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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1590/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2545/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300022126000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120200004963346
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato:
Visto e letto l'atto di appello di IA LL AT (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata ; Non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LL AT OS (AD); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria appellante depositata il 13 settembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente annullando il preavviso di fermo amministrativo impugnato, notificato il 12 ottobre 2023, ritenendo avvenuta la estinzione del carico tributario recato dalla cartella n. 071 2020 00049633 46/000 sul quale era fondato;
-che l'AdE, rimasta assente in primo grado, ha appellato, lamentando che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che la iscrizione a ruolo dipendeva da decadenza da rateizzazione (precisamente della terza) e che il pagamento successivo della imposta rateizzata originaria lasciava inalterati gli interessi e le sanzioni iscritti a ruolo conformemente all'art.15 ter dpr 602/1973; ha deposita provvedimento di sgravio con cui rideterminava il residuo dovuto a seguito dei sopravvenuti pagamenti in euro 533,62;
-che la contribuente si è costituita per resistere, eccependo la inammssibilità dell'appello per non essere sottoscritto dal direttore dell'Ufficio, per violazione del divieto di nova e comunque per infondatezza;
-che AD costituita in primo grado, benché ritualmente intimata, è rimasta assente in questo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto per le ragioni che seguono;
-che va osservato che l'atto impugnato è un preavviso di fermo;
-che in primo grado la parte contribuente non ha dedotto questioni sulla debenza originaria, ma ha eccepito l'avvenuto pagamento LL somme di cui alla cartella prima della notifica del preavviso di fermo, come documentato dalle ricevute di pagamento F24 depositate attestanti il pagamento fino al 2 ottobre 2023;
-che il Giudice di prime cure ha annullato il preavviso ritenendo: “ A tal fine deve infatti rilevarsi che nulla ha specificamente contestato parte resistente con riferimento al motivo di gravame involgente l'avvenuto pagamento della debenza fiscale, il tutto tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto a depositare in giudizio le attestazioni f24 rilasciate dall'ufficio preposto alla ricezione dei pagamenti. ” ;
-che con l'appello l'AdE, assente in primo grado, in realtà eccepisce un non integrale pagamento, tanto che deposita sgravio con il quale riallinea le somme dovute successive al 2 ottobre 2023, contenendole in residuali euro 533,62;
-che in tali termini la questione introdotta in appello non riguarda il preavviso, che rimane nullo in quanto procedente per somma complessiva riferita all'intera cartella e agli interessi successivi maturati di euro 3.079,00, in larga parte, come riconosciuto dall'AdE con lo sgravio, già estinta prima della sua notifica;
-che la questione di appello riguarda il credito erariale residuo;
-che tale questione però può attenere a nuovo e diverso atto di riscossione;
-che quindi l'appello va rigettato quanto all'atto impugnato, rimanendo tuttavia salvo il potere dell'AdE e dell'AD di ripetere le somme ritenute ancora dovute, previo riallineamento e deduzione di tutti i pagamenti effettuati e provati dal contribuente;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi integralmente tra le parti, considerato il tema rimesso riguardo ad impugnativa facoltativa di atto inidoneo a rendere irretrattabile il credito (cd. non autonomamente impugnabile), a chiarimento che corrispondentemente l'accoglimento riguarda solo il preavviso e non la pretesa;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2545/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ag. AT Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13555/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202300022126000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120200004963346
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato:
Visto e letto l'atto di appello di IA LL AT (AdE); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata ; Non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LL AT OS (AD); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria appellante depositata il 13 settembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente annullando il preavviso di fermo amministrativo impugnato, notificato il 12 ottobre 2023, ritenendo avvenuta la estinzione del carico tributario recato dalla cartella n. 071 2020 00049633 46/000 sul quale era fondato;
-che l'AdE, rimasta assente in primo grado, ha appellato, lamentando che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che la iscrizione a ruolo dipendeva da decadenza da rateizzazione (precisamente della terza) e che il pagamento successivo della imposta rateizzata originaria lasciava inalterati gli interessi e le sanzioni iscritti a ruolo conformemente all'art.15 ter dpr 602/1973; ha deposita provvedimento di sgravio con cui rideterminava il residuo dovuto a seguito dei sopravvenuti pagamenti in euro 533,62;
-che la contribuente si è costituita per resistere, eccependo la inammssibilità dell'appello per non essere sottoscritto dal direttore dell'Ufficio, per violazione del divieto di nova e comunque per infondatezza;
-che AD costituita in primo grado, benché ritualmente intimata, è rimasta assente in questo grado;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- non possa essere accolto per le ragioni che seguono;
-che va osservato che l'atto impugnato è un preavviso di fermo;
-che in primo grado la parte contribuente non ha dedotto questioni sulla debenza originaria, ma ha eccepito l'avvenuto pagamento LL somme di cui alla cartella prima della notifica del preavviso di fermo, come documentato dalle ricevute di pagamento F24 depositate attestanti il pagamento fino al 2 ottobre 2023;
-che il Giudice di prime cure ha annullato il preavviso ritenendo: “ A tal fine deve infatti rilevarsi che nulla ha specificamente contestato parte resistente con riferimento al motivo di gravame involgente l'avvenuto pagamento della debenza fiscale, il tutto tenuto conto che parte ricorrente ha provveduto a depositare in giudizio le attestazioni f24 rilasciate dall'ufficio preposto alla ricezione dei pagamenti. ” ;
-che con l'appello l'AdE, assente in primo grado, in realtà eccepisce un non integrale pagamento, tanto che deposita sgravio con il quale riallinea le somme dovute successive al 2 ottobre 2023, contenendole in residuali euro 533,62;
-che in tali termini la questione introdotta in appello non riguarda il preavviso, che rimane nullo in quanto procedente per somma complessiva riferita all'intera cartella e agli interessi successivi maturati di euro 3.079,00, in larga parte, come riconosciuto dall'AdE con lo sgravio, già estinta prima della sua notifica;
-che la questione di appello riguarda il credito erariale residuo;
-che tale questione però può attenere a nuovo e diverso atto di riscossione;
-che quindi l'appello va rigettato quanto all'atto impugnato, rimanendo tuttavia salvo il potere dell'AdE e dell'AD di ripetere le somme ritenute ancora dovute, previo riallineamento e deduzione di tutti i pagamenti effettuati e provati dal contribuente;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del presente grado possono compensarsi integralmente tra le parti, considerato il tema rimesso riguardo ad impugnativa facoltativa di atto inidoneo a rendere irretrattabile il credito (cd. non autonomamente impugnabile), a chiarimento che corrispondentemente l'accoglimento riguarda solo il preavviso e non la pretesa;
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa spese del grado.