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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/09/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RA, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Giorgio Alessandro Roderi e Dario Sferrazza Papa ( ) C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Giorgio Alessandro Roderi ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli P.IVA_3
avv.ti Astrid Merlini e Francesco Cazzorla ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Cazzorla CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria autorizzata conclusiva depositata. ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: disapplicare gli artt. 2, 3, 4, Parte_1
6 e 16 Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 75/2020 nelle parti in cui richiamano ancora la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani in violazione degli artt. 183 e 184 D.L.vo n. 152/2006; gli artt. 3 e 9
Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 12/2014 e l'art. 10 Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 75/2020 nella parte in cui prevedono criteri di calcolo della Tariffa Corrispettiva rifiuti basati ancora, in via pressoché esclusiva, sulle superfici dell'utenza non domestica anziché sulla misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti al servizio comunale, in violazione dell'art. 1
pagina 1 di 19 commi 667 e 668 L. n. 147/2013, del D.M. 20 aprile 2017 e del principio 'chi inquina paga'; nonché delle DCL Atersir n. 1/2018; DCA Atersir n. 20/2019, 80/2020, 15/2021, 57/2022 limitatamente alla parte in cui approvano il 'Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani' del
rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2021 e 2022-2025 (doc. 56-60) e delle Controparte_1
DCC n. 28/2017, n. 30/2019, n. 74/2020; n. 51/2021; DCC n. 27/2022, DCC. n. 30/2023 aventi ad oggetto l'approvazione rispettivamente delle Tariffe TARIC 2018-2019-2020-2021-2022 e 2023
(doc. 61); in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, le aree del punto vendita che producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali smaltiti in proprio da
e sottrarle all'ambito di applicazione della Tariffa;
conseguentemente, accertare e Pt_1 dichiarare privi di causa e non dovuti gli importi indicati nelle fatture emessa da a titolo di CP_2
TARIC per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2023 (doc. 1-22) e in ogni altra fattura emessa da a titolo di TARIC nelle more del presente giudizio in quanto calcolati sulla base di CP_2 una superficie imponibile errata che comprende aree che andavano esenti e comunque non parametrati ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1 pagate e non dovute per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente condannare CP_2
a restituire a la somma pari a 47.628,57 euro (oltre IVA e Trib. Prov.) indebitamente Parte_1 trattenuta a titolo di Tariffa rifiuti corrispettiva, con rivalutazione monetaria e interessi in misura di legge dal pagamento al saldo effettivo o di altro importo ritenuto di giustizia;
in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa proporzionale alla Parte_1 quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nel periodo 1° gennaio
2018 – 30 giugno 2023 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. n. 152/2006; per l'effetto, condannare a rideterminare l'ammontare della Tariffa dovuta da applicando la CP_2 Pt_1 riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero dei rifiuti prodotti;
in ogni caso: condannare
e il al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre alla CP_2 CP_1 CP_1 rifusione del contributo unificato versato;
in via istruttoria: riconoscere la nullità, erroneità e lacunosità della relazione tecnica depositata dal Consulente d'Ufficio e disporre la rinnovazione della CTU”.
Il ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare che Controparte_1 sull'annualità 2018 è sceso il giudicato in forza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di RA n. 77 del 25 febbraio 2019, depositata in data 8 marzo 2019. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice
pagina 2 di 19 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare che sull'annualità CP_2
2018 è sceso il giudicato in forza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
RA n. 77 del 25 febbraio 2019, depositata in data 8 marzo 2019. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi comprese le spese sostenute per la CTU e la CTP, pari a complessivi € 20.258,30. A dimostrazione della debenza di tale importo depositiamo: doc. 36) fattura n. 43 del 11.10.2024 della dott.ssa Per_1
; doc. 37) contabile bonifico alla dott.ssa del 10.10.2024; doc. 38); fattura n. 6 del
[...] Per_2
18.02.2025 della dott.ssa doc. 39) contabile bonifico alla dott.ssa in data Per_1 Per_1
17.02.2025; doc. 40) fattura n. 2/25 del 3.02.2025 del dott. doc. 41) contabile Persona_3 bonifico al dott. doc. 42) fattura n. 24 del 7.05.2025 del dott. doc. Persona_3 Persona_4
43) contabile del bonifico al dott. doc. 44) conteggio totale fatture CTU e CTP”. Persona_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di RA Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento dell'erroneità e infondatezza degli importi indicati nelle fatture emesse da per conto del , a titolo di tariffa corrispettiva per il CP_2 Controparte_1 servizio di gestione dei rifiuti fornito dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2023 presso il punto vendita sito in via Gaetano Donizzetti, n. 3 (docc. 1 – 22) e, per l'effetto, la restituzione CP_1 dell'importo relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2023 asseritamente indebitamento pagato, in assenza dei presupposti stabiliti dalla Legge e dal Regolamento comunale.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che:
- società commerciale che opera nel settore della grande distribuzione di Parte_1 generi alimentari e non alimentari, gestisce l'esercizio commerciale a insegna “Dipiù”, sito in , via Gaetano Donizzetti, n. 3; CP_1
- tale esercizio commerciale produce prevalentemente rifiuti di imballaggi terziari, qualificati come rifiuti speciali ex artt. 183 e 194 D.lgs. n. 152/2006 e smaltiti in modo differenziato e autonomo dal produttore mediante apposite piattaforme di recupero (doc.
23), e, solo in limitata parte, rifiuti urbani, prelevati mediante servizio comunale;
- in data 7 dicembre 2017, aveva presentato al e a Parte_1 Controparte_1 CP_2
– unitamente a modulo di denuncia predisposto dall'Amministrazione comunale,
[...]
pagina 3 di 19 formulari e rispettivi riepiloghi e planimetria del punto vendita – la denuncia delle superfici tassabili, evidenziando la necessità di escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed includere le sole superfici adibite a servizi igienici, spogliatoi e avancasse e reparto ortofrutta, pari a 122 mq (doc. 25);
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, i rifiuti prodotti da Parte_1 devono essere qualificati come rifiuti speciali non pericolosi e, pertanto, le superfici in cui si formano tali rifiuti non possono essere assoggettati a Tari (Tariffa corrispettiva) ex art. 1, comma 649, L. 147/2013;
- pertanto, in data 30 giungo 2021, aveva presentato nuova denuncia – Parte_1 unitamente a planimetria aggiornata (doc. 27), autorizzazioni ambientali, riepilogo formulari e contratto sottoscritto con per la raccolta scarti di origine animale -, CP_3 chiedendo di assoggettare a tassazione le superfici adibite a servizi igienici, spogliato, area casse e ortofrutta, pari a 217 mq, in quanto uniche superfici produttive di RSU (doc. 26);
- ciononostante, aveva emesso fatture per complessivi euro 57.421,62 (doc. 54) CP_2
– somma versata da (doc. 30 – 35) -, commisurando la Tariffa, sia nella parte Parte_1 fissa sia in quella variabile, al mero dato di superficie del punto vendita in luogo delle sole superfici produttive di rifiuti urbani, senza attribuire alcun rilievo alla quantità di rifiuti conferiti o dell'effettivo servizio reso;
- in data 1 giugno 2023, aveva emesso la fattura n. A70358 pari ad euro CP_2
2.547,78 a titolo di TARIC (doc. 22) sui medesimi presupposti delle fatture precedenti e, quindi, senza distinguere le superfici produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, in violazione dei principi normativi e del Regolamento comunale.
Parte attrice ha eccepito:
I) la violazione del principio di necessaria corrispettività tra Tariffa versata e rifiuti conferiti
– in conformità al sistema di misurazione puntuale ex art. 1, comma 668, L. 147/2013 - e, per l'effetto, il difetto di causa delle fatture emesse da;
CP_2
II) la necessità di disapplicazione del Regolamento TARIC 2014 del Comune di (docc. CP_1
28 e 29), poiché disciplina una Tariffa “corrispettiva” solo formalmente, ma la cui effettiva misurazione è riferita a criteri diversi da quelli di Legge – ex art. 1, comma 668, L. 147/2013,
D.M. 20 aprile 2017 e art. 5, comma3, L.R. Emilia - Romagna 5 ottobre 2015 -, e che, nella sostanza, prescinde dalla quantità (peso e volume) di rifiuti raccolti dal servizio comunale, calcolando per le utenze non domestiche la parte variabile della Tariffa sulla base del pagina 4 di 19 coefficiente potenziale di produzione (Kd) moltiplicato per i mq di superficie del punto vendita.
Pertanto ha invocato:
I) il diritto alla ripetizione degli importi versati a titolo di Tariffa rifiuti corrispettiva per gli anni 2018 – 2022 per inesistenza della causa debendi, in quanto somme determinate sulla superficie imponibile in violazione dell'art. 1, comma 641 e 649, L. 147/2013 e art. 6
Regolamento TARIC 2020;
II) il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di Tariffa corrispettiva pari ad euro 45.080,79, quale differenza tra quanto versato pari ad euro 57.421,62
e l'importo corrispondente alla Tariffa calcolata sulle sole superfici imponibili – locali destinati al deposito merci e a laboratori pescheria e macelleria - pari ad euro 12.340,83 (doc. 22), tenuto conto che gli imballaggi terziari non rientrano nella nuova nozione di rifiuto urbano con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020;
III) l'erroneità della quantificazione del credito richiesto da posto il divieto di CP_2 assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 Regolamento TARIC 2014 e artt. 4, 8 e 9 Regolamento comunale (doc. 62), sia sotto il profilo qualitativo – poiché in prevalenza rifiuti di imballaggio terziario – sia quantitativo – poiché prodotti in quantità tale da superare la soglia di assimilazione;
IV) la violazione del principio di proporzionalità tra riduzione applicata e rifiuti avviati a recupero e degli artt. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 e art. 1, comma 649, L. 147/2013 nella parte in cui applica la Tariffa alle superfici produttive di rifiuti speciali, che CP_2 Pt_1 provvede a smaltire a proprie spese, con conseguente indebito arricchimento per il
[...]
Gestore del servizio e il;
Controparte_1
V) violazione del principio “chi inquina paga” e della “responsabilità estesa del produttore” ex art. 178, 221 e 226 D.lgs. 152/2006, essendo stati inclusi i costi della gestione dei rifiuti speciali di imballaggi, poiché costi per i quali i Comuni ricevono già un corrispettivo (CONAI) e che il D.P.R. 158/1999 pone a carico dei produttori degli imballaggi, con conseguente illegittimità dei Piani Finanziari (docc. 56 – 60) e delle Tariffe TARI (doc. 61) approvati dal e comprensivi di detto costo. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ed ha CP_2 chiesto, in via preliminare, rispetto all'annualità 2018 l'accertamento dell'efficacia di giudicato in forza della sentenza n. 77, emessa in data 8 marzo 2019, con cui la Commissione Tributaria
pagina 5 di 19 Provinciale di RA aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1 violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/92 (docc. 2 e 3).
Secondo la prospettazione della convenuta, la mancata impugnazione del provvedimento ha reso incontrovertibili le affermazioni di contenute nella nota del 27 marzo 2018 (doc. 2), CP_2 sulla prevalenza degli imballaggi secondari, sull'impossibilità di distinguere tra imballaggi secondari e terziari dalla documentazione inviata e di individuare il luogo preciso di produzione all'interno del supermercato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo di aver dato CP_2 riscontro alle missive inoltrate da e, allo stesso tempo, di aver comunque accordato Parte_1
l'applicazione della riduzione della parte variabile della Tariffa per l'avvio ad autonomo recupero di parte dei rifiuti.
In particolare, la società convenuta ha affermato di:
- aver dato riscontro, in data 27 marzo 2018 (doc. 2), alla richiesta di riduzione inoltrata da specificando che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento TARIC 2014, Parte_1 nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani, la Tariffa era stata calcolata applicando all'intera superficie le percentuali di riduzione previste dall'Allegato 3 e che tale riduzione, ove l'utente dimostri di aver avviato autonomamente il recupero dei rifiuti, non può superare la parte variabile della Tariffa, fermo comunque l'atteggiamento collaborativo in ordine alla fatturazione della superficie indicata prima della revisione della posizione;
- aver concesso la riduzione della parte variabile della TARI per avvio a recupero, a seguito di istanza inoltrata da del 22 gennaio 2019 (doc. 4), così come emerge dalla Parte_1 fattura A-38472 del 1 marzo 2019 (doc. 5 fascicolo attoreo);
- aver negato, in data 29 luglio 2020, la riduzione (doc. 6) richiesta da il 20 Parte_1 gennaio 2020 (doc. 5), poiché il servizio reso dall'attrice era superiore a quello ottimale;
- aver riscontrato, in data 15 novembre 2021 (doc. 8), l'istanza del 30 giugno 2021 (doc. 7), provvedendo alla variazione della metratura della superficie e alla riduzione della Tariffa per l'anno 2020 (doc. 14 fascicolo attoreo);
- aver accordato, in data 13 aprile 2022 (doc. 10) e 22 marzo 2023 (doc. 12), la riduzione della parte variabile della Tariffa richiesta rispettivamente in data 18 gennaio 2022 (doc.
9) e 20 gennaio 2023 (doc. 11).
Parte convenuta ha evidenziato come le interlocuzioni con abbiano consentito di Parte_1
pagina 6 di 19 calcolare il contraddittorio la tariffa, previa individuazione dei mq e del tipo di attività esercitata
(Kd), ferma l'impossibilità di chiederne la riduzione ove – come nel caso di specie - il servizio reso sia superiore a quello ottimale (doc. 16).
Nella memoria di costituzione, ha provveduto a contestare le affermazioni avversarie, CP_2 dichiarando che:
- il calcolo della Tariffa era correlato all'effettiva misurazione puntale del materiale conferito, così come verificatosi con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2022 (docc. 6, 8 e
12), sulla base dei numeri e volume dei cassonetti e svuotamenti indicati nelle schede di calcolo inoltrate da Parte_1
- difetta la prova di – soggetto che invoca l'esenzione - della produzione e Parte_1 smaltimento in via autonoma dei rifiuti di imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area della vendita, posto che dalla documentazione inoltrata non è possibile rilevare la distinzione tra imballaggi secondari e terziari;
- l'art. 226, comma 2, D.lgs. 156/2006 vieta il conferimento nel normale circuito di raccolta non dei rifiuti da imballaggi terziari, bensì degli imballaggi terziari (e secondari) ancora riutilizzabili;
- gli imballaggi terziari devono essere qualificati come rifiuti urbani e non speciali ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 152/2006;
- aveva già accordato le riduzioni riferite agli anni 2017, 2018, 2020, 2021 e CP_2
2022 (tutte tranne 2019; cfr. docc. 2,4,10 e 12 e 14 fascicolo attoreo);
- non aveva optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico, consentita dal Parte_1
Regolamento comunale (doc. 17), che avrebbe comportato l'esenzione dalla corresponsione della parte variabile della Tariffa;
- in subordine, permaneva la debenza della parte fissa della Tariffa;
- i Regolamenti 2014 e 2020 – recanti il criterio della misurazione puntuale mediante pesatura indiretta (misura della volumetria dei contenitori consegnati all'utenza ed esposti al ritiro) - sono stati adottati dal in conformità ai principi Controparte_1 normativi di cui alla Legge 147/2013 e al D.M. 20 aprile 2017, nonché all'orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- ferma l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione del Regolamento TARIC in quanto priva di interesse poiché estranea all'oggetto del contendere, con delibera n.
46/2021 il si era adeguato all'abrogazione di fatto della categoria dei Controparte_1
pagina 7 di 19 rifiuti assimilati a seguito di modifica degli art. 183 e 184 L. 152/2006 ad opera del D.lgs.
116/2020;
- eccepita l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione delle delibere IR e delle delibere comunali di approvazione dei Piani Economici per carenza di interesse – poiché irrilevante con l'oggetto della causa e atti adottati da autorità terze estranee al giudizio -, dalla documentazione in atti e dalla narrativa dell'atto di citazione è evincibile il calcolo della parte variabile della Tariffa al netto dei proventi CONAI e della vendita dei materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1 condiviso le contestazioni ed eccezioni formulate da in merito a: CP_2
- l'efficacia di giudicato sugli accertamenti svolti in merito all'annualità 2018 a seguito della sentenza n. 77 emessa in data 8 marzo 2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale non impugnata da Parte_1
- la correlazione della Tariffa all'effettiva misurazione puntuale del materiale conferito;
- il pagamento da parte di in misura minore rispetto a quanto dovuto per le Parte_1 annualità dal 2014 – 2019 e del 2023, tenuto conto del maggior servizio reso (maggiore dotazione di cassonetti) rispetto a quello ottimale;
- l'omessa prova da parte di della produzione e dello smaltimento in via Parte_1 autonoma dei rifiuti da imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione inviata da (docc. 36 – 53) la Parte_1 distinzione tra imballaggi secondari e terziari;
- la mancata dimostrazione da parte di – soggetto che invoca l'esenzione - Parte_1 della produzione di rifiuto da imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita;
- la conformità dei Regolamenti adottati dal Comune di nel 2014 e nel 2020 – CP_1 recanti il criterio della misurazione puntuale mediante pesatura indiretta - ai disposti normativi della L. 147/2013 e al D.M. 20 aprile 2017, nonché all'orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione del Regolamento TARIC, poiché priva di interesse, e infondatezza della stessa, in forza dell'adeguamento con delibera n. 46/2021 da parte del all'abrogazione di fatto della categoria dei rifiuti Controparte_1 assimilati a seguito di modifica degli art. 183 e 184 L. 152/2006 ad opera del D.lgs.
pagina 8 di 19 116/2020;
- l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione delle delibere IR e delle delibere comunali di approvazione dei Piani Economici per carenza di interesse – poiché irrilevante con l'oggetto della causa e atti adottati da autorità terze estranee al giudizio -, e infondatezza della stessa, poiché dalla documentazione in atti e dalla narrativa dell'atto di citazione è evincibile il calcolo della parte variabile della Tariffa al netto dei proventi
CONAI e della vendita dei materiali.
Il Giudice, istruita la causa mediante audizione dei testi ed espletamento c.t.u., ha fissato udienza di discussione orale con termine per deposito memoria conclusiva autorizzata, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
La domanda formulata da non merita accoglimento per i motivi che seguono. Parte_1
1. Sulle eccezioni preliminari: giurisdizione, efficacia di giudicato della sentenza della
Commissione Territoriale Provinciale e modifica del petitum
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della non debenza degli importi indicati nelle fatture emesse da per conto del , a titolo di CP_2 Controparte_1 tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti.
La giurisdizione è del giudice ordinario con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del
2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in virtù della natura privatistica di tale tassazione (Cass., S.U., 29 aprile 2021, n. 11290).
1.1 Ciò posto, deve, in via preliminare, osservarsi che ha proposto ricorso avverso Parte_1 la nota del 27 marzo 2018 di avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di CP_2
RA (ad oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado), che, con sentenza n.77 del 25 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992
(docc. 2 e 3 . CP_2
Sebbene non si sia formata una preclusione (di giudicato) in senso stretto, tuttavia, deve osservarsi che avendo omesso di proporre impugnazione al provvedimento del Parte_1 giudice tributario, ha di fatto ammesso la fondatezza delle dichiarazioni di contenute CP_2 nella nota del 27 marzo 2018 e riportate nella sentenza.
Le dichiarazioni contenute negli atti del procedimento davanti al giudice tributario hanno pagina 9 di 19 carattere confessorio sui fatti relativi allegati dalla controparte e relativi all'anno 2018 rendendo infondata la domanda nel presente giudizio.
Ne discende, pertanto, l'esclusione dell'accertamento della debenza dell'imposta riferibile all'anno 2018 dal presente giudizio, come confermato dalla formulazione del quesito peritale, disposto nell'ordinanza del 3 gennaio 2024, ove sono state escluse dalla documentazione utilizzabile dal c.t.u. le fatture riferite all'anno 2018 “per le quali è venuto meno un potere di accertamento e sindacato giudiziale”.
1.2 Deve altresì ritenersi fondata l'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la domanda nuova formulata da nella memoria ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c., di accertamento Parte_1
e dichiarazione della assenza di causa e non debenza gli importi indicati “in ogni altra fattura emessa da a titolo di TARIC nelle more del presente giudizio”. CP_2
Tale domanda è inammissibile in quanto generica, non consentendo di circoscrivere il petitum, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e del diritto di difesa della controparte (Cass., 16 febbraio 2021, n. 4031).
2. Sulla richiesta di disapplicazione dei Regolamenti comunali
E' infondata la domanda, formulata in via preliminare da parte attrice, di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento TARIC relative ai criteri di calcolo della Tariffa Corrispettiva
Puntuale e ai limiti previsti per le riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti speciali.
Parte attrice ha domandato la disapplicazione del Regolamento TARIC del Comune di CP_1 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013 – che prevede l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale1 - e del D.M. 20 aprile 2017 – che all'art. 6 ha dato attuazione concreta alla disciplina normativa, prevedendo modalità tra loro alternative per la misurazione dei rifiuti - nonché dell'art. 5 c. 3 L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 - Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale.
2.1. Non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte attrice, poiché, come risulta dal
Regolamento TARIC del di , prodotto in atti, ai sensi dell'art. Articolo 9 - CP_1 CP_1
Determinazione della tariffa Reg. 2014 (art.10 Reg. 2020) – B) parte variabile – la quantificazione della Tariffa avviene sulla base dei parametri indicati nel D.P.R. n. 158/19992, che sono espressamente richiamati dall'art. 1 comma 668 L. n. 147/2013 3"), con l'applicazione di correttivi volti a garantire effettività e corrispettività nella tariffazione dei rifiuti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, Regolamento TARIC 2014 “La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
(investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
L'art. 10, comma 1, del Regolamento TARIC 2020 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario - afferma che: “i costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe”.
Da tali disposizioni del Regolamento del Comune di si evince, pertanto, che la Tariffa è CP_1 composta sia da una quota fissa - parametrata su di un coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti, differenziato per singole categorie di utenza, da moltiplicare per la superficie produttiva di rifiuto (anche al fine di garantire la copertura dei costi strutturali del servizio, indipendentemente dalla quantità di rifiuto effettivamente prodotto) - sia da una quota variabile, determinata in relazione alla quantità di rifiuto urbano residuo effettivamente conferito.
Il sistema di misurazione puntuale mediante pesatura indiretta, ovvero mediante misura della volumetria dei contenitori consegnati all'utenza e esposti per il ritiro, è conforme alla disciplina normativa di cui all'art. 1, comma 667 e 668, L. 147/2013 e all'art. 5, comma 3, L.R. Emilia-
Romagna n. 16/2015 ed è stato adottato dal Comune di , così come evincibile CP_1 nell'Allegato A, delibera DCC 127/2014 e DCC 75/2020.
Si ritiene, pertanto, che i criteri di misurazione fissati nel Regolamento del Comune di CP_1 per l'applicazione della TARIC siano legittimi, in quanto consentano di quantificare gli importi
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore”. 3 Art. 1, comma 668 L. n. 147/2013: “Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” pagina 11 di 19 richiesti in funzione del servizio reso all'utenza e, in particolare dei rifiuti raccolti e smaltiti e del numero di cassetti utilizzati.
Nel caso di specie, dai conteggi effettuati da e riportati nella scheda di calcolo sono CP_2 evincibili i parametri utilizzati, quali superficie, coefficiente kd, quantità e tipologie di contenitori messi a disposizione nell'anno di riferimento e giornate di svuotamento (doc. 6, pag. 3 (per l'anno
2019), doc. 8, pagg. 3 e ss. (per l'anno 2020), doc. 12, pag. 3 (per l'anno 2022).
Da tali tabelle emerge, pertanto, la prova dell'effettiva misurazione puntuale del materiale conferito e del carattere corrispettivo del metodo di misurazione previsto non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale.
2.2. Neppure la previsione di un limite massimo di riduzione tariffaria per l'applicazione della
TARIC, di cui all'art. 14 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche – del Regolamento TARIC
2014 del può ritenersi in contrasto con l'art. 238 D.L.vo n. 152/2006, in Controparte_1 quanto tale norma, nel fissare la regola della proporzionalità tra quantitativo dei rifiuti auto riciclati e misura della riduzione, non esclude in ogni caso la possibilità di fissare un limite alla riduzione tariffaria, anche in funzione della necessità di dare applicazione ai criteri di legge per la determinazione della Tariffa.
3. Sulla determinazione della superficie imponibile e sulla quantificazione della
Tariffa
Nel merito, in ordine alla determinazione della superficie imponibile e il conseguente calcolo della Tariffa, occorre premettere che, conformemente all'art. 1, comma 649 L. n. 147/20134, il
Regolamento del Comune di all'art. 6, comma 3, Reg. TARIC 2014 e art. 6, comma 4, lett. CP_1
a) Reg. TARIC 2020 prevede che 'nel calcolo delle superfici non sono considerate a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Si rende altresì necessario premettere che la prova della sussistenza di una causa di esclusione 4 Art. 1, comma 649 L. n. 147/2013: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. pagina 12 di 19 dell'obbligo di pagamento della Tariffa corrispettiva è a carico del soggetto che chiede l'esenzione, ex art. 6, comma 5, Regolamento TARIC 20205.
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'onere della prova ricade sul soggetto contribuente che invoca l'esenzione (cfr. Cass., 27 gennaio 2023, n. 2623 e Cass., 13 settembre 2017, n. 21250: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
….per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere
l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”).
Dalla documentazione depositata in atti, oltre che dalle allegazioni ivi contenute, deve osservarsi come non abbia soddisfatto l'onere probatorio richiesto - e, pertanto, il diritto a Parte_1 beneficiare dell'esenzione normativamente prevista - avendo omesso di fornire prova della produzione prevalente di rifiuti di imballaggi terziari qualificabili come rifiuti speciali e dello smaltimento in maniera autonoma di tali rifiuti.
Neppure dalle deposizioni testimoniali dell'unico teste chiamato da è possibile Parte_1 evincere quanto allegato dalla parte attrice: , escusso in data 4 aprile 2024 Testimone_1
(oltre ad essere c.t.p. di parte attrice) non ha diretta conoscenza dei fatti e ha solo richiamato in via generica le modalità operative asseritamente prescritte per tutte le filiali del supermercato
(“Non ho conoscenza diretta della circostanza, ma si tratta della modalità operativa indicata per tutti i punti vendita
[…] di solito visito i singoli punti vendita, che sono oltre 400, solo al momento dell'apertura. Per il punto Maxi Di oggetto di causa mantengo però rapporti quotidiani con il dott. che si occupa di tutta l'attività di CP_4 controllo della corretta gestione dei rifiuti e si interfaccia con me una volta all'anno per la determinazione del numero di cassonetti assegnati al punto vendita”).
3.1 Al contrario gli esiti della ctu hanno confermato la correttezza dell'operato delle convenute.
Occorre sul punto premettere che non si ritengono condivisibili le contestazioni sollevate da parte attrice sulla validità della perizia, poiché il c.t.u., dr.ssa ha correttamente Per_1 adempiuto all'incarico, individuando i valori richiesti sulla base dei criteri risultanti dalla normativa statale e regolamentale, con motivazione logica e coerente. 5 Art. 6, comma 5, Regolamento TARIC 2020: “
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore”. pagina 13 di 19 Premesso che tali osservazioni - comunque sollevate dal difensore e non dal c.t.p. - sono state tardivamente trasmesse al c.t.u. in data 15 gennaio 2025, devono altresì ritenersi non condivisibili.
3.1.1 Quanto alle contestazioni sul quesito peritale deve osservarsi come l'accertamento “della misura prevalente” dei rifiuti – ai fini della corretta determinazione del corrispettivo - era richiamato attraverso il riferimento alla “disciplina interna primaria” e a quella “regolamentare del Comune di ”. CP_1
Coerentemente la verifica effettuata dal c.t.u. è stata specifica e puntuale, non limitandosi ad individuare e quantificare i rifiuti speciali, ma correttamente ricostruendo la situazione anche sulla base del parametro della prevalenza (pag. 49 c.t.u.).
3.1.2 Così accertata la correttezza del quesito, in secondo luogo, non si condividono le contestazioni in merito alle modalità di indagine del c.t.u. – secondo la prospettazione attorea, limitate a documentazione prodotta ed esiti deposizioni testimoniali – in quanto la richiesta di sopralluogo, invocata dall'attrice durante il giudizio, non avrebbe permesso di verificare lo stato dei fatti con riferimento la periodo in oggetto di contestazione.
3.1.3 L'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio nell'acquisizione degli elementi probatori è superata dallo svolgimento dell'istruttoria della causa che ha permesso alle parti di prendere posizione e acquisire elementi di prova sia durante l'audizione dei testi sia in sede di osservazioni alla c.t.u.
3.1.4 A nulla rilevano, inoltre, le contestazioni formulate da parte attrice relativamente all'omessa ricostruzione della disciplina dell'assimilazione e alla debenza della quota fissa, poiché, mentre la prima, essendo estranea al thema decidendum poiché allegata tardivamente
(solamente nella conclusionale) non può essere esaminata, la seconda trova agevolmente riscontro nel disposto normativo.
3.1.5 Non si ritiene neppure condivisibile la richiesta di esenzione dei vani tecnici formulata da parte attrice, poiché, come già precisato dal c.t.u., l'assenza della planimetria commerciale non consente la verifica della superficie tassabile con conseguente impossibilità di applicare l'esenzione (pag. 49 c.t.u.: “Passando agli anni di interesse 2019 e 2020, nelle istanze presentate da ai fini Pt_1 dell'individuazione della superficie tassabile non risulta allegata alcuna planimetria dell'esercizio commerciale che ne consente la verifica e pertanto non è possibile applicare l'esenzione per area vani tecnici e area produttiva in tali anni”).
3.1.6. Infine, non viene in rilievo l'invocata impossibilità per i Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali ex art. 198, comma II, lett. g) D.lgs. 152/2006 (nel caso di mancata pagina 14 di 19 determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi e/o superamento di quest'ultimi, come nel caso di specie), poiché l'entrata in vigore del D. lgs. 116/2020 alla data del 26 settembre 2020 è successiva al momento dell'emissione delle fatture oggetto di contestazione.
3.2 Ciò premesso, dalle risultanze della c.t.u., all'esito dell'esame della documentazione in atti
(fotografie) e delle deposizioni testimoniali, è emersa l'eterogeneità dei rifiuti conferiti da Pt_1 rifiuti urbani (e assimilati a quelli urbani) ed imballaggi - in carta, in plastica e misti (beni
[...] alimentari confezionati e deperibili) e l'impossibilità di individuare la tipologia di alcuni rifiuti perché contenuti nei sacchi neri (così non potendosi determinare se secondari o terziari;
pag. 45
c.t.u.).
Il c.t.u. ha evidenziato l'impossibilità di differenziare, e conseguentemente quantificare, i rifiuti prodotti dall'attività commerciale in gestione a (pag. 49 c.t.u. “Per quanto riguarda Parte_1 invece l'area di vendita dell'esercizio commerciale non risulta dimostrata la prevalenza di produzione di rifiuti speciali per sostenere l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'art. 1 comma 649 (primo periodo) legge 147/2013 richiesta nell'atto di citazione”).
3.3 Dall'istruttoria orale è, poi, emerso che l'attività commerciale gestita da produce Pt_1 rifiuti urbani per tutta la metratura assoggettata a tariffa e che, nei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani, conferisce anche imballaggi secondari e terziari (cfr. dichiarazioni Pt_1 testimoniali di e in data 4 aprile 2024 e in data Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
25 settembre 2024, sul cap. 4 “Vero che il giorno 15 settembre 2023, all'esterno del supermercato di , CP_1 ha esposto 2 cassonetti di rifiuto non riciclabile (da 1100 litri ciascuno), che erano riempiti al 100% della Pt_1 volumetria, come emerge dalla figura 2 del doc. 21, che si rammostra?” teste “È vero, anche in questo caso Tes_2 la fotografia l'ho scattata io. Dalla fotografia emerge che il contenitore non restava più chiuso perché totalmente occupato da rifiuti”; sul cap. 9: “Vero che all'interno di un cassonetto di rifiuto non riciclabile, in dotazione a Pt_1 il giorno 28 settembre 2023 erano presenti dei sacchi neri, degli imballaggi terziari e delle confezioni integre di beni alimentari, come emerge dalle figure 13 e 17 del doc. 21, che si rammostra, in una giornata diversa da quelle previste per la raccolta?” il teste “è vero, ho scattato io le foto. Dalla figura 17 si evidenzia che vi è un prodotto che Tes_2 andava smaltito nel cassonetto dell'organico mentre invece si trovava in quello dei rifiuti non riciclabili. Nella fotografia numero 13 si vedono carta e plastica sempre inseriti nei cassonetti di rifiuto non riciclabile in maniera errata perché Testi devono essere inseriti nei cassonetti della carta e della plastica”; “non so individuare se si tratti di imballaggio terziario, ma ho notato che del rifiuto riciclabile era stato erroneamente collocato in un cassonetto di rifiuto non riciclabile” e teste “confermo la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti;
la presenza dei Tes_4 materiali oggetto di fotografie, che avrebbero potuto essere differenziati scomponendone gli elementi, genera un maggiore costo di smaltimento”; sul cap. 11 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione
a il giorno 6 ottobre 2023 erano presenti beni alimentari (pane), imballaggi terziari e scatole di cartone, come Pt_1
pagina 15 di 19 emerge dalle figure 18, 19 e 20 del doc. 21, che si rammostra, in una giornata diversa da quelle previste per la raccolta?” teste “confermo la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti” e teste “sì, è Tes_4 Tes_2 vero;
preciso che non conosco la distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari;
tuttavia dalla fotografie emerge chiaramente che materiale riciclabile quale carta, prodotti alimentari e imballaggi di plastica erano inseriti all'interno dei cassonetti della raccolta indifferenziata anziché essere correttamente inseriti nei contenitori della carta, della plastica e dell'organico”; sul cap. 13 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione a il giorno 13 ottobre 2023 erano presenti imballaggi terziari, imballi e scatole di cartone, nonché scarti Pt_1 alimentari deperibili, come emerge dalle figure 21, 22 e 23 del doc. 21, che si rammostra?” teste “confermo Tes_4 la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti;
l'imballaggio terziario avrebbe dovuto essere smaltito con un canale dedicato da parte dell'utenza non domestica e non nei cassonetti dei rifiuti non riciclabili” e teste Tes_2
“confermo di aver scattato le fotografie dalle quali emerge che nei cassonetti dell'indifferenziata vi erano prodotti che avrebbero dovuto essere collocati in quelli della differenziata”; sul cap. 15 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione a il giorno 20 ottobre 2023 erano presenti imballaggi terziari, imballi di Pt_1 cartone, oggetti ingombranti, sacchi neri e scarti alimentari deperibili, come emerge dalle figure 11, 24 e 25 del doc. 21, che si rammostra?” teste “È vero, ho fatto io le fotografie” e teste “confermo la circostanza nei Tes_2 Tes_4 termini già precisati ai capitoli precedenti;
preciso altresì in base al regolamento di servizio TARI non si possono usare sacchi neri perché è necessario poter controllare il contenuto e la presenza di eventuali rifiuti non legati al circuito urbano”; sul cap. 19 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, esposti da il giorno 10 Pt_1 novembre 2023 erano presenti sacchi neri, imballaggi terziari e imballi di cartone e plastica, come emerge dalle figure
28, 29 e 30 del doc. 21, che si rammostra?” teste “confermo che le fotografie che mi vengono mostrate le ho Tes_6 scattate io”; sul cap. 22 “Vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 nei cassonetti di rifiuto non riciclabile esposti da - nei giorni previsti per lo svuotamento – erano presenti imballaggi, sacchi neri, Pt_1 scatole di cartone e cibi confezionati, della stessa tipologia di quelli raffigurati nelle fotografie contenute nel doc. 21”; sul cap. 24 “vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 7 settembre 2023, nei giorni previsti per lo CP_ svuotamento nel calendario predisposto da e dal Comune di , esponeva sempre tutti i cassonetti in CP_1 Pt_1 dotazione” teste “È vero che durante tutti gli svuotamenti che ho effettuato nel periodo temporale indicato Tes_2 ho sempre visto almeno due cassonetti della indifferenziata riempiti da molto spesso era presente anche un Pt_1 terzo cassonetto”; sul cap. 26 “Vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 7 settembre 2023 nei cassonetti di rifiuto non riciclabile esposti da - nei giorni previsti per lo svuotamento - erano presenti Pt_1 imballaggi, sacchi neri, scatole di cartone e cibi confezionati, della stessa tipologia di quelli raffigurati nelle fotografie contenute nel doc. 21 che si rammostra?” teste “confermo la circostanza” e teste “confermo Tes_6 Tes_4 integralmente quanto detto”; sul cap. 28 “Vero che il giorno 1° dicembre 2023, nel supermercato di , CP_1 Pt_1 ha esposto i cassonetti di rifiuto non riciclabile (da 1100 litri ciascuno), che si rammostrano (doc. 31) e che all'interno degli stessi erano presenti sacchi contenenti imballaggi terziari e confezioni di pane sfuso (tipo baguette) contenenti
l'alimento (doc.ti 32, 33 e 34, che si rammostrano)?” teste “si tratta sempre di fotografie che ho fatto io e Tes_6
pagina 16 di 19 che rappresentano ciò che era presente nei cassonetti dell'indifferenziata il primo dicembre 2023”).
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni e produzioni di parte attrice e alla luce delle risultanze della c.t.u. e delle dichiarazioni testimoniali, non vi è prova della produzione da parte dell'attrice di rifiuto di imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita.
4. Sui costi di gestione servizio raccolta e sull'illegittimità dei piani economici finanziari.
Fermo che, come anche rilevato dalle convenute, le delibere IR (Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali dell'Emilia Romagna) di approvazione dei piani economici finanziari e i piani economici stessi sono atti interni all'ente comunale e che, in quanto atti autorizzativi, sono privi di riflessi esterni e che le relative contestazioni sono estranee all'oggetto della causa, dalle schede relative ai conteggi emerge che il calcolo della Tariffa è stato effettuato al netto dei proventi CONAI e della vendita di materiali (doc. 20 ). CP_2
Pertanto, la domanda di disapplicazione delle delibere comunali è inammissibile e la richiesta di accertamento della non debenza dei costi per gestione dei rifiuti da imballaggi è infondata.
5. Sulla domanda formulata, in via subordinata, dalla parte attrice di riduzione della tariffa
Parte attrice non ha dimostrato di aver avviato al recupero i propri rifiuti urbani con conseguente possibilità di richiedere la riduzione della tariffa, a condizione che servizio reso sia inferiore a quello ottimale.
Non solo, non ha nemmeno contestato peso del rifiuto raccolto, così come prospettato dalla parte convenuta, che ha fornito prova documentale e fotografica (docc. 13 – 19) del numero di cassonetti in dotazione al cliente - elemento utile per calcolare il servizio ottimale e quello reso. limitata a rilevare l'asserita violazione del contraddittorio nell'acquisizione delle Parte_1 prove fotografiche, senza tuttavia contestare le allegazioni e le produzioni fotografiche, con particolare riferimento al n. dei cassonetti utilizzati.
In ogni caso, la prova dei fatti allegati è avvenuta, nel pieno rispetto del contraddittorio, attraverso la escussione dei testi che de visu hanno accertato le circostanze riprodotte nelle fotografie.
È, pertanto, desumibile che la rappresentazione contenuta in tali fotografie corrisponda alla realtà dei fatti e che disponesse di molti più cassonetti rispetto a quelli che Parte_1 risulterebbero dal servizio ottimale e che li abbia utilizzati tutti anche nel periodo riferito alle fatture in contestazione.
pagina 17 di 19 Inoltre, dalla c.t.u. è emersa la correttezza applicazione da parte di delle riduzioni della CP_2 tariffa variabile per l'avvio autonomo al riciclo (applicata tutti gli anni tranne nel 2019), all'esito della verifica del numero dei contenitori per i rifiuti (pag. 51 e 52), del calcolo del numero di svuotamenti annui (pag. 53), del peso dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (pag. 53), calcolo del servizio ottimale (pag. 55).
Posto che il servizio reso è stato superiore a quello ottimale, non ha diritto alla Parte_1 riduzione.
6. Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi in base allo scaglione di riferimento aumentati ex art. 4, comma 1 bis del d.m. 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste in via provvisoria a carico di entrambe le parti, sono definitivamente poste a carico di parte attrice con obbligo di rifusione di quanto nel frattempo versato dalla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
1672/2023, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore;
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, euro 9.900,80 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1 al , in persona del Sindaco pro tempore, euro 9.900,80 per compensi, Controparte_1 oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
4) PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio (liquidate con decreto depositato il 12 febbraio 2025) a carico di con obbligo di rifusione della quota Parte_1 anticipata da e dal;
CP_2 Controparte_1
5) RIGETTA nel resto.
RA, 29 settembre 2025
pagina 18 di 19 Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013: “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”. 2 Art. 9 Regolamento TARIC Comune di 2014: “il Comune determina annualmente, all'interno della delibera di CP_1 approvazione dei listini tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, del pagina 10 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RA, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1672/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Giorgio Alessandro Roderi e Dario Sferrazza Papa ( ) C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Giorgio Alessandro Roderi ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli P.IVA_3
avv.ti Astrid Merlini e Francesco Cazzorla ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Francesco Cazzorla CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria autorizzata conclusiva depositata. ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: disapplicare gli artt. 2, 3, 4, Parte_1
6 e 16 Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 75/2020 nelle parti in cui richiamano ancora la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani in violazione degli artt. 183 e 184 D.L.vo n. 152/2006; gli artt. 3 e 9
Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 12/2014 e l'art. 10 Reg. TARIC approvato con D.C.C. n. 75/2020 nella parte in cui prevedono criteri di calcolo della Tariffa Corrispettiva rifiuti basati ancora, in via pressoché esclusiva, sulle superfici dell'utenza non domestica anziché sulla misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti al servizio comunale, in violazione dell'art. 1
pagina 1 di 19 commi 667 e 668 L. n. 147/2013, del D.M. 20 aprile 2017 e del principio 'chi inquina paga'; nonché delle DCL Atersir n. 1/2018; DCA Atersir n. 20/2019, 80/2020, 15/2021, 57/2022 limitatamente alla parte in cui approvano il 'Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani' del
rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2021 e 2022-2025 (doc. 56-60) e delle Controparte_1
DCC n. 28/2017, n. 30/2019, n. 74/2020; n. 51/2021; DCC n. 27/2022, DCC. n. 30/2023 aventi ad oggetto l'approvazione rispettivamente delle Tariffe TARIC 2018-2019-2020-2021-2022 e 2023
(doc. 61); in via principale, nel merito: accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, le aree del punto vendita che producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali smaltiti in proprio da
e sottrarle all'ambito di applicazione della Tariffa;
conseguentemente, accertare e Pt_1 dichiarare privi di causa e non dovuti gli importi indicati nelle fatture emessa da a titolo di CP_2
TARIC per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2023 (doc. 1-22) e in ogni altra fattura emessa da a titolo di TARIC nelle more del presente giudizio in quanto calcolati sulla base di CP_2 una superficie imponibile errata che comprende aree che andavano esenti e comunque non parametrati ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione delle somme indebitamente Parte_1 pagate e non dovute per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente condannare CP_2
a restituire a la somma pari a 47.628,57 euro (oltre IVA e Trib. Prov.) indebitamente Parte_1 trattenuta a titolo di Tariffa rifiuti corrispettiva, con rivalutazione monetaria e interessi in misura di legge dal pagamento al saldo effettivo o di altro importo ritenuto di giustizia;
in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa proporzionale alla Parte_1 quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nel periodo 1° gennaio
2018 – 30 giugno 2023 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.Lgs. n. 152/2006; per l'effetto, condannare a rideterminare l'ammontare della Tariffa dovuta da applicando la CP_2 Pt_1 riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero dei rifiuti prodotti;
in ogni caso: condannare
e il al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre alla CP_2 CP_1 CP_1 rifusione del contributo unificato versato;
in via istruttoria: riconoscere la nullità, erroneità e lacunosità della relazione tecnica depositata dal Consulente d'Ufficio e disporre la rinnovazione della CTU”.
Il ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare che Controparte_1 sull'annualità 2018 è sceso il giudicato in forza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di RA n. 77 del 25 febbraio 2019, depositata in data 8 marzo 2019. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice
pagina 2 di 19 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare che sull'annualità CP_2
2018 è sceso il giudicato in forza della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
RA n. 77 del 25 febbraio 2019, depositata in data 8 marzo 2019. Nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande proposte dall'attrice per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi comprese le spese sostenute per la CTU e la CTP, pari a complessivi € 20.258,30. A dimostrazione della debenza di tale importo depositiamo: doc. 36) fattura n. 43 del 11.10.2024 della dott.ssa Per_1
; doc. 37) contabile bonifico alla dott.ssa del 10.10.2024; doc. 38); fattura n. 6 del
[...] Per_2
18.02.2025 della dott.ssa doc. 39) contabile bonifico alla dott.ssa in data Per_1 Per_1
17.02.2025; doc. 40) fattura n. 2/25 del 3.02.2025 del dott. doc. 41) contabile Persona_3 bonifico al dott. doc. 42) fattura n. 24 del 7.05.2025 del dott. doc. Persona_3 Persona_4
43) contabile del bonifico al dott. doc. 44) conteggio totale fatture CTU e CTP”. Persona_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di RA Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento dell'erroneità e infondatezza degli importi indicati nelle fatture emesse da per conto del , a titolo di tariffa corrispettiva per il CP_2 Controparte_1 servizio di gestione dei rifiuti fornito dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2023 presso il punto vendita sito in via Gaetano Donizzetti, n. 3 (docc. 1 – 22) e, per l'effetto, la restituzione CP_1 dell'importo relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 31 marzo 2023 asseritamente indebitamento pagato, in assenza dei presupposti stabiliti dalla Legge e dal Regolamento comunale.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che:
- società commerciale che opera nel settore della grande distribuzione di Parte_1 generi alimentari e non alimentari, gestisce l'esercizio commerciale a insegna “Dipiù”, sito in , via Gaetano Donizzetti, n. 3; CP_1
- tale esercizio commerciale produce prevalentemente rifiuti di imballaggi terziari, qualificati come rifiuti speciali ex artt. 183 e 194 D.lgs. n. 152/2006 e smaltiti in modo differenziato e autonomo dal produttore mediante apposite piattaforme di recupero (doc.
23), e, solo in limitata parte, rifiuti urbani, prelevati mediante servizio comunale;
- in data 7 dicembre 2017, aveva presentato al e a Parte_1 Controparte_1 CP_2
– unitamente a modulo di denuncia predisposto dall'Amministrazione comunale,
[...]
pagina 3 di 19 formulari e rispettivi riepiloghi e planimetria del punto vendita – la denuncia delle superfici tassabili, evidenziando la necessità di escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed includere le sole superfici adibite a servizi igienici, spogliatoi e avancasse e reparto ortofrutta, pari a 122 mq (doc. 25);
- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, i rifiuti prodotti da Parte_1 devono essere qualificati come rifiuti speciali non pericolosi e, pertanto, le superfici in cui si formano tali rifiuti non possono essere assoggettati a Tari (Tariffa corrispettiva) ex art. 1, comma 649, L. 147/2013;
- pertanto, in data 30 giungo 2021, aveva presentato nuova denuncia – Parte_1 unitamente a planimetria aggiornata (doc. 27), autorizzazioni ambientali, riepilogo formulari e contratto sottoscritto con per la raccolta scarti di origine animale -, CP_3 chiedendo di assoggettare a tassazione le superfici adibite a servizi igienici, spogliato, area casse e ortofrutta, pari a 217 mq, in quanto uniche superfici produttive di RSU (doc. 26);
- ciononostante, aveva emesso fatture per complessivi euro 57.421,62 (doc. 54) CP_2
– somma versata da (doc. 30 – 35) -, commisurando la Tariffa, sia nella parte Parte_1 fissa sia in quella variabile, al mero dato di superficie del punto vendita in luogo delle sole superfici produttive di rifiuti urbani, senza attribuire alcun rilievo alla quantità di rifiuti conferiti o dell'effettivo servizio reso;
- in data 1 giugno 2023, aveva emesso la fattura n. A70358 pari ad euro CP_2
2.547,78 a titolo di TARIC (doc. 22) sui medesimi presupposti delle fatture precedenti e, quindi, senza distinguere le superfici produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, in violazione dei principi normativi e del Regolamento comunale.
Parte attrice ha eccepito:
I) la violazione del principio di necessaria corrispettività tra Tariffa versata e rifiuti conferiti
– in conformità al sistema di misurazione puntuale ex art. 1, comma 668, L. 147/2013 - e, per l'effetto, il difetto di causa delle fatture emesse da;
CP_2
II) la necessità di disapplicazione del Regolamento TARIC 2014 del Comune di (docc. CP_1
28 e 29), poiché disciplina una Tariffa “corrispettiva” solo formalmente, ma la cui effettiva misurazione è riferita a criteri diversi da quelli di Legge – ex art. 1, comma 668, L. 147/2013,
D.M. 20 aprile 2017 e art. 5, comma3, L.R. Emilia - Romagna 5 ottobre 2015 -, e che, nella sostanza, prescinde dalla quantità (peso e volume) di rifiuti raccolti dal servizio comunale, calcolando per le utenze non domestiche la parte variabile della Tariffa sulla base del pagina 4 di 19 coefficiente potenziale di produzione (Kd) moltiplicato per i mq di superficie del punto vendita.
Pertanto ha invocato:
I) il diritto alla ripetizione degli importi versati a titolo di Tariffa rifiuti corrispettiva per gli anni 2018 – 2022 per inesistenza della causa debendi, in quanto somme determinate sulla superficie imponibile in violazione dell'art. 1, comma 641 e 649, L. 147/2013 e art. 6
Regolamento TARIC 2020;
II) il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di Tariffa corrispettiva pari ad euro 45.080,79, quale differenza tra quanto versato pari ad euro 57.421,62
e l'importo corrispondente alla Tariffa calcolata sulle sole superfici imponibili – locali destinati al deposito merci e a laboratori pescheria e macelleria - pari ad euro 12.340,83 (doc. 22), tenuto conto che gli imballaggi terziari non rientrano nella nuova nozione di rifiuto urbano con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020;
III) l'erroneità della quantificazione del credito richiesto da posto il divieto di CP_2 assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 Regolamento TARIC 2014 e artt. 4, 8 e 9 Regolamento comunale (doc. 62), sia sotto il profilo qualitativo – poiché in prevalenza rifiuti di imballaggio terziario – sia quantitativo – poiché prodotti in quantità tale da superare la soglia di assimilazione;
IV) la violazione del principio di proporzionalità tra riduzione applicata e rifiuti avviati a recupero e degli artt. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 e art. 1, comma 649, L. 147/2013 nella parte in cui applica la Tariffa alle superfici produttive di rifiuti speciali, che CP_2 Pt_1 provvede a smaltire a proprie spese, con conseguente indebito arricchimento per il
[...]
Gestore del servizio e il;
Controparte_1
V) violazione del principio “chi inquina paga” e della “responsabilità estesa del produttore” ex art. 178, 221 e 226 D.lgs. 152/2006, essendo stati inclusi i costi della gestione dei rifiuti speciali di imballaggi, poiché costi per i quali i Comuni ricevono già un corrispettivo (CONAI) e che il D.P.R. 158/1999 pone a carico dei produttori degli imballaggi, con conseguente illegittimità dei Piani Finanziari (docc. 56 – 60) e delle Tariffe TARI (doc. 61) approvati dal e comprensivi di detto costo. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ed ha CP_2 chiesto, in via preliminare, rispetto all'annualità 2018 l'accertamento dell'efficacia di giudicato in forza della sentenza n. 77, emessa in data 8 marzo 2019, con cui la Commissione Tributaria
pagina 5 di 19 Provinciale di RA aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da per Parte_1 violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/92 (docc. 2 e 3).
Secondo la prospettazione della convenuta, la mancata impugnazione del provvedimento ha reso incontrovertibili le affermazioni di contenute nella nota del 27 marzo 2018 (doc. 2), CP_2 sulla prevalenza degli imballaggi secondari, sull'impossibilità di distinguere tra imballaggi secondari e terziari dalla documentazione inviata e di individuare il luogo preciso di produzione all'interno del supermercato.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo di aver dato CP_2 riscontro alle missive inoltrate da e, allo stesso tempo, di aver comunque accordato Parte_1
l'applicazione della riduzione della parte variabile della Tariffa per l'avvio ad autonomo recupero di parte dei rifiuti.
In particolare, la società convenuta ha affermato di:
- aver dato riscontro, in data 27 marzo 2018 (doc. 2), alla richiesta di riduzione inoltrata da specificando che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento TARIC 2014, Parte_1 nel caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani, la Tariffa era stata calcolata applicando all'intera superficie le percentuali di riduzione previste dall'Allegato 3 e che tale riduzione, ove l'utente dimostri di aver avviato autonomamente il recupero dei rifiuti, non può superare la parte variabile della Tariffa, fermo comunque l'atteggiamento collaborativo in ordine alla fatturazione della superficie indicata prima della revisione della posizione;
- aver concesso la riduzione della parte variabile della TARI per avvio a recupero, a seguito di istanza inoltrata da del 22 gennaio 2019 (doc. 4), così come emerge dalla Parte_1 fattura A-38472 del 1 marzo 2019 (doc. 5 fascicolo attoreo);
- aver negato, in data 29 luglio 2020, la riduzione (doc. 6) richiesta da il 20 Parte_1 gennaio 2020 (doc. 5), poiché il servizio reso dall'attrice era superiore a quello ottimale;
- aver riscontrato, in data 15 novembre 2021 (doc. 8), l'istanza del 30 giugno 2021 (doc. 7), provvedendo alla variazione della metratura della superficie e alla riduzione della Tariffa per l'anno 2020 (doc. 14 fascicolo attoreo);
- aver accordato, in data 13 aprile 2022 (doc. 10) e 22 marzo 2023 (doc. 12), la riduzione della parte variabile della Tariffa richiesta rispettivamente in data 18 gennaio 2022 (doc.
9) e 20 gennaio 2023 (doc. 11).
Parte convenuta ha evidenziato come le interlocuzioni con abbiano consentito di Parte_1
pagina 6 di 19 calcolare il contraddittorio la tariffa, previa individuazione dei mq e del tipo di attività esercitata
(Kd), ferma l'impossibilità di chiederne la riduzione ove – come nel caso di specie - il servizio reso sia superiore a quello ottimale (doc. 16).
Nella memoria di costituzione, ha provveduto a contestare le affermazioni avversarie, CP_2 dichiarando che:
- il calcolo della Tariffa era correlato all'effettiva misurazione puntale del materiale conferito, così come verificatosi con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2022 (docc. 6, 8 e
12), sulla base dei numeri e volume dei cassonetti e svuotamenti indicati nelle schede di calcolo inoltrate da Parte_1
- difetta la prova di – soggetto che invoca l'esenzione - della produzione e Parte_1 smaltimento in via autonoma dei rifiuti di imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area della vendita, posto che dalla documentazione inoltrata non è possibile rilevare la distinzione tra imballaggi secondari e terziari;
- l'art. 226, comma 2, D.lgs. 156/2006 vieta il conferimento nel normale circuito di raccolta non dei rifiuti da imballaggi terziari, bensì degli imballaggi terziari (e secondari) ancora riutilizzabili;
- gli imballaggi terziari devono essere qualificati come rifiuti urbani e non speciali ai sensi dell'art. 183 D.lgs. 152/2006;
- aveva già accordato le riduzioni riferite agli anni 2017, 2018, 2020, 2021 e CP_2
2022 (tutte tranne 2019; cfr. docc. 2,4,10 e 12 e 14 fascicolo attoreo);
- non aveva optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico, consentita dal Parte_1
Regolamento comunale (doc. 17), che avrebbe comportato l'esenzione dalla corresponsione della parte variabile della Tariffa;
- in subordine, permaneva la debenza della parte fissa della Tariffa;
- i Regolamenti 2014 e 2020 – recanti il criterio della misurazione puntuale mediante pesatura indiretta (misura della volumetria dei contenitori consegnati all'utenza ed esposti al ritiro) - sono stati adottati dal in conformità ai principi Controparte_1 normativi di cui alla Legge 147/2013 e al D.M. 20 aprile 2017, nonché all'orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- ferma l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione del Regolamento TARIC in quanto priva di interesse poiché estranea all'oggetto del contendere, con delibera n.
46/2021 il si era adeguato all'abrogazione di fatto della categoria dei Controparte_1
pagina 7 di 19 rifiuti assimilati a seguito di modifica degli art. 183 e 184 L. 152/2006 ad opera del D.lgs.
116/2020;
- eccepita l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione delle delibere IR e delle delibere comunali di approvazione dei Piani Economici per carenza di interesse – poiché irrilevante con l'oggetto della causa e atti adottati da autorità terze estranee al giudizio -, dalla documentazione in atti e dalla narrativa dell'atto di citazione è evincibile il calcolo della parte variabile della Tariffa al netto dei proventi CONAI e della vendita dei materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in giudizio ed ha Controparte_1 condiviso le contestazioni ed eccezioni formulate da in merito a: CP_2
- l'efficacia di giudicato sugli accertamenti svolti in merito all'annualità 2018 a seguito della sentenza n. 77 emessa in data 8 marzo 2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale non impugnata da Parte_1
- la correlazione della Tariffa all'effettiva misurazione puntuale del materiale conferito;
- il pagamento da parte di in misura minore rispetto a quanto dovuto per le Parte_1 annualità dal 2014 – 2019 e del 2023, tenuto conto del maggior servizio reso (maggiore dotazione di cassonetti) rispetto a quello ottimale;
- l'omessa prova da parte di della produzione e dello smaltimento in via Parte_1 autonoma dei rifiuti da imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione inviata da (docc. 36 – 53) la Parte_1 distinzione tra imballaggi secondari e terziari;
- la mancata dimostrazione da parte di – soggetto che invoca l'esenzione - Parte_1 della produzione di rifiuto da imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita;
- la conformità dei Regolamenti adottati dal Comune di nel 2014 e nel 2020 – CP_1 recanti il criterio della misurazione puntuale mediante pesatura indiretta - ai disposti normativi della L. 147/2013 e al D.M. 20 aprile 2017, nonché all'orientamento della giurisprudenza amministrativa;
- l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione del Regolamento TARIC, poiché priva di interesse, e infondatezza della stessa, in forza dell'adeguamento con delibera n. 46/2021 da parte del all'abrogazione di fatto della categoria dei rifiuti Controparte_1 assimilati a seguito di modifica degli art. 183 e 184 L. 152/2006 ad opera del D.lgs.
pagina 8 di 19 116/2020;
- l'inammissibilità della richiesta di disapplicazione delle delibere IR e delle delibere comunali di approvazione dei Piani Economici per carenza di interesse – poiché irrilevante con l'oggetto della causa e atti adottati da autorità terze estranee al giudizio -, e infondatezza della stessa, poiché dalla documentazione in atti e dalla narrativa dell'atto di citazione è evincibile il calcolo della parte variabile della Tariffa al netto dei proventi
CONAI e della vendita dei materiali.
Il Giudice, istruita la causa mediante audizione dei testi ed espletamento c.t.u., ha fissato udienza di discussione orale con termine per deposito memoria conclusiva autorizzata, riservando all'esito il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
La domanda formulata da non merita accoglimento per i motivi che seguono. Parte_1
1. Sulle eccezioni preliminari: giurisdizione, efficacia di giudicato della sentenza della
Commissione Territoriale Provinciale e modifica del petitum
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della non debenza degli importi indicati nelle fatture emesse da per conto del , a titolo di CP_2 Controparte_1 tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti.
La giurisdizione è del giudice ordinario con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del
2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in virtù della natura privatistica di tale tassazione (Cass., S.U., 29 aprile 2021, n. 11290).
1.1 Ciò posto, deve, in via preliminare, osservarsi che ha proposto ricorso avverso Parte_1 la nota del 27 marzo 2018 di avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di CP_2
RA (ad oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado), che, con sentenza n.77 del 25 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546/1992
(docc. 2 e 3 . CP_2
Sebbene non si sia formata una preclusione (di giudicato) in senso stretto, tuttavia, deve osservarsi che avendo omesso di proporre impugnazione al provvedimento del Parte_1 giudice tributario, ha di fatto ammesso la fondatezza delle dichiarazioni di contenute CP_2 nella nota del 27 marzo 2018 e riportate nella sentenza.
Le dichiarazioni contenute negli atti del procedimento davanti al giudice tributario hanno pagina 9 di 19 carattere confessorio sui fatti relativi allegati dalla controparte e relativi all'anno 2018 rendendo infondata la domanda nel presente giudizio.
Ne discende, pertanto, l'esclusione dell'accertamento della debenza dell'imposta riferibile all'anno 2018 dal presente giudizio, come confermato dalla formulazione del quesito peritale, disposto nell'ordinanza del 3 gennaio 2024, ove sono state escluse dalla documentazione utilizzabile dal c.t.u. le fatture riferite all'anno 2018 “per le quali è venuto meno un potere di accertamento e sindacato giudiziale”.
1.2 Deve altresì ritenersi fondata l'eccezione di parte convenuta avente ad oggetto la domanda nuova formulata da nella memoria ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c., di accertamento Parte_1
e dichiarazione della assenza di causa e non debenza gli importi indicati “in ogni altra fattura emessa da a titolo di TARIC nelle more del presente giudizio”. CP_2
Tale domanda è inammissibile in quanto generica, non consentendo di circoscrivere il petitum, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. e del diritto di difesa della controparte (Cass., 16 febbraio 2021, n. 4031).
2. Sulla richiesta di disapplicazione dei Regolamenti comunali
E' infondata la domanda, formulata in via preliminare da parte attrice, di disapplicazione delle disposizioni del Regolamento TARIC relative ai criteri di calcolo della Tariffa Corrispettiva
Puntuale e ai limiti previsti per le riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti speciali.
Parte attrice ha domandato la disapplicazione del Regolamento TARIC del Comune di CP_1 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013 – che prevede l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale1 - e del D.M. 20 aprile 2017 – che all'art. 6 ha dato attuazione concreta alla disciplina normativa, prevedendo modalità tra loro alternative per la misurazione dei rifiuti - nonché dell'art. 5 c. 3 L.R. Emilia-Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 - Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale.
2.1. Non si ritiene condivisibile la prospettazione di parte attrice, poiché, come risulta dal
Regolamento TARIC del di , prodotto in atti, ai sensi dell'art. Articolo 9 - CP_1 CP_1
Determinazione della tariffa Reg. 2014 (art.10 Reg. 2020) – B) parte variabile – la quantificazione della Tariffa avviene sulla base dei parametri indicati nel D.P.R. n. 158/19992, che sono espressamente richiamati dall'art. 1 comma 668 L. n. 147/2013 3"), con l'applicazione di correttivi volti a garantire effettività e corrispettività nella tariffazione dei rifiuti.
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, Regolamento TARIC 2014 “La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
(investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento, lavaggio strade ed aree pubbliche, costi di riscossione e accertamento, spese di gestione) e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
L'art. 10, comma 1, del Regolamento TARIC 2020 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario - afferma che: “i costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe”.
Da tali disposizioni del Regolamento del Comune di si evince, pertanto, che la Tariffa è CP_1 composta sia da una quota fissa - parametrata su di un coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti, differenziato per singole categorie di utenza, da moltiplicare per la superficie produttiva di rifiuto (anche al fine di garantire la copertura dei costi strutturali del servizio, indipendentemente dalla quantità di rifiuto effettivamente prodotto) - sia da una quota variabile, determinata in relazione alla quantità di rifiuto urbano residuo effettivamente conferito.
Il sistema di misurazione puntuale mediante pesatura indiretta, ovvero mediante misura della volumetria dei contenitori consegnati all'utenza e esposti per il ritiro, è conforme alla disciplina normativa di cui all'art. 1, comma 667 e 668, L. 147/2013 e all'art. 5, comma 3, L.R. Emilia-
Romagna n. 16/2015 ed è stato adottato dal Comune di , così come evincibile CP_1 nell'Allegato A, delibera DCC 127/2014 e DCC 75/2020.
Si ritiene, pertanto, che i criteri di misurazione fissati nel Regolamento del Comune di CP_1 per l'applicazione della TARIC siano legittimi, in quanto consentano di quantificare gli importi
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, a cui vengono applicati i correttivi risultanti da indagini quali-quantitative sui rifiuti urbani prodotti effettuate dal Gestore”. 3 Art. 1, comma 668 L. n. 147/2013: “Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” pagina 11 di 19 richiesti in funzione del servizio reso all'utenza e, in particolare dei rifiuti raccolti e smaltiti e del numero di cassetti utilizzati.
Nel caso di specie, dai conteggi effettuati da e riportati nella scheda di calcolo sono CP_2 evincibili i parametri utilizzati, quali superficie, coefficiente kd, quantità e tipologie di contenitori messi a disposizione nell'anno di riferimento e giornate di svuotamento (doc. 6, pag. 3 (per l'anno
2019), doc. 8, pagg. 3 e ss. (per l'anno 2020), doc. 12, pag. 3 (per l'anno 2022).
Da tali tabelle emerge, pertanto, la prova dell'effettiva misurazione puntuale del materiale conferito e del carattere corrispettivo del metodo di misurazione previsto non solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale.
2.2. Neppure la previsione di un limite massimo di riduzione tariffaria per l'applicazione della
TARIC, di cui all'art. 14 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche – del Regolamento TARIC
2014 del può ritenersi in contrasto con l'art. 238 D.L.vo n. 152/2006, in Controparte_1 quanto tale norma, nel fissare la regola della proporzionalità tra quantitativo dei rifiuti auto riciclati e misura della riduzione, non esclude in ogni caso la possibilità di fissare un limite alla riduzione tariffaria, anche in funzione della necessità di dare applicazione ai criteri di legge per la determinazione della Tariffa.
3. Sulla determinazione della superficie imponibile e sulla quantificazione della
Tariffa
Nel merito, in ordine alla determinazione della superficie imponibile e il conseguente calcolo della Tariffa, occorre premettere che, conformemente all'art. 1, comma 649 L. n. 147/20134, il
Regolamento del Comune di all'art. 6, comma 3, Reg. TARIC 2014 e art. 6, comma 4, lett. CP_1
a) Reg. TARIC 2020 prevede che 'nel calcolo delle superfici non sono considerate a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Si rende altresì necessario premettere che la prova della sussistenza di una causa di esclusione 4 Art. 1, comma 649 L. n. 147/2013: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. pagina 12 di 19 dell'obbligo di pagamento della Tariffa corrispettiva è a carico del soggetto che chiede l'esenzione, ex art. 6, comma 5, Regolamento TARIC 20205.
In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'onere della prova ricade sul soggetto contribuente che invoca l'esenzione (cfr. Cass., 27 gennaio 2023, n. 2623 e Cass., 13 settembre 2017, n. 21250: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
….per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere
l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”).
Dalla documentazione depositata in atti, oltre che dalle allegazioni ivi contenute, deve osservarsi come non abbia soddisfatto l'onere probatorio richiesto - e, pertanto, il diritto a Parte_1 beneficiare dell'esenzione normativamente prevista - avendo omesso di fornire prova della produzione prevalente di rifiuti di imballaggi terziari qualificabili come rifiuti speciali e dello smaltimento in maniera autonoma di tali rifiuti.
Neppure dalle deposizioni testimoniali dell'unico teste chiamato da è possibile Parte_1 evincere quanto allegato dalla parte attrice: , escusso in data 4 aprile 2024 Testimone_1
(oltre ad essere c.t.p. di parte attrice) non ha diretta conoscenza dei fatti e ha solo richiamato in via generica le modalità operative asseritamente prescritte per tutte le filiali del supermercato
(“Non ho conoscenza diretta della circostanza, ma si tratta della modalità operativa indicata per tutti i punti vendita
[…] di solito visito i singoli punti vendita, che sono oltre 400, solo al momento dell'apertura. Per il punto Maxi Di oggetto di causa mantengo però rapporti quotidiani con il dott. che si occupa di tutta l'attività di CP_4 controllo della corretta gestione dei rifiuti e si interfaccia con me una volta all'anno per la determinazione del numero di cassonetti assegnati al punto vendita”).
3.1 Al contrario gli esiti della ctu hanno confermato la correttezza dell'operato delle convenute.
Occorre sul punto premettere che non si ritengono condivisibili le contestazioni sollevate da parte attrice sulla validità della perizia, poiché il c.t.u., dr.ssa ha correttamente Per_1 adempiuto all'incarico, individuando i valori richiesti sulla base dei criteri risultanti dalla normativa statale e regolamentale, con motivazione logica e coerente. 5 Art. 6, comma 5, Regolamento TARIC 2020: “
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore”. pagina 13 di 19 Premesso che tali osservazioni - comunque sollevate dal difensore e non dal c.t.p. - sono state tardivamente trasmesse al c.t.u. in data 15 gennaio 2025, devono altresì ritenersi non condivisibili.
3.1.1 Quanto alle contestazioni sul quesito peritale deve osservarsi come l'accertamento “della misura prevalente” dei rifiuti – ai fini della corretta determinazione del corrispettivo - era richiamato attraverso il riferimento alla “disciplina interna primaria” e a quella “regolamentare del Comune di ”. CP_1
Coerentemente la verifica effettuata dal c.t.u. è stata specifica e puntuale, non limitandosi ad individuare e quantificare i rifiuti speciali, ma correttamente ricostruendo la situazione anche sulla base del parametro della prevalenza (pag. 49 c.t.u.).
3.1.2 Così accertata la correttezza del quesito, in secondo luogo, non si condividono le contestazioni in merito alle modalità di indagine del c.t.u. – secondo la prospettazione attorea, limitate a documentazione prodotta ed esiti deposizioni testimoniali – in quanto la richiesta di sopralluogo, invocata dall'attrice durante il giudizio, non avrebbe permesso di verificare lo stato dei fatti con riferimento la periodo in oggetto di contestazione.
3.1.3 L'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio nell'acquisizione degli elementi probatori è superata dallo svolgimento dell'istruttoria della causa che ha permesso alle parti di prendere posizione e acquisire elementi di prova sia durante l'audizione dei testi sia in sede di osservazioni alla c.t.u.
3.1.4 A nulla rilevano, inoltre, le contestazioni formulate da parte attrice relativamente all'omessa ricostruzione della disciplina dell'assimilazione e alla debenza della quota fissa, poiché, mentre la prima, essendo estranea al thema decidendum poiché allegata tardivamente
(solamente nella conclusionale) non può essere esaminata, la seconda trova agevolmente riscontro nel disposto normativo.
3.1.5 Non si ritiene neppure condivisibile la richiesta di esenzione dei vani tecnici formulata da parte attrice, poiché, come già precisato dal c.t.u., l'assenza della planimetria commerciale non consente la verifica della superficie tassabile con conseguente impossibilità di applicare l'esenzione (pag. 49 c.t.u.: “Passando agli anni di interesse 2019 e 2020, nelle istanze presentate da ai fini Pt_1 dell'individuazione della superficie tassabile non risulta allegata alcuna planimetria dell'esercizio commerciale che ne consente la verifica e pertanto non è possibile applicare l'esenzione per area vani tecnici e area produttiva in tali anni”).
3.1.6. Infine, non viene in rilievo l'invocata impossibilità per i Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali ex art. 198, comma II, lett. g) D.lgs. 152/2006 (nel caso di mancata pagina 14 di 19 determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi e/o superamento di quest'ultimi, come nel caso di specie), poiché l'entrata in vigore del D. lgs. 116/2020 alla data del 26 settembre 2020 è successiva al momento dell'emissione delle fatture oggetto di contestazione.
3.2 Ciò premesso, dalle risultanze della c.t.u., all'esito dell'esame della documentazione in atti
(fotografie) e delle deposizioni testimoniali, è emersa l'eterogeneità dei rifiuti conferiti da Pt_1 rifiuti urbani (e assimilati a quelli urbani) ed imballaggi - in carta, in plastica e misti (beni
[...] alimentari confezionati e deperibili) e l'impossibilità di individuare la tipologia di alcuni rifiuti perché contenuti nei sacchi neri (così non potendosi determinare se secondari o terziari;
pag. 45
c.t.u.).
Il c.t.u. ha evidenziato l'impossibilità di differenziare, e conseguentemente quantificare, i rifiuti prodotti dall'attività commerciale in gestione a (pag. 49 c.t.u. “Per quanto riguarda Parte_1 invece l'area di vendita dell'esercizio commerciale non risulta dimostrata la prevalenza di produzione di rifiuti speciali per sostenere l'esenzione dalla tassa ai sensi dell'art. 1 comma 649 (primo periodo) legge 147/2013 richiesta nell'atto di citazione”).
3.3 Dall'istruttoria orale è, poi, emerso che l'attività commerciale gestita da produce Pt_1 rifiuti urbani per tutta la metratura assoggettata a tariffa e che, nei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani, conferisce anche imballaggi secondari e terziari (cfr. dichiarazioni Pt_1 testimoniali di e in data 4 aprile 2024 e in data Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
25 settembre 2024, sul cap. 4 “Vero che il giorno 15 settembre 2023, all'esterno del supermercato di , CP_1 ha esposto 2 cassonetti di rifiuto non riciclabile (da 1100 litri ciascuno), che erano riempiti al 100% della Pt_1 volumetria, come emerge dalla figura 2 del doc. 21, che si rammostra?” teste “È vero, anche in questo caso Tes_2 la fotografia l'ho scattata io. Dalla fotografia emerge che il contenitore non restava più chiuso perché totalmente occupato da rifiuti”; sul cap. 9: “Vero che all'interno di un cassonetto di rifiuto non riciclabile, in dotazione a Pt_1 il giorno 28 settembre 2023 erano presenti dei sacchi neri, degli imballaggi terziari e delle confezioni integre di beni alimentari, come emerge dalle figure 13 e 17 del doc. 21, che si rammostra, in una giornata diversa da quelle previste per la raccolta?” il teste “è vero, ho scattato io le foto. Dalla figura 17 si evidenzia che vi è un prodotto che Tes_2 andava smaltito nel cassonetto dell'organico mentre invece si trovava in quello dei rifiuti non riciclabili. Nella fotografia numero 13 si vedono carta e plastica sempre inseriti nei cassonetti di rifiuto non riciclabile in maniera errata perché Testi devono essere inseriti nei cassonetti della carta e della plastica”; “non so individuare se si tratti di imballaggio terziario, ma ho notato che del rifiuto riciclabile era stato erroneamente collocato in un cassonetto di rifiuto non riciclabile” e teste “confermo la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti;
la presenza dei Tes_4 materiali oggetto di fotografie, che avrebbero potuto essere differenziati scomponendone gli elementi, genera un maggiore costo di smaltimento”; sul cap. 11 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione
a il giorno 6 ottobre 2023 erano presenti beni alimentari (pane), imballaggi terziari e scatole di cartone, come Pt_1
pagina 15 di 19 emerge dalle figure 18, 19 e 20 del doc. 21, che si rammostra, in una giornata diversa da quelle previste per la raccolta?” teste “confermo la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti” e teste “sì, è Tes_4 Tes_2 vero;
preciso che non conosco la distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari;
tuttavia dalla fotografie emerge chiaramente che materiale riciclabile quale carta, prodotti alimentari e imballaggi di plastica erano inseriti all'interno dei cassonetti della raccolta indifferenziata anziché essere correttamente inseriti nei contenitori della carta, della plastica e dell'organico”; sul cap. 13 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione a il giorno 13 ottobre 2023 erano presenti imballaggi terziari, imballi e scatole di cartone, nonché scarti Pt_1 alimentari deperibili, come emerge dalle figure 21, 22 e 23 del doc. 21, che si rammostra?” teste “confermo Tes_4 la circostanza nei termini già precisati ai capitoli precedenti;
l'imballaggio terziario avrebbe dovuto essere smaltito con un canale dedicato da parte dell'utenza non domestica e non nei cassonetti dei rifiuti non riciclabili” e teste Tes_2
“confermo di aver scattato le fotografie dalle quali emerge che nei cassonetti dell'indifferenziata vi erano prodotti che avrebbero dovuto essere collocati in quelli della differenziata”; sul cap. 15 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, in dotazione a il giorno 20 ottobre 2023 erano presenti imballaggi terziari, imballi di Pt_1 cartone, oggetti ingombranti, sacchi neri e scarti alimentari deperibili, come emerge dalle figure 11, 24 e 25 del doc. 21, che si rammostra?” teste “È vero, ho fatto io le fotografie” e teste “confermo la circostanza nei Tes_2 Tes_4 termini già precisati ai capitoli precedenti;
preciso altresì in base al regolamento di servizio TARI non si possono usare sacchi neri perché è necessario poter controllare il contenuto e la presenza di eventuali rifiuti non legati al circuito urbano”; sul cap. 19 “Vero che all'interno dei cassonetti di rifiuto non riciclabile, esposti da il giorno 10 Pt_1 novembre 2023 erano presenti sacchi neri, imballaggi terziari e imballi di cartone e plastica, come emerge dalle figure
28, 29 e 30 del doc. 21, che si rammostra?” teste “confermo che le fotografie che mi vengono mostrate le ho Tes_6 scattate io”; sul cap. 22 “Vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 nei cassonetti di rifiuto non riciclabile esposti da - nei giorni previsti per lo svuotamento – erano presenti imballaggi, sacchi neri, Pt_1 scatole di cartone e cibi confezionati, della stessa tipologia di quelli raffigurati nelle fotografie contenute nel doc. 21”; sul cap. 24 “vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 7 settembre 2023, nei giorni previsti per lo CP_ svuotamento nel calendario predisposto da e dal Comune di , esponeva sempre tutti i cassonetti in CP_1 Pt_1 dotazione” teste “È vero che durante tutti gli svuotamenti che ho effettuato nel periodo temporale indicato Tes_2 ho sempre visto almeno due cassonetti della indifferenziata riempiti da molto spesso era presente anche un Pt_1 terzo cassonetto”; sul cap. 26 “Vero che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 7 settembre 2023 nei cassonetti di rifiuto non riciclabile esposti da - nei giorni previsti per lo svuotamento - erano presenti Pt_1 imballaggi, sacchi neri, scatole di cartone e cibi confezionati, della stessa tipologia di quelli raffigurati nelle fotografie contenute nel doc. 21 che si rammostra?” teste “confermo la circostanza” e teste “confermo Tes_6 Tes_4 integralmente quanto detto”; sul cap. 28 “Vero che il giorno 1° dicembre 2023, nel supermercato di , CP_1 Pt_1 ha esposto i cassonetti di rifiuto non riciclabile (da 1100 litri ciascuno), che si rammostrano (doc. 31) e che all'interno degli stessi erano presenti sacchi contenenti imballaggi terziari e confezioni di pane sfuso (tipo baguette) contenenti
l'alimento (doc.ti 32, 33 e 34, che si rammostrano)?” teste “si tratta sempre di fotografie che ho fatto io e Tes_6
pagina 16 di 19 che rappresentano ciò che era presente nei cassonetti dell'indifferenziata il primo dicembre 2023”).
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni e produzioni di parte attrice e alla luce delle risultanze della c.t.u. e delle dichiarazioni testimoniali, non vi è prova della produzione da parte dell'attrice di rifiuto di imballaggio terziario in via continuativa e prevalente per tutta l'area di vendita.
4. Sui costi di gestione servizio raccolta e sull'illegittimità dei piani economici finanziari.
Fermo che, come anche rilevato dalle convenute, le delibere IR (Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali dell'Emilia Romagna) di approvazione dei piani economici finanziari e i piani economici stessi sono atti interni all'ente comunale e che, in quanto atti autorizzativi, sono privi di riflessi esterni e che le relative contestazioni sono estranee all'oggetto della causa, dalle schede relative ai conteggi emerge che il calcolo della Tariffa è stato effettuato al netto dei proventi CONAI e della vendita di materiali (doc. 20 ). CP_2
Pertanto, la domanda di disapplicazione delle delibere comunali è inammissibile e la richiesta di accertamento della non debenza dei costi per gestione dei rifiuti da imballaggi è infondata.
5. Sulla domanda formulata, in via subordinata, dalla parte attrice di riduzione della tariffa
Parte attrice non ha dimostrato di aver avviato al recupero i propri rifiuti urbani con conseguente possibilità di richiedere la riduzione della tariffa, a condizione che servizio reso sia inferiore a quello ottimale.
Non solo, non ha nemmeno contestato peso del rifiuto raccolto, così come prospettato dalla parte convenuta, che ha fornito prova documentale e fotografica (docc. 13 – 19) del numero di cassonetti in dotazione al cliente - elemento utile per calcolare il servizio ottimale e quello reso. limitata a rilevare l'asserita violazione del contraddittorio nell'acquisizione delle Parte_1 prove fotografiche, senza tuttavia contestare le allegazioni e le produzioni fotografiche, con particolare riferimento al n. dei cassonetti utilizzati.
In ogni caso, la prova dei fatti allegati è avvenuta, nel pieno rispetto del contraddittorio, attraverso la escussione dei testi che de visu hanno accertato le circostanze riprodotte nelle fotografie.
È, pertanto, desumibile che la rappresentazione contenuta in tali fotografie corrisponda alla realtà dei fatti e che disponesse di molti più cassonetti rispetto a quelli che Parte_1 risulterebbero dal servizio ottimale e che li abbia utilizzati tutti anche nel periodo riferito alle fatture in contestazione.
pagina 17 di 19 Inoltre, dalla c.t.u. è emersa la correttezza applicazione da parte di delle riduzioni della CP_2 tariffa variabile per l'avvio autonomo al riciclo (applicata tutti gli anni tranne nel 2019), all'esito della verifica del numero dei contenitori per i rifiuti (pag. 51 e 52), del calcolo del numero di svuotamenti annui (pag. 53), del peso dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (pag. 53), calcolo del servizio ottimale (pag. 55).
Posto che il servizio reso è stato superiore a quello ottimale, non ha diritto alla Parte_1 riduzione.
6. Sulle spese di lite
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi in base allo scaglione di riferimento aumentati ex art. 4, comma 1 bis del d.m. 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, poste in via provvisoria a carico di entrambe le parti, sono definitivamente poste a carico di parte attrice con obbligo di rifusione di quanto nel frattempo versato dalla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
1672/2023, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore;
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, euro 9.900,80 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
3) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1 al , in persona del Sindaco pro tempore, euro 9.900,80 per compensi, Controparte_1 oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. (se dovuta);
4) PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio (liquidate con decreto depositato il 12 febbraio 2025) a carico di con obbligo di rifusione della quota Parte_1 anticipata da e dal;
CP_2 Controparte_1
5) RIGETTA nel resto.
RA, 29 settembre 2025
pagina 18 di 19 Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013: “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”. 2 Art. 9 Regolamento TARIC Comune di 2014: “il Comune determina annualmente, all'interno della delibera di CP_1 approvazione dei listini tariffari, i coefficienti di produzione di rifiuti desumendoli dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, del pagina 10 di 19