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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/o Avv. Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447100240102751745 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, proponeva ricorso per chiedere l'annullamento del provvedimento di accertamento IMU, avviso n. 447100240102751745 del 13.12.2024, con il quale il Comune di Crotone richiedeva il pagamento della complessiva somma di €.2.218,55 per l'annualità 2019.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Crotone.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso inammissibile a prescindere dai profili di infondatezza, posto che il tributo non risulta prescritto e nell'atto sono specificati gli immobili per i quali viene richiesto, né la parte afferma che non fossero di sua proprietà o possesso.
Ed infatti l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel caso in esame il giudice rileva che parte ricorrente non ha depositato la relata di notifica e/o il referto di spedizione/consegna dell'ufficio postale (asseritamente ricevuto in data 13.01.2025) e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese del giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Difensore_2/o Avv. Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447100240102751745 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, proponeva ricorso per chiedere l'annullamento del provvedimento di accertamento IMU, avviso n. 447100240102751745 del 13.12.2024, con il quale il Comune di Crotone richiedeva il pagamento della complessiva somma di €.2.218,55 per l'annualità 2019.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Crotone.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso inammissibile a prescindere dai profili di infondatezza, posto che il tributo non risulta prescritto e nell'atto sono specificati gli immobili per i quali viene richiesto, né la parte afferma che non fossero di sua proprietà o possesso.
Ed infatti l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel caso in esame il giudice rileva che parte ricorrente non ha depositato la relata di notifica e/o il referto di spedizione/consegna dell'ufficio postale (asseritamente ricevuto in data 13.01.2025) e che, pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla sulle spese del giudizio.