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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 772 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo ex art 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Lamezia Terme (CZ), Corso G. Nicotera 215
Parte appellante
CONTRO
, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.
Parte appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
801/2022, depositata in data 26.05.2022 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte, ex art 127 ter c.p.c., depositate da parte appellante
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1
quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione dal medesimo proposta avverso cartella di pagamento n. 03020220002120463000, dichiarando estinto per prescrizione il credito di € 211,88 e condannando la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 193,00 (di cui € 43,00 per esborsi ed €
150,00 per compensi di avvocato), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A fondamento dell'appello parte appellante, premesso di aver impugnato la cartella di pagamento per nullità della notifica, poiché eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici elenchi e per mancanza di firma digitale, oltre che per violazione dell'art. 1 Co.15 della L. n°234/2021 c.d. “Legge di Bilancio”, essendo stati computati
1 gli “oneri di riscossione” nel calcolo delle somme dovute e per difetto di motivazione e prescrizione del credito, inerente spese relative ad un giudizio incardinato innanzi alla nell'anno 2009, ha dedotto l'erroneità Controparte_2 della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell' art. 91 c.p.c., per avere il Giudice di Pace liquidato le spese di lite in violazione dei parametri di cui al
D.M. Giustizia, 10 Marzo 2014, n. 55, per come integrato dall'Art. 1, Co.1, lett. A) del
D.M. Giustizia 8 Marzo 2018, n.37.
In particolare, l'appellante ha dedotto che in base alla corretta applicazione dei parametri indicati, tenuto conto del valore della controversia e dello scaglione applicabile, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate nella somma di euro
330,00 e non euro 150,00, liquidata dal Giudice di prime cure, peraltro in difetto di motivazione.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellata al pagamento della Controparte_3
somma di euro 330,00 a titolo di spese di lite relative al giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge e con vittoria di spese relative al presente giudizio di appello.
2. L'appellata nonostante la regolarità della Controparte_4
notificazione, non si è costituita in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
14.05.2025, è stata fissata successiva udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, viste le note scritte depositate da parte appellante, la causa è decisa nei seguenti termini.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
non costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_3
citazione.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso la cartella di pagamento n. 03020220002120463000 dichiarando prescritto il relativo credito di euro 211,88. Il giudice di pace ha altresì condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
2 liquidate in euro 43,00 per spese ed euro 150,00 per compenso professionale, per complessivi euro 193,00.
Ebbene, la liquidazione delle spese di lite nella misura stabilita dal giudice di pace deve ritenersi corretta, non riscontrandosi alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c., né dei parametri ministeriali.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 91 comma 4 c.p.c. dispone che nelle cause previste dall'art. 82 c.p.c., ossia nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore ad euro 1.100,00, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
In merito all'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato che la stessa deve ritenersi applicabile alle sole cause che possono essere decise dal giudice secondo equità, ossia le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. E' stata quindi esclusa l'applicabilità della disposizione alle controversie di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto (cfr. Cass. n. 9556/2014).
Nel caso di specie, il giudizio definito dal giudice di pace con la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto l'opposizione all'esecuzione in relazione ad una cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di spese di giudizio – anno 2009. Non vertendosi in materia di opposizione all'ordinanza di ingiunzione o al verbale di accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada, il disposto di cui all'art. 91 comma 4
c.p.c. risulta applicabile, con la conseguenza che la liquidazione delle spese di giudizio non avrebbe potuto superare il valore della domanda, pari ad euro 211,88, comprensivi di spese, competenze ed onorari.
Inoltre, il giudice di pace, come evincibile dalla sentenza impugnata, ha motivato la liquidazione delle spese facendo riferimento al valore e alla difficoltà dell'affare, nonché alla complessità delle questioni, giuridiche e di fatto trattate e non risulta violato il divieto di deroga dei cd. minimi tariffari, che, come noto, è un principio fondamentale che il giudice deve rispettare e in forza del quale il compenso non può scendere al di sotto di un livello minimo stabilito dalla legge (Cass. 13 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
3 Al riguardo, come evidenziato dall'appellante, nel caso di specie, le spese di lite devono essere liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM 37/2018, ratione temporis applicabile.
Il valore della causa (euro 211,88), la non complessità e la natura seriale delle questioni in fatto e diritto sottese ai motivi di impugnazione, la circostanza che nel giudizio di primo grado la resistente non si è costituita e la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice di pace alla prima udienza, giustifica la liquidazione con applicazione dei parametri ridotti alla metà, tenuto conto della ridotta e non complessa attività difensiva concretamente espletata. Inoltre, considerato che la causa è stata definita in una sola udienza e senza attività istruttoria, può ritenersi applicabile l'ulteriore riduzione, sino al
70%, delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del DM n. 55/2014, vigente alla data della liquidazione. Conseguentemente, il limite minimo inderogabile della liquidazione va individuato, nel caso di specie, nella somma di euro 147,80, inferiore quindi a quella liquidato dal giudice di pace, pari ad euro
150,00, oltre spese per euro 43,00.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.
5. Nulla per le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della contumacia dell'appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta l'appello proposto;
- nulla per le spese del presente grado di giudio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12
4 Lamezia Terme, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
5
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 772 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 CodiceFiscale_1
medesimo ex art 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Lamezia Terme (CZ), Corso G. Nicotera 215
Parte appellante
CONTRO
, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t.
Parte appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
801/2022, depositata in data 26.05.2022 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte, ex art 127 ter c.p.c., depositate da parte appellante
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1
quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione dal medesimo proposta avverso cartella di pagamento n. 03020220002120463000, dichiarando estinto per prescrizione il credito di € 211,88 e condannando la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 193,00 (di cui € 43,00 per esborsi ed €
150,00 per compensi di avvocato), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
A fondamento dell'appello parte appellante, premesso di aver impugnato la cartella di pagamento per nullità della notifica, poiché eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici elenchi e per mancanza di firma digitale, oltre che per violazione dell'art. 1 Co.15 della L. n°234/2021 c.d. “Legge di Bilancio”, essendo stati computati
1 gli “oneri di riscossione” nel calcolo delle somme dovute e per difetto di motivazione e prescrizione del credito, inerente spese relative ad un giudizio incardinato innanzi alla nell'anno 2009, ha dedotto l'erroneità Controparte_2 della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell' art. 91 c.p.c., per avere il Giudice di Pace liquidato le spese di lite in violazione dei parametri di cui al
D.M. Giustizia, 10 Marzo 2014, n. 55, per come integrato dall'Art. 1, Co.1, lett. A) del
D.M. Giustizia 8 Marzo 2018, n.37.
In particolare, l'appellante ha dedotto che in base alla corretta applicazione dei parametri indicati, tenuto conto del valore della controversia e dello scaglione applicabile, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate nella somma di euro
330,00 e non euro 150,00, liquidata dal Giudice di prime cure, peraltro in difetto di motivazione.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellata al pagamento della Controparte_3
somma di euro 330,00 a titolo di spese di lite relative al giudizio di primo grado, oltre accessori come per legge e con vittoria di spese relative al presente giudizio di appello.
2. L'appellata nonostante la regolarità della Controparte_4
notificazione, non si è costituita in giudizio.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
14.05.2025, è stata fissata successiva udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, viste le note scritte depositate da parte appellante, la causa è decisa nei seguenti termini.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
non costituita in giudizio nonostante la regolarità della Controparte_3
citazione.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve evidenziarsi che il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso la cartella di pagamento n. 03020220002120463000 dichiarando prescritto il relativo credito di euro 211,88. Il giudice di pace ha altresì condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
2 liquidate in euro 43,00 per spese ed euro 150,00 per compenso professionale, per complessivi euro 193,00.
Ebbene, la liquidazione delle spese di lite nella misura stabilita dal giudice di pace deve ritenersi corretta, non riscontrandosi alcuna violazione dell'art. 91 c.p.c., né dei parametri ministeriali.
Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l'art. 91 comma 4 c.p.c. dispone che nelle cause previste dall'art. 82 c.p.c., ossia nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore ad euro 1.100,00, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
In merito all'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa, la Corte di
Cassazione ha più volte evidenziato che la stessa deve ritenersi applicabile alle sole cause che possono essere decise dal giudice secondo equità, ossia le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. E' stata quindi esclusa l'applicabilità della disposizione alle controversie di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto (cfr. Cass. n. 9556/2014).
Nel caso di specie, il giudizio definito dal giudice di pace con la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto l'opposizione all'esecuzione in relazione ad una cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di spese di giudizio – anno 2009. Non vertendosi in materia di opposizione all'ordinanza di ingiunzione o al verbale di accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada, il disposto di cui all'art. 91 comma 4
c.p.c. risulta applicabile, con la conseguenza che la liquidazione delle spese di giudizio non avrebbe potuto superare il valore della domanda, pari ad euro 211,88, comprensivi di spese, competenze ed onorari.
Inoltre, il giudice di pace, come evincibile dalla sentenza impugnata, ha motivato la liquidazione delle spese facendo riferimento al valore e alla difficoltà dell'affare, nonché alla complessità delle questioni, giuridiche e di fatto trattate e non risulta violato il divieto di deroga dei cd. minimi tariffari, che, come noto, è un principio fondamentale che il giudice deve rispettare e in forza del quale il compenso non può scendere al di sotto di un livello minimo stabilito dalla legge (Cass. 13 aprile 2023 n. 9815; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
3 Al riguardo, come evidenziato dall'appellante, nel caso di specie, le spese di lite devono essere liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM 37/2018, ratione temporis applicabile.
Il valore della causa (euro 211,88), la non complessità e la natura seriale delle questioni in fatto e diritto sottese ai motivi di impugnazione, la circostanza che nel giudizio di primo grado la resistente non si è costituita e la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice di pace alla prima udienza, giustifica la liquidazione con applicazione dei parametri ridotti alla metà, tenuto conto della ridotta e non complessa attività difensiva concretamente espletata. Inoltre, considerato che la causa è stata definita in una sola udienza e senza attività istruttoria, può ritenersi applicabile l'ulteriore riduzione, sino al
70%, delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del DM n. 55/2014, vigente alla data della liquidazione. Conseguentemente, il limite minimo inderogabile della liquidazione va individuato, nel caso di specie, nella somma di euro 147,80, inferiore quindi a quella liquidato dal giudice di pace, pari ad euro
150,00, oltre spese per euro 43,00.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.
5. Nulla per le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della contumacia dell'appellata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta l'appello proposto;
- nulla per le spese del presente grado di giudio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12
4 Lamezia Terme, 2 luglio 2025
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