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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, in cui è stata disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c., iscritta al n. R.G. 121/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB NZ (c.f. ), dall'avv. RICCARDO NZ (c.f. C.F._2
) e dall'avv. LAURA LI VIGNI (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Forlì, Via Baratti n. 3
ATTORE nei confronti di
(c.f. REA BR-165444), con sede legale a Brindisi, S.S. km. Controparte_1 P.IVA_1
7+300
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il Sig. , - Parte_1 Pt_1
nato a [...], il [...], ed ivi residente, in Via Paolo Ravaioli, n. 1/B (Cod. Fisc.:
[...]
) e la – C.F. e P.IVA: con sede legale in C.F._5 Controparte_2 P.IVA_1
1 Brindisi (BR), Strada Statale Km 7+300 7 Cap 72100 Int. Blocco 8/A, PEC:
- in persona del legale rappresentante pro-tempore Amministratore Email_1
Unico Sig. nato a [...], il [...] C.F.: residente CP_3 C.F._6
a Forlì (FC), Via Landini Agostino, n. 31 – avente ad oggetto la realizzazione di opere e lavori per interventi migliorativi in conformità al Decreto Legge n. 34/2020 e l'assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus e agevolazioni fiscali previste dalle normative di settore e dettagliate nelle premesse del contratto presso l'immobile sito in Forlì (FC),
Via P. Ravaioli n. 1/B distinto al Catasto Urbano del Comune di Forlì al foglio n. 202, particella n. 124 sub 5/8 di proprietà del Sig. – per esclusivo grave inadempimento della Parte_1
società appaltatrice convenuta e per l'effetto condannare - in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Amministratore Unico Sig. nato a [...], il [...] C.F.: CP_3
residente a [...] - con sede legale in C.F._6
Brindisi (BR), Strada Statale Km 7+300 7 Cap 72100 Int. Blocco 8/A, C.F. e P.IVA:
03025740212, PEC: al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Email_1
dal Sig. , in conseguenza del grave inadempimento della società appaltatrice e dei Parte_1
fatti di cui in narrativa e della conseguente intervenuta risoluzione del contratto di appalto, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa e comunque non inferiore alla somma di €
52.294,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data prevista di ultimazione dei lavori
(30/08/2022) al saldo;
condannare, inoltre, al pagamento della penale pattuita all'art. 7 del contratto Controparte_1
di appalto per il danno da ritardo da quantificarsi in misura pari ad euro 11.250,00 o, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la predetta clausola penale, da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa e nel corso di causa oltre al danno per eventuale perdita dei benefici fiscali.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
ha proposto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
2 aveva stipulato con la un contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_1
realizzazione di opere e lavori per interventi migliorativi all'immobile di sua proprietà, sito in Forlì,
Via P. Ravaioli n. 1/B censito catastalmente al foglio n. 202, p.lla 124 sub 5 e sub. 8, in conformità al d.l. n. 34/2020, compresa l'assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus e agevolazioni fiscali previste dalle normative di settore e in particolare il c.d. superbonus 110% e gli ulteriori bonus fiscali richiamati nel contratto, ivi compreso il meccanismo dello sconto in fattura, con data fissata per l'inizio dei lavori al 25/07/2021 ed ultimazione entro il 30/08/2022, con la previsione di una penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
i lavori da realizzare all'immobile riguardavano, in particolare, la sostituzione dei generatori di calore con solare termico, l'isolamento termico del fabbricato con cappotto, la sostituzione di tutti gli infissi esterni e la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico con accumulo;
il pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto, sarebbe avvenuto con l'applicazione da parte della appaltatrice dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pari ad €
121.277,89 IVA inclusa con le modalità indicate nel medesimo articolo;
la società appaltatrice non aveva rispettato il termine pattuito, omettendo di realizzare e consegnare gran parte delle opere oggetto del contratto nonostante gli innumerevoli solleciti, anche a mezzo del proprio difensore che con missiva inviata in data 28/10/2022 sia alla sia CP_1
all'amministratore aveva contestato la mancata consegna, fornitura e montaggio CP_3
dell'impianto fotovoltaico comprensivo di inverter e di accumulatore, la mancata fornitura e consegna degli infissi, delle banchine di marmo per le porte e le finestre e mancato montaggio, la mancata realizzazione della tinteggiatura del fabbricato e la mancata rimozione della caldaia preesistente, richiedendo quindi l'applicazione della penale contrattuale ed il risarcimento dei danni;
nonostante le rassicurazioni, anche da parte del legale della società circa l'imminente inizio dei lavori, come da missiva del 14/12/2022, nulla era stato fatto e vane erano risultate tutte le successive rassicurazioni circa l'avvio dei lavori, da ultimo con p.e.c. del 23/03/2023.
Ha spiegato il che alla luce di tale grave inadempimento il proprio legale aveva Pt_1
comunicato a in data 12/04/2023 la volontà di risolvere il contratto e in data CP_1
29/05/2023 aveva richiesto la trasmissione di tutta la documentazione afferenti i lavori, senza tuttavia ottenere riscontro, tanto che era stato affidato all'arch. l'incarico di Controparte_4
3 predisporre una perizia per accertare lo stato dei luoghi, i lavori svolti e le opere necessarie per completarle nonché i costi sostenuti. Da tale perizia era emerso che si era CP_1
limitata a sostituire i generatori di calore con solare termico e ad un intervento parziale di isolamento termico perimetrale, non completato e non rifinito e che per completare le opere come previste in contratto il incaricando altre imprese, aveva dovuto sostenere costi per Pt_1
complessivi € 52.294,00, senza poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e dello sconto in fattura.
Non avendo sortito effetto l'invito alla mediazione effettuato con p.e.c. del 02/10/2024 per mancata adesione di il a pertanto promosso il presente giudizio per CP_1 Pt_1
chiedere, previo accertamento del grave inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni subiti nonché il riconoscimento della penale contrattuale prevista per il ritardo.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 21/03/2025, previa declaratoria della contumacia di non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
data 20/01/2025, è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione della causa con il rito semplificato di cognizione, previa assegnazione del termine per integrare gli atti.
Alla prima udienza del 28/05/2025, ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del
19/11/2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente depositate da parte attrice.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
È incontestato che tra le parti sia intercorso un rapporto d'appalto, benché il contratto prodotto dall'attore quale doc. 2), pur essendo intestato, nella qualità di appaltatore, alla CP_1
rappresentata dall'amministratore rechi il timbro di una diversa società
[...] CP_3
riconducibile allo stesso la che ha apposto la sottoscrizione. Va, CP_3 Parte_2
peraltro, dato atto che i successivi allegati contrattuali recano la corretta sottoscrizione delle parti e il timbro della (in particolare il conto economico con i lavori trainanti il bonus CP_1
fiscale, il computo metrico, l'elenco prezzi).
Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince in ogni caso che non vi è mai stata alcuna contestazione su tale rapporto contrattuale e sulla riferibilità del contratto d'appalto alla
[...]
come dimostrato sia dalla missiva inviata dall'avv. Alessandra Morello per conto della CP_1
in risposta a precedenti missive del legale del con email del CP_1 Pt_1
4 14/12/2022, prodotta quale doc. 6 (nella quale venivano rappresentati problemi di liquidità di imminente soluzione per la ripresa dei lavori nel cantiere del con richiesta di attendere Pt_1
una settimana e rassicurando sul fatto che il termine per fruire delle agevolazioni fiscali era il
31/03/2023 e che vi era la seria intenzione di portare a termine le lavorazioni) sia dalla p.e.c. inviata in data 23/03/2023 dalla stessa società odierna convenuta (provenendo dall'indirizzo risultante dalla visura camerale), prodotta quale doc. 14, con la quale Email_1
veniva comunicato che entro la settimana successiva avrebbe contatto il er concordare la Pt_1
data presunta di ripresa lavori.
Tali elementi, pur nella contumacia della sono senz'altro sufficienti per CP_1
ritenere intercorso tra le parti il rapporto contrattuale d'appalto.
Come si legge dal contratto d'appalto, con lo stesso si era impegnata a CP_1
realizzare una serie di opere di efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Pt_1
(sostituzione del generatore di calore con solare termico, cappotto termico esterno, sostituzione degli infissi ed impianto fotovoltaico con accumulo) da eseguirsi fruendo degli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020, conv. L. 77/2020 (c.d. superbonus 110%) e dall'art. 121 del medesimo provvedimento (c.d. sconto in fattura), nonché a gestire tutta la parte amministrativa e delle pratiche burocratiche ed edilizie per dar corso ai lavori e beneficiare degli incentivi fiscali.
L'importo complessivo dell'appalto era previsto in € 99.378,40, compresa IVA al 10%, con applicazione da parte dell'appaltatore dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020 pari a € 121.277,89 da corrispondente tramite sconto in fattura di uguale importo (art. 5).
Il contratto prevedeva per l'inizio dei lavori la data del 25/07/2021 e per l'ultimazione degli stessi quella del 30/08/2022, con specifica pattuizione di una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatrice (art. 7).
La documentazione prodotta dall'attore è del tutto sufficiente per dimostrare il grave inadempimento di che non solo non ha portato a termine i lavori oggetto del CP_1
contratto d'appalto nel termine pattuito del 30/08/2022, ma non li ha neppure mai completati, essendosi limitata ad eseguirne una minima parte e in particolare la sostituzione dei generatori di calore con solare termico e il parziale intervento di isolamento termico perimetrale a cappotto, senza tuttavia completarlo né rifinirlo, e senza provvedere alla sostituzione degli infissi e alla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo (come si evince dalla perizia svolta dall'arch. e prodotta in atti) e senza svolgere le ulteriori prestazioni per CP_4
5 consentire al committente di fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e provvedere al pagamento dei lavori appaltati mediante lo sconto in fattura.
Alle numerose emails e diffide inviate dal legale dell'attore (cfr. p.e.c. del 28/10/2022 quale doc.
3, emails inviate all'avv. Alessandra Morello per in data 28/11/2022, CP_1
12/12/2022, 14/12/2022, quali doc. 4, 5), la società ha inizialmente risposto, a mezzo del legale avv. Morello, invocando problemi di liquidità legati al blocco della cessione del credito e promettendo di riprendere al più presto i lavori al cantiere (cfr. email del 14/12/2022 doc. 6), cosa poi non avvenuta come prontamente contestato con le email del 09/01/2023 (doc. 7), del
13/01/2023 (doc. 8), del 20/01/2023 (doc. 9) e del 14/02/2023, dopo l'ennesima rassicurazione verbale rimasta inadempiuta (doc. 10), seguita dalle ulteriori email inviate dal legale in data
07/03/2023, 10/03/2023 e 15/03/2023 (docc. 11, 12 e 13) a fronte degli impegni della società, poi disattesi, di eseguire le forniture mancanti. A tali emails ha risposto in data CP_1
23/03/2023 con email con cui comunicava che entro la settimana successiva avrebbe preso direttamente contatti con il er concordare la data di ripresa dei lavori, scusandosi per i Pt_1
ritardi dovuti alla partecipazione ad una fiera a Rimini (cfr. doc. 14). Come emerge dalle successive diffide, alcun lavoro è stato mai ripreso (email del 03/04/2023, quale doc. 15), tanto che con missiva del 12/04/2023 è stata comunicata la volontà di risolvere il contratto per grave inadempimento (doc. 16) e formulata richiesta in data 29/05/2023 di consegna di tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie e amministrative, ivi comprese quelle necessarie per l'accesso al superbonus 110% (doc. 17).
Non vi sono, pertanto, dubbi in ordine all'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto d'appalto e alla gravità dello stesso, avendo il comportamento di
[...]
impedito al i completare i lavori e fruire dei benefici fiscali e in particolare CP_1 Pt_1
del pagamento dei lavori mediante lo sconto in fattura che era stato pattuito in contratto, posto che il termine ultimo per poterne beneficiare era il 31/03/2023 come rappresentato dallo stesso avv.
Morello per conto della società.
Va dunque senz'altro dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento di
CP_1
Con riguardo al risarcimento dei danni subiti dall'attore, dalla perizia svolta dall'arch. e CP_4
dalle fatture di spesa ad essa allegate emerge che il per completare i lavori che erano stati Pt_1
già appaltati alla e in particolare il completamento del cappotto, con CP_1
6 sostituzione delle soglie e banchine, rifinitura del cappotto, la sostituzione degli infissi esterni e l'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, ha dovuto sostenere un costo complessivo di €
52.294.
Ai fini del risarcimento, si osserva che se il contratto d'appalto fosse stato correttamente eseguito nei termini previsti, fruendo dei benefici fiscali e dello sconto in fattura, il on avrebbe Pt_1
dovuto sostenere il costo per i lavori eseguiti. Di conseguenza, tale importo può senz'altro costituire il parametro del danno da risarcire a carico di CP_1
Non può invece essere accolta l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardo sulla base della penale contrattuale. A tale riguardo si evidenzia che, pur prevedendo l'art. 7, co. 3, la corresponsione da parte dell'appaltatore di una penale per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori pari a 50 euro, tale articolo non indica tra le tre opzioni previste se tale penale contrattuale sia stata prevista come giornaliera, settimanale o in percentuale (nessuna delle tre voci chiaramente alternative tra loro risulta barrata), rendendo così indeterminata la clausola e la conseguente misura del danno. Si riporta di seguito stralcio di tale articolo contrattuale.
In ogni caso, si osserva che avendo il tollerato il ritardo dell'impresa per molti mesi, Pt_1
accettando un adempimento tardivo (che poi non vi è stato) ed avendo ottenuto in questa sede il risarcimento del danno pari ai costi sostenuti per il completamento dei lavori (sui quali potrà comunque fruire delle detrazioni fiscali nella misura prevista dalla legislazione che rimane del
110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 e del 70% per quelle sostenute nel 2024, ferme le detrazioni ordinarie previste dal d.l. 63/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), null'altro può essergli riconosciuto a titolo di risarcimento.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque condannata a Controparte_1
corrispondere al a titolo di risarcimento danni per il grave inadempimento contrattuale Pt_1
la somma di € 52.294, maggiorata da interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e delle attività effettivamente espletate, nonché della natura semplificata del rito.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 20/01/2025 nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
- accerta e dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
- condanna a corrispondere al , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, la somma di € 52.294, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il presente giudizio che si liquidano in € 822,12 per spese e in € 8.201,00 per compenso professionale (di cui € 2.500 per fase di studio, € 1.500 per fase introduttiva, € 1.701 per fase istruttoria, ridotto del 70% il valore medio stante il deposito della sola memoria integrativa, e € 2.500 per fase decisoria, stante la natura semplificata della decisione) oltre
15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svolta ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 29 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, in cui è stata disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c., iscritta al n. R.G. 121/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB NZ (c.f. ), dall'avv. RICCARDO NZ (c.f. C.F._2
) e dall'avv. LAURA LI VIGNI (c.f. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito a Forlì, Via Baratti n. 3
ATTORE nei confronti di
(c.f. REA BR-165444), con sede legale a Brindisi, S.S. km. Controparte_1 P.IVA_1
7+300
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto concluso tra il Sig. , - Parte_1 Pt_1
nato a [...], il [...], ed ivi residente, in Via Paolo Ravaioli, n. 1/B (Cod. Fisc.:
[...]
) e la – C.F. e P.IVA: con sede legale in C.F._5 Controparte_2 P.IVA_1
1 Brindisi (BR), Strada Statale Km 7+300 7 Cap 72100 Int. Blocco 8/A, PEC:
- in persona del legale rappresentante pro-tempore Amministratore Email_1
Unico Sig. nato a [...], il [...] C.F.: residente CP_3 C.F._6
a Forlì (FC), Via Landini Agostino, n. 31 – avente ad oggetto la realizzazione di opere e lavori per interventi migliorativi in conformità al Decreto Legge n. 34/2020 e l'assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus e agevolazioni fiscali previste dalle normative di settore e dettagliate nelle premesse del contratto presso l'immobile sito in Forlì (FC),
Via P. Ravaioli n. 1/B distinto al Catasto Urbano del Comune di Forlì al foglio n. 202, particella n. 124 sub 5/8 di proprietà del Sig. – per esclusivo grave inadempimento della Parte_1
società appaltatrice convenuta e per l'effetto condannare - in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Amministratore Unico Sig. nato a [...], il [...] C.F.: CP_3
residente a [...] - con sede legale in C.F._6
Brindisi (BR), Strada Statale Km 7+300 7 Cap 72100 Int. Blocco 8/A, C.F. e P.IVA:
03025740212, PEC: al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Email_1
dal Sig. , in conseguenza del grave inadempimento della società appaltatrice e dei Parte_1
fatti di cui in narrativa e della conseguente intervenuta risoluzione del contratto di appalto, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa e comunque non inferiore alla somma di €
52.294,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data prevista di ultimazione dei lavori
(30/08/2022) al saldo;
condannare, inoltre, al pagamento della penale pattuita all'art. 7 del contratto Controparte_1
di appalto per il danno da ritardo da quantificarsi in misura pari ad euro 11.250,00 o, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere operante la predetta clausola penale, da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche in via equitativa e nel corso di causa oltre al danno per eventuale perdita dei benefici fiscali.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
ha proposto il presente giudizio deducendo che: Parte_1
2 aveva stipulato con la un contratto d'appalto avente ad oggetto la Controparte_1
realizzazione di opere e lavori per interventi migliorativi all'immobile di sua proprietà, sito in Forlì,
Via P. Ravaioli n. 1/B censito catastalmente al foglio n. 202, p.lla 124 sub 5 e sub. 8, in conformità al d.l. n. 34/2020, compresa l'assistenza nella preparazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus e agevolazioni fiscali previste dalle normative di settore e in particolare il c.d. superbonus 110% e gli ulteriori bonus fiscali richiamati nel contratto, ivi compreso il meccanismo dello sconto in fattura, con data fissata per l'inizio dei lavori al 25/07/2021 ed ultimazione entro il 30/08/2022, con la previsione di una penale giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
i lavori da realizzare all'immobile riguardavano, in particolare, la sostituzione dei generatori di calore con solare termico, l'isolamento termico del fabbricato con cappotto, la sostituzione di tutti gli infissi esterni e la fornitura e installazione dell'impianto fotovoltaico con accumulo;
il pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto, sarebbe avvenuto con l'applicazione da parte della appaltatrice dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 pari ad €
121.277,89 IVA inclusa con le modalità indicate nel medesimo articolo;
la società appaltatrice non aveva rispettato il termine pattuito, omettendo di realizzare e consegnare gran parte delle opere oggetto del contratto nonostante gli innumerevoli solleciti, anche a mezzo del proprio difensore che con missiva inviata in data 28/10/2022 sia alla sia CP_1
all'amministratore aveva contestato la mancata consegna, fornitura e montaggio CP_3
dell'impianto fotovoltaico comprensivo di inverter e di accumulatore, la mancata fornitura e consegna degli infissi, delle banchine di marmo per le porte e le finestre e mancato montaggio, la mancata realizzazione della tinteggiatura del fabbricato e la mancata rimozione della caldaia preesistente, richiedendo quindi l'applicazione della penale contrattuale ed il risarcimento dei danni;
nonostante le rassicurazioni, anche da parte del legale della società circa l'imminente inizio dei lavori, come da missiva del 14/12/2022, nulla era stato fatto e vane erano risultate tutte le successive rassicurazioni circa l'avvio dei lavori, da ultimo con p.e.c. del 23/03/2023.
Ha spiegato il che alla luce di tale grave inadempimento il proprio legale aveva Pt_1
comunicato a in data 12/04/2023 la volontà di risolvere il contratto e in data CP_1
29/05/2023 aveva richiesto la trasmissione di tutta la documentazione afferenti i lavori, senza tuttavia ottenere riscontro, tanto che era stato affidato all'arch. l'incarico di Controparte_4
3 predisporre una perizia per accertare lo stato dei luoghi, i lavori svolti e le opere necessarie per completarle nonché i costi sostenuti. Da tale perizia era emerso che si era CP_1
limitata a sostituire i generatori di calore con solare termico e ad un intervento parziale di isolamento termico perimetrale, non completato e non rifinito e che per completare le opere come previste in contratto il incaricando altre imprese, aveva dovuto sostenere costi per Pt_1
complessivi € 52.294,00, senza poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e dello sconto in fattura.
Non avendo sortito effetto l'invito alla mediazione effettuato con p.e.c. del 02/10/2024 per mancata adesione di il a pertanto promosso il presente giudizio per CP_1 Pt_1
chiedere, previo accertamento del grave inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni subiti nonché il riconoscimento della penale contrattuale prevista per il ritardo.
In sede di verifiche preliminari, con decreto del 21/03/2025, previa declaratoria della contumacia di non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione in Controparte_1
data 20/01/2025, è stato disposto il mutamento del rito e la prosecuzione della causa con il rito semplificato di cognizione, previa assegnazione del termine per integrare gli atti.
Alla prima udienza del 28/05/2025, ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. all'udienza del
19/11/2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ritualmente depositate da parte attrice.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
È incontestato che tra le parti sia intercorso un rapporto d'appalto, benché il contratto prodotto dall'attore quale doc. 2), pur essendo intestato, nella qualità di appaltatore, alla CP_1
rappresentata dall'amministratore rechi il timbro di una diversa società
[...] CP_3
riconducibile allo stesso la che ha apposto la sottoscrizione. Va, CP_3 Parte_2
peraltro, dato atto che i successivi allegati contrattuali recano la corretta sottoscrizione delle parti e il timbro della (in particolare il conto economico con i lavori trainanti il bonus CP_1
fiscale, il computo metrico, l'elenco prezzi).
Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince in ogni caso che non vi è mai stata alcuna contestazione su tale rapporto contrattuale e sulla riferibilità del contratto d'appalto alla
[...]
come dimostrato sia dalla missiva inviata dall'avv. Alessandra Morello per conto della CP_1
in risposta a precedenti missive del legale del con email del CP_1 Pt_1
4 14/12/2022, prodotta quale doc. 6 (nella quale venivano rappresentati problemi di liquidità di imminente soluzione per la ripresa dei lavori nel cantiere del con richiesta di attendere Pt_1
una settimana e rassicurando sul fatto che il termine per fruire delle agevolazioni fiscali era il
31/03/2023 e che vi era la seria intenzione di portare a termine le lavorazioni) sia dalla p.e.c. inviata in data 23/03/2023 dalla stessa società odierna convenuta (provenendo dall'indirizzo risultante dalla visura camerale), prodotta quale doc. 14, con la quale Email_1
veniva comunicato che entro la settimana successiva avrebbe contatto il er concordare la Pt_1
data presunta di ripresa lavori.
Tali elementi, pur nella contumacia della sono senz'altro sufficienti per CP_1
ritenere intercorso tra le parti il rapporto contrattuale d'appalto.
Come si legge dal contratto d'appalto, con lo stesso si era impegnata a CP_1
realizzare una serie di opere di efficientamento energetico dell'immobile di proprietà del Pt_1
(sostituzione del generatore di calore con solare termico, cappotto termico esterno, sostituzione degli infissi ed impianto fotovoltaico con accumulo) da eseguirsi fruendo degli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020, conv. L. 77/2020 (c.d. superbonus 110%) e dall'art. 121 del medesimo provvedimento (c.d. sconto in fattura), nonché a gestire tutta la parte amministrativa e delle pratiche burocratiche ed edilizie per dar corso ai lavori e beneficiare degli incentivi fiscali.
L'importo complessivo dell'appalto era previsto in € 99.378,40, compresa IVA al 10%, con applicazione da parte dell'appaltatore dello sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 d.l. 34/2020 pari a € 121.277,89 da corrispondente tramite sconto in fattura di uguale importo (art. 5).
Il contratto prevedeva per l'inizio dei lavori la data del 25/07/2021 e per l'ultimazione degli stessi quella del 30/08/2022, con specifica pattuizione di una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatrice (art. 7).
La documentazione prodotta dall'attore è del tutto sufficiente per dimostrare il grave inadempimento di che non solo non ha portato a termine i lavori oggetto del CP_1
contratto d'appalto nel termine pattuito del 30/08/2022, ma non li ha neppure mai completati, essendosi limitata ad eseguirne una minima parte e in particolare la sostituzione dei generatori di calore con solare termico e il parziale intervento di isolamento termico perimetrale a cappotto, senza tuttavia completarlo né rifinirlo, e senza provvedere alla sostituzione degli infissi e alla fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo (come si evince dalla perizia svolta dall'arch. e prodotta in atti) e senza svolgere le ulteriori prestazioni per CP_4
5 consentire al committente di fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e provvedere al pagamento dei lavori appaltati mediante lo sconto in fattura.
Alle numerose emails e diffide inviate dal legale dell'attore (cfr. p.e.c. del 28/10/2022 quale doc.
3, emails inviate all'avv. Alessandra Morello per in data 28/11/2022, CP_1
12/12/2022, 14/12/2022, quali doc. 4, 5), la società ha inizialmente risposto, a mezzo del legale avv. Morello, invocando problemi di liquidità legati al blocco della cessione del credito e promettendo di riprendere al più presto i lavori al cantiere (cfr. email del 14/12/2022 doc. 6), cosa poi non avvenuta come prontamente contestato con le email del 09/01/2023 (doc. 7), del
13/01/2023 (doc. 8), del 20/01/2023 (doc. 9) e del 14/02/2023, dopo l'ennesima rassicurazione verbale rimasta inadempiuta (doc. 10), seguita dalle ulteriori email inviate dal legale in data
07/03/2023, 10/03/2023 e 15/03/2023 (docc. 11, 12 e 13) a fronte degli impegni della società, poi disattesi, di eseguire le forniture mancanti. A tali emails ha risposto in data CP_1
23/03/2023 con email con cui comunicava che entro la settimana successiva avrebbe preso direttamente contatti con il er concordare la data di ripresa dei lavori, scusandosi per i Pt_1
ritardi dovuti alla partecipazione ad una fiera a Rimini (cfr. doc. 14). Come emerge dalle successive diffide, alcun lavoro è stato mai ripreso (email del 03/04/2023, quale doc. 15), tanto che con missiva del 12/04/2023 è stata comunicata la volontà di risolvere il contratto per grave inadempimento (doc. 16) e formulata richiesta in data 29/05/2023 di consegna di tutta la documentazione relativa alle pratiche edilizie e amministrative, ivi comprese quelle necessarie per l'accesso al superbonus 110% (doc. 17).
Non vi sono, pertanto, dubbi in ordine all'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto d'appalto e alla gravità dello stesso, avendo il comportamento di
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impedito al i completare i lavori e fruire dei benefici fiscali e in particolare CP_1 Pt_1
del pagamento dei lavori mediante lo sconto in fattura che era stato pattuito in contratto, posto che il termine ultimo per poterne beneficiare era il 31/03/2023 come rappresentato dallo stesso avv.
Morello per conto della società.
Va dunque senz'altro dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento di
CP_1
Con riguardo al risarcimento dei danni subiti dall'attore, dalla perizia svolta dall'arch. e CP_4
dalle fatture di spesa ad essa allegate emerge che il per completare i lavori che erano stati Pt_1
già appaltati alla e in particolare il completamento del cappotto, con CP_1
6 sostituzione delle soglie e banchine, rifinitura del cappotto, la sostituzione degli infissi esterni e l'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, ha dovuto sostenere un costo complessivo di €
52.294.
Ai fini del risarcimento, si osserva che se il contratto d'appalto fosse stato correttamente eseguito nei termini previsti, fruendo dei benefici fiscali e dello sconto in fattura, il on avrebbe Pt_1
dovuto sostenere il costo per i lavori eseguiti. Di conseguenza, tale importo può senz'altro costituire il parametro del danno da risarcire a carico di CP_1
Non può invece essere accolta l'ulteriore richiesta di risarcimento del danno da ritardo sulla base della penale contrattuale. A tale riguardo si evidenzia che, pur prevedendo l'art. 7, co. 3, la corresponsione da parte dell'appaltatore di una penale per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori pari a 50 euro, tale articolo non indica tra le tre opzioni previste se tale penale contrattuale sia stata prevista come giornaliera, settimanale o in percentuale (nessuna delle tre voci chiaramente alternative tra loro risulta barrata), rendendo così indeterminata la clausola e la conseguente misura del danno. Si riporta di seguito stralcio di tale articolo contrattuale.
In ogni caso, si osserva che avendo il tollerato il ritardo dell'impresa per molti mesi, Pt_1
accettando un adempimento tardivo (che poi non vi è stato) ed avendo ottenuto in questa sede il risarcimento del danno pari ai costi sostenuti per il completamento dei lavori (sui quali potrà comunque fruire delle detrazioni fiscali nella misura prevista dalla legislazione che rimane del
110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 e del 70% per quelle sostenute nel 2024, ferme le detrazioni ordinarie previste dal d.l. 63/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici), null'altro può essergli riconosciuto a titolo di risarcimento.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque condannata a Controparte_1
corrispondere al a titolo di risarcimento danni per il grave inadempimento contrattuale Pt_1
la somma di € 52.294, maggiorata da interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e delle attività effettivamente espletate, nonché della natura semplificata del rito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 20/01/2025 nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
- accerta e dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta;
- condanna a corrispondere al , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, la somma di € 52.294, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la società convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il presente giudizio che si liquidano in € 822,12 per spese e in € 8.201,00 per compenso professionale (di cui € 2.500 per fase di studio, € 1.500 per fase introduttiva, € 1.701 per fase istruttoria, ridotto del 70% il valore medio stante il deposito della sola memoria integrativa, e € 2.500 per fase decisoria, stante la natura semplificata della decisione) oltre
15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svolta ex art. 127-ter c.p.c. in data 19/11/2025.
Forlì, 29 novembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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