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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2272 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Carcereri de Prati, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Giardino Giusti n. 2.
PARTE
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Moretto e Monica Benedetti, con domicilio eletto in Verona, Piazza Brà n. 1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 964 del Tribunale di
Verona pubblicata il 19/5/2023. Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, A) rigettarsi l'appello incidentale ed ogni altra istanza e/o domanda di parte appellata;
B) accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 964/2023 emessa nella causa n. 9428/2019 R.G., depositata in data 19 maggio 2023, dal Tribunale di
Verona, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni già avanzate in giudizio di primo grado:
1) accertare e dichiarare l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione dello stradello che collega l'edificio di proprietà dell'attrice con Via Salvo D'Acquisto all'altezza del civico 9, meglio indicato in colore blu nella planimetria allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e facente parte integrante, alla data del 25 luglio 2016 o quella che sarà ritenuta di giustizia;
2) ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità;
1 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata 1) respingersi l'appello proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 rilasciare al l'area de qua;
CP_1
3) con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, per entrambe le fasi processuali.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, la soc. Parte_1 proprietaria del fabbricato di tre piani in Via Salvo D'Acquisto n. 9 a Verona, censito al Catasto Fabbricati, foglio 166, particelle n. 412 sub 3, 4, 7, 5 e 6, conveniva in giudizio il per sentire accertata e dichiarata l'usucapione della Controparte_1 proprietà di uno stradello lungo 37 metri che da Via Salvo D'Acquisto conduce all'immobile dell'attrice.
1.1. Esponeva parte attrice di aver acquistato il fabbricato con atto di compravendita del 25/7/2016, di essere subentrata nel possesso uti domini esercitato dal 1970 dai danti causa in via esclusiva e senza alcuna contestazione.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, contestando Controparte_1 l'immissione in possesso dell'area con l'atto di acquisto del fabbricato e sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'accessione del possesso in assenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire all'attrice lo stradello in oggetto. Inoltre, aggiungeva parte convenuta, la soc. aveva chiesto di acquistare la Pt_1 porzione immobiliare e poi richiesto ed ottenuta la concessione in uso così riconoscendo la proprietà del Comune. In via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna al rilascio dell'area.
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova per testi, così disponeva:
A) RIGETTA la domanda di parte attrice. B) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
C) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- la società e prima di lei i proprietari degli appartamenti che Parte_1 componevano l'edificio poi venduti alla stessa società nel 2016, non avevano provato un possesso idoneo all'usucapione e non era stato provato ai fini dell'accessione l'acquisto con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del medesimo bene oggetto del possesso;
- i testi escussi si erano limitati a riferire dell'uso dello stradello per raggiungere i loro appartamenti, della manutenzione e dell'abbellimento con vasi di fiori e comunque, aggiungeva il primo giudice, non era emerso che tutti i danti causa avessero acquistato da una data utile per l'usucapione;
pag. 2/6 - anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, diretta ad ottenere il rilascio dell'area di accesso alla proprietà veniva rigettata in assenza di prova Parte_1 sull'occupazione da parte dell'attrice.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello la soc. Parte_1 Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. Con l'appello principale si lamenta:
- l'erroneo rigetto della domanda di usucapione senza considerare le dichiarazioni rese dai testi , e ed il cartello “Strada privata – Vietato Tes_1 Tes_2 Tes_3 l'accesso” che sarebbe stato apposto dagli abitanti dell'edificio;
- che ingiustificatamente sarebbe stata esclusa l'invocata accessione del possesso da parte dell'acquirente come da atto di compravendita del 2016, quale Parte_1 titolo astrattamente idoneo, contenente l'affermazione: “Le unità immobiliari…vengono dedotte in contratto a corpo nello stato di fatto e diritto in cui si trovano…unitamente a tutte le accessioni, dipendenze pertinenze, diritti di condominio, ragioni azioni …niente escluso od eccettuato”;
- che l'istruttoria svolta avrebbe confermato il godimento dell'area, con la manutenzione e il parcheggio di auto, e il disinteresse del CP_1
7. Con l'appello incidentale il lamenta l'erroneo rigetto della Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta in primo grado per ottenere il rilascio dell'area. Sostiene parte appellante incidentale che la soc. “respinta la pretesa Parte_1 azionata, avrebbe dovuto essere condannata al rilascio. L'occupazione dell'area da parte dell'appellante trova per di più conferma nella documentazione dimessa, sia in primo grado che nella presente fase, comprovante la concessione onerosa dello stradello a da parte del . Pt_1 CP_1
* * * 8. L'appello principale è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono.
In materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, l'art. 1146 cod. civ., comma 2, contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo "successore a titolo particolare", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorché invalido o a non domino;
pag. 3/6 - affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr.
Cass. 6353/2010 e 8502/2005);
- anche recentemente è stato affermato che: “operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Sez. 6-2, Ord. n. 22348 del 2011)…Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolo se non nel richiamo generico ai beni condominiali. Ne consegue che, in mancanza di un'indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell'accessione nel possesso” (cfr. Cass. 20832/2022).
8.1. Nell'odierno giudizio, i beni oggetto dell'atto di acquisto da parte della soc. del 2016 sono indicati senza la specifica menzione dell'ulteriore striscia Parte_1 di terreno in contestazione e pertanto non può essere fatta valere la predetta accessione.
9. Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza, la parte che rinunci a far valere l'acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia - indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa - è inapplicabile l'art. 1350 n. 5 c.c., che impone l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili (cfr. Cass. 1363/2018, 3122/1999, 8815/1998 e
4945/1996).
9.1. Nella specie, in seguito ad “istanza di concessione temporanea di una area stradale comunale dismessa e a fondo cieco sita in fregio a Via S. D'Acquisto 9 di mq. 80,9 circa” della soc. del 3/11/2017, il in accoglimento Parte_1 CP_1 dell'istanza specificava nell'atto di concessione il canone annuale dovuto e che:
“c) le clausole contrattuali essenziali, sono le seguenti: 1) si accorda alla ditta Pt_1 la concessione di area comunale di mq. 80,4…2) la durata della concessione è
[...] stabilita in anni uno decorrente dalla data di consegna, con possibilità di eventuale rinnovo per uguale durata“, v. doc. 4 dell'appellante.
9.2. In altre parole è evidente che prima con l'istanza di concessione in godimento dell'area al e poi con l'accettazione della concessione con le clausole sopra CP_1 riportate, l'attrice ora appellante abbia riconosciuto l'altrui diritto di proprietà e tale riconoscimento, per le modalità con le quali esso è stato esercitato, è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus e comporta la rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale della vantata condizione.
10. In ogni caso, sull'esito della prova testimoniale, si osserva:
pag. 4/6 - al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- nella fattispecie, il transito per oltre venti anni si deve escludere per Persona_1 dante causa dell'appellante, avendo acquistato uno degli appartamenti dell'edificio nel 2009, come evidenziato dal primo giudice;
- il teste ha riferito circostanze risalenti al 2002 (e dunque non utili in Tes_3 relazione all'acquisto dell'edificio da parte della nel 2016); Parte_1
- il teste sentito all'udienza del 18/10/21 analogamente ha dichiarato: “Io Tes_2 ho abitato nell'immobile di proprietà della per sette anni. Non abito più lì da Pt_1 circa vent'anni. Nel 2016 ho venduto a Prima di essere venduto l'immobile è Pt_1 rimasto vuoto”;
- il teste ha dichiarato sul punto: “Specifico che io ero proprietario di un Tes_1 appartamento nell'edificio acquistato da Finatur…Ricordo che oltre al mio appartamento abitava nella palazzina anche mia madre…ADR io non abitavo nell'appartamento ma andavo ogni giorno perché c'erano i miei genitori e inoltre avevo una proprietà” (senza circostanziati riferimenti temporali in relazione all'uso dello stradello, quale proprietario di altro appartamento, sulla data di acquisto e di vendita e sull'inizio della frequentazione dell'appartamento dove vivevano i genitori);
- le prove orali espletate nel corso del giudizio hanno posto in luce che l'uso dello stradello (manutenzione, piantumazione di piante e parcheggio di auto attinenti al godimento del bene) era tutt'al più promiscuo, perché veniva 'utilizzato' dagli
“abitanti dell'edificio”.
11. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto dell'area in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante principale devono essere rigettate.
12. Anche l'appello incidentale non può essere accolto. Come sopra riportato, la soc. in seguito ad istanza del 3/11/2017 ha Parte_1 ottenuto la concessione temporanea dell'area stradale comunale dismessa sita in fregio a Via S. D'Acquisto 9 di mq. 80,9 circa. La durata della concessione è stata stabilita in anni uno decorrente dalla data di consegna, con possibilità di eventuale rinnovo per uguale durata.
12.1. Ha aggiunto la stessa parte appellante incidentale che nel 2023 la ha Pt_1 chiesto il rinnovo della concessione e che successivamente il Comune ha accordato il rinnovo. La domanda di rilascio dell'area, pertanto, legittimamente non è stata accolta dal primo giudice.
13. Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta la compensazione delle spese di lite del grado per la reciproca soccombenza.
pag. 5/6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3) conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
4) compensa integralmente le spese del grado;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione II civile, in persona dei Magistrati: Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Dario Morsiani Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2272 del Ruolo Generale dell'anno 2023.
T R A
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Carcereri de Prati, con domicilio eletto presso lo studio in Verona, Via Giardino Giusti n. 2.
PARTE
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Moretto e Monica Benedetti, con domicilio eletto in Verona, Piazza Brà n. 1.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 964 del Tribunale di
Verona pubblicata il 19/5/2023. Causa decisa nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, A) rigettarsi l'appello incidentale ed ogni altra istanza e/o domanda di parte appellata;
B) accogliere l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 964/2023 emessa nella causa n. 9428/2019 R.G., depositata in data 19 maggio 2023, dal Tribunale di
Verona, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni già avanzate in giudizio di primo grado:
1) accertare e dichiarare l'attrice proprietaria per intervenuta usucapione dello stradello che collega l'edificio di proprietà dell'attrice con Via Salvo D'Acquisto all'altezza del civico 9, meglio indicato in colore blu nella planimetria allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e facente parte integrante, alla data del 25 luglio 2016 o quella che sarà ritenuta di giustizia;
2) ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità;
1 3) Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte appellata 1) respingersi l'appello proposto da Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1 condannarsi in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 rilasciare al l'area de qua;
CP_1
3) con vittoria di compensi e spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, per entrambe le fasi processuali.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, la soc. Parte_1 proprietaria del fabbricato di tre piani in Via Salvo D'Acquisto n. 9 a Verona, censito al Catasto Fabbricati, foglio 166, particelle n. 412 sub 3, 4, 7, 5 e 6, conveniva in giudizio il per sentire accertata e dichiarata l'usucapione della Controparte_1 proprietà di uno stradello lungo 37 metri che da Via Salvo D'Acquisto conduce all'immobile dell'attrice.
1.1. Esponeva parte attrice di aver acquistato il fabbricato con atto di compravendita del 25/7/2016, di essere subentrata nel possesso uti domini esercitato dal 1970 dai danti causa in via esclusiva e senza alcuna contestazione.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, contestando Controparte_1 l'immissione in possesso dell'area con l'atto di acquisto del fabbricato e sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'accessione del possesso in assenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire all'attrice lo stradello in oggetto. Inoltre, aggiungeva parte convenuta, la soc. aveva chiesto di acquistare la Pt_1 porzione immobiliare e poi richiesto ed ottenuta la concessione in uso così riconoscendo la proprietà del Comune. In via riconvenzionale il convenuto chiedeva la condanna al rilascio dell'area.
3. Il Tribunale di Verona, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e prova per testi, così disponeva:
A) RIGETTA la domanda di parte attrice. B) RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
C) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse:
- la società e prima di lei i proprietari degli appartamenti che Parte_1 componevano l'edificio poi venduti alla stessa società nel 2016, non avevano provato un possesso idoneo all'usucapione e non era stato provato ai fini dell'accessione l'acquisto con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del medesimo bene oggetto del possesso;
- i testi escussi si erano limitati a riferire dell'uso dello stradello per raggiungere i loro appartamenti, della manutenzione e dell'abbellimento con vasi di fiori e comunque, aggiungeva il primo giudice, non era emerso che tutti i danti causa avessero acquistato da una data utile per l'usucapione;
pag. 2/6 - anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta, diretta ad ottenere il rilascio dell'area di accesso alla proprietà veniva rigettata in assenza di prova Parte_1 sull'occupazione da parte dell'attrice.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello la soc. Parte_1 Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta con appello incidentale.
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * 6. Con l'appello principale si lamenta:
- l'erroneo rigetto della domanda di usucapione senza considerare le dichiarazioni rese dai testi , e ed il cartello “Strada privata – Vietato Tes_1 Tes_2 Tes_3 l'accesso” che sarebbe stato apposto dagli abitanti dell'edificio;
- che ingiustificatamente sarebbe stata esclusa l'invocata accessione del possesso da parte dell'acquirente come da atto di compravendita del 2016, quale Parte_1 titolo astrattamente idoneo, contenente l'affermazione: “Le unità immobiliari…vengono dedotte in contratto a corpo nello stato di fatto e diritto in cui si trovano…unitamente a tutte le accessioni, dipendenze pertinenze, diritti di condominio, ragioni azioni …niente escluso od eccettuato”;
- che l'istruttoria svolta avrebbe confermato il godimento dell'area, con la manutenzione e il parcheggio di auto, e il disinteresse del CP_1
7. Con l'appello incidentale il lamenta l'erroneo rigetto della Controparte_1 domanda riconvenzionale proposta in primo grado per ottenere il rilascio dell'area. Sostiene parte appellante incidentale che la soc. “respinta la pretesa Parte_1 azionata, avrebbe dovuto essere condannata al rilascio. L'occupazione dell'area da parte dell'appellante trova per di più conferma nella documentazione dimessa, sia in primo grado che nella presente fase, comprovante la concessione onerosa dello stradello a da parte del . Pt_1 CP_1
* * * 8. L'appello principale è infondato e viene respinto per le assorbenti considerazioni che seguono.
In materia di usucapione della proprietà, appare utile ricordare che:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. 20539/2017); ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno ed incompatibile con l'altrui diritto (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- in particolare, l'art. 1146 cod. civ., comma 2, contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo "successore a titolo particolare", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorché invalido o a non domino;
pag. 3/6 - affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr.
Cass. 6353/2010 e 8502/2005);
- anche recentemente è stato affermato che: “operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Sez. 6-2, Ord. n. 22348 del 2011)…Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolo se non nel richiamo generico ai beni condominiali. Ne consegue che, in mancanza di un'indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell'accessione nel possesso” (cfr. Cass. 20832/2022).
8.1. Nell'odierno giudizio, i beni oggetto dell'atto di acquisto da parte della soc. del 2016 sono indicati senza la specifica menzione dell'ulteriore striscia Parte_1 di terreno in contestazione e pertanto non può essere fatta valere la predetta accessione.
9. Ciò posto, secondo consolidata giurisprudenza, la parte che rinunci a far valere l'acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia - indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa - è inapplicabile l'art. 1350 n. 5 c.c., che impone l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili (cfr. Cass. 1363/2018, 3122/1999, 8815/1998 e
4945/1996).
9.1. Nella specie, in seguito ad “istanza di concessione temporanea di una area stradale comunale dismessa e a fondo cieco sita in fregio a Via S. D'Acquisto 9 di mq. 80,9 circa” della soc. del 3/11/2017, il in accoglimento Parte_1 CP_1 dell'istanza specificava nell'atto di concessione il canone annuale dovuto e che:
“c) le clausole contrattuali essenziali, sono le seguenti: 1) si accorda alla ditta Pt_1 la concessione di area comunale di mq. 80,4…2) la durata della concessione è
[...] stabilita in anni uno decorrente dalla data di consegna, con possibilità di eventuale rinnovo per uguale durata“, v. doc. 4 dell'appellante.
9.2. In altre parole è evidente che prima con l'istanza di concessione in godimento dell'area al e poi con l'accettazione della concessione con le clausole sopra CP_1 riportate, l'attrice ora appellante abbia riconosciuto l'altrui diritto di proprietà e tale riconoscimento, per le modalità con le quali esso è stato esercitato, è incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus e comporta la rinuncia implicita alla tutela giurisdizionale della vantata condizione.
10. In ogni caso, sull'esito della prova testimoniale, si osserva:
pag. 4/6 - al fine dell'usucapione, il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, e, pertanto, “il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto” (cfr. Cass. 4206/1987 e 4404/2006);
- nella fattispecie, il transito per oltre venti anni si deve escludere per Persona_1 dante causa dell'appellante, avendo acquistato uno degli appartamenti dell'edificio nel 2009, come evidenziato dal primo giudice;
- il teste ha riferito circostanze risalenti al 2002 (e dunque non utili in Tes_3 relazione all'acquisto dell'edificio da parte della nel 2016); Parte_1
- il teste sentito all'udienza del 18/10/21 analogamente ha dichiarato: “Io Tes_2 ho abitato nell'immobile di proprietà della per sette anni. Non abito più lì da Pt_1 circa vent'anni. Nel 2016 ho venduto a Prima di essere venduto l'immobile è Pt_1 rimasto vuoto”;
- il teste ha dichiarato sul punto: “Specifico che io ero proprietario di un Tes_1 appartamento nell'edificio acquistato da Finatur…Ricordo che oltre al mio appartamento abitava nella palazzina anche mia madre…ADR io non abitavo nell'appartamento ma andavo ogni giorno perché c'erano i miei genitori e inoltre avevo una proprietà” (senza circostanziati riferimenti temporali in relazione all'uso dello stradello, quale proprietario di altro appartamento, sulla data di acquisto e di vendita e sull'inizio della frequentazione dell'appartamento dove vivevano i genitori);
- le prove orali espletate nel corso del giudizio hanno posto in luce che l'uso dello stradello (manutenzione, piantumazione di piante e parcheggio di auto attinenti al godimento del bene) era tutt'al più promiscuo, perché veniva 'utilizzato' dagli
“abitanti dell'edificio”.
11. In conclusione, in assenza di una prova adeguata, convincente ed univoca dei fatti costitutivi dell'acquisto dell'area in oggetto per intervenuta usucapione, le censure proposte dall'appellante principale devono essere rigettate.
12. Anche l'appello incidentale non può essere accolto. Come sopra riportato, la soc. in seguito ad istanza del 3/11/2017 ha Parte_1 ottenuto la concessione temporanea dell'area stradale comunale dismessa sita in fregio a Via S. D'Acquisto 9 di mq. 80,9 circa. La durata della concessione è stata stabilita in anni uno decorrente dalla data di consegna, con possibilità di eventuale rinnovo per uguale durata.
12.1. Ha aggiunto la stessa parte appellante incidentale che nel 2023 la ha Pt_1 chiesto il rinnovo della concessione e che successivamente il Comune ha accordato il rinnovo. La domanda di rilascio dell'area, pertanto, legittimamente non è stata accolta dal primo giudice.
13. Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale comporta la compensazione delle spese di lite del grado per la reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3) conferma, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
4) compensa integralmente le spese del grado;
5) dà atto che sussistono a carico di parte appellante principale e di parte appellante incidentale i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deliberato in data 12/12/2024
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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