TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8388/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8388/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO CARBONE, giusta Parte_1
procura in atti;
attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. GIUSEPPE PEDARRA, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
17.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il deducendo: 1) che, in qualità di Sindaco del , Controparte_1 Controparte_1
con esposto del 2.12.2011 inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera in data 9.12.2011, ha rappresentato che l'Avv. Antonio Melillo, pur difendendo l'ente in un giudizio civile (RG n. 300/2003) e in un procedimento penale (RGNR n.
4772/2002), aveva notificato all'ente stesso un decreto ingiuntivo della somma di €
8.370,00, al netto di quella già corrisposta di € 3.400,00, a titolo di compensi senza preventivamente rinunciare al mandato;
2) che, in particolare, il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto sulla falsariga di due specifiche notule sottoposte al
Consiglio dell'Ordine per l'apposizione del parere di congruità, riferite entrambe al medesimo giudizio civile e con identica documentazione, così tentando di ottenere un ingiusto profitto con rischio di un danno erariale;
3) che il Consiglio dell'Ordine ha emesso un provvedimento disciplinare a carico dell'Avv. Melillo;
4) che l'Avv.
Melillo in data 23.12.2011 ha sporto denuncia – querela nei confronti di
[...] per il reato di cui all'art. 347 c.p. perché in data 9.12.2011 il Consiglio Pt_1
Comunale di è stato sciolto per effetto delle dimissioni ultra dimidium dei CP_1
consiglieri comunali;
5) che a seguito della denuncia – querela si è instaurato il procedimento penale a carico del con cui gli è stato contestato il reato di cui Pt_1 all'art. 347 c.p.; 6) che nel giudizio penale il , nella persona di Controparte_1
Melillo Antonio, divenuto nelle more Sindaco, si è costituito parte civile;
7) che con sentenza n. 134/2017, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Lucera ha assolto
[...]
per insussistenza del fatto poiché l'esposto era stato inoltrato al Consiglio Pt_1 dell'Ordine quando costui rivestiva ancora formalmente e sostanzialmente la carica di
Sindaco, essendosi il Commissario Prefettizio insediatosi dopo le ore 13:00 del
9.12.2011, mentre l'esposto era stato inoltrato alle ore 9:00 del medesimo giorno;
8)
pagina 2 di 10 di aver dunque diritto al rimborso delle spese legali, pari a € 4.225,34, sostenute nel giudizio penale ex art. 86 comma 5 TUEL.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare il al rimborso delle Controparte_1 competenze legali ammontanti a € 4.225,34, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito il , che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda;
vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
17.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Pacifici e incontestati i fatti di causa, in punto di diritto mette conto osservare che il diritto degli amministratori locali al rimborso delle spese legali è regolato dall'art. 86, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 7 bis della Legge n. 125 del
2015.
La norma citata prevede che: “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione – che, ha precisato la Corte di Cassazione, è venuta ad attribuire agli amministratori un diritto precedentemente inesistente – “in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto pagina 3 di 10 verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge. Ed invero in assenza di espressa previsione di retroattività, non desumibile dal testo legislativo, trova applicazione il principio generale di efficacia della legge nel tempo, sicché la norma non può operare che per l'avvenire, quindi alle fattispecie di rimborso insorte successivamente alla entrata in vigore del d.l. 19.06.2015 n. 78 art. 7 bis conv. L.
125/2015” (cfr. così Cass. n. 6745/2019).
Occorre dunque che successivamente all'entrata in vigore della citata previsione il procedimento penale si sia concluso con sentenza di assoluzione ovvero sia stato emanato un provvedimento di archiviazione;
ed invero, oltre ai requisiti puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria (ossia l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
l'assenza di dolo o colpa grave), ciò che fa sorgere il diritto al rimborso è la pronuncia di assoluzione ovvero l'archiviazione del procedimento penale: pertanto, ai fini dell'applicazione della novella legislativa, occorre che siffatti provvedimenti siano stati adottati dopo la sua entrata in vigore.
Posto che, nel caso di specie, la sentenza di assoluzione è stata pronunciata, divenendo irrevocabile, in data 18.1.2017 dunque dopo l'entrata in vigore del d.l.
19.06.2015 n. 78 art. 7 bis conv. L. 125/2015, può trovare applicazione la previsione normativa di cui all'art. 86 co. 5 TUEL.
Tanto chiarito, venendo al merito della pretesa, si deve rimarcare, come innanzi anticipato, che la norma del TUEL in commento subordina il diritto al rimborso – nel rispetto del limite generale della “invarianza finanziaria” – al ricorrere di determinati requisiti e, in particolare: a) all'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, b) alla presenza del nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, c) all'assenza di dolo o colpa grave.
Con riferimento al principio della c.d. invarianza finanziaria, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, sovvertendo l'orientamento sviluppatosi sul punto nella giurisprudenza di merito e contabile, ha di recente statuito che la circostanza che il rimborso sia ammissibile “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” non pagina 4 di 10 assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore
(cfr. Cass. SS.UU. n. 3887/2020). Ne consegue che l'ente non può negare il diritto al rimborso sul solo presupposto che lo stesso determini un nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, avendo tale aspetto un rilievo meramente contabile.
Quanto ai tre requisiti richiesti dalla norma, le risultanze processuali hanno consentito di accertarne la sussistenza.
Circa il primo requisito (assenza del conflitto di interessi), mette conto osservare che il conflitto di interessi si configura in tutti quei casi in cui i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere di rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali propri dell'Amministrazione, sotto il profilo della violazione dell'interesse dell'Ente ad una gestione conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.
Il diritto al rimborso delle spese legali presuppone dunque che l'amministratore abbia agito nell'interesse dell' e cioè che egli con la propria condotta non abbia Pt_2
ostacolato il perseguimento degli interessi dell'amministrazione, adottando atti di ufficio illegittimi che evidentemente non si collocano entro i confini dell'esclusivo vantaggio del stesso. CP_1
Il requisito dell'assenza del conflitto di interessi deve essere valutato ex post, ovvero alla fine del procedimento penale, tenendo conto non solo della formula assolutoria della sentenza, ma anche di tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno mosso l'agire dell'amministratore.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la condotta del Sindaco, valutata ex post, cioè all'esito della conclusione del procedimento penale, consistita nell'aver denunciato, tra l'altro, che l'Avv. Melillo aveva chiesto e ottenuto il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine sulla falsariga di due notule riferite al medesimo giudizio civile, deve ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto posta in essere nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e cioè quello di impedire un'ingiusta locupletazione a danno dell'ente. pagina 5 di 10 Né, nella vicenda in esame, sono emersi concreti elementi in grado di attestare l'esistenza di un contrasto “finalistico” tra la condotta posta in essere dall'odierno attore e l'interesse dell'amministrazione ovvero concrete circostanze fattuali espressive di un tangibile interesse personale confliggente con quello pubblico.
Neppure può ritenersi sussistente il conflitto di interessi con l'ente amministrato in ragione dall'intervenuta costituzione di parte civile nel giudizio penale di che trattasi.
Premesso che, proprio perché il diritto al rimborso sorge con la pronuncia di assoluzione ovvero con l'archiviazione del procedimento penale, l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore deve essere valutata ex post, dunque non al momento dell'instaurazione del procedimento penale, si osserva che parte della giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l'assoluzione con formula piena, ed in particolare “se il fatto non sussiste” o “se l'imputato non lo ha commesso”, travolge automaticamente il conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza rendendo la mera costituzione di parte civile dell'ente locale del tutto ininfluente ai fini del rimborso;
secondo un diverso orientamento invece, indipendentemente dall'esito del processo penale, il rimborso delle spese legali è legittimo solo qualora il procedimento che ha coinvolto l'amministratore locale non abbia evidenziato un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, e questo presupposto di legittimità del rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui all'amministratore non sia stata contestata, o comunque risulti ex post esclusa dalla decisione che ha chiuso il procedimento, una condotta contraria agli interessi dell'amministrazione di appartenenza.
Deve infine, sul punto, osservarsi come, se la mera costituzione di parte civile dell'ente locale fosse idonea a configurare una situazione di conflitto di interessi, la spettanza del rimborso delle spese legali finirebbe per essere rimessa alla mera volontà dell'ente, mentre costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la pretesa di rimborso delle spese processuali assume la consistenza del diritto soggettivo perfetto (come tale, da esercitare davanti al giudice ordinario – cfr. pagina 6 di 10 Cass. n. 478/2006; ribadita da Cass. n. 3887/2020 anche dopo la modifica dell'art. 86, co. 5 TUEL, che ha evidenziato come “ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma
6, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti
(l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
l'assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore”).
Orbene, nel caso di specie si esclude che sussista qualsivoglia conflitto di interessi tra l'attore e il atteso che la sentenza penale in questione ha accertato la totale CP_1 infondatezza dell'ipotesi accusatoria constatando l'insussistenza dell'addebito ascritto
“perché il fatto non sussiste” e l'ente locale, al di là della costituzione di parte civile e dunque del contegno assunto nell'ambito del procedimento penale, non ha allegato né provato di aver contestato all'amministratore locale una condotta contraria ai propri interessi.
A ciò si aggiunga che anche dalla lettura della motivazione della sentenza assolutoria emerge che alcuna condotta costituente violazione dei doveri di ufficio o comunque in qualche modo contraria agli interessi del è stata accertata in capo CP_1
all'odierno attore.
Acclarata l'assenza del conflitto di interessi, deve ritenersi sussistente anche il requisito del nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti che, pagina 7 di 10 secondo la giurisprudenza (Cds n. 2242/2000), ricorre quando le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
È necessario cioè che l'amministratore sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.
Nel caso di specie, il nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti è di tutta evidenza nell'imputazione e nella motivazione della sentenza;
è indubbio poi che gli atti e i comportamenti posti alla base del processo penale de quo
a carico dell'attore fossero collegati all'adempimento dei propri doveri d'ufficio e/o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali certamente rientra anche quello di tutelare gli interessi patrimoniali dell'ente.
Quanto infine al terzo requisito, l'assenza di dolo o colpa grave è agevolmente ricavabile dall'accertamento negativo di responsabilità operato in sede penale. Il giudizio si è infatti concluso con una pronuncia di assoluzione per assenza dell'elemento materiale oggettivo del reato “perché il fatto non sussiste”, essendo stato escluso che l'odierno attore fosse già a conoscenza del provvedimento di sospensione dell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco nel momento in cui, in data
9.12.2011 alle ore 9:00, aveva richiesto di protocollare la missiva indirizzata al
Consiglio dell'Ordine ed essendo viceversa emerso che la notifica del decreto prefettizio di sospensione del Consiglio Comunale è avvenuta dopo le ore 13:00 del
9.12.2011. La motivazione della sentenza esclude dunque in radice la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Va poi osservato che è documentalmente provato il pagamento delle spese legali di cui l'attore richiede il rimborso: pur dovendosi dare atto che le fatture quietanzate non costituiscono piena prova nei confronti dei terzi, è altrettanto vero che esse possono fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti in esse attestati, soprattutto ove non siano stati dedotti altri elementi in giudizio deponenti in senso contrario. Nel caso pagina 8 di 10 di specie, va osservato che il ha formulato contestazioni assolutamente CP_1
generiche senza in alcun modo allegare o provare circostanze o fatti idonei anche solo ad instillare il dubbio sull'avvenuto pagamento ovvero sulla sua congruità e proporzione rispetto alle prestazioni legali espletate.
Deve inoltre escludersi che il diritto al pagamento delle spese per l'assistenza legale sia subordinato, così come preteso dalla parte convenuta, al previo consenso dell'ente in ordine alla scelta del difensore. Infatti, la scelta di un difensore di “comune gradimento” è prevista quale requisito unicamente dall'art. 67 D.P.R. 268/1987, dettato con riguardo ai dipendenti degli enti locali e non applicabile al caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere dunque accolta con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 4.225,34,
a titolo di rimborso delle spese legali afferenti il giudizio penale definito, con esito assolutorio, con la sentenza n. 134/2017.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuto il danno da svalutazione monetaria.
Come noto, nelle obbligazioni di valuta il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare (in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c.) solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro: prova che nella specie non è stata fornita.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'attore, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave pagina 9 di 10 della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, della somma di € 4.225,34, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
130,00 per esborsi e € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Foggia, 24.6.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8388/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO CARBONE, giusta Parte_1
procura in atti;
attore contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. GIUSEPPE PEDARRA, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
17.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
il deducendo: 1) che, in qualità di Sindaco del , Controparte_1 Controparte_1
con esposto del 2.12.2011 inoltrato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera in data 9.12.2011, ha rappresentato che l'Avv. Antonio Melillo, pur difendendo l'ente in un giudizio civile (RG n. 300/2003) e in un procedimento penale (RGNR n.
4772/2002), aveva notificato all'ente stesso un decreto ingiuntivo della somma di €
8.370,00, al netto di quella già corrisposta di € 3.400,00, a titolo di compensi senza preventivamente rinunciare al mandato;
2) che, in particolare, il decreto ingiuntivo era stato chiesto e ottenuto sulla falsariga di due specifiche notule sottoposte al
Consiglio dell'Ordine per l'apposizione del parere di congruità, riferite entrambe al medesimo giudizio civile e con identica documentazione, così tentando di ottenere un ingiusto profitto con rischio di un danno erariale;
3) che il Consiglio dell'Ordine ha emesso un provvedimento disciplinare a carico dell'Avv. Melillo;
4) che l'Avv.
Melillo in data 23.12.2011 ha sporto denuncia – querela nei confronti di
[...] per il reato di cui all'art. 347 c.p. perché in data 9.12.2011 il Consiglio Pt_1
Comunale di è stato sciolto per effetto delle dimissioni ultra dimidium dei CP_1
consiglieri comunali;
5) che a seguito della denuncia – querela si è instaurato il procedimento penale a carico del con cui gli è stato contestato il reato di cui Pt_1 all'art. 347 c.p.; 6) che nel giudizio penale il , nella persona di Controparte_1
Melillo Antonio, divenuto nelle more Sindaco, si è costituito parte civile;
7) che con sentenza n. 134/2017, divenuta irrevocabile, il Tribunale di Lucera ha assolto
[...]
per insussistenza del fatto poiché l'esposto era stato inoltrato al Consiglio Pt_1 dell'Ordine quando costui rivestiva ancora formalmente e sostanzialmente la carica di
Sindaco, essendosi il Commissario Prefettizio insediatosi dopo le ore 13:00 del
9.12.2011, mentre l'esposto era stato inoltrato alle ore 9:00 del medesimo giorno;
8)
pagina 2 di 10 di aver dunque diritto al rimborso delle spese legali, pari a € 4.225,34, sostenute nel giudizio penale ex art. 86 comma 5 TUEL.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare il al rimborso delle Controparte_1 competenze legali ammontanti a € 4.225,34, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Il tutto con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituito il , che ha contestato ogni avversa difesa siccome Controparte_1
infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda;
vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
17.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Pacifici e incontestati i fatti di causa, in punto di diritto mette conto osservare che il diritto degli amministratori locali al rimborso delle spese legali è regolato dall'art. 86, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 7 bis della Legge n. 125 del
2015.
La norma citata prevede che: “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione – che, ha precisato la Corte di Cassazione, è venuta ad attribuire agli amministratori un diritto precedentemente inesistente – “in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto pagina 3 di 10 verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge. Ed invero in assenza di espressa previsione di retroattività, non desumibile dal testo legislativo, trova applicazione il principio generale di efficacia della legge nel tempo, sicché la norma non può operare che per l'avvenire, quindi alle fattispecie di rimborso insorte successivamente alla entrata in vigore del d.l. 19.06.2015 n. 78 art. 7 bis conv. L.
125/2015” (cfr. così Cass. n. 6745/2019).
Occorre dunque che successivamente all'entrata in vigore della citata previsione il procedimento penale si sia concluso con sentenza di assoluzione ovvero sia stato emanato un provvedimento di archiviazione;
ed invero, oltre ai requisiti puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria (ossia l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
l'assenza di dolo o colpa grave), ciò che fa sorgere il diritto al rimborso è la pronuncia di assoluzione ovvero l'archiviazione del procedimento penale: pertanto, ai fini dell'applicazione della novella legislativa, occorre che siffatti provvedimenti siano stati adottati dopo la sua entrata in vigore.
Posto che, nel caso di specie, la sentenza di assoluzione è stata pronunciata, divenendo irrevocabile, in data 18.1.2017 dunque dopo l'entrata in vigore del d.l.
19.06.2015 n. 78 art. 7 bis conv. L. 125/2015, può trovare applicazione la previsione normativa di cui all'art. 86 co. 5 TUEL.
Tanto chiarito, venendo al merito della pretesa, si deve rimarcare, come innanzi anticipato, che la norma del TUEL in commento subordina il diritto al rimborso – nel rispetto del limite generale della “invarianza finanziaria” – al ricorrere di determinati requisiti e, in particolare: a) all'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, b) alla presenza del nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, c) all'assenza di dolo o colpa grave.
Con riferimento al principio della c.d. invarianza finanziaria, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità, sovvertendo l'orientamento sviluppatosi sul punto nella giurisprudenza di merito e contabile, ha di recente statuito che la circostanza che il rimborso sia ammissibile “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” non pagina 4 di 10 assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore
(cfr. Cass. SS.UU. n. 3887/2020). Ne consegue che l'ente non può negare il diritto al rimborso sul solo presupposto che lo stesso determini un nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, avendo tale aspetto un rilievo meramente contabile.
Quanto ai tre requisiti richiesti dalla norma, le risultanze processuali hanno consentito di accertarne la sussistenza.
Circa il primo requisito (assenza del conflitto di interessi), mette conto osservare che il conflitto di interessi si configura in tutti quei casi in cui i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere di rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali propri dell'Amministrazione, sotto il profilo della violazione dell'interesse dell'Ente ad una gestione conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.
Il diritto al rimborso delle spese legali presuppone dunque che l'amministratore abbia agito nell'interesse dell' e cioè che egli con la propria condotta non abbia Pt_2
ostacolato il perseguimento degli interessi dell'amministrazione, adottando atti di ufficio illegittimi che evidentemente non si collocano entro i confini dell'esclusivo vantaggio del stesso. CP_1
Il requisito dell'assenza del conflitto di interessi deve essere valutato ex post, ovvero alla fine del procedimento penale, tenendo conto non solo della formula assolutoria della sentenza, ma anche di tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno mosso l'agire dell'amministratore.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la condotta del Sindaco, valutata ex post, cioè all'esito della conclusione del procedimento penale, consistita nell'aver denunciato, tra l'altro, che l'Avv. Melillo aveva chiesto e ottenuto il parere di congruità del
Consiglio dell'Ordine sulla falsariga di due notule riferite al medesimo giudizio civile, deve ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto posta in essere nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e cioè quello di impedire un'ingiusta locupletazione a danno dell'ente. pagina 5 di 10 Né, nella vicenda in esame, sono emersi concreti elementi in grado di attestare l'esistenza di un contrasto “finalistico” tra la condotta posta in essere dall'odierno attore e l'interesse dell'amministrazione ovvero concrete circostanze fattuali espressive di un tangibile interesse personale confliggente con quello pubblico.
Neppure può ritenersi sussistente il conflitto di interessi con l'ente amministrato in ragione dall'intervenuta costituzione di parte civile nel giudizio penale di che trattasi.
Premesso che, proprio perché il diritto al rimborso sorge con la pronuncia di assoluzione ovvero con l'archiviazione del procedimento penale, l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore deve essere valutata ex post, dunque non al momento dell'instaurazione del procedimento penale, si osserva che parte della giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui l'assoluzione con formula piena, ed in particolare “se il fatto non sussiste” o “se l'imputato non lo ha commesso”, travolge automaticamente il conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza rendendo la mera costituzione di parte civile dell'ente locale del tutto ininfluente ai fini del rimborso;
secondo un diverso orientamento invece, indipendentemente dall'esito del processo penale, il rimborso delle spese legali è legittimo solo qualora il procedimento che ha coinvolto l'amministratore locale non abbia evidenziato un conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza, e questo presupposto di legittimità del rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui all'amministratore non sia stata contestata, o comunque risulti ex post esclusa dalla decisione che ha chiuso il procedimento, una condotta contraria agli interessi dell'amministrazione di appartenenza.
Deve infine, sul punto, osservarsi come, se la mera costituzione di parte civile dell'ente locale fosse idonea a configurare una situazione di conflitto di interessi, la spettanza del rimborso delle spese legali finirebbe per essere rimessa alla mera volontà dell'ente, mentre costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la pretesa di rimborso delle spese processuali assume la consistenza del diritto soggettivo perfetto (come tale, da esercitare davanti al giudice ordinario – cfr. pagina 6 di 10 Cass. n. 478/2006; ribadita da Cass. n. 3887/2020 anche dopo la modifica dell'art. 86, co. 5 TUEL, che ha evidenziato come “ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma
6, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti
(l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
l'assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore”).
Orbene, nel caso di specie si esclude che sussista qualsivoglia conflitto di interessi tra l'attore e il atteso che la sentenza penale in questione ha accertato la totale CP_1 infondatezza dell'ipotesi accusatoria constatando l'insussistenza dell'addebito ascritto
“perché il fatto non sussiste” e l'ente locale, al di là della costituzione di parte civile e dunque del contegno assunto nell'ambito del procedimento penale, non ha allegato né provato di aver contestato all'amministratore locale una condotta contraria ai propri interessi.
A ciò si aggiunga che anche dalla lettura della motivazione della sentenza assolutoria emerge che alcuna condotta costituente violazione dei doveri di ufficio o comunque in qualche modo contraria agli interessi del è stata accertata in capo CP_1
all'odierno attore.
Acclarata l'assenza del conflitto di interessi, deve ritenersi sussistente anche il requisito del nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti che, pagina 7 di 10 secondo la giurisprudenza (Cds n. 2242/2000), ricorre quando le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali.
È necessario cioè che l'amministratore sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio.
Nel caso di specie, il nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti è di tutta evidenza nell'imputazione e nella motivazione della sentenza;
è indubbio poi che gli atti e i comportamenti posti alla base del processo penale de quo
a carico dell'attore fossero collegati all'adempimento dei propri doveri d'ufficio e/o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali certamente rientra anche quello di tutelare gli interessi patrimoniali dell'ente.
Quanto infine al terzo requisito, l'assenza di dolo o colpa grave è agevolmente ricavabile dall'accertamento negativo di responsabilità operato in sede penale. Il giudizio si è infatti concluso con una pronuncia di assoluzione per assenza dell'elemento materiale oggettivo del reato “perché il fatto non sussiste”, essendo stato escluso che l'odierno attore fosse già a conoscenza del provvedimento di sospensione dell'esercizio delle sue funzioni di Sindaco nel momento in cui, in data
9.12.2011 alle ore 9:00, aveva richiesto di protocollare la missiva indirizzata al
Consiglio dell'Ordine ed essendo viceversa emerso che la notifica del decreto prefettizio di sospensione del Consiglio Comunale è avvenuta dopo le ore 13:00 del
9.12.2011. La motivazione della sentenza esclude dunque in radice la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Va poi osservato che è documentalmente provato il pagamento delle spese legali di cui l'attore richiede il rimborso: pur dovendosi dare atto che le fatture quietanzate non costituiscono piena prova nei confronti dei terzi, è altrettanto vero che esse possono fondare il convincimento del giudice in ordine ai fatti in esse attestati, soprattutto ove non siano stati dedotti altri elementi in giudizio deponenti in senso contrario. Nel caso pagina 8 di 10 di specie, va osservato che il ha formulato contestazioni assolutamente CP_1
generiche senza in alcun modo allegare o provare circostanze o fatti idonei anche solo ad instillare il dubbio sull'avvenuto pagamento ovvero sulla sua congruità e proporzione rispetto alle prestazioni legali espletate.
Deve inoltre escludersi che il diritto al pagamento delle spese per l'assistenza legale sia subordinato, così come preteso dalla parte convenuta, al previo consenso dell'ente in ordine alla scelta del difensore. Infatti, la scelta di un difensore di “comune gradimento” è prevista quale requisito unicamente dall'art. 67 D.P.R. 268/1987, dettato con riguardo ai dipendenti degli enti locali e non applicabile al caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere dunque accolta con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 4.225,34,
a titolo di rimborso delle spese legali afferenti il giudizio penale definito, con esito assolutorio, con la sentenza n. 134/2017.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuto il danno da svalutazione monetaria.
Come noto, nelle obbligazioni di valuta il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare (in applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c.) solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro: prova che nella specie non è stata fornita.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'attore, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave pagina 9 di 10 della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto al rimborso, in favore dell'attore, della somma di € 4.225,34, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
130,00 per esborsi e € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Foggia, 24.6.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 10 di 10