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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2598/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3696/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556448 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1234/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre contro il Comune di Roma Capitale, la Sig.ra Ricorrente_1 per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della TARSU/TIA anno 2020/ 2022 – n.
112401556448 del 28.10.2024 ricevuto in data 7.11.2024, dell'importo di € 905,00 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1. La ricorrente eccepisce la intervenuta estinzione del credito, totale o quanto meno parziale, per avvenuto pagamento da parte dei coobbligati in solido con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri obbligati La ricorrente riconosce la legittimità della richiesta limitatamente al periodo tra il 1.1.2021 e il 27.8.21.Chiede relativamente a quanto dedotto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Comune di Roma ritualmente vocato in giudizio non si è costituito.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
La ricorrente ha dedotto e documentato che il pagamento della tassa rifiuti per l'immobile in Roma,
Indirizzo_1 è stato effettuato dai coobbligati in solido, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri obbligati, sicché l'ente impositore non può insistere nella richiesta per periodi già integralmente quietanzati. Invero risulta che il pagamento è stato eseguito per il periodo 28.08.2021 – 30.06.2022
(fattura n. 112200624738), per il periodo 01.01.2022 31.12.2022 (fattura n. 112202022894) e per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020 (fattura n. 112002117419) così come da documentazione non confutata da controparte dal momento che la ricorrente ha dimostrato che non risiedeva nell'immobile gravato come da documentazione in atti (certificato di residenza nel Comune di Librizzi – ME). Dunque si rileva, come ammesso dalla stessa ricorrente che, l'unico intervallo che, allo stato, risulta non coperto è quello residuo compreso tra 01.01.2021 e 27.08.2021 .
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio benchè ritualmente citato.
L'atto impugnato è illegittimo nella parte in cui insiste su periodi già pagati e pertanto viene annullato, in relazione a tali annualità e frazioni temporali.
La reciproca parziale soccombenza imporrebbe la compensazione delle spese di lite ma a tale conclusione non si ritiene potersi accedere in considerazione della mancata resistenza del Comune, ritualmente citato, e d anche ritenuto quanto lamentato dalla ricorrente la quale, sostiene che a causa della mancanza nelle fatture quietanzate dei riferimenti catastali dell'immobile i quali diversamente sono riportati nell'atto impugnato, si è trovata nella condizione di oggettiva difficoltà nell' associare in modo immediato e inequivoco i pagamenti già effettuati alla posizione oggetto dell'accertamento, considerato anche che nel corso del tempo, per la medesima utenza, come dichiarato dalla ricorrente, risultano utilizzati codici utente e codici utenza differenti rispetto a quelli indicati nell'avviso impugnato, con un effetto di incertezza e trasparenza in ordine all' azione amministrativa che certamente ha aggravato l'esercizio del diritto di difesa. L'Ufficio, di contro, non ha dato prova che la ricorrente fosse da considerare soggetto passivo del tributo per occupazione o detenzione dell'immobile per tutto il periodo considerato in accertamento.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente accolto. L'avviso di accertamento è fondato limitatamente al periodo dal 1.1.2021 al 27.8.2021 per il quale l'imposta è pertanto dovuta. Le spese di lite sono poste a carico del Comune di
Roma e vengono liquidate in euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge in favore dell'Avv.to
Difensore_1 dichiaratosi antistatario in atti. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3696/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401556448 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1234/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre contro il Comune di Roma Capitale, la Sig.ra Ricorrente_1 per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della TARSU/TIA anno 2020/ 2022 – n.
112401556448 del 28.10.2024 ricevuto in data 7.11.2024, dell'importo di € 905,00 relativamente all'immobile in Roma, Indirizzo_1. La ricorrente eccepisce la intervenuta estinzione del credito, totale o quanto meno parziale, per avvenuto pagamento da parte dei coobbligati in solido con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri obbligati La ricorrente riconosce la legittimità della richiesta limitatamente al periodo tra il 1.1.2021 e il 27.8.21.Chiede relativamente a quanto dedotto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Comune di Roma ritualmente vocato in giudizio non si è costituito.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della controversia, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
La ricorrente ha dedotto e documentato che il pagamento della tassa rifiuti per l'immobile in Roma,
Indirizzo_1 è stato effettuato dai coobbligati in solido, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri obbligati, sicché l'ente impositore non può insistere nella richiesta per periodi già integralmente quietanzati. Invero risulta che il pagamento è stato eseguito per il periodo 28.08.2021 – 30.06.2022
(fattura n. 112200624738), per il periodo 01.01.2022 31.12.2022 (fattura n. 112202022894) e per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020 (fattura n. 112002117419) così come da documentazione non confutata da controparte dal momento che la ricorrente ha dimostrato che non risiedeva nell'immobile gravato come da documentazione in atti (certificato di residenza nel Comune di Librizzi – ME). Dunque si rileva, come ammesso dalla stessa ricorrente che, l'unico intervallo che, allo stato, risulta non coperto è quello residuo compreso tra 01.01.2021 e 27.08.2021 .
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio benchè ritualmente citato.
L'atto impugnato è illegittimo nella parte in cui insiste su periodi già pagati e pertanto viene annullato, in relazione a tali annualità e frazioni temporali.
La reciproca parziale soccombenza imporrebbe la compensazione delle spese di lite ma a tale conclusione non si ritiene potersi accedere in considerazione della mancata resistenza del Comune, ritualmente citato, e d anche ritenuto quanto lamentato dalla ricorrente la quale, sostiene che a causa della mancanza nelle fatture quietanzate dei riferimenti catastali dell'immobile i quali diversamente sono riportati nell'atto impugnato, si è trovata nella condizione di oggettiva difficoltà nell' associare in modo immediato e inequivoco i pagamenti già effettuati alla posizione oggetto dell'accertamento, considerato anche che nel corso del tempo, per la medesima utenza, come dichiarato dalla ricorrente, risultano utilizzati codici utente e codici utenza differenti rispetto a quelli indicati nell'avviso impugnato, con un effetto di incertezza e trasparenza in ordine all' azione amministrativa che certamente ha aggravato l'esercizio del diritto di difesa. L'Ufficio, di contro, non ha dato prova che la ricorrente fosse da considerare soggetto passivo del tributo per occupazione o detenzione dell'immobile per tutto il periodo considerato in accertamento.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente accolto. L'avviso di accertamento è fondato limitatamente al periodo dal 1.1.2021 al 27.8.2021 per il quale l'imposta è pertanto dovuta. Le spese di lite sono poste a carico del Comune di
Roma e vengono liquidate in euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge in favore dell'Avv.to
Difensore_1 dichiaratosi antistatario in atti. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari