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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 10/12/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 202/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a TT BA (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/07/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Finamore del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Pescasseroli (AQ) al Corso Plistia n. 30 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Fera e Marco Cinquegrana del Foro di Napoli presso il cui studio sito in Castel di Sangro (AQ) è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2025: “…a) Sull'Affidamento: confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore;
b) Sull'assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione consensuale omologata il 22.09.2016, veniva stabilito come il sig.
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, debba corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di € 300,00, va considerato come, allo stato attuale, vi siano giustificati CP_1 motivi per la revoca e/o variazione dell'assegno posto a carico del sig. , in ragione Parte_1 del manifestarsi di circostanze nuove sopravvenute, modificative della situazione di fatto, rispetto 1 agli accordi stipulati con la separazione. Invero tali circostanze sono rappresentate dal fatto, confermato anche nel corso del presente giudizio, che la minore e stata e continua Persona_1 ad essere sostenuta economicamente moralmente, con dedizione ed affetto, direttamente dal padre,
, che provvede a tutte le esigenze morali e materiali di cui la stessa ha bisogno. A Parte_1 tale aspetto va ad aggiungersi l'impegno profuso da tutta la famiglia del verso la minore Parte_1 iniziato nel 2019, quando ed a seguito dell'allontanamento della nonna materna, sig.ra Parte_2
da TT BA, dove quest'ultima viveva ed accudiva personalmente la nipotina
[...]
, non potendosene occupare la madre impegnata per l'intera giornata in un Per_1 CP_1 altro paese, la minore trascorreva l'intera giornata a casa dei nonni paterni. Il trasferimento della nonna materna ha causato alla minore (all'epoca di soli 7 anni), sofferenza e turbamento per Per_1
l'abbandono subito, trovando immediato supporto e calore familiare esclusivamente nel padre,
, nonché, nei nonni paterni e nella famiglia dello stesso, cugini, zie e zii tutti Parte_1 residenti a [...]. Tale situazione oltre ad aver confortato e contribuito indubbiamente a riequilibrare lo stato emotivo della minore ha fatto venir meno l'obbligo da parte del sig.
[...]
di versare alla sig. , che ovviamente riteneva moralmente corretto non Parte_1 CP_1 richiedere, l'assegno di mantenimento destinato alla figlia minore, stante l'ineludibile fatto che lo stesso sin dal 2019, ed ancora oggi provvede direttamente e personalmente a tutte le esigenze della minore. c) Sul versamento della polizza vita intestata alla sig.ra : nella suddetta CP_1 separazione consensuale veniva stabilito come il sig. pagasse una rata di € 120,00 mensili Parte_1 per una polizza vita trentennale intestata alla sig.ra della quale è unica beneficiaria CP_1 ed è la sola a poterne disporre, completamente sottratta, come sostenuto dalla stessa compagnia di assicurazione, al controllo del che, pertanto, ha ritenuto opportuno stipulare, ad Parte_1 ottobre del 2018, una polizza di cui beneficiaria e la stessa figlia minore, , oltre ad Persona_1 effettuare un buono fruttifero postale intestato alla minore stessa del valore di rimborso a scadenza di € 7.545,65, quali risparmi effettuati a favore e sostegno della figlia. (doc.1) Conseguentemente, ed in ragione di ciò, si chiede di revocare il pagamento della rata mensile posta a carico di
[...]
inerente la polizza intestata alla sig.ra e di cui la stessa è esclusiva beneficiaria e Parte_1 CP_1 sostituirla con la Polizza N. 24440839 stipulata il 26/10/2018, dal ricorrente di cui beneficiaria e
. d) Sul 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago, poste, con la Persona_1 summenzionata separazione consensuale, a carico del sig. , si precisa come le stesse Parte_1 siano sostenute, ormai da tempo, interamente dal sig. , come da dichiarazioni versate in Parte_1 atti e da ultimo come da fattura E3, del 7.5.2025, dell'importo di euro 480,00 rilasciata dal Centro Ippico “Vallecupa” al sig. per le ore di cavallo svolte dalla minore da gennaio ad Parte_1 aprile 2025 (doc.2), oltre alle esigenze manifestate direttamente dalla minore inerente vestiario e svago con le proprie amiche, sostenute volentieri dal ricorrente (doc.3).In ragione quanto innanzi precisato si chiede che venga modificato il predetto obbligo del 50%, in quanto lo stesso ricorrente provvede in maniera diretta e totale.*********Ciò premesso, preliminarmente si fa rilevare, ancora una volta, la ferma volontà del sig. di voler provvedere direttamente al Parte_1 mantenimento della figlia , nell'equo contemperamento degli elementi giudizialmente emersi Per_1 in sede di udienza presidenziale, relativi alle condizioni economiche del ricorrente che non paiono mutate rispetto a quelle poste a base degli accordi di separazione ed alla pacifica circostanza emersa dagli atti di causa relativa al parziale adempimento degli obblighi alimentari per il mezzo del mantenimento diretto per il tramite del proprio ascendente. Sul punto giova ricordare come sia divenuta evidenza processuale il fatto che quest'ultimo insieme alla propria famiglia, nonché nonni
2 di , si sia adoperato quotidianamente sin dal 2019, nei confronti della minore. In merito a tale Per_1 ultima circostanza si precisa, in questa sede, come la frequentazione della minore a casa del nonno paterno è diminuita da quando si è instaurato tale procedimento. La speranza, nutrita dal ricorrente, nonché, dal nonno è che ciò sia dovuto alla crescita della minore che all'età di 12 anni preferisce frequentare le proprie amichette e non ad eventuali ulteriori circostanze che potrebbero risultare spiacevoli e negative per la crescita e la serenità della minore stessa. Alla luce quindi di questi incontestati elementi, ritenuto legittimo poter richiedere che l'Ill.mo Tribunale adito accerti l'intervenuta modifica tacita delle condizioni di separazione avendo i coniugi di fatto esercitato le proprie potestà in regime di bi genitorialità o cogenitorialità per tutto il tempo della separazione. Sul punto non può non constatarsi che al di là dei contrasti giudiziali l'iniziativa lodevole oggettivamente posta in essere dai genitori, ha consentito alla minore di esercitare il diritto ad un più stretto rapporto con entrambi in conformità di quanto previsto dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e dalla Legge n. 176/1991, nonché a quanto statuito da ultimo dalla SC Cass nella sent. n. 26697/23. Sebbene l'art. 337 ter c.c., precisi che, salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti il Giudice stabilisca, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico per il figlio minore al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tuttavia in casi come il nostro, dove il minore trascorre parte della giornata con la famiglia paterna, è legittimo poter invocare una quantificazione della parte inerente il mantenimento diretto. In tal senso si ribadisce come lo stesso Tribunale di Roma, ha concesso il mantenimento diretto del padre nei confronti del figlio garantendo così, in maniera concreta, la effettiva bigenitorialità. L'orientamento espresso con tale pronunzia richiede quindi che i Giudici di merito, nei casi di affido condiviso piuttosto che disporre, in via apodittica e pressoché automatica, l'assegno di mantenimento, vaglino la possibilità del mantenimento diretto, fornendo adeguata motivazione di una scelta operata in senso opposto, così sostanziando l'inciso “ove necessario” di cui all'art. 155 comma 4 c.c. e tutelando in maniera più concreta il diritto della prole alla bigenitorialità e il diritto del genitore non collocatario a partecipare alla vita dei propri figli come sostenuto dalla miglior Giurisprudenza di merito (Trib. di La Spezia, ord. del 14 marzo 2007; Trib. di Catania, del 25 settembre 2009; Trib. di Bologna, ord. del 18 gennaio 2010). A ciò si aggiunga che un ulteriore elemento che fa emergere la legittimità della richiesta formulata da parte del , ovvero il fatto che la sig.ra non si sia mai attivata, Parte_1 CP_1 neanche in via stragiudiziale, per il recupero delle somme per il mancato pagamento delle prestazioni alimentari così come convenute negli accordi di separazione, indice questo del fatto che le prestazioni offerte dai familiari del ricorrente fossero ritenute più che sufficienti ad integrare il mancato versamento di dette somme. In ragione di quanto sopra precisato si insite nelle richieste avanzate in sede di udienza presidenziale. In merito al mantenimento si rinnova la volontà del ricorrente di poter continuare con un mantenimento diretto della minore o in subordine di corrispondere alla sig.ra
, che risulta essere formalmente genitore collocatario, ruolo di fatto superato nella CP_1 vita pratica, la somma proposta anche in via bonaria nel corso del presente procedimento e rifiutata da controparte, di 150,00 € al mese, o la somma che la S.V. Ill.ma riterrà equa in considerazione della attività realmente svolta dal ricorrente. Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle spiegate conclusioni”.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2025, chiedendo “Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
2) Rigettarsi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente;
3) Confermarsi l'assegno mensile con aggiornamento all'attualità (Istat) pari ad € 357,60 all'attualità; 4) Confermarsi il
3 pagamento mensile del rateo di polizza come da impegno assunto dal signor in sede Parte_1 di separazione consensuale;
5) Condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
6) Emettersi ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 26.6.2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 chiedendo, previa conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e a parziale
[...] modifica delle condizioni concordate in sede separativa, la revoca dell'obbligo di versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia;
la revoca del pagamento della rata mensile di una polizza vita trentennale intestata a e dell'obbligo di provvedere al 50% delle CP_1 spese extrascolastiche di sport e svago per la minore.
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha esposto:
-di avere in data 16.05.2009 contratto matrimonio concordatario con a TT BA CP_1
(AQ), trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.1, P. 2, S. A, anno 2009;
-che dall'unione in data 18.2.2012 è nata a [...] la figlia Per_1
-che con decreto del 22.9.2016 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate fra i coniugi nel ricorso congiunto e confermate all'udienza di comparizione, stabilendo in particolare l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza e Per_1 collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, il diritto del ricorrente di frequentare la figlia secondo il calendario stabilito;
l'obbligo, a carico di , di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere alle spese scolastiche, mediche straordinarie e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., ludiche e sportive occorrenti per la minore nella misura del 50% ciascuno e l'obbligo, a carico di
, di continuare a pagare l'importo di € 120,00 mensili per la polizza trentennale stipulata Parte_1 nell'anno 2013 con per la figlia Controparte_2 Per_1
-che la moglie ha spontaneamente rilasciato la casa coniugale e si è trasferita a vivere a TT BA (AQ);
-che dall'anno 2019, a seguito del trasferimento della nonna materna, la figlia viene accudita Per_1 prevalentemente dal padre e dalla di lui famiglia, atteso che si reca quotidianamente per CP_1 motivi di lavoro nella città di Castel di Sangro, dove trascorre l'intera giornata fino a sera;
-che dal mese di settembre 2023 la figlia frequenta la scuola dell'obbligo a BA e dall'uscita da scuola si reca nella casa paterna, dove pranza con il padre e il nonno paterno e ivi trascorre l'intero pomeriggio;
-di avere stipulato in data 10.10.2018 una polizza con Alleanza Assicurazioni Vita, di cui è beneficiaria la figlia Per_1
-di avere sostenuto interamente le spese sportive della figlia di taekwondo ed equitazione;
-che successivamente alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione fra i coniugi;
-che si rende necessario, alla luce delle circostanze sopravvenute, revocare il mantenimento della
4 figlia minore, in ragione della circostanza che dall'anno 2019 egli provvede al mantenimento diretto della stessa, nonché gli ulteriori obblighi economici posti a carico di in sede separativa. Parte_1
Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con memoria difensiva del 23. 8.2024 si è costituita , la quale, pur aderendo alla CP_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, previa conferma dell'obbligo di di versare l'importo rivalutato di € 357,60 a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia e dell'obbligo di pagamento del rateo di polizza, come da impegno assunto in sede separativa. Il tutto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie istanze parte resistente ha dedotto:
- che in sede di separazione le parti hanno congiuntamente richiesto l'affidamento condiviso, concordando espressamente una facoltà di deroga del calendario;
-che non si è verificata alcuna variazione dell'assetto concordato in sede separativa e, in ogni caso, ciò non potrebbe comportare una revoca e/o diminuzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento del padre, attesa l'estrema modestia dell'assegno concordato a fronte della sproporzione economico-patrimoniale del rispetto alla propria;
Parte_1
-che non corrisponde al vero la circostanza, dedotta da controparte, secondo la quale dal mese di gennaio 2019 la minore vivrebbe col padre;
-che dal mese di gennaio 2019 è rimasto inadempiente all'obbligo di versamento del Parte_1 mantenimento per la minore, costringendola a sporgere querela il 2.4.2024 e ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà pro quota di;
Parte_1
-che il ricorrente è titolare di una ditta di idraulica, costituita nel lontano 2011, costituente invero continuazione di un'attività iniziata nel gennaio 1994 dal padre del ricorrente;
è titolare per 1/3 di una villetta con autorimessa e di 7 terreni, dei quali sei pro quota ed uno per intero, di due autoveicoli, uno dei quali acquistato nel 2021 (quindi dopo la separazione) del valore di ben € 40.640,00 e ricava reddito anche dalla sua attività di operatore del 118;
-di collaborare saltuariamente come volontaria con una clinica veterinaria, ricevendo piccoli compensi sempre al di sotto della soglia di tassabilità ed ammontanti a circa € 2.000,00 annui e di svolgere lavori occasionali come pet sitter, con un sensibile peggioramento della situazione economica rispetto all'epoca della separazione, allorquando godeva di migliori introiti come assicuratrice;
di non essere titolare di beni immobili e di possedere una vecchia Lancia Y immatricolata nel 2013;
-di aver rinunciato al diritto di abitazione sulla casa familiare e di vivere attualmente con la figlia e col padre in un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
-di essere aiutata dalla propria famiglia d'origine, in particolare dal padre, che la supporta nell'accudimento della figlia minore;
-di aver dovuto affrontare da gennaio 2019, a seguito del trasferimento della propria madre, un periodo di difficoltà economiche ed emotive;
di aver dovuto incrementare l'orario di lavoro per far fronte alle aumentate spese, recandosi ogni giorno a Castel di Sangro per lavoro e tornando alle ore 19 circa;
-che la bambina all'uscita da scuola pranza e trascorre il pomeriggio abitualmente a casa del nonno
5 paterno, facendo rientro nella casa materna per cenare e dormire;
-che la minore trascorre tutte le festività, i week end e le estati con la madre e la famiglia materna;
-di aver sostenuto le spese per l'attività di equitazione della figlia e le spese scolastiche e che attualmente sopporta interamente le spese ordinarie e straordinarie, in quanto dal 2019 è Parte_1 rimasto totalmente inadempiente rispetto agli oneri di mantenimento assunti in sede di separazione, al punto da costringere la resistente a sporgere querela.
Ha concluso come in atti.
4.Effettuate le integrazioni documentali richieste con il decreto di fissazione della prima udienza (ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché dichiarazione relativa alla titolarità di conti correnti e giacenza media) a cura di parte ricorrente, nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente ha contestato il contenuto dell'avversa memoria difensiva;
la resistente ha ribadito l'incompleta produzione in giudizio della documentazione fiscale di parte avversa e l'atteggiamento inattendibile di controparte, teso a celare una condizione economica florida, incompatibile con la richiesta di revoca del mantenimento.
5.All'udienza di comparizione del 26.09.2024 le parti sono state interrogate liberamente;
in data 19.2.2025 si è proceduto all'ascolto della minore. All'esito, provvedendo in via temporanea e urgente, è stato confermato il contenuto dell'accordo di separazione in relazione all'affidamento condiviso della minore e al suo collocamento prevalente, nonché alle frequentazioni con il padre;
ha altresì confermato il contributo del mantenimento a carico di;
è stato infine ordinato al ricorrente Parte_1 la produzione della dichiarazione fiscale 2024 e al terzo Alleanza Assicurazioni Spa la produzione della documentazione relativa alla polizza stipulata dal ricorrente, con rigetto delle ulteriori richieste istruttorie.
La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, è stata successivamente rimessa dinanzi al Giudice istruttore per consentire l'acquisizione della documentazione integrativa ex art. 473-bis.12, comma 3, lett. c) c.p.c. (estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni), nonché eventuale documentazione relativa alla percezione dell'Assegno Unico Universale per la minore.
Il Giudice istruttore ha ordinato il deposito della suddetta documentazione entro il termine del 10.10.2025, fissando per la nuova discussione l'udienza cartolare del 23.10.2025, assegnando alle parti termine sino a tale udienza per il deposito di note conclusive.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Pronuncia sullo status.
Deve anzitutto darsi luogo alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi.
L'esame degli atti processuali e la manifestata volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche, per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle domande accessorie.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versare l'assegno mensile di € 300,00 in favore del coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, in ragione di nuove circostanze di fatto,
6 intervenute successivamente alla separazione, che avrebbero radicalmente mutato la regolamentazione dell'affidamento della minore concordato in fase separativa.
In sede di separazione le parti concordavano l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, con diritto del padre di frequentare la figlia due pomeriggi a settimana, di regola il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21 (con facoltà di pernottamento) nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Il ricorrente ha dedotto che a far data dall'anno 2019, a seguito del trasferimento della nonna materna da TT BA, ha accudito in modo prevalente la figlia, provvedendo direttamente, con l'aiuto dei propri genitori, al suo sostentamento morale ed economico, stante l'assenza quotidiana e costante della madre, impegnata tutto il giorno per lavoro. Inoltre, dal mese di settembre 2023 la ragazza frequenta la scuola dell'obbligo a BA e dall'uscita da scuola si reca con l'autobus alla casa paterna, dove pranza con il padre e il nonno paterno e ivi trascorre l'intero pomeriggio, tornando nella residenza materna solo al momento della cena.
La resistente ha esposto che negli ultimi anni e proprio a far data dal trasferimento della propria madre, per far fronte alle aumentate esigenze economiche familiari, si reca giornalmente a Castel di Sangro per lavorare in una clinica veterinaria, facendo rientro alle ore 19 circa, confermando la circostanza che effettivamente la figlia dall'uscita da scuola, permane abitualmente a casa del Per_1 nonno paterno, facendo rientro nella residenza materna per cenare e dormire.
In sede di audizione della minore, quest'ultima ha dichiarato di frequentare la scuola secondaria di primo grado a BA, dal lunedì al venerdì e con due rientri pomeridiani e che in precedenza, fino all'anno 2024, pranzava tutti i giorni presso la casa paterna e in alcune occasioni si tratteneva non solo per il pranzo e per trascorrere il pomeriggio, ma anche per dormire, mentre attualmente dorme esclusivamente nella residenza materna, pur rimanendo libera di frequentare il padre e i nonni durante la settimana secondo la propria volontà.
Inoltre, le parti hanno danno atto che almeno da un anno la figlia trascorre il fine settimana, le vacanze estive e le festività con la madre e i suoi parenti.
È emerso, quindi, che il calendario di visite concordato dalle parti in sede separativa non è stato più attuato, avendo le parti optato gradualmente per una libera frequentazione del genitore non collocatario (e del suo ramo parentale) da parte di Per_1
La variazione del calendario di visite padre-figlia, tuttavia, riconducibile - almeno a far data dal 2024
- ad un mero mutamento della routine quotidiana, se da un lato ha implicato maggiori compiti di cura per , in considerazione dei prolungati e costanti periodi di permanenza della figlia, dall'altro Parte_1 non ha comportato alcuna radicale modifica dell'affidamento idonea a giustificare una possibile revoca del mantenimento, o anche solo una significativa riduzione dell'obbligo del mantenimento a carico del ricorrente.
A ciò si aggiunga che l'assetto di frequentazione attualmente vigente fra le parti si configura come prassi flessibile e informale che non altera la natura dell'affidamento condiviso della minore.
Né può dirsi che le parti si siano accordate per un affidamento condiviso paritetico, o che la minore trascorra in forma stabile pari giorni o pari settimane con la madre e il padre, dovendosi piuttosto ritenere che la stessa sia libera di vedere il padre e frequentare la casa paterna secondo i propri 7 desideri, pur mantenendo il collocamento prevalente e la residenza presso la madre.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai ampiamente consolidato (Cass. n. 18187/2006; Cass. n. 16736/2011; Cass. 26060/2014, Cass. 19323/2020), l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è un istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Peraltro, anche nel caso di collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, l'obbligo di versare un assegno non verrebbe meno in presenza di una significativa differenza reddituale dei genitori, come nel caso che ci occupa.
La domanda di revoca dell'obbligo al mantenimento della figlia, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle evidenze emerse in sede di audizione della minore, che ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con l'attuale flessibile regolamentazione dell'affidamento, si ritiene opportuno formalizzare l'assetto odierno, in ossequio al principio dell'interesse superiore della minore, evitando di imporre un rigido calendario di visite, pur rappresentando che, per il futuro, dovrà essere garantito alla minore di trascorrere alternativamente con entrambi i genitori anche i week-end, le festività e il periodo delle vacanze estive. La minore continuerà a vivere e risiedere prevalentemente presso la madre, rimanendo libera di pranzare e/o trascorrere tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 19, presso la residenza paterna;
il padre avrà diritto di frequentare liberamente la figlia, senza interferire con le esigenze scolastiche della minore, almeno due volte a settimana, nonché a week- end alternati. Per le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il periodo dal 23/12 al 30/12 ovvero quello dal 30/12 al 06/01; per il periodo di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì successivo e così, in modo alternato, per gli anni successivi, salvo sempre diverso accordo fra i coniugi;
anche per gli altri giorni festivi e ulteriori festività civili e religiose si osserverà il criterio dell'alternanza; il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive (nei mesi di luglio/agosto) per due settimane, anche non necessariamente consecutive.
Per quanto concerne l'entità del mantenimento, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base delle dichiarazioni rese in udienza nel corso dell'interrogatorio libero e della documentazione prodotta, risulta che risiede in una Parte_1 abitazione di proprietà paterna, è un artigiano nel settore termoidraulico e manutenzione caldaie e autista soccorritore presso il 118, con un reddito annuo netto per gli anni 2021 e 2022 di circa € 25.000,00;e, per l'anno 2023, di oltre € 29.000,00. è comproprietario di un terreno sito nella zona artigianale di TT BA, titolare di un terzo di un immobile e di alcuni terreni agricoli per effetto
8 della successione ereditaria della madre, è proprietario di un'automobile, per la quale sostiene € 300 mensile di rata di finanziamento, e di n. 2 furgoni, (sopportando un'ulteriore rata mensile € 300 a titolo di finanziamento del secondo furgone).
La sig.ra vive a TT BA, insieme alla minore e al padre, in un alloggio di proprietà CP_1 comunale assegnato a quest'ultimo, con un affitto mensile di circa € 90 mensili;
è titolare di un contratto di lavoro occasionale (a far data dal 2018) con una clinica veterinaria, dal quale ha dichiarato di ricavare circa € 450 mensili, è titolare di un'automobile e di una Postepay che utilizza per le necessità quotidiane.
Alla luce di tali evidenze, in considerazione dei presumibili maggiori tempi di permanenza della minore presso il padre, della valenza della collaborazione di nelle attività sportive della Parte_1 figlia e delle accresciute esigenze della minore, l'assegno dovuto da a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia può essere fissato nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Non può trovare accoglimento la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di provvedere al 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago per la minore, non rinvenendosi nella posizione reddituale delle parti, per come sopra esposto, variazioni significative rispetto all'epoca della separazione.
Da ultimo non vi è luogo a provvedere sulla domanda di revoca del pagamento della rata mensile inerente la polizza intesta a , risultando la stessa inammissibile. CP_1
Invero, l'impegno de quo, assunto da in sede di separazione, non può considerarsi Parte_1 contenuto essenziale dell'accordo separativo, costituendo un negozio giuridico autonomo a contenuto eventuale o accessorio concluso dai coniugi in occasione della separazione, non direttamente correlato ai doveri di solidarietà coniugale post-separazione, e dunque non modificabile e/o revocabile dal Giudice divorzile.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20034/2024, in tema di separazione consensuale, ha statuito che gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che quindi non può revocarli o modificarne il contenuto.
Nel caso di specie i coniugi hanno concordemente inserito nell'accordo separativo l'impegno di a continuare a pagare la somma di € 120,00 mensili per una polizza vita trentennale Parte_1 stipulata nel corso del matrimonio, con la chiara finalità di sistemazione di un rapporto giuridico maturato nel corso della vicenda matrimoniale e dunque estraneo al contenuto essenziale dell'accordo omologato. In ogni caso, dall'estratto prodotto da , risulta che dall'anno 2018 il medesimo Parte_1 provvede al pagamento di una rata mensile di € 80,00 per una polizza decorrente dal 27.10.2018 (della quale sono beneficiari sia il ricorrente che la figlia minore), e che l'ammontare complessivo dei premi 9 versati al 27/05/2025 è di € 5.705,00.
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art. 5, comma 6, del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisionale avuto riguardo all'attività difensiva in concreto espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 16.05.2009 in TT BA (AQ), trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1 civile del predetto Comune al n.1, P. 2, S. A, anno 2009;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-rigetta la domanda, formulata da , di revoca dell'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_1
-rigetta la domanda, formulata da , di revoca dell'obbligo di contribuire al Parte_1 pagamento del 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago;
-conferma l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-disciplina il diritto di visita di con la figlia secondo il seguente calendario: la Parte_1 Per_1 minore sarà libera di pranzare e/o trascorrere tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 19, presso la residenza paterna;
il padre avrà diritto di frequentare liberamente la figlia, senza interferire con le esigenze scolastiche della minore, almeno due volte a settimana, nonché a week-end alternati. Per le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il periodo dal 23/12 al 30/12 ovvero quello dal 30/12 al 06/01; per il periodo di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì successivo e così, in modo alternato, per gli anni successivi, salvo sempre diverso accordo fra i coniugi;
anche per gli altri giorni festivi e ulteriori festività civili e religiose si osserverà il criterio dell'alternanza; il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive (nei mesi di luglio/agosto) per due settimane, anche non necessariamente consecutive;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
, a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in favore di entro il 5 di ogni CP_1 mese;
-dispone che e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle Parte_1 CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande.
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1
10 complessivamente in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 202/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a TT BA (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/07/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Finamore del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Pescasseroli (AQ) al Corso Plistia n. 30 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Fera e Marco Cinquegrana del Foro di Napoli presso il cui studio sito in Castel di Sangro (AQ) è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2025: “…a) Sull'Affidamento: confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla cura, istruzione ed educazione della minore;
b) Sull'assegno di mantenimento: Premesso che in sede di separazione consensuale omologata il 22.09.2016, veniva stabilito come il sig.
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, debba corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di € 300,00, va considerato come, allo stato attuale, vi siano giustificati CP_1 motivi per la revoca e/o variazione dell'assegno posto a carico del sig. , in ragione Parte_1 del manifestarsi di circostanze nuove sopravvenute, modificative della situazione di fatto, rispetto 1 agli accordi stipulati con la separazione. Invero tali circostanze sono rappresentate dal fatto, confermato anche nel corso del presente giudizio, che la minore e stata e continua Persona_1 ad essere sostenuta economicamente moralmente, con dedizione ed affetto, direttamente dal padre,
, che provvede a tutte le esigenze morali e materiali di cui la stessa ha bisogno. A Parte_1 tale aspetto va ad aggiungersi l'impegno profuso da tutta la famiglia del verso la minore Parte_1 iniziato nel 2019, quando ed a seguito dell'allontanamento della nonna materna, sig.ra Parte_2
da TT BA, dove quest'ultima viveva ed accudiva personalmente la nipotina
[...]
, non potendosene occupare la madre impegnata per l'intera giornata in un Per_1 CP_1 altro paese, la minore trascorreva l'intera giornata a casa dei nonni paterni. Il trasferimento della nonna materna ha causato alla minore (all'epoca di soli 7 anni), sofferenza e turbamento per Per_1
l'abbandono subito, trovando immediato supporto e calore familiare esclusivamente nel padre,
, nonché, nei nonni paterni e nella famiglia dello stesso, cugini, zie e zii tutti Parte_1 residenti a [...]. Tale situazione oltre ad aver confortato e contribuito indubbiamente a riequilibrare lo stato emotivo della minore ha fatto venir meno l'obbligo da parte del sig.
[...]
di versare alla sig. , che ovviamente riteneva moralmente corretto non Parte_1 CP_1 richiedere, l'assegno di mantenimento destinato alla figlia minore, stante l'ineludibile fatto che lo stesso sin dal 2019, ed ancora oggi provvede direttamente e personalmente a tutte le esigenze della minore. c) Sul versamento della polizza vita intestata alla sig.ra : nella suddetta CP_1 separazione consensuale veniva stabilito come il sig. pagasse una rata di € 120,00 mensili Parte_1 per una polizza vita trentennale intestata alla sig.ra della quale è unica beneficiaria CP_1 ed è la sola a poterne disporre, completamente sottratta, come sostenuto dalla stessa compagnia di assicurazione, al controllo del che, pertanto, ha ritenuto opportuno stipulare, ad Parte_1 ottobre del 2018, una polizza di cui beneficiaria e la stessa figlia minore, , oltre ad Persona_1 effettuare un buono fruttifero postale intestato alla minore stessa del valore di rimborso a scadenza di € 7.545,65, quali risparmi effettuati a favore e sostegno della figlia. (doc.1) Conseguentemente, ed in ragione di ciò, si chiede di revocare il pagamento della rata mensile posta a carico di
[...]
inerente la polizza intestata alla sig.ra e di cui la stessa è esclusiva beneficiaria e Parte_1 CP_1 sostituirla con la Polizza N. 24440839 stipulata il 26/10/2018, dal ricorrente di cui beneficiaria e
. d) Sul 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago, poste, con la Persona_1 summenzionata separazione consensuale, a carico del sig. , si precisa come le stesse Parte_1 siano sostenute, ormai da tempo, interamente dal sig. , come da dichiarazioni versate in Parte_1 atti e da ultimo come da fattura E3, del 7.5.2025, dell'importo di euro 480,00 rilasciata dal Centro Ippico “Vallecupa” al sig. per le ore di cavallo svolte dalla minore da gennaio ad Parte_1 aprile 2025 (doc.2), oltre alle esigenze manifestate direttamente dalla minore inerente vestiario e svago con le proprie amiche, sostenute volentieri dal ricorrente (doc.3).In ragione quanto innanzi precisato si chiede che venga modificato il predetto obbligo del 50%, in quanto lo stesso ricorrente provvede in maniera diretta e totale.*********Ciò premesso, preliminarmente si fa rilevare, ancora una volta, la ferma volontà del sig. di voler provvedere direttamente al Parte_1 mantenimento della figlia , nell'equo contemperamento degli elementi giudizialmente emersi Per_1 in sede di udienza presidenziale, relativi alle condizioni economiche del ricorrente che non paiono mutate rispetto a quelle poste a base degli accordi di separazione ed alla pacifica circostanza emersa dagli atti di causa relativa al parziale adempimento degli obblighi alimentari per il mezzo del mantenimento diretto per il tramite del proprio ascendente. Sul punto giova ricordare come sia divenuta evidenza processuale il fatto che quest'ultimo insieme alla propria famiglia, nonché nonni
2 di , si sia adoperato quotidianamente sin dal 2019, nei confronti della minore. In merito a tale Per_1 ultima circostanza si precisa, in questa sede, come la frequentazione della minore a casa del nonno paterno è diminuita da quando si è instaurato tale procedimento. La speranza, nutrita dal ricorrente, nonché, dal nonno è che ciò sia dovuto alla crescita della minore che all'età di 12 anni preferisce frequentare le proprie amichette e non ad eventuali ulteriori circostanze che potrebbero risultare spiacevoli e negative per la crescita e la serenità della minore stessa. Alla luce quindi di questi incontestati elementi, ritenuto legittimo poter richiedere che l'Ill.mo Tribunale adito accerti l'intervenuta modifica tacita delle condizioni di separazione avendo i coniugi di fatto esercitato le proprie potestà in regime di bi genitorialità o cogenitorialità per tutto il tempo della separazione. Sul punto non può non constatarsi che al di là dei contrasti giudiziali l'iniziativa lodevole oggettivamente posta in essere dai genitori, ha consentito alla minore di esercitare il diritto ad un più stretto rapporto con entrambi in conformità di quanto previsto dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e dalla Legge n. 176/1991, nonché a quanto statuito da ultimo dalla SC Cass nella sent. n. 26697/23. Sebbene l'art. 337 ter c.c., precisi che, salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti il Giudice stabilisca, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico per il figlio minore al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tuttavia in casi come il nostro, dove il minore trascorre parte della giornata con la famiglia paterna, è legittimo poter invocare una quantificazione della parte inerente il mantenimento diretto. In tal senso si ribadisce come lo stesso Tribunale di Roma, ha concesso il mantenimento diretto del padre nei confronti del figlio garantendo così, in maniera concreta, la effettiva bigenitorialità. L'orientamento espresso con tale pronunzia richiede quindi che i Giudici di merito, nei casi di affido condiviso piuttosto che disporre, in via apodittica e pressoché automatica, l'assegno di mantenimento, vaglino la possibilità del mantenimento diretto, fornendo adeguata motivazione di una scelta operata in senso opposto, così sostanziando l'inciso “ove necessario” di cui all'art. 155 comma 4 c.c. e tutelando in maniera più concreta il diritto della prole alla bigenitorialità e il diritto del genitore non collocatario a partecipare alla vita dei propri figli come sostenuto dalla miglior Giurisprudenza di merito (Trib. di La Spezia, ord. del 14 marzo 2007; Trib. di Catania, del 25 settembre 2009; Trib. di Bologna, ord. del 18 gennaio 2010). A ciò si aggiunga che un ulteriore elemento che fa emergere la legittimità della richiesta formulata da parte del , ovvero il fatto che la sig.ra non si sia mai attivata, Parte_1 CP_1 neanche in via stragiudiziale, per il recupero delle somme per il mancato pagamento delle prestazioni alimentari così come convenute negli accordi di separazione, indice questo del fatto che le prestazioni offerte dai familiari del ricorrente fossero ritenute più che sufficienti ad integrare il mancato versamento di dette somme. In ragione di quanto sopra precisato si insite nelle richieste avanzate in sede di udienza presidenziale. In merito al mantenimento si rinnova la volontà del ricorrente di poter continuare con un mantenimento diretto della minore o in subordine di corrispondere alla sig.ra
, che risulta essere formalmente genitore collocatario, ruolo di fatto superato nella CP_1 vita pratica, la somma proposta anche in via bonaria nel corso del presente procedimento e rifiutata da controparte, di 150,00 € al mese, o la somma che la S.V. Ill.ma riterrà equa in considerazione della attività realmente svolta dal ricorrente. Si confida, pertanto, nell'accoglimento delle spiegate conclusioni”.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 22.10.2025, chiedendo “Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio fra le parti;
2) Rigettarsi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente;
3) Confermarsi l'assegno mensile con aggiornamento all'attualità (Istat) pari ad € 357,60 all'attualità; 4) Confermarsi il
3 pagamento mensile del rateo di polizza come da impegno assunto dal signor in sede Parte_1 di separazione consensuale;
5) Condannarsi parte ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio;
6) Emettersi ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 26.6.2024 ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 chiedendo, previa conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e a parziale
[...] modifica delle condizioni concordate in sede separativa, la revoca dell'obbligo di versare la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia;
la revoca del pagamento della rata mensile di una polizza vita trentennale intestata a e dell'obbligo di provvedere al 50% delle CP_1 spese extrascolastiche di sport e svago per la minore.
Il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha esposto:
-di avere in data 16.05.2009 contratto matrimonio concordatario con a TT BA CP_1
(AQ), trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n.1, P. 2, S. A, anno 2009;
-che dall'unione in data 18.2.2012 è nata a [...] la figlia Per_1
-che con decreto del 22.9.2016 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione consensuale alle condizioni concordate fra i coniugi nel ricorso congiunto e confermate all'udienza di comparizione, stabilendo in particolare l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza e Per_1 collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, il diritto del ricorrente di frequentare la figlia secondo il calendario stabilito;
l'obbligo, a carico di , di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere alle spese scolastiche, mediche straordinarie e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., ludiche e sportive occorrenti per la minore nella misura del 50% ciascuno e l'obbligo, a carico di
, di continuare a pagare l'importo di € 120,00 mensili per la polizza trentennale stipulata Parte_1 nell'anno 2013 con per la figlia Controparte_2 Per_1
-che la moglie ha spontaneamente rilasciato la casa coniugale e si è trasferita a vivere a TT BA (AQ);
-che dall'anno 2019, a seguito del trasferimento della nonna materna, la figlia viene accudita Per_1 prevalentemente dal padre e dalla di lui famiglia, atteso che si reca quotidianamente per CP_1 motivi di lavoro nella città di Castel di Sangro, dove trascorre l'intera giornata fino a sera;
-che dal mese di settembre 2023 la figlia frequenta la scuola dell'obbligo a BA e dall'uscita da scuola si reca nella casa paterna, dove pranza con il padre e il nonno paterno e ivi trascorre l'intero pomeriggio;
-di avere stipulato in data 10.10.2018 una polizza con Alleanza Assicurazioni Vita, di cui è beneficiaria la figlia Per_1
-di avere sostenuto interamente le spese sportive della figlia di taekwondo ed equitazione;
-che successivamente alla separazione non è intervenuta alcuna riconciliazione fra i coniugi;
-che si rende necessario, alla luce delle circostanze sopravvenute, revocare il mantenimento della
4 figlia minore, in ragione della circostanza che dall'anno 2019 egli provvede al mantenimento diretto della stessa, nonché gli ulteriori obblighi economici posti a carico di in sede separativa. Parte_1
Ha concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con memoria difensiva del 23. 8.2024 si è costituita , la quale, pur aderendo alla CP_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, previa conferma dell'obbligo di di versare l'importo rivalutato di € 357,60 a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia e dell'obbligo di pagamento del rateo di polizza, come da impegno assunto in sede separativa. Il tutto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie istanze parte resistente ha dedotto:
- che in sede di separazione le parti hanno congiuntamente richiesto l'affidamento condiviso, concordando espressamente una facoltà di deroga del calendario;
-che non si è verificata alcuna variazione dell'assetto concordato in sede separativa e, in ogni caso, ciò non potrebbe comportare una revoca e/o diminuzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento del padre, attesa l'estrema modestia dell'assegno concordato a fronte della sproporzione economico-patrimoniale del rispetto alla propria;
Parte_1
-che non corrisponde al vero la circostanza, dedotta da controparte, secondo la quale dal mese di gennaio 2019 la minore vivrebbe col padre;
-che dal mese di gennaio 2019 è rimasto inadempiente all'obbligo di versamento del Parte_1 mantenimento per la minore, costringendola a sporgere querela il 2.4.2024 e ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà pro quota di;
Parte_1
-che il ricorrente è titolare di una ditta di idraulica, costituita nel lontano 2011, costituente invero continuazione di un'attività iniziata nel gennaio 1994 dal padre del ricorrente;
è titolare per 1/3 di una villetta con autorimessa e di 7 terreni, dei quali sei pro quota ed uno per intero, di due autoveicoli, uno dei quali acquistato nel 2021 (quindi dopo la separazione) del valore di ben € 40.640,00 e ricava reddito anche dalla sua attività di operatore del 118;
-di collaborare saltuariamente come volontaria con una clinica veterinaria, ricevendo piccoli compensi sempre al di sotto della soglia di tassabilità ed ammontanti a circa € 2.000,00 annui e di svolgere lavori occasionali come pet sitter, con un sensibile peggioramento della situazione economica rispetto all'epoca della separazione, allorquando godeva di migliori introiti come assicuratrice;
di non essere titolare di beni immobili e di possedere una vecchia Lancia Y immatricolata nel 2013;
-di aver rinunciato al diritto di abitazione sulla casa familiare e di vivere attualmente con la figlia e col padre in un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
-di essere aiutata dalla propria famiglia d'origine, in particolare dal padre, che la supporta nell'accudimento della figlia minore;
-di aver dovuto affrontare da gennaio 2019, a seguito del trasferimento della propria madre, un periodo di difficoltà economiche ed emotive;
di aver dovuto incrementare l'orario di lavoro per far fronte alle aumentate spese, recandosi ogni giorno a Castel di Sangro per lavoro e tornando alle ore 19 circa;
-che la bambina all'uscita da scuola pranza e trascorre il pomeriggio abitualmente a casa del nonno
5 paterno, facendo rientro nella casa materna per cenare e dormire;
-che la minore trascorre tutte le festività, i week end e le estati con la madre e la famiglia materna;
-di aver sostenuto le spese per l'attività di equitazione della figlia e le spese scolastiche e che attualmente sopporta interamente le spese ordinarie e straordinarie, in quanto dal 2019 è Parte_1 rimasto totalmente inadempiente rispetto agli oneri di mantenimento assunti in sede di separazione, al punto da costringere la resistente a sporgere querela.
Ha concluso come in atti.
4.Effettuate le integrazioni documentali richieste con il decreto di fissazione della prima udienza (ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché dichiarazione relativa alla titolarità di conti correnti e giacenza media) a cura di parte ricorrente, nelle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente ha contestato il contenuto dell'avversa memoria difensiva;
la resistente ha ribadito l'incompleta produzione in giudizio della documentazione fiscale di parte avversa e l'atteggiamento inattendibile di controparte, teso a celare una condizione economica florida, incompatibile con la richiesta di revoca del mantenimento.
5.All'udienza di comparizione del 26.09.2024 le parti sono state interrogate liberamente;
in data 19.2.2025 si è proceduto all'ascolto della minore. All'esito, provvedendo in via temporanea e urgente, è stato confermato il contenuto dell'accordo di separazione in relazione all'affidamento condiviso della minore e al suo collocamento prevalente, nonché alle frequentazioni con il padre;
ha altresì confermato il contributo del mantenimento a carico di;
è stato infine ordinato al ricorrente Parte_1 la produzione della dichiarazione fiscale 2024 e al terzo Alleanza Assicurazioni Spa la produzione della documentazione relativa alla polizza stipulata dal ricorrente, con rigetto delle ulteriori richieste istruttorie.
La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025, è stata successivamente rimessa dinanzi al Giudice istruttore per consentire l'acquisizione della documentazione integrativa ex art. 473-bis.12, comma 3, lett. c) c.p.c. (estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni), nonché eventuale documentazione relativa alla percezione dell'Assegno Unico Universale per la minore.
Il Giudice istruttore ha ordinato il deposito della suddetta documentazione entro il termine del 10.10.2025, fissando per la nuova discussione l'udienza cartolare del 23.10.2025, assegnando alle parti termine sino a tale udienza per il deposito di note conclusive.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Pronuncia sullo status.
Deve anzitutto darsi luogo alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi.
L'esame degli atti processuali e la manifestata volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche, per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle domande accessorie.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di versare l'assegno mensile di € 300,00 in favore del coniuge, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, in ragione di nuove circostanze di fatto,
6 intervenute successivamente alla separazione, che avrebbero radicalmente mutato la regolamentazione dell'affidamento della minore concordato in fase separativa.
In sede di separazione le parti concordavano l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, con diritto del padre di frequentare la figlia due pomeriggi a settimana, di regola il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21 (con facoltà di pernottamento) nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alla domenica sera.
Il ricorrente ha dedotto che a far data dall'anno 2019, a seguito del trasferimento della nonna materna da TT BA, ha accudito in modo prevalente la figlia, provvedendo direttamente, con l'aiuto dei propri genitori, al suo sostentamento morale ed economico, stante l'assenza quotidiana e costante della madre, impegnata tutto il giorno per lavoro. Inoltre, dal mese di settembre 2023 la ragazza frequenta la scuola dell'obbligo a BA e dall'uscita da scuola si reca con l'autobus alla casa paterna, dove pranza con il padre e il nonno paterno e ivi trascorre l'intero pomeriggio, tornando nella residenza materna solo al momento della cena.
La resistente ha esposto che negli ultimi anni e proprio a far data dal trasferimento della propria madre, per far fronte alle aumentate esigenze economiche familiari, si reca giornalmente a Castel di Sangro per lavorare in una clinica veterinaria, facendo rientro alle ore 19 circa, confermando la circostanza che effettivamente la figlia dall'uscita da scuola, permane abitualmente a casa del Per_1 nonno paterno, facendo rientro nella residenza materna per cenare e dormire.
In sede di audizione della minore, quest'ultima ha dichiarato di frequentare la scuola secondaria di primo grado a BA, dal lunedì al venerdì e con due rientri pomeridiani e che in precedenza, fino all'anno 2024, pranzava tutti i giorni presso la casa paterna e in alcune occasioni si tratteneva non solo per il pranzo e per trascorrere il pomeriggio, ma anche per dormire, mentre attualmente dorme esclusivamente nella residenza materna, pur rimanendo libera di frequentare il padre e i nonni durante la settimana secondo la propria volontà.
Inoltre, le parti hanno danno atto che almeno da un anno la figlia trascorre il fine settimana, le vacanze estive e le festività con la madre e i suoi parenti.
È emerso, quindi, che il calendario di visite concordato dalle parti in sede separativa non è stato più attuato, avendo le parti optato gradualmente per una libera frequentazione del genitore non collocatario (e del suo ramo parentale) da parte di Per_1
La variazione del calendario di visite padre-figlia, tuttavia, riconducibile - almeno a far data dal 2024
- ad un mero mutamento della routine quotidiana, se da un lato ha implicato maggiori compiti di cura per , in considerazione dei prolungati e costanti periodi di permanenza della figlia, dall'altro Parte_1 non ha comportato alcuna radicale modifica dell'affidamento idonea a giustificare una possibile revoca del mantenimento, o anche solo una significativa riduzione dell'obbligo del mantenimento a carico del ricorrente.
A ciò si aggiunga che l'assetto di frequentazione attualmente vigente fra le parti si configura come prassi flessibile e informale che non altera la natura dell'affidamento condiviso della minore.
Né può dirsi che le parti si siano accordate per un affidamento condiviso paritetico, o che la minore trascorra in forma stabile pari giorni o pari settimane con la madre e il padre, dovendosi piuttosto ritenere che la stessa sia libera di vedere il padre e frequentare la casa paterna secondo i propri 7 desideri, pur mantenendo il collocamento prevalente e la residenza presso la madre.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento ormai ampiamente consolidato (Cass. n. 18187/2006; Cass. n. 16736/2011; Cass. 26060/2014, Cass. 19323/2020), l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è un istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.
Peraltro, anche nel caso di collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, l'obbligo di versare un assegno non verrebbe meno in presenza di una significativa differenza reddituale dei genitori, come nel caso che ci occupa.
La domanda di revoca dell'obbligo al mantenimento della figlia, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
Alla luce delle evidenze emerse in sede di audizione della minore, che ha dichiarato di sentirsi a proprio agio con l'attuale flessibile regolamentazione dell'affidamento, si ritiene opportuno formalizzare l'assetto odierno, in ossequio al principio dell'interesse superiore della minore, evitando di imporre un rigido calendario di visite, pur rappresentando che, per il futuro, dovrà essere garantito alla minore di trascorrere alternativamente con entrambi i genitori anche i week-end, le festività e il periodo delle vacanze estive. La minore continuerà a vivere e risiedere prevalentemente presso la madre, rimanendo libera di pranzare e/o trascorrere tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 19, presso la residenza paterna;
il padre avrà diritto di frequentare liberamente la figlia, senza interferire con le esigenze scolastiche della minore, almeno due volte a settimana, nonché a week- end alternati. Per le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il periodo dal 23/12 al 30/12 ovvero quello dal 30/12 al 06/01; per il periodo di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì successivo e così, in modo alternato, per gli anni successivi, salvo sempre diverso accordo fra i coniugi;
anche per gli altri giorni festivi e ulteriori festività civili e religiose si osserverà il criterio dell'alternanza; il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive (nei mesi di luglio/agosto) per due settimane, anche non necessariamente consecutive.
Per quanto concerne l'entità del mantenimento, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base delle dichiarazioni rese in udienza nel corso dell'interrogatorio libero e della documentazione prodotta, risulta che risiede in una Parte_1 abitazione di proprietà paterna, è un artigiano nel settore termoidraulico e manutenzione caldaie e autista soccorritore presso il 118, con un reddito annuo netto per gli anni 2021 e 2022 di circa € 25.000,00;e, per l'anno 2023, di oltre € 29.000,00. è comproprietario di un terreno sito nella zona artigianale di TT BA, titolare di un terzo di un immobile e di alcuni terreni agricoli per effetto
8 della successione ereditaria della madre, è proprietario di un'automobile, per la quale sostiene € 300 mensile di rata di finanziamento, e di n. 2 furgoni, (sopportando un'ulteriore rata mensile € 300 a titolo di finanziamento del secondo furgone).
La sig.ra vive a TT BA, insieme alla minore e al padre, in un alloggio di proprietà CP_1 comunale assegnato a quest'ultimo, con un affitto mensile di circa € 90 mensili;
è titolare di un contratto di lavoro occasionale (a far data dal 2018) con una clinica veterinaria, dal quale ha dichiarato di ricavare circa € 450 mensili, è titolare di un'automobile e di una Postepay che utilizza per le necessità quotidiane.
Alla luce di tali evidenze, in considerazione dei presumibili maggiori tempi di permanenza della minore presso il padre, della valenza della collaborazione di nelle attività sportive della Parte_1 figlia e delle accresciute esigenze della minore, l'assegno dovuto da a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia può essere fissato nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Non può trovare accoglimento la domanda di revoca dell'obbligo del ricorrente di provvedere al 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago per la minore, non rinvenendosi nella posizione reddituale delle parti, per come sopra esposto, variazioni significative rispetto all'epoca della separazione.
Da ultimo non vi è luogo a provvedere sulla domanda di revoca del pagamento della rata mensile inerente la polizza intesta a , risultando la stessa inammissibile. CP_1
Invero, l'impegno de quo, assunto da in sede di separazione, non può considerarsi Parte_1 contenuto essenziale dell'accordo separativo, costituendo un negozio giuridico autonomo a contenuto eventuale o accessorio concluso dai coniugi in occasione della separazione, non direttamente correlato ai doveri di solidarietà coniugale post-separazione, e dunque non modificabile e/o revocabile dal Giudice divorzile.
Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20034/2024, in tema di separazione consensuale, ha statuito che gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che quindi non può revocarli o modificarne il contenuto.
Nel caso di specie i coniugi hanno concordemente inserito nell'accordo separativo l'impegno di a continuare a pagare la somma di € 120,00 mensili per una polizza vita trentennale Parte_1 stipulata nel corso del matrimonio, con la chiara finalità di sistemazione di un rapporto giuridico maturato nel corso della vicenda matrimoniale e dunque estraneo al contenuto essenziale dell'accordo omologato. In ogni caso, dall'estratto prodotto da , risulta che dall'anno 2018 il medesimo Parte_1 provvede al pagamento di una rata mensile di € 80,00 per una polizza decorrente dal 27.10.2018 (della quale sono beneficiari sia il ricorrente che la figlia minore), e che l'ammontare complessivo dei premi 9 versati al 27/05/2025 è di € 5.705,00.
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., con riferimento allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art. 5, comma 6, del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisionale avuto riguardo all'attività difensiva in concreto espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in data 16.05.2009 in TT BA (AQ), trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1 civile del predetto Comune al n.1, P. 2, S. A, anno 2009;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-rigetta la domanda, formulata da , di revoca dell'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della figlia;
Persona_1
-rigetta la domanda, formulata da , di revoca dell'obbligo di contribuire al Parte_1 pagamento del 50% delle spese extrascolastiche di sport e svago;
-conferma l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
-disciplina il diritto di visita di con la figlia secondo il seguente calendario: la Parte_1 Per_1 minore sarà libera di pranzare e/o trascorrere tutti i pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 19, presso la residenza paterna;
il padre avrà diritto di frequentare liberamente la figlia, senza interferire con le esigenze scolastiche della minore, almeno due volte a settimana, nonché a week-end alternati. Per le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il periodo dal 23/12 al 30/12 ovvero quello dal 30/12 al 06/01; per il periodo di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì successivo e così, in modo alternato, per gli anni successivi, salvo sempre diverso accordo fra i coniugi;
anche per gli altri giorni festivi e ulteriori festività civili e religiose si osserverà il criterio dell'alternanza; il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive (nei mesi di luglio/agosto) per due settimane, anche non necessariamente consecutive;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
, a decorrere dalla data della domanda, nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in favore di entro il 5 di ogni CP_1 mese;
-dispone che e contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle Parte_1 CP_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori domande.
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1
10 complessivamente in € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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