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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno 37 47923 Rimini RN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRLD00003 2025 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione identificato in epigrafe. La sanzione era ivi quantificata dall'Agenzia Entrate nella misura di euro 74.124,00.
L'atto impugnato era fondato sulla asserita mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2013 al 2017. La posta omessa riguardava un contratto preliminare, depositato in atti, con cui il Ricorrente_1 aveva promesso l'acquisto di un immobile in Dubai.
La compilazione del quado RW, inizialmente totalmente omessa, era stata oggetto di successivo ravvedimento mediante dichiarazioni integrative. Tuttavia nel ravvedimento il valore dell'immobile era stato quantificato dal contribuente in euro 500.000,00 mentre secondo la tesi dell'Ufficio, il suo valore era pari ad euro 908.811,00.
Dalla divergenza sul valore era scaturito l'atto impugnato.
L'Ufficio, costituito ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.
In prossimità della udienza le parti depositavano in fascicolo telematico un accordo di conciliazione e chiedevano concordemente declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo stipulato dalle parti non presenta profili di illegittimità e tiene conto di precedente conciliazione avente ad oggetto l'atto presupposto, e cioè il valore dell'immobile in Dubai. Su tale lite, presupposta, invero, il valore dell'immobile era stato concordato in euro 724.000,00.
Sicchè la materia del contendere è cessata e la causa deve essere estinta con spese di lite compensate giusta concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 46 e 48 comma 2 D. Lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate come da concorde richiesta delle parti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno 37 47923 Rimini RN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRLD00003 2025 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione identificato in epigrafe. La sanzione era ivi quantificata dall'Agenzia Entrate nella misura di euro 74.124,00.
L'atto impugnato era fondato sulla asserita mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2013 al 2017. La posta omessa riguardava un contratto preliminare, depositato in atti, con cui il Ricorrente_1 aveva promesso l'acquisto di un immobile in Dubai.
La compilazione del quado RW, inizialmente totalmente omessa, era stata oggetto di successivo ravvedimento mediante dichiarazioni integrative. Tuttavia nel ravvedimento il valore dell'immobile era stato quantificato dal contribuente in euro 500.000,00 mentre secondo la tesi dell'Ufficio, il suo valore era pari ad euro 908.811,00.
Dalla divergenza sul valore era scaturito l'atto impugnato.
L'Ufficio, costituito ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame.
In prossimità della udienza le parti depositavano in fascicolo telematico un accordo di conciliazione e chiedevano concordemente declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo stipulato dalle parti non presenta profili di illegittimità e tiene conto di precedente conciliazione avente ad oggetto l'atto presupposto, e cioè il valore dell'immobile in Dubai. Su tale lite, presupposta, invero, il valore dell'immobile era stato concordato in euro 724.000,00.
Sicchè la materia del contendere è cessata e la causa deve essere estinta con spese di lite compensate giusta concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 46 e 48 comma 2 D. Lgs. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate come da concorde richiesta delle parti.