Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco e Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso il 12 aprile 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata applicata la misura prevista dall'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48; di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IL Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe proposto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il ricorrente ha impugnato per l’annullamento, previa istanza cautelare, il provvedimento del Questore di Milano del 12 aprile 2025, con il quale è stata applicata la misura prevista dall’art. 13 bis comma 1- bis del D.L. n. 14 del 2017, contenente il divieto rivolto al ricorrente, per la durata di anni uno, di “ accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, di cui all’art. 5, c. 1 della L. n. 287 del 28.07.1991 ”.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48;
II. Violazione di legge: difetto di motivazione e conseguente violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241.
3. In sintesi, il ricorrente, dopo aver richiamato le norme in materia di DASPO e i canoni ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, lamenta:
a) l’assenza dei requisiti normativi per l’applicazione della misura ex art. 13 bis D.L. 14/2017;
b) il difetto di motivazione ex art. 3 della L. 241/1990;
c) la mancata enunciazione degli elementi di fatto e delle fonti di prova posti a fondamento della misura;
d) la incoerenza e contraddittorietà della descrizione degli avvenimenti del 12 aprile 2025 fatta dalla DIGOS.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando il provvedimento impugnato e memoria con cui ha dedotto l’infondatezza del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare.
6. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa, dopo la discussione, è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali che occorre qui di seguito brevemente riportare.
8. Ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs.20 febbraio 2017, n. 14 (cd. DASPO urbano):
“ 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati ”.
8.1. La norma pone quindi due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, " negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale "; il rapporto tra le figure delittuose isolate dalla norma è di alternatività, assumendo rilievo tanto una qualsiasi fattispecie criminosa che risulti però commessa " in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi " quanto i reati specificamente individuati in relazione al bene giuridico tutelato (contro la persona o il patrimonio o la pubblica amministrazione) ovvero in considerazione della contestazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ex art. 604-ter c.p., purché in relazione a questa seconda categoria si tratti di delitti non colposi; è stato pertanto statuito che " Il divieto di accesso impugnato trova fondamento sufficiente sulla sola denuncia per disordini in aree limitrofe a locali pubblici situati in aree urbane " ed altresì che " il provvedimento impugnato risulta legittimato dal presupposto della pendenza di un procedimento penale per uno dei fatti previsti dall'art. 13 bis citato " (T.A.R. Lazio, Roma, 21 ottobre 2021, n. 5755);
b) la valutazione che " dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza ".
Il primo requisito ha natura oggettiva in quanto si limita a rilevare il fatto storico della "denuncia", negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati.
Il secondo presupposto invece afferisce a "una valutazione dinamica" di natura prognostica, risultando subordinata l'adozione della misura, integrante una speciale forma di Daspo, al rischio che " dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. È il tenore letterale dell'inciso a rendere manifesta la volontà legislativa di ancorare l'adozione del provvedimento, incidente sulla libertà di circolazione, alla sussistenza di un pericolo necessariamente ‘attuale' - in coerenza d'altro canto con le finalità precauzionali e preventive della misura - posto che, ove al contrario la condizione si fosse voluta collegare temporalmente ai soli accadimenti, la formulazione della norma sarebbe stata evidentemente diversa, declinandosi la relazione con i fatti al tempo passato (... qualora dalla condotta sia derivato un pericolo per la sicurezza...), con ascrizione all'istituto di una funzione tipicamente sanzionatoria, da ritenersi invece del tutto estranea (T.A.R Calabria, Reggio Calabria, n. 21/2022) ” (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 13/10/2023, n. 5612).
8.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, seguito anche da questa Sezione, il DASPO urbano “ è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l'inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d'intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma, appunto, una dimostrazione fondata su "elementi di fatto" gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità " (cfr . ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866);
- avendo le misure di prevenzione lo scopo di prevenire i reati piuttosto che reprimerli, il giudizio sulla pericolosità sociale “ non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione ” (cfr. T.A.R. per la Sicilia - Palermo, sez. IV, n. 95/2025 cit., che richiama T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2024, n. 5; T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, n. 15 novembre 2011, n. 5375) T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 aprile 2025, n. 1317.
8.3. In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene sussistenti i citati presupposti normativi.
8.4. Quanto al primo elemento oggettivo (denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati dalla norma) risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente è stato deferito ( rectius denunciato), in stato di libertà, all’A.G. dal personale della DIGOS per il delitto di resistenza a P.U. ex art. 337 cod. pen., in concorso con altre persone, avendo egli assunto “ una condotta di violenza e di ostilità manifesta nei confronti delle forze dell’ordine ” e “ rendendo indispensabile un intervento rapido e deciso per prevenire ben più gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica ”.
8.5. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il provvedimento qui impugnato contiene sufficienti e dettagliati elementi di fatto che ne stanno a fondamento, e ciò lo differenzia dal caso deciso dalla sentenza richiamata dallo stesso ricorrente in sua difesa (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 7 gennaio 2022, n. 21), dove, invece, era stata censurata la mancata individuazione del ricorrente quale partecipe ai gravi disordini sottesi al provvedimento impugnato dinanzi al Giudice calabrese.
8.6. Quanto all’istanza di accesso agli atti, non risulta che il ricorrente abbia impugnato, neppure incidentalmente, il diniego di accesso (doc. 4) né che sia stata reiterata - nelle forme corrette – la richiesta di accesso rivolta alla Procura della Repubblica di Milano.
8.7. A ben vedere, il ricorrente lamenta una carenza di dettagli nella descrizione della condotta vandalica e violenta a lui ascritta, ma egli non contesta la sussistenza dei fatti, così come esposti nel provvedimento; mentre a nulla rileva che il signor -OMISSIS- sia stato identificato in -OMISSIS- piuttosto che nell’itersezione tra -OMISSIS- e via -OMISSIS-, atteso che egli è stato individuato tra coloro che – completamente travisati – avevano assunto una condotta violenta e ostile verso le forze dell’ordine, e poi identificato, per espressa ammissione dello stesso ricorrente.
8.8. Ricorre, altresì, il secondo presupposto (dinamico) costituito dalla pericolosità per la sicurezza che potrebbe derivare dalla condotta ascritta al ricorrente.
8.9. Sul punto, dall'esame del provvedimento gravato si evince che detta pericolosità è stata desunta dalla partecipazione attiva del ricorrente alla manifestazione con corteo “-OMISSIS-” degenerata in un’attività di particolare pericolosità, che ha dato luogo ad una situazione pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica.
8.10. Il Collegio ritiene idonea tale circostanza a sorreggere il giudizio prognostico di reiterazione di analoghi comportamenti anche da parte di un soggetto, come nel caso di specie, privo di precedenti penali o di polizia, condizione che – evidentemente – ha influito sulla durata (nella misura minima prevista dal comma 2 del citato art. 13 bis D.L. n. 14/2017) della disposta misura.
9. Concludendo, per le suesposte ragioni, i motivi dedotti con il gravame sono infondati e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
10. Le spese, che seguono il principio di soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI VI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
IL Di AO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di AO | NI VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.