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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 503/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 04/10/1965, con il patrocinio dell'Avv. GRILLI ELISA e dell'Avv.
LL RI, domicilio eletto come da procura
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), n. REPUBBLICA DOMINICANA CP_1 C.F._2
l'8.12.1971, con il patrocinio dell'Avv. Ceveriano CALDERON CERNA, domicilio eletto come da procura;
RESISTENTE
NONCHÉ IN CONFRONTO DI:
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. TARZIA RI ROBERTO domicilio eletto come da procura;
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
*
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER E SANTANA: “La pensione di reversibilità dovuta a Pt_1 seguito del decesso di , nato il [...] a [...] e deceduto a Pavia Persona_1
- 1 - il 24.6.2023, sarà erogata dall nella misura che segue: - Dal momento in cui CP_3 CP_3 ha accantonato, in via cautelativa, la quota di 300,00 € sul totale lordo della pensione e sino al marzo 2025: rimane ferma la somma netta già erogata a , mentre CP_1 ogni somma accantonata sarà erogata a;
- Per il Parte_1 periodo successivo, la pensione sarà percepita in eguale misura, al 50%, tra le signore e;
Spese compensate tra CP_1 Parte_1
e ”. CP_1 Parte_1
CONCLUSIONI PER : come da atto introduttivo. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. ha introdotto questo giudizio, nei confronti di Parte_1
e di , ai fini di ottenere in proprio favore una pronuncia ex art. 9, CP_1 CP_3 co. 3, legge 898/1970. La ricorrente ha dedotto:
− di essersi sposata con il 28.1.1991; Persona_1
− di aver divorziato dallo stesso il 1.7.2002;
− che con tale sentenza le era stato riconosciuto un assegno divorzile, da ultimo quantificato, con provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 17.12.2024, in
600,00 euro;
− che si è sposato il 4.3.2016 con;
Persona_1 CP_1
− che era titolare di pensione;
Persona_1 CP_3
− che è deceduto il 24.6.2023; Persona_1
− che avrebbe ottenuto la pensione di reversibilità per il defunto marito;
CP_1
− di trovarsi in condizioni economiche di necessità.
Si è costituita , confermando che ha presentato il 10.8.2023 domanda CP_3 CP_1 di pensione di reversibilità, poi liquidatale l'11.9.2023, con decorrenza dall'1.7.2023, in
1.014,65 euro. A seguito di domanda analoga di , l ha Parte_1 CP_3 rigettato l'istanza, ma ha progressivamente accantonato 300,00 euro in via cautelativa, in attesa di pronuncia del Tribunale.
Si è costituita , resistendo alle pretese della controparte. CP_1
2. In occasione dell'udienza di comparizione, e CP_1 Parte_1 hanno trovato un accordo circa la suddivisione dell'importo a ciascuna dovuto in
[...] ordine alla predetta pensione.
- 2 - La causa è stata quindi spedita in immediata decisione, senza richiesta di ulteriori termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
3. L'accordo così delineato non trova alcun ostacolo nella legge;
anzi, si pone in assoluta coerenza con le previsioni normative in proposito, così come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e merito.
Detto regime può quindi trovare pieno avallo da parte del Tribunale.
Le spese di giudizio possono essere compensate anche nei confronti di , la cui CP_3 evocazione in giudizio è necessaria in ragione del riconosciuto litisconsorzio in questa tipologia di lite (v. Cass. 9493/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto dell'accordo tra e , CP_1 Parte_1
DISPONE che “La pensione di reversibilità dovuta a seguito del decesso di
, nato il [...] a [...] e deceduto a Pavia il 24.6.2023, sarà Persona_1 erogata dall nella misura che segue: - Dal momento in cui ha accantonato, CP_3 CP_3 in via cautelativa, la quota di 300,00 € sul totale lordo della pensione e sino al marzo
2025: rimane ferma la somma netta già erogata a , mentre ogni CP_1 somma accantonata sarà erogata a;
- Per il Parte_1 periodo successivo, la pensione sarà percepita in eguale misura, al 50%, tra le signore
e;
Spese compensate tra CP_1 Parte_1
e ”; CP_1 Parte_1
2) Spese compensate anche nei rapporti con . CP_3
3) Alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 503/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. REPUBBLICA Parte_1 C.F._1
DOMINICANA il 04/10/1965, con il patrocinio dell'Avv. GRILLI ELISA e dell'Avv.
LL RI, domicilio eletto come da procura
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), n. REPUBBLICA DOMINICANA CP_1 C.F._2
l'8.12.1971, con il patrocinio dell'Avv. Ceveriano CALDERON CERNA, domicilio eletto come da procura;
RESISTENTE
NONCHÉ IN CONFRONTO DI:
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. TARZIA RI ROBERTO domicilio eletto come da procura;
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
*
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER E SANTANA: “La pensione di reversibilità dovuta a Pt_1 seguito del decesso di , nato il [...] a [...] e deceduto a Pavia Persona_1
- 1 - il 24.6.2023, sarà erogata dall nella misura che segue: - Dal momento in cui CP_3 CP_3 ha accantonato, in via cautelativa, la quota di 300,00 € sul totale lordo della pensione e sino al marzo 2025: rimane ferma la somma netta già erogata a , mentre CP_1 ogni somma accantonata sarà erogata a;
- Per il Parte_1 periodo successivo, la pensione sarà percepita in eguale misura, al 50%, tra le signore e;
Spese compensate tra CP_1 Parte_1
e ”. CP_1 Parte_1
CONCLUSIONI PER : come da atto introduttivo. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. ha introdotto questo giudizio, nei confronti di Parte_1
e di , ai fini di ottenere in proprio favore una pronuncia ex art. 9, CP_1 CP_3 co. 3, legge 898/1970. La ricorrente ha dedotto:
− di essersi sposata con il 28.1.1991; Persona_1
− di aver divorziato dallo stesso il 1.7.2002;
− che con tale sentenza le era stato riconosciuto un assegno divorzile, da ultimo quantificato, con provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 17.12.2024, in
600,00 euro;
− che si è sposato il 4.3.2016 con;
Persona_1 CP_1
− che era titolare di pensione;
Persona_1 CP_3
− che è deceduto il 24.6.2023; Persona_1
− che avrebbe ottenuto la pensione di reversibilità per il defunto marito;
CP_1
− di trovarsi in condizioni economiche di necessità.
Si è costituita , confermando che ha presentato il 10.8.2023 domanda CP_3 CP_1 di pensione di reversibilità, poi liquidatale l'11.9.2023, con decorrenza dall'1.7.2023, in
1.014,65 euro. A seguito di domanda analoga di , l ha Parte_1 CP_3 rigettato l'istanza, ma ha progressivamente accantonato 300,00 euro in via cautelativa, in attesa di pronuncia del Tribunale.
Si è costituita , resistendo alle pretese della controparte. CP_1
2. In occasione dell'udienza di comparizione, e CP_1 Parte_1 hanno trovato un accordo circa la suddivisione dell'importo a ciascuna dovuto in
[...] ordine alla predetta pensione.
- 2 - La causa è stata quindi spedita in immediata decisione, senza richiesta di ulteriori termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
3. L'accordo così delineato non trova alcun ostacolo nella legge;
anzi, si pone in assoluta coerenza con le previsioni normative in proposito, così come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e merito.
Detto regime può quindi trovare pieno avallo da parte del Tribunale.
Le spese di giudizio possono essere compensate anche nei confronti di , la cui CP_3 evocazione in giudizio è necessaria in ragione del riconosciuto litisconsorzio in questa tipologia di lite (v. Cass. 9493/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto dell'accordo tra e , CP_1 Parte_1
DISPONE che “La pensione di reversibilità dovuta a seguito del decesso di
, nato il [...] a [...] e deceduto a Pavia il 24.6.2023, sarà Persona_1 erogata dall nella misura che segue: - Dal momento in cui ha accantonato, CP_3 CP_3 in via cautelativa, la quota di 300,00 € sul totale lordo della pensione e sino al marzo
2025: rimane ferma la somma netta già erogata a , mentre ogni CP_1 somma accantonata sarà erogata a;
- Per il Parte_1 periodo successivo, la pensione sarà percepita in eguale misura, al 50%, tra le signore
e;
Spese compensate tra CP_1 Parte_1
e ”; CP_1 Parte_1
2) Spese compensate anche nei rapporti con . CP_3
3) Alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/06/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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