Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2026, proposto da
NG ER, rappresentato e difeso dall'Avvocato Angelo Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sull'istanza di riesame in autotutela decisoria presentata in data 16 maggio 2025, con la quale si richiedeva il riesame della posizione del ricorrente per ragioni di parità di trattamento tra
dipendenti pubblici, ai sensi dell'invito contenuto nella sentenza TAR Lazio n. 14668/2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ES EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo che venisse accertata l’illegittimità del silenzio-rigetto serbato sull’istanza di riesame in autotutela del provvedimento di inquadramento, ai fini della ricostruzione della carriera, nella parte in cui attribuiva la decorrenza dell’assunzione a far data dal 7 febbraio 2001, secondo l'invito contenuto nella sentenza TAR Lazio n. 14668/2019 (nella parte in cui statuiva, in sede conclusiva, quanto segue “ Ritenuto, per completezza di trattazione, di dover precisare che la presente sentenza ” - di inammissibilità del ricorso – “ non preclude alla pubblica amministrazione di riesaminare, discrezionalmente e in autotutela decisoria, la posizione del dipendente, qualora ritenuto opportuno per ragioni di parità di trattamento tra dipendenti pubblici ”;
Letta la memoria difensiva della parte resistente, con la quale veniva eccepita l’inammissibilità del ricorso in quanto “ l’azione proposta per l’accertamento del silenzio inadempimento o silenzio rifiuto sulla domanda di ricostruzione di carriera mediante modifica di un provvedimento di inquadramento, trattandosi di un rapporto giuridico, quello nel quale si svolge la carriera del dipendente, determinato da provvedimenti di inquadramento che, qualora illegittimi, devono essere tempestivamente impugnati e non possono essere privati di efficacia mediante una istanza-diffida tendente a sollecitare il riesame degli stessi da parte dell’amministrazione;
Considerato che, come correttamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente, il provvedimento di inquadramento lesivo, nella parte in cui all’assunzione era attribuita la decorrenza dal 7 febbraio 2001, era stato impugnato dall’interessato con il ricorso al Tar del Lazio numero 8807 del 2001, ma tale ricorso era stato dichiarato perento con decreto presidenziale numero 19.502 del 2012, con conseguente consolidamento del provvedimento di inquadramento, oramai inoppugnabile” ;
Considerato che nella sentenza da cui prende spunto il ricorso introduttivo si legge, per completezza, quanto segue: “ Nel caso di specie, non ricorre alcuna previsione legale che attribuisca significato positivo o negativo all’inerzia dell’amministrazione rispetto alla domanda dell’interessato per la ricostruzione di carriera; Di conseguenza non è ammissibile la domanda di annullamento del silenzio rigetto, non essendosi formato alcun provvedimento tacito negativo; L’azione proposta, peraltro, può essere qualificata come domanda di accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento, al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere sull’istanza dell’interessato;
Affinché però sia ammissibile la domanda di accertamento del silenzio inadempimento, con la conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, è necessario che sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, su una posizione giuridica differenziata, attivando un apposito procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 26/09/2019, n. 6444);Per costante e condivisibile giurisprudenza, la contestazione dei provvedimenti costituitivi o modificativi dello status di un dipendente pubblico, attinenti alla carriera, costituisce necessariamente oggetto di un'azione a carattere impugnatorio, avente ad oggetto il provvedimento esplicito, qualora adottato e nei limiti della lesività di esso; per converso, è inammissibile un'azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera che prescinda dalla tempestiva e puntuale impugnazione dei singoli provvedimenti costitutivi o modificativi dello status (Cons. Stato, Sez. IV, 14/04/2006, n. 2128; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 17/10/2013, n. 8944);Di conseguenza, deve essere ritenuta inammissibile l’azione proposta per l’accertamento del silenzio inadempimento o silenzio rifiuto sulla domanda di ricostruzione di carriera mediante modifica di un provvedimento di inquadramento, trattandosi di un rapporto giuridico, quello nel quale si svolge la carriera del dipendente, determinato da provvedimenti di inquadramento che, qualora illegittimi, devono essere tempestivamente impugnati e non possono essere privati di efficacia mediante una istanza-diffida tendente a sollecitare il riesame degli stessi da parte dell’amministrazione; Considerato che, come correttamente riconosciuto dalla difesa del ricorrente, il provvedimento di inquadramento lesivo, nella parte in cui all’assunzione era attribuita la decorrenza dal 7 febbraio 2001, era stato impugnato dall’interessato con il ricorso al Tar del Lazio numero 8807 del 2001, ma tale ricorso era stato dichiarato perento con decreto presidenziale numero 19.502 del 2012, con conseguente consolidamento del provvedimento di inquadramento, oramai inoppugnabile;Ritenuta, in conclusione, inammissibile la domanda proposta avverso il silenzio dell’amministrazione sulla istanza per la ricostruzione di carriera;
Ritenuta, inoltre, palesemente infondata la domanda risarcitoria, in quanto il danno ingiusto lamentato non deriva dal silenzio dell’amministrazione, bensì da un provvedimento di inquadramento per il quale non è stato coltivato il giudizio di annullamento; si rileva, al riguardo, che l’art. 30, comma 3, del codice processuale amministrativo esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti; nel caso di specie, il ricorrente è incorso, per inattività processuale, nella perenzione del ricorso proposto avverso il provvedimento lesivo, così assumendo una condotta incompatibile con la richiamata norma processuale che impone di agire diligentemente per evitare i danni derivanti dall’esercizio di attività amministrativa asseritamente illegittima; ne consegue la inutilità della conversione del rito per la trattazione separata dalla domanda risarcitoria;Ritenuto, per completezza di trattazione, di dover precisare che la presente sentenza non preclude alla pubblica amministrazione di riesaminare, discrezionalmente e in autotutela decisoria, la posizione del dipendente, qualora ritenuto opportuno per ragioni di parità di trattamento tra dipendenti pubblici”;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Trattenuta la causa in decisione in data 25 febbraio 2026, previo avviso alle parti di decisione con sentenza semplificata;
Ritenuto che il ricorso, in disparte l’eccezione di inammissibilità spiegata dalla resistente, risulta manifestamente infondato atteso che dalla lettura complessiva della riportata sentenza del TAR del Lazio n. 14668/2019 si evince che quest’ultimo ha solo ribadito, mediante un mero invito, quanto già ricavabile dai principi generali dell’azione amministrativa in punto di autotutela, ossia che l’amministrazione può sempre rivalutare le decisione presa (la cui impugnazione giurisdizionale è stata, nel caso di specie, dichiarata perenta) ai fini di una decisione sostanzialmente “bonaria” del rapporto giuridico (senza incorrere in responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti), mentre la stessa sentenza non può essere qualificata fonte formale dell’obbligo di provvedere in autotutela, così come vorrebbe parte ricorrente, che come noto non esiste mai (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n.. 4561 del 3 luglio 2019, secondo cui “ Non può configurarsi alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata, e non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere ”);
Atteso che la particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
ES EL, Consigliere, Estensore
ES Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EL | RI IA |
IL SEGRETARIO