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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1232/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C.F. ), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._1
), con sede in Roncello (MB), via Don Giuseppe Locatelli n. 39, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Anthony Macchia (C.F. - pec: C.F._2
- fax: 02/39663141), presso il cui studio legale in Sesto San Email_1
Giovanni (MI), Via Dante n. 64, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. , domiciliato in Roncello (MB), via Don Controparte_2 C.F._3
Locatelli n. 6/f, in proprio ex art. 86 c.p.c.,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 17
Sulle seguenti conclusioni
- per , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 CP_1
appellante:
[...] Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto di citazione, da intendersi ivi integralmente trascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi parimenti trascritti, in riforma della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della
Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023 - previe le declaratorie del caso, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, per i motivi, tutti, indicati in narrativa ed ivi integralmente richiamati, l'immediata esecutività della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023;
NEL MERITO
1) IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello de quo per i motivi dedotti in narrativa, ivi integralmente richiamati e, per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023,
- accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del Sig. per i motivi sopra CP_2 narrati e qui integralmente trascritti, nonché in conseguenza di quanto accertato nella espletata CTU
e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della ditta “ CP_2 Controparte_3
” in ordine ai lavori svolti presso il cantiere di Roncello (MB) e, per l'effetto, ù
[...]
- condannare il Sig. (C.F. , domiciliato in Controparte_4 CodiceFiscale_4
Roncello (MB), Via Don Locatelli n. 6/f al pagamento della somma pari ad €. 118.300,00 (i.e. €.
276.800,00 indicati dal CTU, da cui decurtare gli importi medio tempore versati dall'appellato pari ad
€. 137.500,00 e la quantificazione dei vizi per €. 21.000,00), ovvero in quella diversa misura, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa e, per l'effetto,
pagina 2 di 17 - condannare il Sig. (C.F. , domiciliato in Controparte_4 CodiceFiscale_4
Roncello (MB), Via Don Locatelli n. 6/f al rimborso e/o ripetizione delle spese legali e tecniche del procedimento per ATP per l'importo complessivamente pari ad €. 16.167,26 (i.e. €. 8.403,36 quali spese per il CTP, Geom. al lordo degli oneri ex lege previsti ed €. 7.763,90 già comprensivi di Per_1 oneri legali e spese vive);
2) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa di primo e di secondo grado oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario 15% in favore del sottoscritto procuratore;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Prova testimoniale del Geom. con studio in Gessate (MI), Via G. Vittorio 22/B, del Testimone_1
Geom. , con studio in Capriate San Gervasio, Via Don G. Minzoni, del Sig. Persona_2 [...]
II, residente in [...], Milano, e del Sig. Persona_3 Persona_4 residente in [...] (entrambi operai che hanno lavorato nel cantiere per cui è causa) sui seguenti capitoli epurati da eventuali giudizi e valutazioni personali:
1) “Vero che il Sig. nel mese di settembre 2021 commissionava alla CP_2 CP_1
l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Roncello Via Piave n. 14 e consistenti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristrutturazione completa delle due unità esistenti mediante creazione di un unico immobile, rifacimento integrale degli impianti idrici, termici ed elettrici, posa di pavimentazione, etc”;
2) “Vero che il sig. redigeva personalmente il contratto di appalto delle opere di CP_2 ristrutturazione dell'immobile sito in Roncello Via Piave n. 14, che veniva presentato al sig. e Pt_1 dallo stesso sottoscritto come da documento n. 1 allegato in primo grado da controparte, che Le si rammostra e riconosce”;
3) “Vero che il Geom. , con e-mail del 16.11.2021, nell'ambito dell'appalto dell'immobile sito Per_2 in Roncello Via Piave n. 14 di proprietà del Sig. , inviava alla la contabilità CP_2 CP_1 per l'impresa, allegata alla relazione del CTU che, depositata in atti in primo grado al Doc. 15, le viene esibita e che riconosce”;
4) “Vero che le opere eseguite dal sig. nell'immobile, di proprietà del Sig. , sito in Pt_1 CP_2
Roncello Via Piave n. 14 ed afferenti l'impianto elettrico, idraulico e termico e meglio indicate nel computo metrico allegato al contratto di appalto ed inviato dal Geom. con numerose e-mail che Per_2 allegate in atti in primo grado al Doc. 15 le vengono esibite e che riconosce, sono risultate impreviste ed oggetto di apposita variante in corso d'opera;
pagina 3 di 17 5) “Vero che l'esecuzione delle opere extra, così come indicate nell'allegato 3 della CTU, Ing.
[...]
Per_
, che, depositati in atti, le viene esibito e che riconosce, all'interno del cantiere di proprietà del sig. , sito in Roncello, Via Piave 14, sono state commissionate alla da parte CP_2 CP_1 del e del direttore dei lavori, Geom. ”; CP_2 Per_2
6) “Vero che il Sig. , a partire dal mese di settembre 2021, si recava quotidianamente presso CP_2 il proprio cantiere di Roncello, Via Piave n. 14 per verificare l'operato del proprio appaltatore, sig.
; Pt_1
7) “Vero che le opere extra contenute nell'allegato 3 della CTU, Ing. , che, depositato in atti, Per_5 le viene esibito e che riconosce, realizzate dal sig. all'interno del cantiere di proprietà del sig. Pt_1
, sito in Roncello, Via Piave 14, erano conosciute dal e dallo stesso accettate CP_2 CP_2 nell'ambito delle riunioni che venivano espletate, pressoché quotidianamente, all'interno del cantiere”;
8) “Vero che il Direttore dei Lavori, Geom. , durante l'esecuzione delle opere affidate al sig. Per_2 era presente quotidianamente presso il cantiere di Roncello, Via Piave 14”; Pt_1
9) “Vero che il Geom. informava puntualmente il committente, Sig. , circa le varianti Per_2 CP_2
e le opere extra eseguite e da eseguire presso il cantiere di Roncello, Via Piave 14”;
10) “Vero che il era presente nel cantiere di Roncello, Via Piave 14 durante l'esecuzione CP_2 delle opere rese da parte della a partire dal mese di settembre 2021 e che le ha CP_1 autorizzate tutte, sia quelle da capitolato che extra capitolato”;
11) “Vero che il direttore dei lavori, Geom. , impartiva istruzioni alla Cp per Per_2 CP_1 eseguire le opere, tutte, sia quelle da capitolato che extra capitolato, eseguite all'interno del cantiere di Roncello, Via Piave 14 e come meglio indicate nella relazione di CTU che, quale doc. 19 in primo grado di controparte, Le si rammostra e riconosce”;
12) “Vero che nel mese di ottobre 2021 il Sig. il Geom. il Geom. ed il Sig. Pt_1 Per_1 Per_2
decidevano di istruire la pratica Ecobonus 110% previa verifica della congruità, in merito CP_2 alle opere extra quantificate dal sig. e dal Geom. in €. 102.000,00 e cedere, dunque, il Pt_1 Per_1 relativo credito di imposta alla;
CP_1
13) “Vero che il Geom. redigeva relazione energetica per verificare l'accesso al superbonus Per_1
110% per le opere extra di €. 102.000,00 quantificate dal sig. e dal Geom. come da Pt_1 Per_1 documentazione che allegata in atti in primo grado al Doc. 13), le viene esibito e che riconosce”;
pagina 4 di 17 14) “Vero che il Geom. veniva incaricata dal per presentare la per accedere al Per_2 CP_2 Pt_2
Superbonus 110% relativamente al cantiere di Roncello, Via Piave 14, come da documentazione che depositata in atti al Doc. 14) le viene esibito e che riconosce”;
15) “Vero che la pratica Superbonus 110% relativa al cantiere di Roncello, Via Piave 14 richiedeva
l'intervento di un professionista asseveratore/certificatore che doveva essere nominato dal , CP_2 quale committente, affinché si occupasse di far emergere il credito di imposta nel cassetto fiscale del
Sig. ”; CP_2
16) “Vero che la pratica Superbonus 110% relativa al cantiere di Roncello, Via Piave 14, avrebbe permesso al sig. di cedere il relativo credito alla (che avrebbe poi effettuato CP_2 CP_1 lo sconto in fattura), una volta ottenuto il credito di imposta nel proprio cassetto fiscale, oppure avrebbe consentito allo stesso di portarlo in detrazione nella propria dichiarazione dei CP_2 redditi”;
17) “Vero che il Sig. decideva di dar corso al contratto di appalto all'interno del cantiere di CP_2
Roncello, via Piave 14, senza accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110%”;
18) “Vero che durante gli incontri tenutisi, sia presso il cantiere che presso lo studio del geom. Per_1 nel mese di agosto 2022, il riconosceva al Sig. tutte le opere, sia quelle da capitolato CP_2 Pt_1 che extra capitolato, eseguite all'interno del cantiere di Roncello, Via Piave 14, opere meglio indicate nella relazione di CTU che depositate in atti in primo grado al doc. 19 di controparte, Le si rammostra
e riconosce”,
- per appellato e appellante incidentale: Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
(a) per i motivi e le causali sopra esposte ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. del termine
“BIASIMEVOLE” indicato da controparte a pag. 16 del proprio atto d'appello
(b) per i motivi e le causali sopra esposte non concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 essendo tale richiesta infondata sia in fatto che in diritto;
(c) per i motivi e le causali sopra esposte accertare e dichiarare l'evidente inammissibilità dell'atto
d'appello avversario laddove non vengono indicati gli specifici capi della sentenza che si intendono impugnare (Cfr. art. 342 c.p.c.);
NEL MERITO
pagina 5 di 17 (a) per i motivi e le causali sopra esposte respingere l'appello promosso da controparte confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 (ad eccezione delle richieste di riforma avanzate in via incidentale);
IN VIA INCIDENTALE
(a) per i motivi e le causali sopra esposte voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 - accertare e dichiarare l'evidente e grave inadempimento imputabile al Sig. condannando quest'ultimo a Pt_1 corrispondere all'Avv. le somme necessarie al completamento dell'opera nella misura CP_2 indicata dal C.T.U. (Cfr. ns. doc. n. 21).
(b) per i motivi e le causali sopra esposte voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 - accertare e dichiarare che le opere indicate nel COMPUTO METRICO OPERE EXTRA redatto dal C.T.U. (Cfr. pag. n. 24 del nostro doc. n. 43) non sono state approvate per iscritto dal committente, non sono dovute
a controparte e vanno scomputate dal computo totale delle opere realizzate in cantiere.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado da intendersi qui di seguito per trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 528/2025, pubblicata in data 14.03.2025, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
In parziale accoglimento della domanda principale
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di e la condanna al risarcimento in favore di CP_1 [...]
per la somma di euro 21.000,00 CP_2 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
- accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
- rigetta ogni altra domanda od eccezione
- pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva pagina 6 di 17 Co
- condanna previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. conveniva in giudizio CP_2 CP_2 innanzi al Tribunale di Monza la ditta Controparte_1 Parte_1
Esponeva che, con contratto di appalto del settembre 2021, aveva commissionato alla convenuta la ristrutturazione del proprio immobile sito in Roncello (MB), Via Piave n. 14, al prezzo, determinato a corpo, di euro 350.000,00 oltre IVA, ammontante complessivamente, al netto degli sgravi fiscali previsti in materia di ristrutturazione edilizia, a euro 165.000,00 oltre IVA.
Allegava che, secondo l'articolato contrattuale, le opere dovevano essere ultimate entro il termine di
130 giorni dall'inizio dei lavori, e dunque entro il 7.03.2022, avendo avuto inizio i lavori in data
1.09.2021.
Tuttavia, diffidata in data 27.02.2023 l'appaltatrice a concludere tutte le opere alla stessa appaltate entro il termine di quindici giorni, la stessa non vi aveva provveduto.
Ciò premesso chiedeva la declaratoria dell'avvenuta risoluzione del contratto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento, in suo favore, della somma di euro 272.424,95, quale differenza tra il valore complessivo dei lavori appaltati (euro 385.000,00, IVA inclusa) e il valore delle opere accertate in sede di accertamento tecnico preventivo promosso ante causam da ambo le parti (euro 276.800,00), dedotte le opere extra capitolato non autorizzate dalla committenza e non dovute (euro 58.000,00), oltre alle spese riconosciute dal CTU per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione (accertate in euro 21.000,00), alle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (euro 20.312,02) e, infine, ai danni da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa
(stimati in euro 64.912,93).
- Si costituiva di che, nel contestare le affermazioni di parte attrice, CP_1 Parte_1 adduceva che i tempi di ultimazione delle opere avevano una dilazione anche a fronte delle numerose richieste, da parte della committenza, di varianti e opere extra in corso d'opera. Deduceva, inoltre, che la mancata ripresa dei lavori era da imputare al comportamento assunto da controparte, la quale aveva negato l'accesso in loco e conseguentemente impedito l'ultimazione delle opere, ed omesso la corresponsione dei corrispettivi dovuti.
pagina 7 di 17 Affermava, invero, di non aver dato corso alla diffida del committente in quanto non risultava ancora saldato il prezzo d'appalto e, in particolare, per non essere la stessa riuscita, per colpa del committente,
a recuperare le somme ancora dovutele per l'esecuzione delle opere mediante acquisizione dei bonus edilizi.
Su tali basi, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'Avv. al pagamento delle CP_2 residue somme del prezzo d'appalto, per complessivi euro 173.300,00, corrispondente al valore delle opere accertate in sede di ATP, comprensivo delle opere extra (per totali euro 276.800,00), decurtati i vizi ivi accertati (per euro 21.000,00) e l'importo di euro 82.500,00, quale somma effettivamente corrispostale dal , oltre alle spese tecniche e legali sostenute nel procedimento per ATP, CP_2
(euro 32.440,00), per un totale complessivo di euro 205.740,90, con condanna altresì al risarcimento dei danni conseguenti all'accertato inadempimento, ai sensi dell'art. 1660 c.c.
***
L'organo giudicante di primo grado, in parziale accoglimento della domanda principale proposta dall'Avv. , rigettata la domanda di risoluzione contrattuale, difettando il grave Controparte_2 inadempimento della ditta esecutrice, accertato l'inadempimento di , che veniva CP_1 reputato comunque prevalente, in ottica comparativa dei reciproci contestati inadempimenti, riteneva infondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta dalla ditta convenuta e la condannava al risarcimento del danno subito da parte attrice, liquidato in euro 21.000,00. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta , accertata l'esecuzione delle opere extra CP_1 capitolato per il valore di euro 58.000,00, dava atto dell'avvenuta corresponsione di tale importo.
Infine, condannava parte convenuta, previa parziale compensazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidandole in euro 9.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, ponendo le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna delle parti in causa.
In particolare, l'organo giudicante di primo grado riteneva accertata, sulla base delle conclusioni del
CTU, l'effettiva esecuzione, a regola d'arte, di buona parte dei lavori appaltati, nella specie rilevando che in sede peritale erano emersi <lavori effettuati per un importo di 276.800,00 euro (dunque una più che consistente porzione rispetto al pattuito anche se non l'intero)>> nonché eseguite “qualitativamente realizzate a regola d'arte ...”>>, risultando invece limitati, rispetto al predetto valore complessivo delle opere, i vizi accertati, pari cioè a soli euro 21.000,00, al cui pagamento, in favore della committente, condannava la ditta esecutrice, a titolo di risarcimento danni.
pagina 8 di 17 Riteneva inoltre che l'accertato ritardo nella esecuzione delle opere non era di entità tale da determinare la risoluzione del contratto invocata dalla parte committente, in quanto in parte dovuto anche alle opere extra capitolato, la cui esecuzione avrebbe contribuito ad allungare i tempi di ultimazione dei lavori.
Accertata l'esecuzione delle opere extra capitolato, ne determinava il valore in euro 58.000,00 ritenendo tale importo già corrisposto.
Rigettava, da ultimo, ogni altra richiesta risarcitoria svolta dal , sotto il profilo sia del CP_2 mancato godimento dell'immobile che del mancato completamento dell'opera, per difetto di allegazione e prova.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , in proprio e quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale di AL affidandolo a tre motivi di CP_1 Parte_1 gravame.
In primis lamentava che il giudicante di prime cure aveva reputato che l'obbligazione gravante sul committente era circoscritta alla sola somma computata al netto degli sgravi fiscali in CP_2 materia edilizia, ricadendo, invece, sull'impresa esecutrice l'effettivo recupero, a titolo di saldo prezzo, di tali bonus, ciò tuttavia sulla base di una erronea interpretazione della clausola regolante il prezzo d'appalto e le modalità di corresponsione dello stesso, nonché del contegno di controparte.
Parte appellante, riteneva, invece, che l'effettiva concessione delle agevolazioni non poteva ritenersi una componente di prezzo accollabile alla e che, oltretutto, nel caso in specie, il CP_1 mancato ottenimento delle stesse dipese dalla colpevole inerzia imputabile a controparte, che non si adoperò per ottenere i benefici fiscali a saldo delle opere di ristrutturazione.
Per effetto dell'accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva, accertata e CP_1 dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'Avv. , la Controparte_2 condanna del committente al pagamento in suo favore dei residui importi che la stessa non aveva potuto ricevere sotto forma di cessione del credito d'imposta, quantificandoli in euro 118.300,00, i.e. euro 276.800,00 indicati dal CTU quale valore delle opere eseguite, decurtati sia gli importi medio tempore versati dal , pari ad euro 137.500,00, che il valore dei vizi accertati, pari ad euro CP_2
21.000,00, e la condanna alla ripetizione delle spese tecniche e legali dalla medesima ditta esecutrice sostenute nel procedimento per ATP, per il complessivo importo di euro 16.167,26.
***
pagina 9 di 17 - Si costituiva l'Avv. , contestando integralmente l'atto di gravame ex adverso Controparte_2 interposto, di cui chiedeva il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduceva che, nel respingere la domanda di risoluzione del contratto di appalto svolta in prime cure, il tribunale aveva del tutto obliterato la valutazione del contegno assunto dalla ditta esecutrice – che si rifiutò di completare l'opera opponendo il mancato saldo di un prezzo d'appalto del tutto difforme da quello pattuito – nonché il dato dell'importanza dell'altrui inadempimento, dimostrato per tabulas dal valore delle opere incompiute accertate dal CTU
(euro 66.500,00).
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamentava che il giudice di prime cure aveva riconosciuto le opere extra capitolato quantificate dal perito in euro 58.000.00, nonostante tali lavorazioni non fossero mai state chieste né approvate per iscritto dal committente. In particolare, la doglianza de qua si fonda sul duplice rilievo per cui tali opere sarebbero state realizzate su iniziativa esclusiva dell'appaltatore, senza approvazione scritta da parte del committente, e, inoltre, il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente “vincolato” l'Avv. alla promessa effettuata dalla moglie che, CP_2 al contrario, avrebbe dovuto essere considerata quale soggetto terzo ed estraneo al contratto.
In riforma parziale della gravata sentenza, e in accoglimento del gravame interposto, l'Avv.
chiedeva, quindi, accertarsi il grave inadempimento imputabile di controparte, con CP_2 condanna della ditta esecutrice a corrispondergli le somme necessarie al completamento dell'opera, nella misura indicata dal CTU e scomputarsi, dal totale delle opere realizzate in cantiere, il valore delle opere extra non approvate.
All'udienza del 23.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale non appaiono fondati e vanno conseguentemente rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Gli interposti gravami, per come articolati, involgendo contestazioni di reciproche inadempienze, comportano la necessità per questa Corte di svolgere una nuova valutazione di confronto dei comportamenti di ambo le parti, cui va doverosamente anteposta la previa ricostruzione fattuale della vicenda stragiudiziale che ha costituito il prodomo del presente giudizio.
pagina 10 di 17 ***
Con contratto stipulato in data 24.09.2021, appaltava alla ditta CP_2 CP_2 CP_1
di opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Roncello
[...] Parte_1
(MB), Via Piave n. 14, e, in particolare, l'esecuzione di: i) opere murarie;
ii) la posa in opera del cappotto termico esterno;
iii) il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico nonché iv) il rifacimento della pavimentazione.
Per le suddette lavorazioni, veniva dalle parti convenuto il prezzo, misura>>, di euro 350.000,00 oltre IVA, prevedendosi altresì specificamente che il detto prezzo sarebbe stato corrisposto dal committente ristrutturazioni edilizie, nei seguenti termini e modi:
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla sottoscrizione del presente contratto;
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla data del 1 novembre 2021;
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla data del [n.d.r. data non inserita nel contratto];
- Euro 15.000,00 + iva alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera>>.
In ordine ai termini di consegna dell'opera appaltata, il contratto prevedeva espressamente che opere dovranno essere ultimate entro 130 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori>>, ovvero entro il
7.03.2022 posto che, come rilevabile da quanto esposto e allegato dal nonché dagli atti di CP_2 causa, i lavori hanno avuto inizio il 1.09.2021.
In relazione al suddetto contratto, sopravvenute diverse problematiche in ordine alla esecuzione/ultimazione di talune lavorazioni, nonché in ordine a pretese poste di credito reciprocamente vantate dalle parti – l'una, vantata dalla committente, da ristoro di costi anticipati personalmente in favore di fornitori dell'appaltatrice, l'altra, vantata dalla ditta esecutrice, da saldo del prezzo d'appalto – l'Avv. intimò l'ultimazione dei lavori. CP_2
Precisamente, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che in data 13.02.2023 per Parte_1 il tramite del proprio legale, aveva sollevato formale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lamentando il mancato pagamento della somma di euro 379.000,00 oltre iva di legge. Detto importo veniva dal legale della ditta computato quale <<totale lavori commissionati €. 552.000,00 + iva 10% da cui decurtare 173.000,00 prima d'ora ricevuti>> (doc. 12).
Con missiva del 27.02. 2023, l'avv. , nella qualità di committente, inviava a controparte CP_2 formale diffida ad adempiere, intimandole di ultimare le opere appaltate entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (doc. 11).
pagina 11 di 17 In esito a tale scambio epistolare, i lavori non venivano comunque ripresi dalla ditta e, conseguentemente, in data 17.03.2023, l'avv. intimava alla ditta appaltatrice formale CP_2 risoluzione per inadempimento del contratto, formulando altresì richiesta risarcitoria per i danni conseguenti alle inosservanze dei termini contrattuali pattuiti, invitandola a restituire le chiavi del cantiere e diffidandola altresì dal farvi accesso (doc. 13).
Al fine di addivenire alla composizione della lite, entrambe le parti avevano promosso distinti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che confluirono in un unico ruolo, onde pervenire all'accertamento dello stato dei luoghi, degli interventi necessari al completamento dell'opera appaltata e degli eventuali vizi e/o difetti di costruzione.
In data 15 ottobre 2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva, nella quale giungeva a quantificare i lavori effettivamente realizzati dalla nella misura complessiva di CP_1 euro 276.800,00. Lo stesso perito, prendendo atto che extra-capitolato>>, evidenziava la presenza di opere extra per l'ammontare di euro 58.000,00 (già compresi nell'importo di euro 276.800,00). Procedeva, infine, ad attribuire un minor valore all'opus realizzato sulla scorta dei rilevati vizi, per complessivi euro 21.000,00.
***
Così ricostruita la vicenda, emerge in primis l'infondatezza del primo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza di un asserito “grave” inadempimento dell'impresa , tale da poter CP_1 giustificare l'invocata risoluzione del contratto.
Come è noto, l'inadempimento che legittima la pronuncia di risoluzione, secondo il dettato dell'art. 2455 c.c. è soltanto l'inadempimento grave, per tale dovendosi intendere quello che per quantità, qualità, modalità, e secondo una valutazione operabile a posteriori, anche alla luce di elementi soggettivi che guardano al comportamento di entrambe le parti, ha frustrato sensibilmente l'interesse o l'utilità pratica che la parte deducente la mancata osservanza delle disposizioni contrattuali si riprometteva di conseguire con la stipula del contratto.
Ciò premesso, va, sotto un primo profilo, considerato che, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, il ritardo della ditta esecutrice nel procedere/ultimare i lavori di CP_1 ristrutturazione è stato tollerato dal al prolungamento dei lavori. Infatti, come risulta dagli CP_2 atti e da quanto riferito da entrambe le parti in causa, pur essendo invano decorso il termine di fine lavori, con scadenza il 7.03.2022, il , come emerge per tabulas, solo in data 27.02.2023 ha CP_2 intimato alla , ex art. 1454 c.c., diffida ad adempiere alla propria prestazione e CP_1
pagina 12 di 17 dunque di riprendere i lavori, oltre un anno dalla scadenza del relativo termine di ultimazione, senza formulare precedenti specifiche richieste.
Ciò non consente oggettivamente di ritenere che l'allegato ritardo abbia, nei fatti, potuto incidere in maniera apprezzabile sull'economia del sinallagma contrattuale, o, comunque, pregiudicare le aspettative riposte dalla committenza nell'appalto in essere con la ditta, sotto il preciso profilo della programmazione lavorativa.
A ciò si aggiunge il dato, anch'esso valorizzato dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze della CTU, che il detto prolungamento dei lavori fu anche conseguenza delle richieste di variazioni nonché di opere extra capitolato formulate in corso d'opera dal committente. Al riguardo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal in seno al secondo motivo del CP_2 proprio appello incidentale, non emergono elementi sulla cui base poter oggettivamente ritenere che tali lavorazioni possano qualificarsi alla guisa di opere e modifiche apportate o proposte dall'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1659 c.c., per le quali sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione scritta del committente, mancante nel caso in specie.
Invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, dal contenuto di alcune conversazioni prodotte da , emerge che la coniuge di parte committente, riferendosi CP_1 alle opere extra capitolato in discorso, riconobbe l'esistenza delle opere medesime, rassicurando la ditta in ordine al loro pagamento. Ciò costituisce elemento oggettivamente idoneo per escludere che l'esecuzione delle opere extra – peraltro puntualmente accertate dal CTU – fosse conseguenza dell'esclusiva iniziativa della ditta . Né, a questi fini, può assumere rilievo la CP_1 circostanza dedotta dall'odierno appellante incidentale per cui solo il , e non la coniuge, CP_2 era parte del contratto sub iudice.
Emerge inoltre l'infondatezza delle ulteriori censure svolte dall'appellante incidentale in seno al primo motivo di appello incidentale, con cui si duole del fatto che il giudicante di prime cure, nel respingere la domanda di risoluzione contrattuale, avrebbe peraltro condotto la propria valutazione dando un peso prevalente al dato quantitativo e qualitativo del “valore delle opere effettivamente eseguite”, senza curarsi della regola che impone di tenere conto delle condotte delle parti.
Al riguardo vale rilevare come correttamente l'organo giudicante di primo grado, sulla base delle risultanze e conclusioni peritali, in ordine alle opere effettivamente eseguite dalla ditta, ha correttamente e condivisibilmente svolto un'indagine atta a valorizzare la funzione pratica assegnata dalle parti all'accordo, i.e. l'esecuzione di opere di ristrutturazione sull'immobile dietro il pagamento pagina 13 di 17 del corrispettivo, giungendo così a ritenere come tale funzione fosse stata per lo più raggiunta, proprio perché, a fronte di un contratto di appalto stipulato per un totale di euro 350.000,00, il CTU ha accertato la realizzazione a regola d'arte di opere per un totale di euro 276.800,00 e vizi non eliminabili per il modesto valore di euro 21.000,00.
Ne consegue l'assenza di un ritardo o, comunque, di un inadempimento imputabile alla ditta esecutrice, che possa ritenersi connotato dalla gravità richiesta dal dettato dell'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, atteso che la mancata ripresa/ultimazione dei lavori – pur costituendo l'esecuzione delle opere l'obbligazione principale dell'impresa – non ha inciso, nel caso in specie, in maniera determinante nella realizzazione degli interessi dal committente riposti nel concluso contratto, avendo eseguito una più che consistente porzione dell'opera, rispetto al suo valore CP_1 pattuito, le lavorazioni eseguite risultano per lo più realizzate a regola d'arte e l'inutile decorso del termine finale non ha, nei fatti, inciso significativamente sull'economia del contratto.
Conseguentemente, difettava il presupposto per la risoluzione del contratto non configurandosi nel caso di specie un ritardo, e comunque un inadempimento, di gravità tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Da tanto consegue il rigetto integrale dell'appello incidentale.
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Acclarato, quindi, che la mancata ripresa/ultimazione lavori da parte della ditta non costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., va d'altro canto rilevato che la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice successivamente alla diffida ad adempiere porta a ritenere infondata l'eccezione di inadempimento a sua volta opposta dalla stessa al fine di CP_1 giustificare la perdurante sospensione dei lavori.
Dal sovraesposto esame della vicenda emerge, invero, che il rifiuto della società appaltatrice di ultimare i lavori ha costituito una reazione ingiustificata e sproporzionata, e come tale contraria ai canoni di buona fede che assumono imprescindibile rilevanza anche nell'istituto della sospensione dell'adempimento ex art. 1460 c.c.
In particolare, la ditta esecutrice non hai mai ripreso i lavori alla stessa appaltati trincerandosi dietro la condizione sospensiva del previo saldo dell'esorbitante corrispettivo di << €. 379.000,00 oltre iva di legge …>>, quest'ultimo determinato decurtando dalla somma di euro 552.000,00, oltre IVA, gli acconti ricevuti, quantificati dalla stessa ditta in euro 173.000,00 (<
pagina 14 di 17 l'importo pari ad €. 379.000,001 oltre iva di legge (i.e. totale lavori commissionati €. 552.000,00 + iva
10% da cui decurtare €. 173.000,00 + iva 10% prima d'ora ricevuti>>).
Ebbene, va al riguardo evidenziato che la richiesta economica attorno alla quale l'eccezione di inadempimento in discorso prende vigore appare del tutto esorbitante ed ingiustificata, atteso che, in sede di accertamenti peritali, sono stati accertati lavori svolti per un importo alquanto inferiore, pressoché pari a un terzo del corrispettivo preteso dalla ditta esecutrice (euro 552.000,00, quale corrispettivo totale dell'appalto indicato da , contro euro 276.800,00, quale valore CP_1 delle opere eseguite accertate dal CTU).
Pertanto, contrariamente a quanto preteso da parte committente ha CP_1 ragionevolmente ricusato il pagamento degli importi spropositati ed ingiustificatamente richiesti dalla appaltatrice, avendo peraltro costui già corrisposto alla ditta – per stessa ammissione di quest'ultima – importi per non meno di euro 137.000,00.
Va inoltre ulteriormente considerata la circostanza che neppure l'invocata impossibilità di recuperare i bonus fiscali, assunti in contratto quale posta remunerativa delle opere di ristrutturazione, può giustificare la suddetta sospensione dei lavori da parte della ditta, essendo il mancato recupero dei benefici fiscali imputabile esclusivamente alla mancata ultimazione dei lavori e dunque all'inadempimento contrattuale della stessa appaltatrice.
Va all'uopo precisato che, contrariamente a quanto posto dall'appellante alla base CP_1 del gravame, le statuizioni di cui all'impugnata sentenza non si pongono in contrasto con le previsioni di cui alla clausola del contratto di appalto, rubricata <> , che prevedevano che la ditta esecutrice avrebbe conseguito il prezzo, in parte direttamente dalla parte committente – e ciò per la somma complessiva di euro 165.000,00 oltre iva – in parte usufruendo del c.d. “sconto in fattura”, ovvero accedendo ai benefici fiscali all'epoca previsti in materia di ristrutturazione, atteso che il beneficio fiscale sarebbe “maturato”, secondo la normativa di legge, solo a condizione che l'intervento di manutenzione, recupero o miglioramento dell'immobile, cui lo stesso era correlato, fosse stato effettivamente realizzato e dunque con l'ultimazione dei lavori.
Nel caso in specie, è invece emerso che i lavori di ristrutturazione non si conclusero per fatto e colpa della ditta esecutrice, sì che la mancata realizzazione della condicio sine qua non per il definitivo consolidamento del beneficio resta imputabile esclusivamente all'inadempimento contrattuale della stessa . CP_1
pagina 15 di 17 Per completezza di disamina va ulteriormente evidenziato che l'allegazione dell'appellante principale, in base a cui parte committente non avrebbe colpevolmente attivato e coltivato le pratiche necessarie e prodromiche per il conseguimento degli sgravi fiscali contrattualmente pattuiti è smentita dalla stessa richiesta di di ristoro dei compensi corrisposti al proprio tecnico di fiducia per CP_1
l'attività legata all'ottenimento del bonus edilizio, atteso che con tale allegazione è implicitamente ammessa la circostanza secondo cui gravava sulla stessa ditta fruitrice del beneficio, e non sul committente, l'onere di promuovere e curare le dette pratiche.
Tanto porta, in conclusione, a ritenere, nell'ottica comparativa delle condotte dei contraenti, integranti inadempimenti reciproci, maggiormente rilevante l'inadempimento della società esecutrice, per mancata ingiustificata ripresa dei lavori, e tanto basta a escludere la legittimità del suo rifiuto ad adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., ancorché, come già evidenziato, tale inadempimento non assurge ad una gravità tale da determinare, ad un tempo, l'alterazione del sinallagma contrattuale e, quindi, da giustificare l'operatività, nel caso sub iudice, del più radicale rimedio redibitorio.
Segue, pertanto, il rigetto integrale anche dell'appello principale proposto da di CP_1 [...]
Parte_1
***
Acclarato che l'inadempimento prevalente – seppur non tale da giustificare la invocata risoluzione del contratto – ricade su sotto il profilo risarcitorio, deve essere confermata la CP_1 condanna della ditta esecutrice al pagamento, in favore dell'Avv. quale committente delle CP_2 opere, delle somme necessarie per emendare i vizi, quantificate dal perito in euro 21.000,00, esclusi, invece, tanto i pretesi danni da mancato godimento dell'immobile, quanto i pretesi danni da mancato completamento dell'opera, non avendo l'Avv. in tale sede dedotto elementi idonei a CP_2 scalfire le osservazioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto delle rispettive richieste risarcitorie.
Merita, da ultimo, conferma anche la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla liquidazione dei compensi del CTU, che restano in capo a ciascuna parte nella misura del 50%, e dei compensi dei
CTP, che restano integralmente a carico di ciascuna.
***
L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di appello.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato, a norma del comma 1 quater dall'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale
[...] Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
528/2025 pubblicata in data 14.03.2025 del Tribunale Ordinario di Monza, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale nonché l'appello incidentale proposto da Controparte_1
e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_2
- dichiara integralmente compensate tra l'appellante principale e l'appellante incidentale le spese di lite del presente giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il Presidente
dr.ssa Irene Lupo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Irene Lupo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1232/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C.F. ), in proprio e quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._1
), con sede in Roncello (MB), via Don Giuseppe Locatelli n. 39, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Anthony Macchia (C.F. - pec: C.F._2
- fax: 02/39663141), presso il cui studio legale in Sesto San Email_1
Giovanni (MI), Via Dante n. 64, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. , domiciliato in Roncello (MB), via Don Controparte_2 C.F._3
Locatelli n. 6/f, in proprio ex art. 86 c.p.c.,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
pagina 1 di 17
Sulle seguenti conclusioni
- per , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 CP_1
appellante:
[...] Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto di citazione, da intendersi ivi integralmente trascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi parimenti trascritti, in riforma della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della
Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023 - previe le declaratorie del caso, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, per i motivi, tutti, indicati in narrativa ed ivi integralmente richiamati, l'immediata esecutività della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023;
NEL MERITO
1) IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello de quo per i motivi dedotti in narrativa, ivi integralmente richiamati e, per
l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 528/2025, pronunciata dal Tribunale di Monza – seconda sezione civile – in persona della Dott.ssa Maria Teresa Latella - in data 14.03.2025 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 8769/2023,
- accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento del Sig. per i motivi sopra CP_2 narrati e qui integralmente trascritti, nonché in conseguenza di quanto accertato nella espletata CTU
e, conseguentemente,
- accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della ditta “ CP_2 Controparte_3
” in ordine ai lavori svolti presso il cantiere di Roncello (MB) e, per l'effetto, ù
[...]
- condannare il Sig. (C.F. , domiciliato in Controparte_4 CodiceFiscale_4
Roncello (MB), Via Don Locatelli n. 6/f al pagamento della somma pari ad €. 118.300,00 (i.e. €.
276.800,00 indicati dal CTU, da cui decurtare gli importi medio tempore versati dall'appellato pari ad
€. 137.500,00 e la quantificazione dei vizi per €. 21.000,00), ovvero in quella diversa misura, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa e, per l'effetto,
pagina 2 di 17 - condannare il Sig. (C.F. , domiciliato in Controparte_4 CodiceFiscale_4
Roncello (MB), Via Don Locatelli n. 6/f al rimborso e/o ripetizione delle spese legali e tecniche del procedimento per ATP per l'importo complessivamente pari ad €. 16.167,26 (i.e. €. 8.403,36 quali spese per il CTP, Geom. al lordo degli oneri ex lege previsti ed €. 7.763,90 già comprensivi di Per_1 oneri legali e spese vive);
2) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa di primo e di secondo grado oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario 15% in favore del sottoscritto procuratore;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Prova testimoniale del Geom. con studio in Gessate (MI), Via G. Vittorio 22/B, del Testimone_1
Geom. , con studio in Capriate San Gervasio, Via Don G. Minzoni, del Sig. Persona_2 [...]
II, residente in [...], Milano, e del Sig. Persona_3 Persona_4 residente in [...] (entrambi operai che hanno lavorato nel cantiere per cui è causa) sui seguenti capitoli epurati da eventuali giudizi e valutazioni personali:
1) “Vero che il Sig. nel mese di settembre 2021 commissionava alla CP_2 CP_1
l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Roncello Via Piave n. 14 e consistenti,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristrutturazione completa delle due unità esistenti mediante creazione di un unico immobile, rifacimento integrale degli impianti idrici, termici ed elettrici, posa di pavimentazione, etc”;
2) “Vero che il sig. redigeva personalmente il contratto di appalto delle opere di CP_2 ristrutturazione dell'immobile sito in Roncello Via Piave n. 14, che veniva presentato al sig. e Pt_1 dallo stesso sottoscritto come da documento n. 1 allegato in primo grado da controparte, che Le si rammostra e riconosce”;
3) “Vero che il Geom. , con e-mail del 16.11.2021, nell'ambito dell'appalto dell'immobile sito Per_2 in Roncello Via Piave n. 14 di proprietà del Sig. , inviava alla la contabilità CP_2 CP_1 per l'impresa, allegata alla relazione del CTU che, depositata in atti in primo grado al Doc. 15, le viene esibita e che riconosce”;
4) “Vero che le opere eseguite dal sig. nell'immobile, di proprietà del Sig. , sito in Pt_1 CP_2
Roncello Via Piave n. 14 ed afferenti l'impianto elettrico, idraulico e termico e meglio indicate nel computo metrico allegato al contratto di appalto ed inviato dal Geom. con numerose e-mail che Per_2 allegate in atti in primo grado al Doc. 15 le vengono esibite e che riconosce, sono risultate impreviste ed oggetto di apposita variante in corso d'opera;
pagina 3 di 17 5) “Vero che l'esecuzione delle opere extra, così come indicate nell'allegato 3 della CTU, Ing.
[...]
Per_
, che, depositati in atti, le viene esibito e che riconosce, all'interno del cantiere di proprietà del sig. , sito in Roncello, Via Piave 14, sono state commissionate alla da parte CP_2 CP_1 del e del direttore dei lavori, Geom. ”; CP_2 Per_2
6) “Vero che il Sig. , a partire dal mese di settembre 2021, si recava quotidianamente presso CP_2 il proprio cantiere di Roncello, Via Piave n. 14 per verificare l'operato del proprio appaltatore, sig.
; Pt_1
7) “Vero che le opere extra contenute nell'allegato 3 della CTU, Ing. , che, depositato in atti, Per_5 le viene esibito e che riconosce, realizzate dal sig. all'interno del cantiere di proprietà del sig. Pt_1
, sito in Roncello, Via Piave 14, erano conosciute dal e dallo stesso accettate CP_2 CP_2 nell'ambito delle riunioni che venivano espletate, pressoché quotidianamente, all'interno del cantiere”;
8) “Vero che il Direttore dei Lavori, Geom. , durante l'esecuzione delle opere affidate al sig. Per_2 era presente quotidianamente presso il cantiere di Roncello, Via Piave 14”; Pt_1
9) “Vero che il Geom. informava puntualmente il committente, Sig. , circa le varianti Per_2 CP_2
e le opere extra eseguite e da eseguire presso il cantiere di Roncello, Via Piave 14”;
10) “Vero che il era presente nel cantiere di Roncello, Via Piave 14 durante l'esecuzione CP_2 delle opere rese da parte della a partire dal mese di settembre 2021 e che le ha CP_1 autorizzate tutte, sia quelle da capitolato che extra capitolato”;
11) “Vero che il direttore dei lavori, Geom. , impartiva istruzioni alla Cp per Per_2 CP_1 eseguire le opere, tutte, sia quelle da capitolato che extra capitolato, eseguite all'interno del cantiere di Roncello, Via Piave 14 e come meglio indicate nella relazione di CTU che, quale doc. 19 in primo grado di controparte, Le si rammostra e riconosce”;
12) “Vero che nel mese di ottobre 2021 il Sig. il Geom. il Geom. ed il Sig. Pt_1 Per_1 Per_2
decidevano di istruire la pratica Ecobonus 110% previa verifica della congruità, in merito CP_2 alle opere extra quantificate dal sig. e dal Geom. in €. 102.000,00 e cedere, dunque, il Pt_1 Per_1 relativo credito di imposta alla;
CP_1
13) “Vero che il Geom. redigeva relazione energetica per verificare l'accesso al superbonus Per_1
110% per le opere extra di €. 102.000,00 quantificate dal sig. e dal Geom. come da Pt_1 Per_1 documentazione che allegata in atti in primo grado al Doc. 13), le viene esibito e che riconosce”;
pagina 4 di 17 14) “Vero che il Geom. veniva incaricata dal per presentare la per accedere al Per_2 CP_2 Pt_2
Superbonus 110% relativamente al cantiere di Roncello, Via Piave 14, come da documentazione che depositata in atti al Doc. 14) le viene esibito e che riconosce”;
15) “Vero che la pratica Superbonus 110% relativa al cantiere di Roncello, Via Piave 14 richiedeva
l'intervento di un professionista asseveratore/certificatore che doveva essere nominato dal , CP_2 quale committente, affinché si occupasse di far emergere il credito di imposta nel cassetto fiscale del
Sig. ”; CP_2
16) “Vero che la pratica Superbonus 110% relativa al cantiere di Roncello, Via Piave 14, avrebbe permesso al sig. di cedere il relativo credito alla (che avrebbe poi effettuato CP_2 CP_1 lo sconto in fattura), una volta ottenuto il credito di imposta nel proprio cassetto fiscale, oppure avrebbe consentito allo stesso di portarlo in detrazione nella propria dichiarazione dei CP_2 redditi”;
17) “Vero che il Sig. decideva di dar corso al contratto di appalto all'interno del cantiere di CP_2
Roncello, via Piave 14, senza accedere ai benefici fiscali del Superbonus 110%”;
18) “Vero che durante gli incontri tenutisi, sia presso il cantiere che presso lo studio del geom. Per_1 nel mese di agosto 2022, il riconosceva al Sig. tutte le opere, sia quelle da capitolato CP_2 Pt_1 che extra capitolato, eseguite all'interno del cantiere di Roncello, Via Piave 14, opere meglio indicate nella relazione di CTU che depositate in atti in primo grado al doc. 19 di controparte, Le si rammostra
e riconosce”,
- per appellato e appellante incidentale: Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
(a) per i motivi e le causali sopra esposte ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. del termine
“BIASIMEVOLE” indicato da controparte a pag. 16 del proprio atto d'appello
(b) per i motivi e le causali sopra esposte non concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 essendo tale richiesta infondata sia in fatto che in diritto;
(c) per i motivi e le causali sopra esposte accertare e dichiarare l'evidente inammissibilità dell'atto
d'appello avversario laddove non vengono indicati gli specifici capi della sentenza che si intendono impugnare (Cfr. art. 342 c.p.c.);
NEL MERITO
pagina 5 di 17 (a) per i motivi e le causali sopra esposte respingere l'appello promosso da controparte confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 (ad eccezione delle richieste di riforma avanzate in via incidentale);
IN VIA INCIDENTALE
(a) per i motivi e le causali sopra esposte voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 - accertare e dichiarare l'evidente e grave inadempimento imputabile al Sig. condannando quest'ultimo a Pt_1 corrispondere all'Avv. le somme necessarie al completamento dell'opera nella misura CP_2 indicata dal C.T.U. (Cfr. ns. doc. n. 21).
(b) per i motivi e le causali sopra esposte voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 528/2025 pubblicata in data 14 marzo 2025 - accertare e dichiarare che le opere indicate nel COMPUTO METRICO OPERE EXTRA redatto dal C.T.U. (Cfr. pag. n. 24 del nostro doc. n. 43) non sono state approvate per iscritto dal committente, non sono dovute
a controparte e vanno scomputate dal computo totale delle opere realizzate in cantiere.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado da intendersi qui di seguito per trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 528/2025, pubblicata in data 14.03.2025, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
In parziale accoglimento della domanda principale
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di e la condanna al risarcimento in favore di CP_1 [...]
per la somma di euro 21.000,00 CP_2 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
- accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
- rigetta ogni altra domanda od eccezione
- pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva pagina 6 di 17 Co
- condanna previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. conveniva in giudizio CP_2 CP_2 innanzi al Tribunale di Monza la ditta Controparte_1 Parte_1
Esponeva che, con contratto di appalto del settembre 2021, aveva commissionato alla convenuta la ristrutturazione del proprio immobile sito in Roncello (MB), Via Piave n. 14, al prezzo, determinato a corpo, di euro 350.000,00 oltre IVA, ammontante complessivamente, al netto degli sgravi fiscali previsti in materia di ristrutturazione edilizia, a euro 165.000,00 oltre IVA.
Allegava che, secondo l'articolato contrattuale, le opere dovevano essere ultimate entro il termine di
130 giorni dall'inizio dei lavori, e dunque entro il 7.03.2022, avendo avuto inizio i lavori in data
1.09.2021.
Tuttavia, diffidata in data 27.02.2023 l'appaltatrice a concludere tutte le opere alla stessa appaltate entro il termine di quindici giorni, la stessa non vi aveva provveduto.
Ciò premesso chiedeva la declaratoria dell'avvenuta risoluzione del contratto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento, in suo favore, della somma di euro 272.424,95, quale differenza tra il valore complessivo dei lavori appaltati (euro 385.000,00, IVA inclusa) e il valore delle opere accertate in sede di accertamento tecnico preventivo promosso ante causam da ambo le parti (euro 276.800,00), dedotte le opere extra capitolato non autorizzate dalla committenza e non dovute (euro 58.000,00), oltre alle spese riconosciute dal CTU per l'eliminazione dei vizi e difetti di costruzione (accertate in euro 21.000,00), alle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (euro 20.312,02) e, infine, ai danni da mancato godimento dell'immobile oggetto di causa
(stimati in euro 64.912,93).
- Si costituiva di che, nel contestare le affermazioni di parte attrice, CP_1 Parte_1 adduceva che i tempi di ultimazione delle opere avevano una dilazione anche a fronte delle numerose richieste, da parte della committenza, di varianti e opere extra in corso d'opera. Deduceva, inoltre, che la mancata ripresa dei lavori era da imputare al comportamento assunto da controparte, la quale aveva negato l'accesso in loco e conseguentemente impedito l'ultimazione delle opere, ed omesso la corresponsione dei corrispettivi dovuti.
pagina 7 di 17 Affermava, invero, di non aver dato corso alla diffida del committente in quanto non risultava ancora saldato il prezzo d'appalto e, in particolare, per non essere la stessa riuscita, per colpa del committente,
a recuperare le somme ancora dovutele per l'esecuzione delle opere mediante acquisizione dei bonus edilizi.
Su tali basi, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'Avv. al pagamento delle CP_2 residue somme del prezzo d'appalto, per complessivi euro 173.300,00, corrispondente al valore delle opere accertate in sede di ATP, comprensivo delle opere extra (per totali euro 276.800,00), decurtati i vizi ivi accertati (per euro 21.000,00) e l'importo di euro 82.500,00, quale somma effettivamente corrispostale dal , oltre alle spese tecniche e legali sostenute nel procedimento per ATP, CP_2
(euro 32.440,00), per un totale complessivo di euro 205.740,90, con condanna altresì al risarcimento dei danni conseguenti all'accertato inadempimento, ai sensi dell'art. 1660 c.c.
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L'organo giudicante di primo grado, in parziale accoglimento della domanda principale proposta dall'Avv. , rigettata la domanda di risoluzione contrattuale, difettando il grave Controparte_2 inadempimento della ditta esecutrice, accertato l'inadempimento di , che veniva CP_1 reputato comunque prevalente, in ottica comparativa dei reciproci contestati inadempimenti, riteneva infondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta dalla ditta convenuta e la condannava al risarcimento del danno subito da parte attrice, liquidato in euro 21.000,00. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta , accertata l'esecuzione delle opere extra CP_1 capitolato per il valore di euro 58.000,00, dava atto dell'avvenuta corresponsione di tale importo.
Infine, condannava parte convenuta, previa parziale compensazione, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidandole in euro 9.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, ponendo le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna delle parti in causa.
In particolare, l'organo giudicante di primo grado riteneva accertata, sulla base delle conclusioni del
CTU, l'effettiva esecuzione, a regola d'arte, di buona parte dei lavori appaltati, nella specie rilevando che in sede peritale erano emersi <lavori effettuati per un importo di 276.800,00 euro (dunque una più che consistente porzione rispetto al pattuito anche se non l'intero)>> nonché eseguite “qualitativamente realizzate a regola d'arte ...”>>, risultando invece limitati, rispetto al predetto valore complessivo delle opere, i vizi accertati, pari cioè a soli euro 21.000,00, al cui pagamento, in favore della committente, condannava la ditta esecutrice, a titolo di risarcimento danni.
pagina 8 di 17 Riteneva inoltre che l'accertato ritardo nella esecuzione delle opere non era di entità tale da determinare la risoluzione del contratto invocata dalla parte committente, in quanto in parte dovuto anche alle opere extra capitolato, la cui esecuzione avrebbe contribuito ad allungare i tempi di ultimazione dei lavori.
Accertata l'esecuzione delle opere extra capitolato, ne determinava il valore in euro 58.000,00 ritenendo tale importo già corrisposto.
Rigettava, da ultimo, ogni altra richiesta risarcitoria svolta dal , sotto il profilo sia del CP_2 mancato godimento dell'immobile che del mancato completamento dell'opera, per difetto di allegazione e prova.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , in proprio e quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale di AL affidandolo a tre motivi di CP_1 Parte_1 gravame.
In primis lamentava che il giudicante di prime cure aveva reputato che l'obbligazione gravante sul committente era circoscritta alla sola somma computata al netto degli sgravi fiscali in CP_2 materia edilizia, ricadendo, invece, sull'impresa esecutrice l'effettivo recupero, a titolo di saldo prezzo, di tali bonus, ciò tuttavia sulla base di una erronea interpretazione della clausola regolante il prezzo d'appalto e le modalità di corresponsione dello stesso, nonché del contegno di controparte.
Parte appellante, riteneva, invece, che l'effettiva concessione delle agevolazioni non poteva ritenersi una componente di prezzo accollabile alla e che, oltretutto, nel caso in specie, il CP_1 mancato ottenimento delle stesse dipese dalla colpevole inerzia imputabile a controparte, che non si adoperò per ottenere i benefici fiscali a saldo delle opere di ristrutturazione.
Per effetto dell'accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva, accertata e CP_1 dichiarata la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'Avv. , la Controparte_2 condanna del committente al pagamento in suo favore dei residui importi che la stessa non aveva potuto ricevere sotto forma di cessione del credito d'imposta, quantificandoli in euro 118.300,00, i.e. euro 276.800,00 indicati dal CTU quale valore delle opere eseguite, decurtati sia gli importi medio tempore versati dal , pari ad euro 137.500,00, che il valore dei vizi accertati, pari ad euro CP_2
21.000,00, e la condanna alla ripetizione delle spese tecniche e legali dalla medesima ditta esecutrice sostenute nel procedimento per ATP, per il complessivo importo di euro 16.167,26.
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pagina 9 di 17 - Si costituiva l'Avv. , contestando integralmente l'atto di gravame ex adverso Controparte_2 interposto, di cui chiedeva il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, deduceva che, nel respingere la domanda di risoluzione del contratto di appalto svolta in prime cure, il tribunale aveva del tutto obliterato la valutazione del contegno assunto dalla ditta esecutrice – che si rifiutò di completare l'opera opponendo il mancato saldo di un prezzo d'appalto del tutto difforme da quello pattuito – nonché il dato dell'importanza dell'altrui inadempimento, dimostrato per tabulas dal valore delle opere incompiute accertate dal CTU
(euro 66.500,00).
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamentava che il giudice di prime cure aveva riconosciuto le opere extra capitolato quantificate dal perito in euro 58.000.00, nonostante tali lavorazioni non fossero mai state chieste né approvate per iscritto dal committente. In particolare, la doglianza de qua si fonda sul duplice rilievo per cui tali opere sarebbero state realizzate su iniziativa esclusiva dell'appaltatore, senza approvazione scritta da parte del committente, e, inoltre, il giudicante di prime cure avrebbe erroneamente “vincolato” l'Avv. alla promessa effettuata dalla moglie che, CP_2 al contrario, avrebbe dovuto essere considerata quale soggetto terzo ed estraneo al contratto.
In riforma parziale della gravata sentenza, e in accoglimento del gravame interposto, l'Avv.
chiedeva, quindi, accertarsi il grave inadempimento imputabile di controparte, con CP_2 condanna della ditta esecutrice a corrispondergli le somme necessarie al completamento dell'opera, nella misura indicata dal CTU e scomputarsi, dal totale delle opere realizzate in cantiere, il valore delle opere extra non approvate.
All'udienza del 23.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale non appaiono fondati e vanno conseguentemente rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Gli interposti gravami, per come articolati, involgendo contestazioni di reciproche inadempienze, comportano la necessità per questa Corte di svolgere una nuova valutazione di confronto dei comportamenti di ambo le parti, cui va doverosamente anteposta la previa ricostruzione fattuale della vicenda stragiudiziale che ha costituito il prodomo del presente giudizio.
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Con contratto stipulato in data 24.09.2021, appaltava alla ditta CP_2 CP_2 CP_1
di opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in Roncello
[...] Parte_1
(MB), Via Piave n. 14, e, in particolare, l'esecuzione di: i) opere murarie;
ii) la posa in opera del cappotto termico esterno;
iii) il rifacimento dell'impianto idraulico ed elettrico nonché iv) il rifacimento della pavimentazione.
Per le suddette lavorazioni, veniva dalle parti convenuto il prezzo, misura>>, di euro 350.000,00 oltre IVA, prevedendosi altresì specificamente che il detto prezzo sarebbe stato corrisposto dal committente ristrutturazioni edilizie, nei seguenti termini e modi:
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla sottoscrizione del presente contratto;
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla data del 1 novembre 2021;
- Euro 50.000,00 + iva già sgravato del 50% alla data del [n.d.r. data non inserita nel contratto];
- Euro 15.000,00 + iva alla data dell'avvenuta accettazione dell'opera>>.
In ordine ai termini di consegna dell'opera appaltata, il contratto prevedeva espressamente che opere dovranno essere ultimate entro 130 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori>>, ovvero entro il
7.03.2022 posto che, come rilevabile da quanto esposto e allegato dal nonché dagli atti di CP_2 causa, i lavori hanno avuto inizio il 1.09.2021.
In relazione al suddetto contratto, sopravvenute diverse problematiche in ordine alla esecuzione/ultimazione di talune lavorazioni, nonché in ordine a pretese poste di credito reciprocamente vantate dalle parti – l'una, vantata dalla committente, da ristoro di costi anticipati personalmente in favore di fornitori dell'appaltatrice, l'altra, vantata dalla ditta esecutrice, da saldo del prezzo d'appalto – l'Avv. intimò l'ultimazione dei lavori. CP_2
Precisamente, dalla documentazione prodotta in atti, risulta che in data 13.02.2023 per Parte_1 il tramite del proprio legale, aveva sollevato formale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lamentando il mancato pagamento della somma di euro 379.000,00 oltre iva di legge. Detto importo veniva dal legale della ditta computato quale <<totale lavori commissionati €. 552.000,00 + iva 10% da cui decurtare 173.000,00 prima d'ora ricevuti>> (doc. 12).
Con missiva del 27.02. 2023, l'avv. , nella qualità di committente, inviava a controparte CP_2 formale diffida ad adempiere, intimandole di ultimare le opere appaltate entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (doc. 11).
pagina 11 di 17 In esito a tale scambio epistolare, i lavori non venivano comunque ripresi dalla ditta e, conseguentemente, in data 17.03.2023, l'avv. intimava alla ditta appaltatrice formale CP_2 risoluzione per inadempimento del contratto, formulando altresì richiesta risarcitoria per i danni conseguenti alle inosservanze dei termini contrattuali pattuiti, invitandola a restituire le chiavi del cantiere e diffidandola altresì dal farvi accesso (doc. 13).
Al fine di addivenire alla composizione della lite, entrambe le parti avevano promosso distinti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che confluirono in un unico ruolo, onde pervenire all'accertamento dello stato dei luoghi, degli interventi necessari al completamento dell'opera appaltata e degli eventuali vizi e/o difetti di costruzione.
In data 15 ottobre 2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva, nella quale giungeva a quantificare i lavori effettivamente realizzati dalla nella misura complessiva di CP_1 euro 276.800,00. Lo stesso perito, prendendo atto che extra-capitolato>>, evidenziava la presenza di opere extra per l'ammontare di euro 58.000,00 (già compresi nell'importo di euro 276.800,00). Procedeva, infine, ad attribuire un minor valore all'opus realizzato sulla scorta dei rilevati vizi, per complessivi euro 21.000,00.
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Così ricostruita la vicenda, emerge in primis l'infondatezza del primo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza di un asserito “grave” inadempimento dell'impresa , tale da poter CP_1 giustificare l'invocata risoluzione del contratto.
Come è noto, l'inadempimento che legittima la pronuncia di risoluzione, secondo il dettato dell'art. 2455 c.c. è soltanto l'inadempimento grave, per tale dovendosi intendere quello che per quantità, qualità, modalità, e secondo una valutazione operabile a posteriori, anche alla luce di elementi soggettivi che guardano al comportamento di entrambe le parti, ha frustrato sensibilmente l'interesse o l'utilità pratica che la parte deducente la mancata osservanza delle disposizioni contrattuali si riprometteva di conseguire con la stipula del contratto.
Ciò premesso, va, sotto un primo profilo, considerato che, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, il ritardo della ditta esecutrice nel procedere/ultimare i lavori di CP_1 ristrutturazione è stato tollerato dal al prolungamento dei lavori. Infatti, come risulta dagli CP_2 atti e da quanto riferito da entrambe le parti in causa, pur essendo invano decorso il termine di fine lavori, con scadenza il 7.03.2022, il , come emerge per tabulas, solo in data 27.02.2023 ha CP_2 intimato alla , ex art. 1454 c.c., diffida ad adempiere alla propria prestazione e CP_1
pagina 12 di 17 dunque di riprendere i lavori, oltre un anno dalla scadenza del relativo termine di ultimazione, senza formulare precedenti specifiche richieste.
Ciò non consente oggettivamente di ritenere che l'allegato ritardo abbia, nei fatti, potuto incidere in maniera apprezzabile sull'economia del sinallagma contrattuale, o, comunque, pregiudicare le aspettative riposte dalla committenza nell'appalto in essere con la ditta, sotto il preciso profilo della programmazione lavorativa.
A ciò si aggiunge il dato, anch'esso valorizzato dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze della CTU, che il detto prolungamento dei lavori fu anche conseguenza delle richieste di variazioni nonché di opere extra capitolato formulate in corso d'opera dal committente. Al riguardo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dal in seno al secondo motivo del CP_2 proprio appello incidentale, non emergono elementi sulla cui base poter oggettivamente ritenere che tali lavorazioni possano qualificarsi alla guisa di opere e modifiche apportate o proposte dall'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1659 c.c., per le quali sarebbe stata necessaria la previa autorizzazione scritta del committente, mancante nel caso in specie.
Invero, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, dal contenuto di alcune conversazioni prodotte da , emerge che la coniuge di parte committente, riferendosi CP_1 alle opere extra capitolato in discorso, riconobbe l'esistenza delle opere medesime, rassicurando la ditta in ordine al loro pagamento. Ciò costituisce elemento oggettivamente idoneo per escludere che l'esecuzione delle opere extra – peraltro puntualmente accertate dal CTU – fosse conseguenza dell'esclusiva iniziativa della ditta . Né, a questi fini, può assumere rilievo la CP_1 circostanza dedotta dall'odierno appellante incidentale per cui solo il , e non la coniuge, CP_2 era parte del contratto sub iudice.
Emerge inoltre l'infondatezza delle ulteriori censure svolte dall'appellante incidentale in seno al primo motivo di appello incidentale, con cui si duole del fatto che il giudicante di prime cure, nel respingere la domanda di risoluzione contrattuale, avrebbe peraltro condotto la propria valutazione dando un peso prevalente al dato quantitativo e qualitativo del “valore delle opere effettivamente eseguite”, senza curarsi della regola che impone di tenere conto delle condotte delle parti.
Al riguardo vale rilevare come correttamente l'organo giudicante di primo grado, sulla base delle risultanze e conclusioni peritali, in ordine alle opere effettivamente eseguite dalla ditta, ha correttamente e condivisibilmente svolto un'indagine atta a valorizzare la funzione pratica assegnata dalle parti all'accordo, i.e. l'esecuzione di opere di ristrutturazione sull'immobile dietro il pagamento pagina 13 di 17 del corrispettivo, giungendo così a ritenere come tale funzione fosse stata per lo più raggiunta, proprio perché, a fronte di un contratto di appalto stipulato per un totale di euro 350.000,00, il CTU ha accertato la realizzazione a regola d'arte di opere per un totale di euro 276.800,00 e vizi non eliminabili per il modesto valore di euro 21.000,00.
Ne consegue l'assenza di un ritardo o, comunque, di un inadempimento imputabile alla ditta esecutrice, che possa ritenersi connotato dalla gravità richiesta dal dettato dell'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, atteso che la mancata ripresa/ultimazione dei lavori – pur costituendo l'esecuzione delle opere l'obbligazione principale dell'impresa – non ha inciso, nel caso in specie, in maniera determinante nella realizzazione degli interessi dal committente riposti nel concluso contratto, avendo eseguito una più che consistente porzione dell'opera, rispetto al suo valore CP_1 pattuito, le lavorazioni eseguite risultano per lo più realizzate a regola d'arte e l'inutile decorso del termine finale non ha, nei fatti, inciso significativamente sull'economia del contratto.
Conseguentemente, difettava il presupposto per la risoluzione del contratto non configurandosi nel caso di specie un ritardo, e comunque un inadempimento, di gravità tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Da tanto consegue il rigetto integrale dell'appello incidentale.
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Acclarato, quindi, che la mancata ripresa/ultimazione lavori da parte della ditta non costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., va d'altro canto rilevato che la mancata ripresa dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice successivamente alla diffida ad adempiere porta a ritenere infondata l'eccezione di inadempimento a sua volta opposta dalla stessa al fine di CP_1 giustificare la perdurante sospensione dei lavori.
Dal sovraesposto esame della vicenda emerge, invero, che il rifiuto della società appaltatrice di ultimare i lavori ha costituito una reazione ingiustificata e sproporzionata, e come tale contraria ai canoni di buona fede che assumono imprescindibile rilevanza anche nell'istituto della sospensione dell'adempimento ex art. 1460 c.c.
In particolare, la ditta esecutrice non hai mai ripreso i lavori alla stessa appaltati trincerandosi dietro la condizione sospensiva del previo saldo dell'esorbitante corrispettivo di << €. 379.000,00 oltre iva di legge …>>, quest'ultimo determinato decurtando dalla somma di euro 552.000,00, oltre IVA, gli acconti ricevuti, quantificati dalla stessa ditta in euro 173.000,00 (<
pagina 14 di 17 l'importo pari ad €. 379.000,001 oltre iva di legge (i.e. totale lavori commissionati €. 552.000,00 + iva
10% da cui decurtare €. 173.000,00 + iva 10% prima d'ora ricevuti>>).
Ebbene, va al riguardo evidenziato che la richiesta economica attorno alla quale l'eccezione di inadempimento in discorso prende vigore appare del tutto esorbitante ed ingiustificata, atteso che, in sede di accertamenti peritali, sono stati accertati lavori svolti per un importo alquanto inferiore, pressoché pari a un terzo del corrispettivo preteso dalla ditta esecutrice (euro 552.000,00, quale corrispettivo totale dell'appalto indicato da , contro euro 276.800,00, quale valore CP_1 delle opere eseguite accertate dal CTU).
Pertanto, contrariamente a quanto preteso da parte committente ha CP_1 ragionevolmente ricusato il pagamento degli importi spropositati ed ingiustificatamente richiesti dalla appaltatrice, avendo peraltro costui già corrisposto alla ditta – per stessa ammissione di quest'ultima – importi per non meno di euro 137.000,00.
Va inoltre ulteriormente considerata la circostanza che neppure l'invocata impossibilità di recuperare i bonus fiscali, assunti in contratto quale posta remunerativa delle opere di ristrutturazione, può giustificare la suddetta sospensione dei lavori da parte della ditta, essendo il mancato recupero dei benefici fiscali imputabile esclusivamente alla mancata ultimazione dei lavori e dunque all'inadempimento contrattuale della stessa appaltatrice.
Va all'uopo precisato che, contrariamente a quanto posto dall'appellante alla base CP_1 del gravame, le statuizioni di cui all'impugnata sentenza non si pongono in contrasto con le previsioni di cui alla clausola del contratto di appalto, rubricata <
Nel caso in specie, è invece emerso che i lavori di ristrutturazione non si conclusero per fatto e colpa della ditta esecutrice, sì che la mancata realizzazione della condicio sine qua non per il definitivo consolidamento del beneficio resta imputabile esclusivamente all'inadempimento contrattuale della stessa . CP_1
pagina 15 di 17 Per completezza di disamina va ulteriormente evidenziato che l'allegazione dell'appellante principale, in base a cui parte committente non avrebbe colpevolmente attivato e coltivato le pratiche necessarie e prodromiche per il conseguimento degli sgravi fiscali contrattualmente pattuiti è smentita dalla stessa richiesta di di ristoro dei compensi corrisposti al proprio tecnico di fiducia per CP_1
l'attività legata all'ottenimento del bonus edilizio, atteso che con tale allegazione è implicitamente ammessa la circostanza secondo cui gravava sulla stessa ditta fruitrice del beneficio, e non sul committente, l'onere di promuovere e curare le dette pratiche.
Tanto porta, in conclusione, a ritenere, nell'ottica comparativa delle condotte dei contraenti, integranti inadempimenti reciproci, maggiormente rilevante l'inadempimento della società esecutrice, per mancata ingiustificata ripresa dei lavori, e tanto basta a escludere la legittimità del suo rifiuto ad adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., ancorché, come già evidenziato, tale inadempimento non assurge ad una gravità tale da determinare, ad un tempo, l'alterazione del sinallagma contrattuale e, quindi, da giustificare l'operatività, nel caso sub iudice, del più radicale rimedio redibitorio.
Segue, pertanto, il rigetto integrale anche dell'appello principale proposto da di CP_1 [...]
Parte_1
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Acclarato che l'inadempimento prevalente – seppur non tale da giustificare la invocata risoluzione del contratto – ricade su sotto il profilo risarcitorio, deve essere confermata la CP_1 condanna della ditta esecutrice al pagamento, in favore dell'Avv. quale committente delle CP_2 opere, delle somme necessarie per emendare i vizi, quantificate dal perito in euro 21.000,00, esclusi, invece, tanto i pretesi danni da mancato godimento dell'immobile, quanto i pretesi danni da mancato completamento dell'opera, non avendo l'Avv. in tale sede dedotto elementi idonei a CP_2 scalfire le osservazioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto delle rispettive richieste risarcitorie.
Merita, da ultimo, conferma anche la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla liquidazione dei compensi del CTU, che restano in capo a ciascuna parte nella misura del 50%, e dei compensi dei
CTP, che restano integralmente a carico di ciascuna.
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L'esito del presente giudizio di appello, e segnatamente il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di appello.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato, a norma del comma 1 quater dall'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale
[...] Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2
528/2025 pubblicata in data 14.03.2025 del Tribunale Ordinario di Monza, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da , in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 individuale nonché l'appello incidentale proposto da Controparte_1
e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_2
- dichiara integralmente compensate tra l'appellante principale e l'appellante incidentale le spese di lite del presente giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il Presidente
dr.ssa Irene Lupo
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