Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2598
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del credito per pagamento da parte di coobbligati

    La Corte ha ritenuto provato che il pagamento della tassa rifiuti per l'immobile è stato effettuato dai coobbligati in solido, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri obbligati, sicché l'ente impositore non può insistere nella richiesta per periodi già integralmente quietanzati. In particolare, risulta che il pagamento è stato eseguito per i periodi dal 28.08.2021 al 30.06.2022, dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e dal 01.07.2020 al 31.12.2020. L'unico intervallo non coperto risulta essere quello compreso tra il 01.01.2021 e il 27.08.2021.

  • Accolto
    Legittimità della richiesta limitatamente al periodo 1.1.2021 - 27.8.21

    La Corte ha stabilito che l'avviso di accertamento è fondato limitatamente al periodo dal 1.1.2021 al 27.8.2021, per il quale l'imposta è pertanto dovuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 2598
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2598
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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