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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
ANCONA N. 4/A LISSONE presso lo studio dell'avv. BIGANZOLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZALE Controparte_1 P.IVA_2
FLAMINIO, 9 ROMA presso lo studio dell'avv. PORETTI EMANUELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: “altri istituti del diritto delle locazioni”. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Nel merito in via principale: a- previo accertamento di quanto sopra esposto, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento di delle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di Controparte_1 locazione stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo primo grado ricorrente) ai sensi dell'art. 1385, comma III, c.c., e per l'effetto, b- condannare la stessa a corrispondere, rifondere o risarcire il danno arrecato ad Controparte_1
e così per la somma di € 19.467,00=, comprensiva del valore della caparra Parte_1 confirmatoria di € 13.500,00 mai dalla stessa corrisposta (pur essendo, detto assunto, previsto dall'art. pagina 1 di 8 3) del predetto contratto), nonché della provvigione in favore dell'agente immobiliare, già quantificata in € 5.967,00, per l'intermediazione dallo stesso svolta (come contrattualmente stabilito dalle parti), ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- in ragione della riforma della sentenza del Tribunale di cui sopra, condannare l'appellata a ripetere ad la somma di euro 5.653,94 corrisposta in ragione dell'esecutività della Parte_1 sentenza di primo grado sulle spese di lite nel
P.Q.M.
del dispositivo letto all'udienza del 16.07.2024 (bonifici effettuati come da contabili allegate - doc. “B”); In ogni caso:
- Dichiarare nullo e riformare il capo della sentenza impugnata riferibile alla condanna in punto di spese di lite per il primo grado di giudizio, in ragione del contrasto oggettivamente sorto tra il dispositivo pronunciato dal Tribunale di Monza all'udienza del 16.07.2024 ed il "
P.Q.M.
" riportato nella sentenza appellata;
- Con vittoria, in ogni caso ed in specie con l'accoglimento del presente appello, di compensi ex D.M. 147/2022 e spese del doppio grado di giudizio”.
--- Per Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile e, in ogni caso, infondato, così confermando la decisione gravata, e comunque accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e in diritto di ciascuna e tutte le pretese di con conseguente rigetto;
Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale riformare il capo della sentenza relativa alle spese legali e riformarle nel modo in cui aveva disposto nel dispositivo: CONDANNA parte ricorrente, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4.600,00 per compensi oltre accessori per legge.
- Conseguenziali le spese e competenze di giudizio del presente grado”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nella descrizione dei fatti Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 5.03.2024 alla (di seguito Controparte_1 anche solo ), la (di seguito anche solo ) adiva il CP_1 Parte_1 Pt_1
Tribunale di Monza al fine di ottenere il risarcimento del danno a causa dell'inadempimento contrattuale della società convenuta. A fondamento della domanda, la sosteneva: Pt_1
- di essere proprietaria di un immobile indipendente, sito in Giussano (MB), Via Pola n. 29, composto al piano terra e al primo piano da un laboratorio e al secondo piano da ufficio, abitazione e laboratorio;
- nel mese di ottobre 2023, aveva accettato la proposta di locazione relativa al suddetto immobile, formulata da , per il tramite dell'Agenzia Immobiliare Studio Perillo s.r.l., come da CP_1 documentazione debitamente sottoscritta da entrambe le parti (doc. 1);
-la sosteneva quindi che, a seguito della predetta accettazione, la proposta di locazione aveva Pt_1 assunto valenza di contratto preliminare e che in esso era stata indicata la data del 23.10.2023 quale termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, oltre alla previsione del versamento a carico della pagina 2 di 8 promittente conduttrice della somma di € 13.500,00 (a titolo di caparra confirmatoria da versare al momento dell'accettazione della proposta). Tuttavia, nonostante il perfezionamento tra le parti del contratto preliminare, la lamentava che il 23.10.2023, data ultima per la stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, la le aveva inviato una “diffida ad adempiere relativamente CP_1 all'adeguamento dell'Immobile (…) all'impianto di cablaggio”, con la quale contestava lo stato di fatto dell'immobile e chiedeva di dotare i locali di cablaggio networking, necessario per lo svolgimento della propria attività, entro e non oltre il 4 dicembre 2023; in mancanza, non avrebbe concluso il contratto di locazione e neppure versato la caparra confirmatoria e la provvigione (doc. 3).
-In pari data, la si era resa disponibile ad effettuare a proprie spese il cablaggio internet, onde Pt_1 addivenire alla stipula del contratto definitivo (doc. 4).
-Tuttavia, in data 03.11.2023, la aveva comunicato l'intenzione di non procedere alla CP_1 stipula del contratto definitivo (doc. 5), sul presupposto che l'immobile non avesse le caratteristiche necessarie per lo svolgimento della propria attività e che, “avendo urgente bisogno di trovare una nuova sede”, si era vista costretta a ricercare altro immobile “senza pertanto attendere i lavori di adeguamento”.
-Seguiva tra le parti un ulteriore scambio di corrispondenza (doc. 6 e doc. 7) che non portava ad alcuna soluzione bonaria;
a seguito della mediazione, conclusasi negativamente, la aveva radicato la Pt_1 causa nei confronti della Conversion, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da risoluzione contrattuale per grave inadempimento, quantificato nella complessiva somma di € 19.467,00 (di cui € 13.500,00 per la caparra confirmatoria ed € 5.967,00 per la provvigione dell'agenzia immobiliare). La si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul CP_1 presupposto che tra le parti non si era affatto perfezionato alcun contratto preliminare, stante la mancanza di prova dell'avvenuta accettazione della proposta da parte della e che il contratto Pt_1 sarebbe stato da dichiarare, comunque, nullo per essere stata ex adverso indotta in errore sulla idoneità dei locali. Nel corso della prima udienza, il Giudice aveva tentato inutilmente la conciliazione tra le parti. All'esito delle produzioni documentali, dell'assunzione delle prove testimoniali e del deposito di note scritte, il Tribunale con sentenza n. 2016/2024, pubblicata in data 09.09.2024, aveva così statuito:
“Visti gli artt. 447 bis e segg. 429 cpc Previo accertamento della conclusione del contratto preliminare di locazione, RIGETTA la richiesta di risoluzione per inadempimento ed ogni altra domanda di
DICHIARA inammissibile la riconvenzionale di Conversion E3; CONDANNA parte Parte_1 ricorrente, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4.600,00 per compensi oltre accessori per legge. Indica in 60 gg il termine per il deposito. Così deciso in Monza il 16.7.2024”. In particolare, il Giudice aveva ritenuto il perfezionamento del contratto preliminare, osservando che le dichiarazioni testimoniali assunte avevano trovato riscontro “nelle produzioni documentali di parte attrice (in particolare sub doc.11) da cui emerge l'invio in data 13.10.2023 della proposta da
già sottoscritta digitalmente dalla proprietà nonché dalla successiva corrispondenza CP_1 avente ad oggetto ormai la definizione del contenuto del contratto definitivo (doc. 13-14)”. Accertata la conclusione del contratto preliminare, il primo giudice ha verificato se sussistesse “un inadempimento imputabile a per la mancata conclusione del definitivo di locazione, alla CP_1 pagina 3 di 8 luce delle circostanze evidenziate in giudizio ed oggetto di istruttoria orale e documentale. Risultano al proposito particolarmente attendibili, perché provenienti da soggetto terzo, le dichiarazioni rilasciate dalla teste la quale ha ribadito che sia in sede di primo accesso era stata rappresentata alla Tes_1 proprietà la tipologia di attività svolta da (e le necessità in ordine alla rete) sia nell'ultimo CP_1 accesso, alla presenza di tecnici intervenuti per verificarne l'idoneità, era emersa l'inadeguatezza sotto tale profilo dell'immobile”. Il giudice, richiamati i due opposti orientamenti giurisprudenziali in materia di requisiti dell'immobile condotto in locazione commerciale (“quello più rigoroso che impone al conduttore l'onere di verificare se le condizioni dell'immobile siano adeguate all'uso destinato, l'altro che riconosce l'inidoneità all'esercizio dell'attività commerciale quale motivo di risoluzione ex art. 1578 c.c.”), ha affermato che non poteva “certamente ritenersi 'gravemente' inadempiente il promittente conduttore il quale abbia condotto le verifiche in parola (…) dopo il preliminare, rifiutandosi di contrarre in assenza dei requisiti di idoneità commerciale”, con conseguente rigetto della domanda principale avanzata da . Quanto alla richiesta “di accertamento della nullità Pt_1
(rectius pronuncia di annullamento) così riqualificata la riconvenzionale proposta, sia pure in via subordinata, da , il mancato rispetto delle forme ex art 418 comma II cpc è rilevabile ex CP_1 officio e ne comporta la decadenza ed inammissibilità”. Con ricorso depositato il 25.10.2024, la ha impugnato la detta sentenza e ha chiesto, in sua Pt_1 riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe indicate. E' stato chiesto il rigetto dell'appello dalla che ha replicato ai motivi di impugnazione ed CP_1 ha concluso come in epigrafe riportato, formulando appello incidentale sulle spese di lite. All'udienza del 16.04.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
su di esse, la causa è stata assunta in decisione, come da dispositivo letto alle parti in udienza. L'appello di Parte_1
-Con il primo motivo, l'appellante principale censura la decisione del Giudice di prime cure in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalla teste di controparte Tes_1 in ordine alla conoscenza da parte di , nella fase antecedente alla stipulazione del preliminare, Pt_1 della necessità per la Conversion del cablaggio della rete internet all'interno dell'immobile locato;
l'appellante sostiene, invece, che detta circostanza sarebbe stata smentita dal teste nonché Tes_2 dalla corrispondenza prodotta in atti, trattandosi di circostanza appresa dalla solo Pt_1 successivamente alla stipula del preliminare.
-Con il secondo motivo, l'appellante ritiene giuridicamente errata la decisione del Giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione del contratto preliminare per grave Pt_1 inadempimento contrattuale della , sul presupposto che la sarebbe stata a CP_1 Pt_1 conoscenza "sin dal principio" della necessità per la che all'interno dei locali ci fosse il CP_1 cablaggio internet per l'esercizio della propria l'attività.
-Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la discrasia, in punto spese, tra il dispositivo di sentenza pronunciato all'udienza del 16.7.2024 (con il quale il Tribunale condannava parte ricorrente, “previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4600,00”) e quello riportato nella pronuncia emessa nel termine indicato di 60 giorni, con la quale il giudice compensava tra le parti le spese di lite. pagina 4 di 8 L'appello incidentale di Controparte_1
-Con il primo ed unico motivo, rubricato “sul contrasto tra il dispositivo e il
PQM
della sentenza definitiva in relazione alle spese legali”, la lamenta che il Giudice ha compensato per CP_1 intero le spese legali, mentre nel dispositivo, pronunciato in udienza, le aveva compensate per metà; pertanto, pur insistendo nella conferma nel merito della sentenza (che ha ritenuto non essere grave l'inadempimento della ai fini della risoluzione), ha chiesto la sua riforma in punto di CP_1 condanna alle spese legali, dato che il primo Giudice avrebbe dovuto porre le spese a carico della parte maggiormente soccombente, quindi a carico della , la cui domanda era stata totalmente Pt_1 respinta, mentre la sua domanda era stata respinta solo in parte. Il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, meritano un parziale accoglimento. Invero dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalla stessa statuizione del primo Giudice si evince che la proposta di contratto di locazione, debitamente sottoscritta in data 13.10.2023 dalla e inoltrata alla , è stata da quest'ultima regolarmente accettata, tramite CP_1 Pt_1 sottoscrizione del legale rappresentante, comunicata alla proponente in pari data (cfr. doc. 11). Il contratto si è dunque regolarmente perfezionato in data 13.10.2023, con conseguente obbligo delle parti di adempiere a quanto in esso previsto, in particolare con riguardo all'impegno di stipulare il contratto definitivo entro la data del 23.10.2023. La , invece, nella veste di promittente conduttrice, ha formalmente rifiutato di stipulare il CP_1 contratto definitivo sul presupposto che l'immobile non fosse idoneo alla propria attività, stante la mancanza di cablaggio della rete internet. Fatta questa premessa, necessaria per inquadrare il rapporto intercorso tra le parti e per ritenere ad ogni effetto di legge l'intervenuta conclusione di un contratto preliminare di locazione, occorre dunque esaminare a quale delle due società debba essere imputato l'inadempimento contrattuale. Trattandosi, infatti, di contratto a prestazioni corrispettive, è principio di diritto quello secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma" (Cass. 21209/2019, conforme Cass. 3273/2020). Pertanto, il giudice, anche ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2, (Cassazione n. 20846/2017). Ciò premesso, si osserva che la ha rifiutato la stipula del contratto definitivo adducendo a CP_1 fondamento il mancato cablaggio della rete internet all'interno dell'immobile, necessario all'esercizio della propria attività. Tale rifiuto non è tuttavia giustificabile non solo in quanto lo stato dei locali era pagina 5 di 8 stato visto ed accettato in sede di stipula del contratto preliminare del 13.10.2023, gravando sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene oggetto di locazione siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi (cfr. ex multis Cass. 14067/2023), ma anche perché tale rifiuto è seguito alla disponibilità manifestata dalla , Pt_1 in risposta alla diffida ad adempiere inviata dalla , di provvedere al cablaggio entro il CP_1 termine fissato dalla stessa promittente conduttrice per consentire i lavori di adeguamento. Si osserva, quindi, che dovendosi esaminare nel merito le reciproche posizioni delle parti, al fine di valutare se il loro comportamento sia stato improntato al rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c., deve concludersi ritenendo che se la si è dunque comportata con correttezza e buona fede nell'esecuzione del preliminare di Pt_1 locazione, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla che, ancor prima della data CP_1 fissata per i lavori di cablaggio e la consegna dell'immobile (prevista per il 5.12.2023), aveva comunicato in data 3.11.2023 la propria intenzione di non addivenire alla stipula del definitivo, locando altro immobile con contratto sottoscritto l'8.11.2023 (doc. 7). Alla luce delle osservazioni che precedono ed applicati i principi di diritto sopra richiamati, stante i dedotti inadempimenti reciproci, va disattesa la statuizione del primo giudice che, nel valutare il comportamento di entrambe le parti e la loro incidenza sul sinallagma contrattuale, al fine di stabilire se fosse giustificato il rifiuto della al pagamento della caparra e alla stipula del contratto CP_1 definitivo, ha erroneamente ritenuto non grave il suo inadempimento. Occorre, quindi, esaminare l'ulteriore domanda formulata dalla che, nel chiedere di Pt_1
“dichiarare l'intervenuta risoluzione ex lege del contratto preliminare di locazione stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1385, comma III c.c.”, ha avanzato domanda di risarcimento del danno per la somma di € 19.467,00 “comprensiva del valore della caparra confirmatoria di € 13.500,00”, mai corrisposta dalla , “nonché della provvigione in favore dell'agente immobiliare, già CP_1 quantificata in € 5.967,00 per l'intermediazione dallo stesso svolta”. Va innanzi tutto evidenziato l'improprio richiamo fatto dall'appellante all'istituto della caparra disciplinato dall'art. 1385 c.c., non avendo la , a fronte dell'inadempimento della controparte, Pt_1 esercitato alcun recesso, ma avendo agito per la risoluzione del contratto, ragion per cui va esclusa la sua pretesa di ottenere/trattenere la somma di € 13.500,00, altrettanto impropriamente richiesta a titolo di risarcimento del danno. Invero, si osserva che ai sensi dell'art. 1385 c.c. "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta" (primo comma). Ma "Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra" (secondo comma). "Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali" (terzo comma). Orbene, le Sezioni Unite della S.C. hanno avuto modo di chiarire da tempo che, con riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall'art. 1385 c.c., una volta che sia stata proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in pagina 6 di 8 domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo (Cass. civ. Sez. Unite, 14/01/2009, n. 553; v. anche Cass. civ. Sez. II, 09/06/2008, n. 15198; Cass. civ. Sez. I, 13/03/2015, n. 5095). Appare quindi evidente che, una volta accertata la risoluzione del contratto preliminare di locazione in oggetto per grave inadempimento da parte della società promittente conduttrice, la domanda risarcitoria dovrà essere regolata dalle norme generali, secondo quanto previsto dall'art. 1385 c.c. terzo comma, con la conseguenza che l'onere probatorio con riguardo all'an ed al quantum grava sulla parte richiedente. Ciò significa che aveva l'onere di provare il lamentato danno secondo le norme ordinarie e Pt_1 non limitarsi a chiedere, come invece ha fatto, il versamento della caparra confirmatoria, oltre al pagamento delle spese di intermediazione dovute all'agenzia immobiliare, essendosi peraltro limitata, con riferimento a quest'ultima voce, di farne richiesta, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine all'avvenuto esborso. In tal modo, è evidente che la parte non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c. secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria di non può essere Pt_1 accolta. L'appello incidentale, al netto del pacifico contrasto rilevato anche da controparte tra il dispositivo pronunciato in udienza e quello riportato in calce alla sentenza, resta assorbito dal parziale accoglimento dell'appello principale. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla reciproca ma prevalente soccombenza della
, quest'ultima va infatti condannata, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio nella misura della metà, alla rifusione alla controparte della restante metà, liquidata, per tale quota, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00, come segue: quanto al giudizio di primo grado, in base ai parametri medi, nella misura di complessivi € 2.538,50 (1/2 di € 5.077,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado, con applicazione del valore medio per le fasi di studio e introduttiva e del valore minimo per le fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisionale (svoltasi in un'unica udienza), nella misura di complessivi € 1.966,50 (1/2 di € 3.933,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA
Parte_1
-appellante- CONTRO pagina 7 di 8 Controparte_1
-appellata avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2016/2024, pubblicata in data 09/09/2024, così provvede: 1. in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la risoluzione del contratto preliminare di locazione stipulato inter partes per grave inadempimento della rigetta la Controparte_1 domanda risarcitoria proposta da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna CP_1
al pagamento in favore della controparte della residua metà che liquida, in tale quota, come
[...] segue: quanto al primo grado in complessivi € 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale;
quanto al presente grado in complessivi € 1.966,50 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione ed € 478,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Controparte_1
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012. Così deciso, in Milano il 16/04/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Daniela Eugenia Maria Nardozza Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa DA (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
ANCONA N. 4/A LISSONE presso lo studio dell'avv. BIGANZOLI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZALE Controparte_1 P.IVA_2
FLAMINIO, 9 ROMA presso lo studio dell'avv. PORETTI EMANUELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: “altri istituti del diritto delle locazioni”. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Nel merito in via principale: a- previo accertamento di quanto sopra esposto, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento di delle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di Controparte_1 locazione stipulato tra le parti (doc. 1 fascicolo primo grado ricorrente) ai sensi dell'art. 1385, comma III, c.c., e per l'effetto, b- condannare la stessa a corrispondere, rifondere o risarcire il danno arrecato ad Controparte_1
e così per la somma di € 19.467,00=, comprensiva del valore della caparra Parte_1 confirmatoria di € 13.500,00 mai dalla stessa corrisposta (pur essendo, detto assunto, previsto dall'art. pagina 1 di 8 3) del predetto contratto), nonché della provvigione in favore dell'agente immobiliare, già quantificata in € 5.967,00, per l'intermediazione dallo stesso svolta (come contrattualmente stabilito dalle parti), ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- in ragione della riforma della sentenza del Tribunale di cui sopra, condannare l'appellata a ripetere ad la somma di euro 5.653,94 corrisposta in ragione dell'esecutività della Parte_1 sentenza di primo grado sulle spese di lite nel
P.Q.M.
del dispositivo letto all'udienza del 16.07.2024 (bonifici effettuati come da contabili allegate - doc. “B”); In ogni caso:
- Dichiarare nullo e riformare il capo della sentenza impugnata riferibile alla condanna in punto di spese di lite per il primo grado di giudizio, in ragione del contrasto oggettivamente sorto tra il dispositivo pronunciato dal Tribunale di Monza all'udienza del 16.07.2024 ed il "
P.Q.M.
" riportato nella sentenza appellata;
- Con vittoria, in ogni caso ed in specie con l'accoglimento del presente appello, di compensi ex D.M. 147/2022 e spese del doppio grado di giudizio”.
--- Per Controparte_1
“Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile e, in ogni caso, infondato, così confermando la decisione gravata, e comunque accertare e dichiarare la infondatezza in fatto e in diritto di ciascuna e tutte le pretese di con conseguente rigetto;
Parte_1
-in accoglimento dell'appello incidentale riformare il capo della sentenza relativa alle spese legali e riformarle nel modo in cui aveva disposto nel dispositivo: CONDANNA parte ricorrente, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4.600,00 per compensi oltre accessori per legge.
- Conseguenziali le spese e competenze di giudizio del presente grado”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Nella descrizione dei fatti Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato in data 5.03.2024 alla (di seguito Controparte_1 anche solo ), la (di seguito anche solo ) adiva il CP_1 Parte_1 Pt_1
Tribunale di Monza al fine di ottenere il risarcimento del danno a causa dell'inadempimento contrattuale della società convenuta. A fondamento della domanda, la sosteneva: Pt_1
- di essere proprietaria di un immobile indipendente, sito in Giussano (MB), Via Pola n. 29, composto al piano terra e al primo piano da un laboratorio e al secondo piano da ufficio, abitazione e laboratorio;
- nel mese di ottobre 2023, aveva accettato la proposta di locazione relativa al suddetto immobile, formulata da , per il tramite dell'Agenzia Immobiliare Studio Perillo s.r.l., come da CP_1 documentazione debitamente sottoscritta da entrambe le parti (doc. 1);
-la sosteneva quindi che, a seguito della predetta accettazione, la proposta di locazione aveva Pt_1 assunto valenza di contratto preliminare e che in esso era stata indicata la data del 23.10.2023 quale termine ultimo per la stipula del contratto definitivo, oltre alla previsione del versamento a carico della pagina 2 di 8 promittente conduttrice della somma di € 13.500,00 (a titolo di caparra confirmatoria da versare al momento dell'accettazione della proposta). Tuttavia, nonostante il perfezionamento tra le parti del contratto preliminare, la lamentava che il 23.10.2023, data ultima per la stipulazione del Pt_1 contratto definitivo, la le aveva inviato una “diffida ad adempiere relativamente CP_1 all'adeguamento dell'Immobile (…) all'impianto di cablaggio”, con la quale contestava lo stato di fatto dell'immobile e chiedeva di dotare i locali di cablaggio networking, necessario per lo svolgimento della propria attività, entro e non oltre il 4 dicembre 2023; in mancanza, non avrebbe concluso il contratto di locazione e neppure versato la caparra confirmatoria e la provvigione (doc. 3).
-In pari data, la si era resa disponibile ad effettuare a proprie spese il cablaggio internet, onde Pt_1 addivenire alla stipula del contratto definitivo (doc. 4).
-Tuttavia, in data 03.11.2023, la aveva comunicato l'intenzione di non procedere alla CP_1 stipula del contratto definitivo (doc. 5), sul presupposto che l'immobile non avesse le caratteristiche necessarie per lo svolgimento della propria attività e che, “avendo urgente bisogno di trovare una nuova sede”, si era vista costretta a ricercare altro immobile “senza pertanto attendere i lavori di adeguamento”.
-Seguiva tra le parti un ulteriore scambio di corrispondenza (doc. 6 e doc. 7) che non portava ad alcuna soluzione bonaria;
a seguito della mediazione, conclusasi negativamente, la aveva radicato la Pt_1 causa nei confronti della Conversion, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da risoluzione contrattuale per grave inadempimento, quantificato nella complessiva somma di € 19.467,00 (di cui € 13.500,00 per la caparra confirmatoria ed € 5.967,00 per la provvigione dell'agenzia immobiliare). La si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria sul CP_1 presupposto che tra le parti non si era affatto perfezionato alcun contratto preliminare, stante la mancanza di prova dell'avvenuta accettazione della proposta da parte della e che il contratto Pt_1 sarebbe stato da dichiarare, comunque, nullo per essere stata ex adverso indotta in errore sulla idoneità dei locali. Nel corso della prima udienza, il Giudice aveva tentato inutilmente la conciliazione tra le parti. All'esito delle produzioni documentali, dell'assunzione delle prove testimoniali e del deposito di note scritte, il Tribunale con sentenza n. 2016/2024, pubblicata in data 09.09.2024, aveva così statuito:
“Visti gli artt. 447 bis e segg. 429 cpc Previo accertamento della conclusione del contratto preliminare di locazione, RIGETTA la richiesta di risoluzione per inadempimento ed ogni altra domanda di
DICHIARA inammissibile la riconvenzionale di Conversion E3; CONDANNA parte Parte_1 ricorrente, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4.600,00 per compensi oltre accessori per legge. Indica in 60 gg il termine per il deposito. Così deciso in Monza il 16.7.2024”. In particolare, il Giudice aveva ritenuto il perfezionamento del contratto preliminare, osservando che le dichiarazioni testimoniali assunte avevano trovato riscontro “nelle produzioni documentali di parte attrice (in particolare sub doc.11) da cui emerge l'invio in data 13.10.2023 della proposta da
già sottoscritta digitalmente dalla proprietà nonché dalla successiva corrispondenza CP_1 avente ad oggetto ormai la definizione del contenuto del contratto definitivo (doc. 13-14)”. Accertata la conclusione del contratto preliminare, il primo giudice ha verificato se sussistesse “un inadempimento imputabile a per la mancata conclusione del definitivo di locazione, alla CP_1 pagina 3 di 8 luce delle circostanze evidenziate in giudizio ed oggetto di istruttoria orale e documentale. Risultano al proposito particolarmente attendibili, perché provenienti da soggetto terzo, le dichiarazioni rilasciate dalla teste la quale ha ribadito che sia in sede di primo accesso era stata rappresentata alla Tes_1 proprietà la tipologia di attività svolta da (e le necessità in ordine alla rete) sia nell'ultimo CP_1 accesso, alla presenza di tecnici intervenuti per verificarne l'idoneità, era emersa l'inadeguatezza sotto tale profilo dell'immobile”. Il giudice, richiamati i due opposti orientamenti giurisprudenziali in materia di requisiti dell'immobile condotto in locazione commerciale (“quello più rigoroso che impone al conduttore l'onere di verificare se le condizioni dell'immobile siano adeguate all'uso destinato, l'altro che riconosce l'inidoneità all'esercizio dell'attività commerciale quale motivo di risoluzione ex art. 1578 c.c.”), ha affermato che non poteva “certamente ritenersi 'gravemente' inadempiente il promittente conduttore il quale abbia condotto le verifiche in parola (…) dopo il preliminare, rifiutandosi di contrarre in assenza dei requisiti di idoneità commerciale”, con conseguente rigetto della domanda principale avanzata da . Quanto alla richiesta “di accertamento della nullità Pt_1
(rectius pronuncia di annullamento) così riqualificata la riconvenzionale proposta, sia pure in via subordinata, da , il mancato rispetto delle forme ex art 418 comma II cpc è rilevabile ex CP_1 officio e ne comporta la decadenza ed inammissibilità”. Con ricorso depositato il 25.10.2024, la ha impugnato la detta sentenza e ha chiesto, in sua Pt_1 riforma, l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe indicate. E' stato chiesto il rigetto dell'appello dalla che ha replicato ai motivi di impugnazione ed CP_1 ha concluso come in epigrafe riportato, formulando appello incidentale sulle spese di lite. All'udienza del 16.04.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
su di esse, la causa è stata assunta in decisione, come da dispositivo letto alle parti in udienza. L'appello di Parte_1
-Con il primo motivo, l'appellante principale censura la decisione del Giudice di prime cure in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalla teste di controparte Tes_1 in ordine alla conoscenza da parte di , nella fase antecedente alla stipulazione del preliminare, Pt_1 della necessità per la Conversion del cablaggio della rete internet all'interno dell'immobile locato;
l'appellante sostiene, invece, che detta circostanza sarebbe stata smentita dal teste nonché Tes_2 dalla corrispondenza prodotta in atti, trattandosi di circostanza appresa dalla solo Pt_1 successivamente alla stipula del preliminare.
-Con il secondo motivo, l'appellante ritiene giuridicamente errata la decisione del Giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di di risoluzione del contratto preliminare per grave Pt_1 inadempimento contrattuale della , sul presupposto che la sarebbe stata a CP_1 Pt_1 conoscenza "sin dal principio" della necessità per la che all'interno dei locali ci fosse il CP_1 cablaggio internet per l'esercizio della propria l'attività.
-Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la discrasia, in punto spese, tra il dispositivo di sentenza pronunciato all'udienza del 16.7.2024 (con il quale il Tribunale condannava parte ricorrente, “previa compensazione per metà, al pagamento delle spese in favore di parte resistente pari ad euro 4600,00”) e quello riportato nella pronuncia emessa nel termine indicato di 60 giorni, con la quale il giudice compensava tra le parti le spese di lite. pagina 4 di 8 L'appello incidentale di Controparte_1
-Con il primo ed unico motivo, rubricato “sul contrasto tra il dispositivo e il
PQM
della sentenza definitiva in relazione alle spese legali”, la lamenta che il Giudice ha compensato per CP_1 intero le spese legali, mentre nel dispositivo, pronunciato in udienza, le aveva compensate per metà; pertanto, pur insistendo nella conferma nel merito della sentenza (che ha ritenuto non essere grave l'inadempimento della ai fini della risoluzione), ha chiesto la sua riforma in punto di CP_1 condanna alle spese legali, dato che il primo Giudice avrebbe dovuto porre le spese a carico della parte maggiormente soccombente, quindi a carico della , la cui domanda era stata totalmente Pt_1 respinta, mentre la sua domanda era stata respinta solo in parte. Il primo, il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, meritano un parziale accoglimento. Invero dalla documentazione versata in atti dalle parti e dalla stessa statuizione del primo Giudice si evince che la proposta di contratto di locazione, debitamente sottoscritta in data 13.10.2023 dalla e inoltrata alla , è stata da quest'ultima regolarmente accettata, tramite CP_1 Pt_1 sottoscrizione del legale rappresentante, comunicata alla proponente in pari data (cfr. doc. 11). Il contratto si è dunque regolarmente perfezionato in data 13.10.2023, con conseguente obbligo delle parti di adempiere a quanto in esso previsto, in particolare con riguardo all'impegno di stipulare il contratto definitivo entro la data del 23.10.2023. La , invece, nella veste di promittente conduttrice, ha formalmente rifiutato di stipulare il CP_1 contratto definitivo sul presupposto che l'immobile non fosse idoneo alla propria attività, stante la mancanza di cablaggio della rete internet. Fatta questa premessa, necessaria per inquadrare il rapporto intercorso tra le parti e per ritenere ad ogni effetto di legge l'intervenuta conclusione di un contratto preliminare di locazione, occorre dunque esaminare a quale delle due società debba essere imputato l'inadempimento contrattuale. Trattandosi, infatti, di contratto a prestazioni corrispettive, è principio di diritto quello secondo cui "nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma" (Cass. 21209/2019, conforme Cass. 3273/2020). Pertanto, il giudice, anche ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2, (Cassazione n. 20846/2017). Ciò premesso, si osserva che la ha rifiutato la stipula del contratto definitivo adducendo a CP_1 fondamento il mancato cablaggio della rete internet all'interno dell'immobile, necessario all'esercizio della propria attività. Tale rifiuto non è tuttavia giustificabile non solo in quanto lo stato dei locali era pagina 5 di 8 stato visto ed accettato in sede di stipula del contratto preliminare del 13.10.2023, gravando sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene oggetto di locazione siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi (cfr. ex multis Cass. 14067/2023), ma anche perché tale rifiuto è seguito alla disponibilità manifestata dalla , Pt_1 in risposta alla diffida ad adempiere inviata dalla , di provvedere al cablaggio entro il CP_1 termine fissato dalla stessa promittente conduttrice per consentire i lavori di adeguamento. Si osserva, quindi, che dovendosi esaminare nel merito le reciproche posizioni delle parti, al fine di valutare se il loro comportamento sia stato improntato al rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c., deve concludersi ritenendo che se la si è dunque comportata con correttezza e buona fede nell'esecuzione del preliminare di Pt_1 locazione, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla che, ancor prima della data CP_1 fissata per i lavori di cablaggio e la consegna dell'immobile (prevista per il 5.12.2023), aveva comunicato in data 3.11.2023 la propria intenzione di non addivenire alla stipula del definitivo, locando altro immobile con contratto sottoscritto l'8.11.2023 (doc. 7). Alla luce delle osservazioni che precedono ed applicati i principi di diritto sopra richiamati, stante i dedotti inadempimenti reciproci, va disattesa la statuizione del primo giudice che, nel valutare il comportamento di entrambe le parti e la loro incidenza sul sinallagma contrattuale, al fine di stabilire se fosse giustificato il rifiuto della al pagamento della caparra e alla stipula del contratto CP_1 definitivo, ha erroneamente ritenuto non grave il suo inadempimento. Occorre, quindi, esaminare l'ulteriore domanda formulata dalla che, nel chiedere di Pt_1
“dichiarare l'intervenuta risoluzione ex lege del contratto preliminare di locazione stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1385, comma III c.c.”, ha avanzato domanda di risarcimento del danno per la somma di € 19.467,00 “comprensiva del valore della caparra confirmatoria di € 13.500,00”, mai corrisposta dalla , “nonché della provvigione in favore dell'agente immobiliare, già CP_1 quantificata in € 5.967,00 per l'intermediazione dallo stesso svolta”. Va innanzi tutto evidenziato l'improprio richiamo fatto dall'appellante all'istituto della caparra disciplinato dall'art. 1385 c.c., non avendo la , a fronte dell'inadempimento della controparte, Pt_1 esercitato alcun recesso, ma avendo agito per la risoluzione del contratto, ragion per cui va esclusa la sua pretesa di ottenere/trattenere la somma di € 13.500,00, altrettanto impropriamente richiesta a titolo di risarcimento del danno. Invero, si osserva che ai sensi dell'art. 1385 c.c. "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta" (primo comma). Ma "Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra" (secondo comma). "Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali" (terzo comma). Orbene, le Sezioni Unite della S.C. hanno avuto modo di chiarire da tempo che, con riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall'art. 1385 c.c., una volta che sia stata proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in pagina 6 di 8 domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo (Cass. civ. Sez. Unite, 14/01/2009, n. 553; v. anche Cass. civ. Sez. II, 09/06/2008, n. 15198; Cass. civ. Sez. I, 13/03/2015, n. 5095). Appare quindi evidente che, una volta accertata la risoluzione del contratto preliminare di locazione in oggetto per grave inadempimento da parte della società promittente conduttrice, la domanda risarcitoria dovrà essere regolata dalle norme generali, secondo quanto previsto dall'art. 1385 c.c. terzo comma, con la conseguenza che l'onere probatorio con riguardo all'an ed al quantum grava sulla parte richiedente. Ciò significa che aveva l'onere di provare il lamentato danno secondo le norme ordinarie e Pt_1 non limitarsi a chiedere, come invece ha fatto, il versamento della caparra confirmatoria, oltre al pagamento delle spese di intermediazione dovute all'agenzia immobiliare, essendosi peraltro limitata, con riferimento a quest'ultima voce, di farne richiesta, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine all'avvenuto esborso. In tal modo, è evidente che la parte non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c. secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria di non può essere Pt_1 accolta. L'appello incidentale, al netto del pacifico contrasto rilevato anche da controparte tra il dispositivo pronunciato in udienza e quello riportato in calce alla sentenza, resta assorbito dal parziale accoglimento dell'appello principale. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla reciproca ma prevalente soccombenza della
, quest'ultima va infatti condannata, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i CP_1 gradi di giudizio nella misura della metà, alla rifusione alla controparte della restante metà, liquidata, per tale quota, sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00, come segue: quanto al giudizio di primo grado, in base ai parametri medi, nella misura di complessivi € 2.538,50 (1/2 di € 5.077,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado, con applicazione del valore medio per le fasi di studio e introduttiva e del valore minimo per le fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisionale (svoltasi in un'unica udienza), nella misura di complessivi € 1.966,50 (1/2 di € 3.933,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo, corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto DA
Parte_1
-appellante- CONTRO pagina 7 di 8 Controparte_1
-appellata avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2016/2024, pubblicata in data 09/09/2024, così provvede: 1. in parziale accoglimento dell'appello principale dichiara la risoluzione del contratto preliminare di locazione stipulato inter partes per grave inadempimento della rigetta la Controparte_1 domanda risarcitoria proposta da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale;
3. compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna CP_1
al pagamento in favore della controparte della residua metà che liquida, in tale quota, come
[...] segue: quanto al primo grado in complessivi € 2.538,50 di cui € 459,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale;
quanto al presente grado in complessivi € 1.966,50 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 460,50 per la fase introduttiva, € 461,00 per la fase di trattazione ed € 478,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. Controparte_1
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012. Così deciso, in Milano il 16/04/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Daniela Eugenia Maria Nardozza Laura Sara Tragni
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