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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1247/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Soriano Calabro - Piazza Municipio 89831 Soriano Calabro VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004213987000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004213987000 I.C.I. 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003535711000 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003535711000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento notificata il
21.7.2025 e relativa Seguenti e sottese cartelle di pagamento: cartella esattoriale n. 13920140004213987000, relativa all'Imposta comunale sugli immobili (IMU)
(€ 296,00), dovuta al Comune di Soriano Calabro, per gli anni 2009 e 2010, e notificata - a dire della convenuta - in data 17/07/2014 dell'importo di € 346,18.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica della predetta e prodromica cartella nonché la prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Il Comune di Soriano Calabro ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dedotti dalla ricorrente, afferenti ad attività del concessionario.
Il concessionario (ADER) ha controdedotto, dal canto suo, di aver notificato la cartella a mani della destinataria il 17.7.2014 e che sarebbe infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il concessionario ha dato prova della notifica della previa cartella (il 9.7.2014, e non il 17.7.2014), ma non
è stata allegata prova della successiva notifica di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale utile per la prescrizione estintiva della pretesa, in specie spirato il 9.7.2019.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, in € 180,00 (oltre accessori come per legge).
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1247/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Soriano Calabro - Piazza Municipio 89831 Soriano Calabro VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004213987000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004213987000 I.C.I. 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003535711000 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003535711000 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento notificata il
21.7.2025 e relativa Seguenti e sottese cartelle di pagamento: cartella esattoriale n. 13920140004213987000, relativa all'Imposta comunale sugli immobili (IMU)
(€ 296,00), dovuta al Comune di Soriano Calabro, per gli anni 2009 e 2010, e notificata - a dire della convenuta - in data 17/07/2014 dell'importo di € 346,18.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica della predetta e prodromica cartella nonché la prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Il Comune di Soriano Calabro ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dedotti dalla ricorrente, afferenti ad attività del concessionario.
Il concessionario (ADER) ha controdedotto, dal canto suo, di aver notificato la cartella a mani della destinataria il 17.7.2014 e che sarebbe infondata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il concessionario ha dato prova della notifica della previa cartella (il 9.7.2014, e non il 17.7.2014), ma non
è stata allegata prova della successiva notifica di ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale utile per la prescrizione estintiva della pretesa, in specie spirato il 9.7.2019.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, in € 180,00 (oltre accessori come per legge).