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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 21/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RI RI MARIA, Relatore
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXSTXSM000112 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha proposto reclamo/ricorso ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato all'Ufficio in data 26.10.2023, avverso l'avviso di accertamento n. TXSTXSM000112, notificato in data 16.08.2023, per un importo pari ad € 21.396,00, oltre sanzioni ed interessi. Tale atto deriva dal mancato versamento dell'IRPEF, Addizionale comunale e Addizionale regionale, accertato a seguito del controllo parziale ex art. 41 bis del D.P.R. 600/1973 (anno d'imposta 2018).
Eccepisce l'errato calcolo della base imponibile e la tassazione di un importo maggiore rispetto a quanto previsto, con la conseguente duplicazione d'imposta.
Resiste l'Agenzia delle entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a seguito dell'accertamento ex art. 41 bis del D.P.R. 600/1973. Nello specifico, nell'anno 2018 il sig. Ricorrente_1 ha percepito € 50.000,00 a titolo di partecipazione qualificata, pari all'intero utile di esercizio 2017 della società “Società_1 SRL”, di cui è socio unico.
Nella dichiarazione dei redditi, il ricorrente nel Quadro RL dichiara un reddito pari ad € 24.860,00, corrispondente al 49,72% del reddito percepito, applicando la disciplina previgente alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 1003 a 1006, della Legge di Bilancio 2018. In realtà, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina transitoria, secondo la quale per gli utili prodotti nel periodo compreso tra il 31.12.2016 e il
31.12.2017 e deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022, la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in capo al socio è pari al 58,14% dell'ammontare ricevuto.
Di conseguenza, l'importo corretto che il Contribuente avrebbe dovuto indicare nella propria dichiarazione dei redditi è pari ad € 29.070,00 (a fronte di un dichiarato pari ad € 24.860).
Tuttavia, la base imponibile calcolata dall'Ufficio in sede di accertamento è eccessiva (è stato considerato il 100% senza considerare l'importo comunque dichiarato dal Contribuente).
L'Agenzia delle Entrate nelle more del giudizio ha correttamente provveduto all'annullamento parziale dell'avviso, riconteggiando le somme effettivamente dovute.
In considerazione della reciproca soccombenza parziale, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la base imponibile va calcolata sul 58,14% della partecipazione qualificata in capo a Ricorrente_1. Spese compensate.
Catania 22.12.205
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. TO IP IS
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RI RI MARIA, Relatore
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXSTXSM000112 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente ha proposto reclamo/ricorso ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992, notificato all'Ufficio in data 26.10.2023, avverso l'avviso di accertamento n. TXSTXSM000112, notificato in data 16.08.2023, per un importo pari ad € 21.396,00, oltre sanzioni ed interessi. Tale atto deriva dal mancato versamento dell'IRPEF, Addizionale comunale e Addizionale regionale, accertato a seguito del controllo parziale ex art. 41 bis del D.P.R. 600/1973 (anno d'imposta 2018).
Eccepisce l'errato calcolo della base imponibile e la tassazione di un importo maggiore rispetto a quanto previsto, con la conseguente duplicazione d'imposta.
Resiste l'Agenzia delle entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso a seguito dell'accertamento ex art. 41 bis del D.P.R. 600/1973. Nello specifico, nell'anno 2018 il sig. Ricorrente_1 ha percepito € 50.000,00 a titolo di partecipazione qualificata, pari all'intero utile di esercizio 2017 della società “Società_1 SRL”, di cui è socio unico.
Nella dichiarazione dei redditi, il ricorrente nel Quadro RL dichiara un reddito pari ad € 24.860,00, corrispondente al 49,72% del reddito percepito, applicando la disciplina previgente alle modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 1003 a 1006, della Legge di Bilancio 2018. In realtà, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina transitoria, secondo la quale per gli utili prodotti nel periodo compreso tra il 31.12.2016 e il
31.12.2017 e deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022, la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in capo al socio è pari al 58,14% dell'ammontare ricevuto.
Di conseguenza, l'importo corretto che il Contribuente avrebbe dovuto indicare nella propria dichiarazione dei redditi è pari ad € 29.070,00 (a fronte di un dichiarato pari ad € 24.860).
Tuttavia, la base imponibile calcolata dall'Ufficio in sede di accertamento è eccessiva (è stato considerato il 100% senza considerare l'importo comunque dichiarato dal Contribuente).
L'Agenzia delle Entrate nelle more del giudizio ha correttamente provveduto all'annullamento parziale dell'avviso, riconteggiando le somme effettivamente dovute.
In considerazione della reciproca soccombenza parziale, spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la base imponibile va calcolata sul 58,14% della partecipazione qualificata in capo a Ricorrente_1. Spese compensate.
Catania 22.12.205
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. TO IP IS