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto che l'atto prodromico non notificato è la cartella di pagamento, la cui notifica è obbligatoria e indispensabile per la validità del procedimento. La S.
C. stabilisce che l'omessa notifica della cartella di pagamento determina la illegittimità dell'intero procedimento relativo alla pretesa tributaria, che deve essere portata a conoscenza del contribuente per consentirgli un efficace diritto di difesa (Cass. SS. UU. n. 16412/2017). L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto successivo, e in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'A.F. provarne il corretto funzionamento. In questo caso, nel giudizio appellato, non è stato dimostrato il corretto perfezionamento della procedura di riscossione, attesa la contumacia dell'Agenzia.
Non risultano agli atti del fascicolo memorie o controdeduzioni dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata valuta l'atto di intimazione come atto impugnabile, perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. Sent. 23528/24), benché non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs.546/92: ne deriva che la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente. La tesi del giudice di primo grado non è condivisibile, perché l'intimazione di pagamento notificata il 22/03/2024, riferita ad IRPEF anno di imposizione 2015, è illegittima, in quanto non preceduta dalla rituale notifica della cartella di pagamento, mai portata a conoscenza del contribuente (l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione contumace). In difetto del titolo esecutivo, l'intimazione deve considerarsi nulla e inidonea a produrre effetti giuridici o a interrompere la prescrizione (Cass. n. 5728/2018 e n. 3819/2020).
Infatti, ai sensi dell'art. 50, c. 2 del D.P.R. 602/73 che disciplina l'intimazione ad adempiere, l'A.F. invita il contribuente a pagare entro 5 giorni. È un atto prodromico all'esecuzione forzata, emesso solo dopo la notifica della cartella titolo e presupposto legale.
In tal senso, la Cassazione civile: “l'intimazione di pagamento è illegittima se non preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento, non potendo supplire alla mancanza del titolo esecutivo” (Cass. civ. sez. V, sent. n. 3819/2020). Alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata il ricorso va accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello di Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT di primo grado di Caserta n.1049/2025, così decide: accoglie l'appello e condanna l'Agenzia Entrate Riscosiione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il secondo grado , oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario per fatta richiesta.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR AN, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3867/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249008088658-000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682019007736678000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
07/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 1049/2025 della CGT di primo grado di Caserta, depositata il 03/03/2025, chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e della relativa cartella originariamente impugnata, per IRPEF 2016.
La sentenza nella ricostruzione della sequenza procedimentale non ha tenuto conto della eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento notificata, per omessa notifica dell'atto prodromico della cartella di pagamento;
né l'agenzia – che non si è costituita – ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella.
Nell'atto di appello il ricorrente evidenzia la violazione e la erronea applicazione dell'articolo 19 d.lgs.
546/92, in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto che l'atto prodromico non notificato è la cartella di pagamento, la cui notifica è obbligatoria e indispensabile per la validità del procedimento. La S.
C. stabilisce che l'omessa notifica della cartella di pagamento determina la illegittimità dell'intero procedimento relativo alla pretesa tributaria, che deve essere portata a conoscenza del contribuente per consentirgli un efficace diritto di difesa (Cass. SS. UU. n. 16412/2017). L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto successivo, e in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'A.F. provarne il corretto funzionamento. In questo caso, nel giudizio appellato, non è stato dimostrato il corretto perfezionamento della procedura di riscossione, attesa la contumacia dell'Agenzia.
Non risultano agli atti del fascicolo memorie o controdeduzioni dell'Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata valuta l'atto di intimazione come atto impugnabile, perché porta a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria (Cass. Sent. 23528/24), benché non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs.546/92: ne deriva che la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente. La tesi del giudice di primo grado non è condivisibile, perché l'intimazione di pagamento notificata il 22/03/2024, riferita ad IRPEF anno di imposizione 2015, è illegittima, in quanto non preceduta dalla rituale notifica della cartella di pagamento, mai portata a conoscenza del contribuente (l'onere della prova è a carico dell'Amministrazione contumace). In difetto del titolo esecutivo, l'intimazione deve considerarsi nulla e inidonea a produrre effetti giuridici o a interrompere la prescrizione (Cass. n. 5728/2018 e n. 3819/2020).
Infatti, ai sensi dell'art. 50, c. 2 del D.P.R. 602/73 che disciplina l'intimazione ad adempiere, l'A.F. invita il contribuente a pagare entro 5 giorni. È un atto prodromico all'esecuzione forzata, emesso solo dopo la notifica della cartella titolo e presupposto legale.
In tal senso, la Cassazione civile: “l'intimazione di pagamento è illegittima se non preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento, non potendo supplire alla mancanza del titolo esecutivo” (Cass. civ. sez. V, sent. n. 3819/2020). Alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamata il ricorso va accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello di Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT di primo grado di Caserta n.1049/2025, così decide: accoglie l'appello e condanna l'Agenzia Entrate Riscosiione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il secondo grado , oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario per fatta richiesta.