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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 07/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27032 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 RL ,come in atti difesa tecnicamente impugna tempestivamente la sentenza n. 490/19, depositata il 07.06.2019, emessa dalla sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia nei confronti della Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Foggia
La decisione de qua aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo. proposto avverso un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le rendite catastali.
In particolare il primo giudice dopo aver risolto in modo favorevole per l'Ufficio tutte le questioni di diritto , nel merito,aveva effettuato una riduzione del 20% al valore dell'aerogeneratore accertato dall'Ufficio, determinandolo in E.480.000,00 a Mw,compensando le spese.
Parte appellante si duole della decisione de qua con articolate argomentazioni difensive e chiede la riforma della sentenza impugnata con spese
L'appello risulta iscritto al n 72/2020 RGA
Si costituisce l'Agenzia appellata che resiste alla domanda e conclude per il rigetto dell'appello
Entrambe le parti depositano memorie illustrative a cui si riportano ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 7 11 2015 ore 11,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
La sentenza impugnata è integralmente condivisibile perché il Giudice di primo Grado ha esattamente inquadrato la questione giuridica adottando una motivazione corretta esente da errori di fatto o logico giuridici
Va premesso che la società attuale appellante titolare di una cd “fattoria eolica”nel Comune di Deliceto ha contestato in primo grado la nullità dell'avviso di accertamento notificato per vizi propri,(tutti i motivi de quibus sono stati correttamente rigettati dal Giudice di Prime cure),nonché per l'erroneità della rendita catastale attribuita con particolare riferimento ai valori catastali accertati ed alla categoria assegnata,dei
13 areogeneratori chiedendo la rideterminazione del classamento sia relazione alla attribuzione della categoria che chiedeva determinarsi in” E” invece che il “D”che al saggio di fruttuosità che chiedeva in
1,50 %.
Argomenti riproposti in grado di appello
Come detto il Giudice di Primo grado ha accolto parzialmente il ricorso determinando in E.480.000,00 a
MW il valore per generatore,(pala eolica)compensando le spese.
Detto valore assolutamente condivisibile,deriva da una ricerca effettuata dal Politecnico di Milano,,- pubblicata nel 2012 che si basa su un campione di turbine a livello europeo ed è stato condiviso anzi adottato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.Esso e risulta essere già ridotto del
40 %. per il cosiddetto “abbattimento di vita utile” giusta Circolare n 6/2012.
Si precisa che la citata circolare esplicativa n.6/T (disposizione ordinariamente subordinata e di indirizzo), viene elevata a rango di norma di interpretazione autentica di legge in forza dell'art. 1, comma 244, della
Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015).
Per quanto riguarda l applicazione del saggio di capitalizzazione netto, si evidenzia che la questione risulta chiarita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione con un orientamento costante e ormai consolidato, in base al quale non può giustificarsi alcuna discrezionalità nella scelta del saggio da parte degli uffici territoriali .
A tale fine, si richiamano i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte, “secondo cui, in tema di reddito dei fabbricati, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, cui fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo ed
è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, tra l'1 per cento ed il 3 per cento: ne consegue che, in ipotesi di valutazione di immobili aventi destinazione speciale, poichè la rendita catastale è attribuita con stima diretta, sulla base del valore venale e con applicazione del moltiplicatore fisso 50 di cui al D.M. 14 dicembre 1991, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta nella sua individuazione, che si ricava in misura fissa ed inversa rispetto a detto moltiplicatore” (cfr. sentenza n. 15431 del 1° luglio 2009).
Pertanto, le rendite catastali degli immobili, determinate con il procedimento indiretto (con approccio “di mercato” o “di costo”), non possono che essere calcolate moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili a destinazione speciale (appartenenti alle categorie del gruppo D), ovvero al 3% per quelli a destinazione particolare (appartenenti alle categorie del gruppo E)”.
In definitiva, nella individuazione del saggio di fruttuosità applicabile per la determinazione delle rendite catastali dei fabbricati a destinazione speciale,quali sono gli areogeneratori, non solo l'Agenzia non gode di alcuna discrezionalità ma neppure la Contribuente può richiedere ai Giudici merito di statuire l'utilizzo di saggi di fruttuosità inferiori, individuati con riferimento ad elementi discrezionali.
Anche l'attribuzione della categoria in “ D” è esatta,condivisibile adottata in maniera uniforme con altre decisioni.
Va anche detto che sulla base di queste indicazioni-riferite analiticamente dalla Agenzia appellata nelle memorie illustrative agli atti sono state definite in via conciliativa molte vertenze(anche da questa stessa
Corte di Giustizia
In conclusione l'appello va rigettato e le spese integralmente compensate stante la controvertibilità della questione
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Spese compensate .
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 72/2020 depositato il 10/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 490/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 07/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27032 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 RL ,come in atti difesa tecnicamente impugna tempestivamente la sentenza n. 490/19, depositata il 07.06.2019, emessa dalla sezione 4 della Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia nei confronti della Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Foggia
La decisione de qua aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo. proposto avverso un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato le rendite catastali.
In particolare il primo giudice dopo aver risolto in modo favorevole per l'Ufficio tutte le questioni di diritto , nel merito,aveva effettuato una riduzione del 20% al valore dell'aerogeneratore accertato dall'Ufficio, determinandolo in E.480.000,00 a Mw,compensando le spese.
Parte appellante si duole della decisione de qua con articolate argomentazioni difensive e chiede la riforma della sentenza impugnata con spese
L'appello risulta iscritto al n 72/2020 RGA
Si costituisce l'Agenzia appellata che resiste alla domanda e conclude per il rigetto dell'appello
Entrambe le parti depositano memorie illustrative a cui si riportano ribadendo le proprie argomentazioni difensive.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 7 11 2015 ore 11,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato
La sentenza impugnata è integralmente condivisibile perché il Giudice di primo Grado ha esattamente inquadrato la questione giuridica adottando una motivazione corretta esente da errori di fatto o logico giuridici
Va premesso che la società attuale appellante titolare di una cd “fattoria eolica”nel Comune di Deliceto ha contestato in primo grado la nullità dell'avviso di accertamento notificato per vizi propri,(tutti i motivi de quibus sono stati correttamente rigettati dal Giudice di Prime cure),nonché per l'erroneità della rendita catastale attribuita con particolare riferimento ai valori catastali accertati ed alla categoria assegnata,dei
13 areogeneratori chiedendo la rideterminazione del classamento sia relazione alla attribuzione della categoria che chiedeva determinarsi in” E” invece che il “D”che al saggio di fruttuosità che chiedeva in
1,50 %.
Argomenti riproposti in grado di appello
Come detto il Giudice di Primo grado ha accolto parzialmente il ricorso determinando in E.480.000,00 a
MW il valore per generatore,(pala eolica)compensando le spese.
Detto valore assolutamente condivisibile,deriva da una ricerca effettuata dal Politecnico di Milano,,- pubblicata nel 2012 che si basa su un campione di turbine a livello europeo ed è stato condiviso anzi adottato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.Esso e risulta essere già ridotto del
40 %. per il cosiddetto “abbattimento di vita utile” giusta Circolare n 6/2012.
Si precisa che la citata circolare esplicativa n.6/T (disposizione ordinariamente subordinata e di indirizzo), viene elevata a rango di norma di interpretazione autentica di legge in forza dell'art. 1, comma 244, della
Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015).
Per quanto riguarda l applicazione del saggio di capitalizzazione netto, si evidenzia che la questione risulta chiarita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione con un orientamento costante e ormai consolidato, in base al quale non può giustificarsi alcuna discrezionalità nella scelta del saggio da parte degli uffici territoriali .
A tale fine, si richiamano i consolidati principi affermati dalla Suprema Corte, “secondo cui, in tema di reddito dei fabbricati, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, cui fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29 è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo ed
è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, tra l'1 per cento ed il 3 per cento: ne consegue che, in ipotesi di valutazione di immobili aventi destinazione speciale, poichè la rendita catastale è attribuita con stima diretta, sulla base del valore venale e con applicazione del moltiplicatore fisso 50 di cui al D.M. 14 dicembre 1991, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta nella sua individuazione, che si ricava in misura fissa ed inversa rispetto a detto moltiplicatore” (cfr. sentenza n. 15431 del 1° luglio 2009).
Pertanto, le rendite catastali degli immobili, determinate con il procedimento indiretto (con approccio “di mercato” o “di costo”), non possono che essere calcolate moltiplicando il valore complessivo per un saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili a destinazione speciale (appartenenti alle categorie del gruppo D), ovvero al 3% per quelli a destinazione particolare (appartenenti alle categorie del gruppo E)”.
In definitiva, nella individuazione del saggio di fruttuosità applicabile per la determinazione delle rendite catastali dei fabbricati a destinazione speciale,quali sono gli areogeneratori, non solo l'Agenzia non gode di alcuna discrezionalità ma neppure la Contribuente può richiedere ai Giudici merito di statuire l'utilizzo di saggi di fruttuosità inferiori, individuati con riferimento ad elementi discrezionali.
Anche l'attribuzione della categoria in “ D” è esatta,condivisibile adottata in maniera uniforme con altre decisioni.
Va anche detto che sulla base di queste indicazioni-riferite analiticamente dalla Agenzia appellata nelle memorie illustrative agli atti sono state definite in via conciliativa molte vertenze(anche da questa stessa
Corte di Giustizia
In conclusione l'appello va rigettato e le spese integralmente compensate stante la controvertibilità della questione
P.Q.M.
Rigetta l'appello.Spese compensate .