Decreto cautelare 12 maggio 2022
Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Decreto cautelare 16 giugno 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Fusillo e Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 15/2022 del 03.05.2022 dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Sondrio di immediata sospensione dal diritto di svolgere la professione di medico veterinario, ai sensi del d.l. n. 172/2021 e dell’art. 4 d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii.;
- della nota n. 155/260/2022/CBmp lettera di comunicazione della sospensione;
- dell’invito alla vaccinazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
- del dl 44/2021 e successive modifiche;
- della nota del Ministero della Salute del 30.03.2022;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Sondrio e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. NN ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’esponente impugnava la nota prot. n. 15/2022 del 3.5.2022 dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Sondrio di immediata sospensione dal diritto di svolgere la professione di medico veterinario, ai sensi del decreto legge n. 172/2021 e dell’art. 4 del decreto legge n. 44/2021.
La causa era dapprima assegnata alla Sezione I del TAR e successivamente alla Sezione V dello stesso Tribunale.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 5.12.2025 la controversia era spedita in decisione.
2. Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito a favore del giudice ordinario, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa dell’Ordine resistente.
Infatti, con sentenza n. 16 del 15.2.2023 la Corte Costituzionale ha rilevato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di sospensione dall’attività di libera professione adottato dall’Ordine di appartenenza dell’iscritto per inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto dalla legge al personale sanitario.
Per la Corte in tali controversie viene in considerazione un diritto soggettivo senza alcun esercizio di potere amministrativo, posto che la sospensione deriva direttamente dalla legge, per cui l’accertamento demandato all’Ordine professionale ha carattere vincolato (si vedano sul punto anche l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 28429 del 2022 e la sentenza del TAR Lombardia, Sezione V, n. 210 del 2024; quest’ultima costituisce precedente conforme ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.).
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, con gli effetti previsti dall’art. 11 del c.p.a.
3. La novità delle questioni trattate ed il particolare andamento della controversia inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN ZU, Presidente, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN ZU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.