Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.