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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3752/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210013152727000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: (vedi svolgimento del processo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 623/2024, emessa dalla CGT di primo grado di Latina, che ha accolto il ricorso della sig.ra Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 05720210013152727000, riferita alla tassa automobilistica 2018 (ruolo Regione Lazio n.
N. RUOLO); ed alle sanzioni CdS del Comune di Latina (ruolo n. N. RUOLO 1). La sentenza ha ritenuto prescritta la pretesa e ha annullato integralmente la cartella.
Motivi dell'appello:
1. Inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività
La cartella è stata notificata il 12.07.2022, il ricorso introduttivo è stato notificato il 20.10.2022. Il termine di
60 giorni ex artt. 18–22 D.Lgs. 546/1992 scadeva l'11.10.2022 per cui il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
2. Omessa pronuncia sulla prescrizione
AD contesta che la sentenza abbia ritenuto prescritto il credito, richiamando la normativa emergenziale
COVID: sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 per 478 giorni (o 492 per la “zona rossa”); proroga biennale ex art. 12 D.Lgs. 159/2015; cumulabilità degli effetti delle sospensioni.
Poiché il ruolo è stato reso esecutivo il 18.11.2020, il termine prescrizionale non sarebbe maturato al momento della notifica della cartella nel luglio 2022.
3. Error in procedendo – difetto di motivazione
La sentenza sarebbe nulla per motivazione incomprensibile e contraddittoria sui tempi della riscossione;
omessa valutazione delle deduzioni di AD;
omessa decisione su punti decisivi (inammissibilità, prescrizione, separazione dei due ruoli).
AD chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario;
in subordine, accertare la non prescrizione e confermare la cartella;
in ulteriore subordine, limitare l'annullamento al solo ruolo Regione Lazio;
con vittoria di spese.
La Regione Lazio, si costituisce in appello, ed aderisce integralmente alle motivazioni dell'Agente della riscossione.
Sviluppa le proprie tesi in tre motivi propri:
1. Omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso
Ribadisce la tardività del ricorso introduttivo e l'obbligo del primo giudice di dichiararne l'inammissibilità.
2. Omessa pronuncia sulla non intervenuta prescrizione
Evidenzia la normativa COVID che sospendeva le attività di riscossione, richiamando le difese di AD.
3. Presupposto impositivo – proprietà del veicolo Contesta l'asserita non debenza del tributo con visure PRA: infatti la proprietà del veicolo Targa_1 fino al 17.02.2020; e la proprietà veicolo Targa_2 senza perdita di possesso annotata;
ed il periodo d'imposta 2019–2020 ricade in pieno nel periodo di proprietà. La Regione chiede: accoglimento dell'appello, conferma della legittimità della cartella e condanna alle spese.
La contribuente chiede il rigetto dell'appello, articolando i seguenti motivi:
1. Inammissibilità dell'appello AD per difetto di legittimazione del difensore
Secondo la contribuente, il mandato conferito da AD ad avvocato del libero foro sarebbe nullo, richiamando varia giurisprudenza. Sostiene che il patrocinio di AD nei giudizi tributari spetti obbligatoriamente all'Avvocatura dello Stato, salvo delibera motivata, qui mancante. Chiede quindi dichiararsi inammissibile l'appello.
2. Infondatezza della censura di omessa pronuncia
Richiama giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'implicita reiezione delle eccezioni non compatibili con il decisum (Cass. SU 10012/2021; Cass. 6248/2024). La sentenza avrebbe implicitamente rigettato le eccezioni dell'amministrazione.
3. Conferma della prescrizione
Secondo la contribuente: il tributo è del 2018; il primo atto interruttivo è la cartella del 2022; la consegna del ruolo nel 2020 non interrompe la prescrizione verso il contribuente;
né AD né Regione
Lazio hanno provato alcun atto interruttivo anteriore;
le parti hanno giocato un reciproco “scarico di responsabilità”, confermando la mancanza di attività interruttiva. Chiede quindi la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio in esame, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, quale motivo preliminare di gravame, la tardività del ricorso di primo grado, deducendo che la cartella di pagamento n. 05720210013152727000 era stata notificata alla contribuente in data 12 luglio 2022, mentre il ricorso introduttivo risulta notificato soltanto in data 20 ottobre 2022, dunque oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il termine ultimo per proporre impugnazione scadeva infatti l'11 ottobre 2022. Tale circostanza emerge in modo chiaro dagli atti prodotti, come puntualmente ribadito sia dall'appellante AD che dalla Regione
Lazio, che ha aderito integralmente alla relativa eccezione.
Il giudice di prime cure non ha esaminato detta eccezione pregiudiziale, omettendo di pronunciarsi sulla questione dell'inammissibilità del ricorso.
Trattandosi di termine decadenziale espressamente previsto dalla legge, la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo, con conseguente impossibilità per il giudice di esaminare i motivi di merito.
Ricorrendo una causa estintiva del potere di impugnazione — non sanabile — l'appello deve essere accolto nella parte in cui deduce la tardività del ricorso originario e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, dichiarandosi inammissibile il ricorso di primo grado.
Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, del fatto che il giudizio di primo grado è stato deciso senza esaminare l'eccezione pregiudiziale, della necessità di definire il contenzioso sulla base di un vizio meramente processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3752/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 623/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210013152727000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi svolgimento del processo)
Resistente/Appellato: (vedi svolgimento del processo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 623/2024, emessa dalla CGT di primo grado di Latina, che ha accolto il ricorso della sig.ra Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 05720210013152727000, riferita alla tassa automobilistica 2018 (ruolo Regione Lazio n.
N. RUOLO); ed alle sanzioni CdS del Comune di Latina (ruolo n. N. RUOLO 1). La sentenza ha ritenuto prescritta la pretesa e ha annullato integralmente la cartella.
Motivi dell'appello:
1. Inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività
La cartella è stata notificata il 12.07.2022, il ricorso introduttivo è stato notificato il 20.10.2022. Il termine di
60 giorni ex artt. 18–22 D.Lgs. 546/1992 scadeva l'11.10.2022 per cui il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
2. Omessa pronuncia sulla prescrizione
AD contesta che la sentenza abbia ritenuto prescritto il credito, richiamando la normativa emergenziale
COVID: sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 per 478 giorni (o 492 per la “zona rossa”); proroga biennale ex art. 12 D.Lgs. 159/2015; cumulabilità degli effetti delle sospensioni.
Poiché il ruolo è stato reso esecutivo il 18.11.2020, il termine prescrizionale non sarebbe maturato al momento della notifica della cartella nel luglio 2022.
3. Error in procedendo – difetto di motivazione
La sentenza sarebbe nulla per motivazione incomprensibile e contraddittoria sui tempi della riscossione;
omessa valutazione delle deduzioni di AD;
omessa decisione su punti decisivi (inammissibilità, prescrizione, separazione dei due ruoli).
AD chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario;
in subordine, accertare la non prescrizione e confermare la cartella;
in ulteriore subordine, limitare l'annullamento al solo ruolo Regione Lazio;
con vittoria di spese.
La Regione Lazio, si costituisce in appello, ed aderisce integralmente alle motivazioni dell'Agente della riscossione.
Sviluppa le proprie tesi in tre motivi propri:
1. Omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso
Ribadisce la tardività del ricorso introduttivo e l'obbligo del primo giudice di dichiararne l'inammissibilità.
2. Omessa pronuncia sulla non intervenuta prescrizione
Evidenzia la normativa COVID che sospendeva le attività di riscossione, richiamando le difese di AD.
3. Presupposto impositivo – proprietà del veicolo Contesta l'asserita non debenza del tributo con visure PRA: infatti la proprietà del veicolo Targa_1 fino al 17.02.2020; e la proprietà veicolo Targa_2 senza perdita di possesso annotata;
ed il periodo d'imposta 2019–2020 ricade in pieno nel periodo di proprietà. La Regione chiede: accoglimento dell'appello, conferma della legittimità della cartella e condanna alle spese.
La contribuente chiede il rigetto dell'appello, articolando i seguenti motivi:
1. Inammissibilità dell'appello AD per difetto di legittimazione del difensore
Secondo la contribuente, il mandato conferito da AD ad avvocato del libero foro sarebbe nullo, richiamando varia giurisprudenza. Sostiene che il patrocinio di AD nei giudizi tributari spetti obbligatoriamente all'Avvocatura dello Stato, salvo delibera motivata, qui mancante. Chiede quindi dichiararsi inammissibile l'appello.
2. Infondatezza della censura di omessa pronuncia
Richiama giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'implicita reiezione delle eccezioni non compatibili con il decisum (Cass. SU 10012/2021; Cass. 6248/2024). La sentenza avrebbe implicitamente rigettato le eccezioni dell'amministrazione.
3. Conferma della prescrizione
Secondo la contribuente: il tributo è del 2018; il primo atto interruttivo è la cartella del 2022; la consegna del ruolo nel 2020 non interrompe la prescrizione verso il contribuente;
né AD né Regione
Lazio hanno provato alcun atto interruttivo anteriore;
le parti hanno giocato un reciproco “scarico di responsabilità”, confermando la mancanza di attività interruttiva. Chiede quindi la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio in esame, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito, quale motivo preliminare di gravame, la tardività del ricorso di primo grado, deducendo che la cartella di pagamento n. 05720210013152727000 era stata notificata alla contribuente in data 12 luglio 2022, mentre il ricorso introduttivo risulta notificato soltanto in data 20 ottobre 2022, dunque oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il termine ultimo per proporre impugnazione scadeva infatti l'11 ottobre 2022. Tale circostanza emerge in modo chiaro dagli atti prodotti, come puntualmente ribadito sia dall'appellante AD che dalla Regione
Lazio, che ha aderito integralmente alla relativa eccezione.
Il giudice di prime cure non ha esaminato detta eccezione pregiudiziale, omettendo di pronunciarsi sulla questione dell'inammissibilità del ricorso.
Trattandosi di termine decadenziale espressamente previsto dalla legge, la sua violazione comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo, con conseguente impossibilità per il giudice di esaminare i motivi di merito.
Ricorrendo una causa estintiva del potere di impugnazione — non sanabile — l'appello deve essere accolto nella parte in cui deduce la tardività del ricorso originario e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere riformata, dichiarandosi inammissibile il ricorso di primo grado.
Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, del fatto che il giudizio di primo grado è stato deciso senza esaminare l'eccezione pregiudiziale, della necessità di definire il contenzioso sulla base di un vizio meramente processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.