Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
È configurabile, nel medesimo fatto ascritto ad ufficiale della Guardia di finanza, il concorso formale tra concussione e delitto di collusione con estraneo in frode alla Finanza, in quanto diversi sono i beni protetti dalle rispettive norme incriminatrici, identificabili nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione relativamente al primo delitto e nella regolarità del gettito fiscale, nonché nella disciplina del corpo della Guardia di finanza, quanto al secondo delitto. (Conf. Sez. I, 2.3.99 n. 1763, Zuin, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 02.03.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI LO " N.1762
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.44391/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIB.MILITARE di TORINOnei confronti di:
IN LO N. IL 25.03.1938
avverso sentenza del 10.06.1998 G.I.P. TRIB. MILITARE di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 10-6-1998 il G.I.P. del Tribunale Militare di Torino dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste, nei confronti del tenente colonnello della Guardia di Finanza UI Paolo, in ordine al reato previsto dall'art. 3 della L.9-12-1941 n. 1383, ascrittogli per collusione in frode alla finanza con ON VA, amministratore della THOR s.r.l., da cui avrebbe ricevuto la somma di lire ottanta milioni durante una verifica fiscale della società per constatare situazioni ad essa favorevoli ed omettere di verbalizzare le irregolarità rilevate. La Procura della Repubblica di Milano, all'epoca della richiesta di rinvio a giudizio, aveva già ravvisato a carico del suddetto ufficiale per i medesimi fatti il concorrente delitto di corruzione, ritenendo che egli avesse compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio in cambio di danaro ed altre utilità, ricevuti da vari imprenditori su un piano di parità, in quanto entrambe le parti avevano tratto un vantaggio da tale accordo illecito: si riconosceva, quindi, un concorso formale di reati con attribuzione al giudice militare della collusione ed a quello ordinario della fattispecie di cui all'art. 319 c.p. Quest'ultima imputazione veniva modificata dalla sentenza, emessa il 18-9-1997 dalla Corte di Cassazione, che ravvisava nei fatti suesposti e nella relativa verifica fiscale il più grave delitto di concussione, poiché ricorreva uno stato di soggezione del cittadino rispetto "a quello che appariva l'ufficio nella sua interezza determinato sistematicamente ad orientare i suoi poteri discrezionali in relazione al conseguimento di un profitto". Il G.I.P. del Tribunale Militare riteneva però che tale nuova contestazione non potesse concorrere con quella di collusione, in quanto presupponeva uno stato di prevalenza del pubblico ufficiale, che esercitava una violenza morale sul privato cittadino vittima del reato, sicché non poteva sorgere un paritario, sia pure illecito, negozio giuridico.
Secondo la sua valutazione quindi la suddetta pronuncia della Cassazione comportava che il delitto militare divenisse insussistente per difetto dell'unico elemento rilevante, costituito dall'incontro tra due volontà, dal quale derivano sia la rottura del rapporto fiduciario del militare con la Guardia di Finanza sia la lesione del bene giuridico protetto.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso "per saltum" in Cassazione il Procuratore Militare competente, eccependo che la collusione non si concretizza necessariamente in un accordo scaturito dalla libera volontà del privato e quindi addirittura in un negozio giuridico tra lui ed il militare, poiché questo comporterebbe una indebita trasposizione di concetti del diritto civile, non giustificata dalla formulazione dell'art. 3 della L. 1383/41, per la quale sarebbe sufficiente qualsiasi intesa, comunque raggiunta, purché rivolta al fine specifico di frodare la finanza. Con memoria, depositata in Cancelleria, il difensore dello UI sostiene invece la perfetta rispondenza dell'interpretazione, adottata dal G.I.P. militare, allo spirito ed alla lettera della norma in esame, evidenziando come la ravvisata concussione escluda proprio l'accordo, tipico della collusione e della corruzione, originariamente contestata, nella quale il privato è posto anche ai fini sanzionatori sullo stesso piano del pubblico ufficiale corrotto. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione in esame riguarda la possibilità di concorso formale tra il reato di concussione, contestato allo UI dal giudice ordinario con una qualificazione ormai definitiva, perché la sentenza di condanna è passata in giudicato, e quello di collusione, ascrittogli dinanzi alla magistratura militare.
Sul punto non risultano precedenti specifici ed il G.I.P. del Tribunale Militare ha scelto la soluzione negativa, rifacendosi al significato del termine colludere, che comporterebbe necessariamente un libero accordo tra le parti ed una dichiarazione di volontà libera da violenze esterne, che non potrebbero coesistere con la condotta coercitiva, attribuita allo UI.
Nel suo atto di impugnazione, il Pubblico Ministero ha invece eccepito che la formulazione dell'art. 3 della L. 1383/41, che costituisce il necessario punto di partenza, non richiede un libero accordo, o addirittura un valido negozio giuridico tra il privato ed il militare, ma basta qualsiasi tipo di intesa, anche forzata, poiché l'elemento determinante è il fine di frodare la finanza. Tale tesi appare corretta, in quanto in linea col principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che la condotta del reato di collusione del militare della Guardia di Finanza non si perfeziona con il conseguimento del risultato sperato, poiché è sufficiente che tra le parti venga raggiunto un accordo. "Il verbo colludere, infatti, dal generico significato etimologico di 'intendersela con altri', descrive ormai, secondo l'uso attuale e costante del termine, il comportamento di chi 'si accorda segretamente con altri' per compiere un'azione diretta contro diritti di terzi o comunque illecita, indipendentemente dal risultato dell'accordo criminoso". (Cass. Sez. VI, 29-10-1992 10350, Gabriele ed altro, RV. 192.092).
Non completamente diversa da questo appare la condotta del reo nella concussione, soprattutto se si prende in considerazione quella per induzione, in cui la coartazione della volontà del privato si realizza non con una esplicita minaccia di danno, ma attraverso qualsiasi forma di persuasione, convinzione o suggestione, anche larvata e indiretta, "purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo, nel quale, anche senza alcuna diretta allusione alla qualità o ai poteri del pubblico ufficiale, e perfino con un mero sintomatico atteggiamento, viene ingenerata la convinzione di dovere sottostare alle richieste che gli vengono rivolte." (Cass. Sez. II, 16-3-1996 n. 2812, Russo, RV. 204.363). Anche in questo caso infatti si raggiunge una forma, sia pure viziata ed anomala, di accordo tra il pubblico ufficiale che induce ed il privato che soggiace a tale condotta, scegliendo il male minore con una determinazione della volontà non assunta liberamente, ma comunque sussistente.
Nè appaiono ostative a tale interpretazione le caratteristiche monosoggettive della concussione, in cui è solo il pubblico ufficiale, come "dominus" dell'illecito affare, a svolgere una condotta attiva, abusando della sua autorità e dei suoi poteri e "costringendo" il soggetto passivo a sottostare ad una ingiusta richiesta, poiché nel reato (plurisoggettivo improprio) di collusione il privato, pur essendo parte necessaria dell'accordo fraudolento, è punibile solamente a titolo eventuale. Si possono quindi ravvisare nello stesso comportamento entrambe le fattispecie, con un tipico concorso formale di reati, senza che possa parlarsi di continenza o di specialità tra le due norme incriminatrici, nonostante che l'art. 3 della L. 1383/41 riguardi specificamente gli appartenenti alla Guardia di Finanza e l'art. 317 c.p. possa riferirsi a tutti i pubblici ufficiali.
È infatti determinante la diversità del bene protetto, identificabile per la collusione nella regolarità del gettito fiscale e finanziario, oltre che nella disciplina del corpo della Guardia di finanza, mentre con la concussione viene tutelato l'interesse al buon funzionamento ed al prestigio della pubblica amministrazione, con particolare rilievo al dovere di probità dei pubblici ufficiali ed al diritti dei cittadini, che conviene garantire contro gli abusi commessi nei loro confronti per trarne illeciti profitti.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte Militare di Appello - Sez. distaccata di Verona, ai sensi dell'art. 569 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte Militare di Appello - Sez. distaccata di Verona - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999