Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all’udienza del 15 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32419 del registro di Segreteria, promosso da:
P.A. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Urbani (C.F. [...]) e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Valdagno (VI), via Lungo Agno Manzoni n.
12, PEC: enzo.urbani@ordineavvocativicenza.it,
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec:
avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;
M.E.F. - GUARDIA DI FINANZA - CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE, con sede in Roma alla Via Rodolfo Lanciani 11, in persona del Capo Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, Col. Giuseppe Egizi, pec: rm0450000p@pec.gdf.it;
per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata ex art. 59, comma 6, della legge 449/97;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITI alla pubblica udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del Segretario Nicoletta Niero, l’Avv. Enzo Urbani per il ricorrente, presente, l’Avv. Angelo SENTENZA N. 430/2025
Guadagnino per INPS e il M.llo Lucio MA per la Guardia di Finanza, come da verbale.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28 marzo 2025 il ricorrente, premesso di essere un ex sottufficiale della Guardia di Finanza con oltre 38 anni di servizio che, a seguito di procedimento disciplinare, è stato rimosso dal corpo per “perdita del grado” con decorrenza dal 13 marzo 2015 ex art. 865 del D. Lgs. 15/03/2010 n. 66, esponeva di aver presentato, in data 28 dicembre 2020 domanda di pensione anticipata, rigettata dall’Inps con provvedimento del 17 novembre 2024, in quanto alla data di cessazione dal servizio, avvenuta per perdita del grado con effetto retroattivo al momento della sospensione, non risultavano conseguiti i requisiti di accesso al pensionamento anticipato.
Avverso il diniego il sig. P. presentava ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza dei dipendenti pubblici in data 4 febbraio 2025, respinto con provvedimento comunicato via posta elettronica in data 2 marzo 2025.
Adiva, quindi la via giudiziaria, ritenendo illegittimo il diniego in quanto alla data di presentazione della domanda (28.12.2020) egli era in possesso di entrambi i requisiti previsti dalla normativa (art. 59, comma 6, legge 449/97 e art. 6 d.lgs. 165/1997) e, cioè, quello anagrafico (58 anni) e quello contributivo (anzianità contributiva non inferiore a 35 anni): egli, infatti, aveva un’età anagrafica di 58 anni e un’anzianità contributiva di oltre 37 anni, tenuto conto della maggiorazione di 1/5 e al netto della decurtazione per la sospensione disciplinare operante a partire dal 13 marzo 2015, come da comunicazione datata 4 ottobre 2021 Prot. N. OMISSIS della Guardia di Finanza.
Rappresentava, infine, che il diniego opposto dall’Inps aveva causato una situazione economica assai difficile in quanto era privo di qualsiasi forma di sostentamento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Dichiararsi il diritto del ricorrente a ottenere il riconoscimento della pensione anticipata di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 18/12/2020 o dalla data diversa di giustizia, con eventuale applicazione della “finestra” di legge, e, per l’effetto, condannarsi l’INPS convenuto al pagamento della prestazione e alla corresponsione dei ratei maturati arretrati e maturandi da qui in avanti, oltre alla rivalutazione monetaria e/o agli interessi legali dalla debenza al saldo”.
Con atto in data 11 aprile 2025 il M.E.F.-GUARDIA DI FINANZA si costituiva in giudizio in persona del Capo Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, Col. Giuseppe Egizi, e, con successiva memoria del 27 agosto 2025 formulava le proprie difese, deducendo l’infondatezza del ricorso, non potendo il sig. P. accedere alla prensione anticipata in base all’art. 59 comma 6 della legge n. 449/97 per difetto del requisito anagrafico, richiamando la giurisprudenza della Corte dei conti in materia.
Con memoria depositata in data 2 settembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, rappresentando la legittimità del diniego alla domanda di pensione anticipata del sig. P. in quanto, pur avendo questi un’anzianità contributiva superiore a 35 anni, non raggiungeva l’età anagrafica di 58 anni al momento della cessazione dal servizio. Rilevava, inoltre, che analogo ricorso proposto dal P. (e iscritto nel registro di segreteria al n. OMISSIS) era stato respinto con la sentenza n. OMISSIS.
All’udienza del 15 settembre 2025, rilevato che si profilava una ipotesi di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, con ordinanza a verbale d’udienza veniva disposta l’acquisizione al fascicolo d’ufficio del fascicolo del giudizio n. OMISSIS e assegnato termine alle parti per memorie con cui prendere posizione in merito. Il giudizio veniva rinviato all’udienza del 15 dicembre.
In data 9 ottobre 2025 il MEF depositava memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, avendo il presente giudizio identici elementi costitutivi dell’azione (petitum e causa petendi) del precedente giudizio n. OMISSIS, promosso dallo stesso ricorrente in relazione ai medesimi fatti.
Anche INPS, con memoria depositata il 7 novembre 2025, rilevava che per entrambi i giudizi vi era identità di petitum e di causa petendi, di guisa che il ricorso che ha dato origine al presente giudizio doveva essere dichiarato inammissibile, essendo passata in giudicato la sentenza n. OMISSIS che aveva definito il primo.
Con note autorizzate del 28 ottobre 2025 il ricorrente prendeva posizione sul profilo di inammissibilità eccepito, ritenendolo insussistente in quanto non vi era, tra i due giudizi, identità di domanda, atteso inoltre che in materia previdenziale il giudicato si atteggia in maniera particolare, non precludendo la riproposizione della domanda se questa si fonda su nuovi elementi che non esistevano o non potevano essere fatti valere nel precedente giudizio. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, si verterebbe in tale ipotesi, avendo la sentenza ad oggetto l’istanza presentata in data 29/08/2018 per carenza, a quella data, del requisito anagrafico (58 anni), mentre il presente ricorso ha ad oggetto l’istanza presentata il 28.12.2020, quando, cioè, il ricorrente aveva raggiunto l’età anagrafica richiesta dalla norma.
All’odierna udienza, l’Avv. Urbani per il ricorrente, presente, l’Avv. Guadagnino per INPS e il M.llo MA per il MEF, hanno discusso riportandosi agli atti. All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente va affermata l’ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con il ricorso che ha originato il giudizio n. OMISSIS -il cui fascicolo è stato acquisito in via istruttoria- promosso dall’odierno ricorrente nei confronti di INPS e MEF, è stata azionata la domanda volta all’accertamento del diritto al trattamento di pensione anticipata privilegiata ordinaria, oggetto di istanze amministrative in data 29/08/2018 (domanda di pensione di anzianità), in data 27/11/2019 (domanda di pensione privilegiata), in data 18/12/2020 (ulteriore domanda di pensione di anzianità) e in data 06/07/2022 (ulteriore domanda di pensione di privilegio).
La sentenza che ha definito il giudizio, la n. OMISSIS di questa Sezione, ha precisato che “ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b), nel presente giudizio può essere esaminato unicamente il provvedimento dell’INPS adottato della Sede di OMISSIS in data 25.09.2019 in seguito all’istanza del ricorrente in data 29.08.2018, non essendosi l’Istituto previdenziale ancora pronunciato sull’ulteriore istanza di pensione anticipata (del 28.12.2020) incidentalmente richiamata nel ricorso”.
Rigettava, nel merito, il ricorso (con esclusione, in quanto inammissibile, della domanda relativa alla pensione privilegiata) in quanto alla data della domanda di pensione
(29.8.2018), contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non ricorreva il requisito dell’età anagrafica previsto dalla legge per l’accesso alla pensione anticipata in relazione all’anzianità contributiva maturata.
La domanda odiernamente proposta, comunque avente ad oggetto il diritto alla pensione anticipata, si fonda invece sul diverso presupposto della ricorrenza dei requisiti (età anagrafica e anzianità contributiva) alla data del 18 dicembre 2020 (successiva, cioè, al compimento del 58^ anno di età).
2.Oggetto della domanda del ricorrente è, infatti, l’accertamento del diritto alla pensione anticipata ai sensi del combinato disposto dell’art. 59, comma 6, della legge 449/1997 (nel testo pro tempore vigente) e dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/1997, negato da INPS che ha respinto la domanda all’uopo presentata il 28 dicembre 2020.
Va brevemente premesso che a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato può avvenire al ricorrere, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: 1)
raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età; 2)
raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%,
a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni; 3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Sostiene il ricorrente che, alla data di presentazione della domanda (28 dicembre 2020),
ricorreva quest’ultima ipotesi, concorrendo entrambi i presupposti, quello dell’età anagrafica (egli, appunto, aveva più di 58 anni) e quello dell’anzianità contributiva.
A tale ultimo proposito, il ricorrente ha evidenziato che l’anzianità contributiva era stata raggiunta tanto alla data del provvedimento n. OMISSIS, adottato in data 21/2/2019 dal Comando OMISSIS della Guardia di Finanza, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio per “perdita del grado” ai fini giuridici dal 13/3/2015 (data di applicazione della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale, ai sensi dell’art. 867, comma 5, del D.lgs. 66/2010), quanto a quella di decorrenza della perdita del grado (appunto, il 13 marzo 2015): a tale ultima data, tenuto conto delle decurtazioni corrispondenti ai periodi in cui era stato sospeso dal servizio, egli aveva già maturato una anzianità contributiva di 37 anni, 5 mesi e 13 giorni, compresivi della maggiorazione di 5 anni ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165.
Le parti convenute, nel costituirsi, non hanno contestato la sussistenza in capo al ricorrente di un’anzianità contributiva utile non inferiore a 35 anni (INPS, tuttavia, ha precisato che, tenuto conto della maggiorazione, l’anzianità contributiva alla data del 13 marzo 2015 era pari a 36 anni, 7 mesi e 4 giorni, mentre alla data del 21 febbraio 2019 era pari a 38 anni, 7 mesi e 14 giorni), difettando, invece, in capo al ricorrente il requisito dell’età anagrafica, dovendosi fare riferimento, ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione anticipata, non alla data della domanda (come vorrebbe il ricorrente), ma a quella di cessazione dal servizio.
La perdita del grado (che è “sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare”: art. 865 D.Lgs 66/2010) è una delle cause di cessazione del rapporto di impiego militare (art. 923, comma 1, lett. i), D.Lgs. 66/2010) e “decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell'articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 918, comma 2” (art. 867, comma 5, D.Lgs. 66/2010).
E’ incontestato in atti, con idoneo riscontro documentale (cfr. doc. 3 ricorrente, p.1), che all’odierno ricorrente è stata applicata la sospensione precauzionale discrezionale dal servizio a decorrere dal 13 marzo 2015 (art. 916 d.lgs. 66/2010: “La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado”) in relazione “ai fatti oggetto di una vicenda giudiziaria in ordine al reato di cui agli artt. OMISSIS” (doc.3 ricorrente), con avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con il decreto del 21 febbraio 2019 con cui gli è stata comminata la sanzione della perdita del grado.
Poichè, ai sensi del citato art. 867 c.o.m., la perdita del grado decorre dalla data di applicazione della sospensione precauzionale -nel caso di specie il 13 marzo 2015- il rapporto di impiego militare del sig. P. è da considerarsi cessato in tale momento a fini giuridici e, quindi, anche pensionistici -sul punto cfr. Sez. I App. n. 121/2025-, tant’è che i servizi eventualmente prestati successivamente non sono computati e, correlativamente, la contribuzione eventualmente versata deve essere, a domanda, restituita.
Orbene, non può essere posto in dubbio che a quella data il sig. P., pur avendo una anzianità contributiva superiore ai 35 anni, non aveva ancora maturato il requisito dell’età anagrafica, OMISSIS avendo al 13 marzo 2025, perciò, poco più di 53 anni: non ricorrendo, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione anticipata la domanda del ricorrente non poteva trovare accoglimento.
In materia di pensione anticipata, infatti, i requisiti di accesso debbono sussistere al momento della cessazione dal servizio e non, come ritiene il ricorrente, al momento della proposizione della domanda: in casi analoghi la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che “è a questa data che occorre accertare se l’appellante avesse maturato i requisiti previsti dalle norme allora vigenti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità” (Sez. II App. n. 732/2011; cfr. anche Sez. III App. n. 15/2022, Sez. I App. n.
50/2020, Sez. III App. n. 619/2018, Sez. III App. n. 5/2013, Sez. Emilia Romagna n. 51/25, Sez. Puglia n. 248/2020, Sez. Campania n. 565/2020, Sez. Lazio n. 374/2020 ex aliis) in quanto “la sussistenza o meno del diritto (…) fruire del trattamento di pensione va verificata alla luce del quadro normativo vigente all’epoca dell’interruzione del rapporto di lavoro” (Sez. App. Sicilia, n. 202/2022).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
3.Quanto alle spese legali, la novità delle questioni trattate costituisce motivo sufficiente per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità del rito.
Ciò premesso e considerato,
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32419 del Registro di Segreteria promosso da A. P. contro INPS Respinge il ricorso.
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto f.to digitalmente
AD TO
Spese compensate.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 dicembre 2025.
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)