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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA ON Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3019/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Testa
e
, nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ademo Buzzi C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Orvieto (TR) in data
[...]
30.04.1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto
(TR) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1995, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 20.10.1998) e (Roma, 12.04.2001), che con sentenza n.
[...] Persona_2
1656/2023 del 29.12.2023 (attestazione del passaggio in giudicato in atti del 18.07.2023) il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione consensuale tra le parti stabilendo a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari all'importo di euro Per_2
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegnazione della casa coniugale alla moglie;
che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1. “Ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
Per_
2. I figli e continueranno ad abitare presso la casa sita in Per_1
TO (RM) alla via Col di Lana n.37 sino a quando vorranno;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.500,00 finché lo stesso non risulterà essere economicamente indipendente, con aggiornamento Istat annuale decorrente da luglio 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e noto al sig. entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese oltre a contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie e mediche non mutuabili, alle spese di istruzione, sportive e ricreative preventivamente concordate tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Tivoli che le Parti hanno sottoscritto per presa visione e accettazione.
4. I beni comuni che costituivano l'arredo dell'abitazione familiare posti all'interno dell'appartamento di Via Col di Lana n.37 rimarranno nella disponibilità piena ed esclusiva della sig.ra Parte_1
5. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.” Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30.04.1995, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono al
Tribunale contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Orvieto (TR) in data 30.04.1995, atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto (TR) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1995 alle condizioni concordate tra le parti indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Orvieto (TR) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA ON
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA ON Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3019/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Testa
e
, nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ademo Buzzi C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12.05.2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 10.07.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Orvieto (TR) in data
[...]
30.04.1995, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto
(TR) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1995, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Roma, 20.10.1998) e (Roma, 12.04.2001), che con sentenza n.
[...] Persona_2
1656/2023 del 29.12.2023 (attestazione del passaggio in giudicato in atti del 18.07.2023) il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione consensuale tra le parti stabilendo a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio pari all'importo di euro Per_2
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegnazione della casa coniugale alla moglie;
che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed é venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1. “Ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
Per_
2. I figli e continueranno ad abitare presso la casa sita in Per_1
TO (RM) alla via Col di Lana n.37 sino a quando vorranno;
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di €.500,00 finché lo stesso non risulterà essere economicamente indipendente, con aggiornamento Istat annuale decorrente da luglio 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato e noto al sig. entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese oltre a contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie e mediche non mutuabili, alle spese di istruzione, sportive e ricreative preventivamente concordate tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Tivoli che le Parti hanno sottoscritto per presa visione e accettazione.
4. I beni comuni che costituivano l'arredo dell'abitazione familiare posti all'interno dell'appartamento di Via Col di Lana n.37 rimarranno nella disponibilità piena ed esclusiva della sig.ra Parte_1
5. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.” Il giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30.04.1995, giacché è decorso il termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono al
Tribunale contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Orvieto (TR) in data 30.04.1995, atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto (TR) al n. 14, parte 2, serie A, anno 1995 alle condizioni concordate tra le parti indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Orvieto (TR) di procedere alle annotazioni di legge;
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA ON.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA ON
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia