Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23098 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, via Giorgio Perlasca, n. 4;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 12 dicembre 2024 – 16 gennaio 2025 n. -OMISSIS- e notificato dalla Prefettura U.T.G di Reggio Calabria in data 27 gennaio 2025 con il quale è stata respinta l’istanza, presentata dalla ricorrente in data 7 ottobre 2020, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 7 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul conto di quest’ultima i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 25 novembre 2019 sentenza del Tribunale Monocratico di Reggio Calabria per violazione degli artt. 633 c.p. (Invasione di terreni o di edifici altrui) e 639 c.p. (Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui), con condanna al pagamento di una multa di € 500,00.
Si fonda altresì il provvedimento impugnato sull’esito dell’istruttoria in base alla documentazione reddituale in atti, acquisita tramite Punto Fisco, dalla quale è risulta una percezione dei redditi insufficiente della ricorrente, per un importo di € 4.800,00 nel 2020, di € 4.800,00 nel 2021 e di € 2.500,00 nel 2022.
I richiamati pregiudizi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessata con ministeriale del 10 ottobre 2024, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni che non aggiungevano elementi utili per una definizione favorevole del procedimento.
A tale riguardo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e del D.P.R. 572/1993 di sua attuazione, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per insufficienza della motivazione, per falsa applicazione dell’art. 9 della legge n.91/1992 e per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n.241/1990” , atteso che il diniego di cittadinanza su fionda su pregresse vicende giudiziarie ancora sub iudice e di nessun allarme sociale.
Inoltre, sotto il profilo reddituale, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della pensione d’invalidità della madre della ricorrente e dei redditi complessivamente prodotti dal tutti i componenti del nucleo familiare.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 2094 del 10 aprile 2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego impugnato, non essendo stato addotto da parte ricorrente alcun pregiudizio grave ed irreparabile.
All’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va, pertanto, respinto, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non illogica né sproporzionata la situazione dell’odierna ricorrente - per come presentatasi al momento dell’emanazione, in data 16 gennaio 2025, del provvedimento impugnato - risultando a suo carico una condanna del 2019 per invasione di terreni o di edifici altrui ex art. 633 c.p. e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui ex art. 639 c.p., che rappresenta un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell’inviolabilità del domicilio e dei beni altrui.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2020), in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Valga inoltre considerare che il reato di cui all’art. 633 c.p. con pena edittale pari o superiore a 3 anni, tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere a superare i fattori ostativi esistenti e noti all’Amministrazione al momento della decisione, l’osservazione del ricorrente circa l’attuale pendenza del procedimento di appello incardinato avverso la suddetta sentenza di condanna in primo grado, rimanendo allo stato le condotte contestate comunque valutabili quali fattori indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, n. 2944/2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato e dalla collettività nazionale in genere (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore delle plurime condotte contestate all’odierna istante, le quali non possono non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore.
Quanto alla contestata incongruenza nella valutazione reddituale, non può condividersi la tesi secondo cui ai fini del raggiungimento della richiesta soglia reddituale occorrerebbe aggiungere ai redditi percepiti dalla madre della ricorrente a titolo di pensione di invalidità, “laddove si consideri che alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali” , a tal punto che anche l’eventuale “pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo” (da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).
Inoltre, in base alla documentazione reddituale in atti, acquisita tramite Punto fisco, è emersa una percezione reddituale della ricorrente, pari ad € 4.800,00 nel 2020, € 4.800,00 nel 2021 ed € 2.500,00 nel 2022, chiaramente insufficiente per un nucleo familiare composto, oltre che dalla richiedente, dal coniuge e due figli, non risultando d’altra parte la richiesta soglia reddituale raggiungibile neppure aggiungendo i redditi del marito, che per riconoscimento della stessa parte ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso) ammontano ad appena € 4.800,00 per le annualità 2020 e 2021, € 3.149,61 per l’annualità 2023 ed € 4.333,29 per l’annualità 2024.
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, atteso che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio “tempus regit actum”.
D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).
Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Rimane comunque ferma la facoltà, per la ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA TO, Presidente
RI MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | NA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.