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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa EL FU Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1206 del Ruolo generale dell'anno 2021, promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avvocato Guido Soloni del foro di Padova (cod. Fisc. ; C.F._2 telefax: 049.8808316; PEC: e con domicilio eletto Email_1 presso il suo Studio in Padova, Prato della Valle n. 24;
-Appellante-
Contro
( ) nato in [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_3 in Via Italia n. 13 Spoltore (PE), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Sabrina Di Liso ( del Foro di Pescara (tel 085.4511485; C.F._4 mail: ; Pec: ed elettivamente Email_2 Email_3 domiciliato presso e nello studio di quest'ultima in Pescara, Via G. Marconi n. 136.Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4 - 2 -
-Appellato-
E
(succeduta nella titolarità del credito a Controparte_2 Controparte_3
) Codice Fiscale e P. I.V.A. n. con sede legale in Milano, via San
[...] P.IVA_1
Prospero n. 4, e per essa giusta procura per atto a Controparte_4
Notaio dott. di Milano in data 17/12/2018, Repertorio 42685 e Per_1 Persona_2
Raccolta 13.216, in persona del Procuratore Ing. Controparte_5
(C.F. ), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. C.F._5
, REA – CCIAA di Milano n. 1888273 C.F. e P.I. Capitale P.IVA_2 P.IVA_2
Sociale € 1.000.000,00 interamente versato, con sede legale in San Donato Milanese (MI),
Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Marinoni
( ) del foro di Bologna, con studio in (40124) Bologna, Via Rubbiani n. C.F._6
4, con domicilio presso l'indirizzo di posta certificata
Email_5
-Altra appellata-
E
(P.I., C.F. e Iscriz. al Reg. Imprese di Bologna Controparte_6
n. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché liquidatore, P.IVA_3
Rag. con sede legale in Bologna - cap 40121 - Via Cairoli n. 8/F, Controparte_7 rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Chirico (CF: ), con studio in C.F._7
Via delle Belle Arti, 3, 40126 – Bologna ed ivi elettivamente domiciliata, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma c.p.c. dichiarando di voler ricevere tutti gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 051330401 e all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_6
-Altra appellata-
Controparte_8
-Appellato contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 464/2021 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 14.04.2021.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: - 3 -
“Voglia quest'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversa domanda, eccezione e deduzione reiette:
In via preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del
Tribunale Ordinario di Pescara, n. 464/2021 pubblicata il 14.4.2021, n. 948/2021 Rep. del
16.4.2021, pronunciata nella causa n. 5351/2017 R.G., sussistendone i gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.;
Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, ed in riforma della sentenza impugnata, annullarsi e/o dichiarare la nullità dei capi di sentenza che contengono la condanna del signor Parte_1
a qualsiasi titolo e, per l'effetto, dichiararsi che il medesimo appellante è esente da
[...] qualsiasi responsabilità per i debiti sociali della società nei confronti Controparte_9 delle altre parti del presente giudizio;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato Controparte_1
“In via preliminare:
a) Rigettare la domanda di sospensiva della provvisoria esecutorietà di cui è stata munita la sentenza impugnata e disporre lo stralcio della documentazione prodotta dall'appellante costituita dal bilancio di liquidazione finale della per le motivazioni di cui Controparte_9 in premessa;
Nel merito:
b) rigettare l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 464/2021 del 14.04.2021 resa dal Tribunale di Pescara a definizione del giudizio di cognizione instaurato tra le stesse parti R.G. N.
5351/2017 per tutte le ragioni ampiamente illustrate nel giudizio di primo grado e richiamate nel presente grado di giudizio;
c) in ogni caso, anche nell'ipotesi di accoglimento del proposto gravame, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio per tutte le ragioni di cui in narrativa.”
Per l'appellata Controparte_2 - 4 -
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza respinta e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta
e/o il difetto di titolarità effettiva del diritto di credito dedotto in giudizio e, per l'effetto, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
quale litisconsorte necessaria, nonché legittimata passiva e dichiarare
[...]
l'estromissione della dal presente giudizio;
Controparte_2 nel merito
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile, oltre che infondata, immotivata e /o non provata, nonché, in applicazione del secondo comma dell'art. 283 c.p.c., condannare alla sanzione ivi prevista per la cui quantificazione ci si rimette a giustizia.
Si confermano, ad ogni modo, le conclusioni rassegnante in primo grado, anche in via istruttoria, qui da intendersi integralmente riscritte e confermate”.
Per l'appellata : Controparte_6
“Piaccia all'Ill.ma Corte D'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO:
In via principale: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 464/2021 emessa dal Tribunale di Pescara all'esito del giudizio 5351/2017 R.G.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 14.04.2021, il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta da nei confronti di , di Controparte_1 Controparte_3 opposizione a decreto ingiuntivo n. 1469/2017, con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore della suddetta società della somma di euro 16.122,91, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di restituzione somme erogate in ragione del contratto di finanziamento n. 77787 del 26.04.2004.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'opponente deduceva la nullità/annullabilità del contratti di compravendita stipulato con la per indeterminabilità Controparte_9 - 5 -
dell'oggetto ex art 1346 e 1418 c.c. e la conseguente nullità/annullabilità del contratto di finanziamento stipulato con la in forza del collegamento funzionale con il CP_3 contratto di compravendita stipulato con la in via subordinata Controparte_9
l'annullabilità di entrambi i contratti per dolo determinante ex art. 1439 c.c. o dell'errore essenziale scusabile ex art. 1429 c.c., la nullità delle clausole vessatorie del contratto ex art. 33 del Codice del Consumo nonché l'illegittimità della pattuizione per applicazione di interessi usurari e l'intervenuta prescrizione.
In via riconvenzionale, l'allora opponente chiedeva poi la restituzione delle somme indebitamente versate di euro 2.703,23. consistenti nel pagamento di quattordici rate del contratto di finanziamento.
1.2. Si costituiva in giudizio la , alla quale, nelle more del giudizio di primo Controparte_3 grado, è succeduta nella titolarità del credito la chiedendo autorizzarsi la Controparte_2 chiamata del terzo al fine di essere manlevata da questa dagli effetti della Controparte_9 domanda, contestando nel merito gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande svolte dall'attore, ivi compresa la richiesta formulata in via riconvenzionale di restituzione degli importi versati, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà.
1.3. Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo che non si costituiva Controparte_9 in giudizio rimanendo contumace.
1.4 A fondamento dell'accoglimento della domanda, il primo giudice, accertava la nullità del
“contratto di compravendita di certificato di associazione” stipulato tra la e Controparte_9
l'opponente in data 24.04.2004 per violazione dell'art. 1346 c.c., ritenendo, in base all'analisi della documentazione prodotta, indeterminato e non determinabile l'oggetto della res venduta, nonché concluso in violazione degli artt. 70, 71 e 81 del D.lgs. n. 206/2005 per mancata puntuale indicazione degli elementi essenziali previsti dalla normativa la quale ne richiede l'espressa indicazione in forma scritta ab substantiam.
In particolare, relativamente al primo motivo di nullità il primo giudice riteneva che non fosse determinata all'interno del contratto né la natura dell'ente per il quale si prevedeva il rilascio del certificato di associazione, né la natura del diritto acquistato, ritenendo, inoltre, che non fosse possibile accertare quale era il collegamento tra la titolarità del certificato di associazione e il godimento settimanale previsto per il quale, inoltre, non risultava individuato il periodo temporale di godimento del bene.
Relativamente alla violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, il primo giudice, ha riscontrato la nullità per violazione degli artt. 70, 71 e 81 del decreto legislativo n.
206/2005 per mancata puntuale indicazione in forma scritta, prevista a pena di nullità, degli - 6 -
elementi descritti dall'art. 70, avendo rilevato, il primo giudice, che il contratto in atti non contiene, nello specifico, l'indicazione del periodo di tempo in cui l'acquirente può esercitare il diritto di godimento, non risultando la settimana all'anno in cui è previsto l'esercizio del diritto in alcun modo sufficientemente identificata né identificabile sulla base dei documenti negoziali in atti, né gli elementi per la corretta individuazione dell'immobile su cui verte il diritto stesso.
Accertata, la nullità del contratto di vendita suddetto, il primo giudice, accertava anche il collegamento funzionale dello stesso con il contratto di finanziamento azionato in monitorio, essendo lo stesso specificatamente stipulato allo scopo di finanziare la vendita del certificato suddetto con conseguente nullità dello stesso e diritto dell'opponente alla restituzione delle somme versate a titolo di rate per l'importo di euro 2.703,23 richieste in via riconvenzionale oltre interessi.
Accertava poi il primo giudice la nullità della clausola 17 delle condizioni generali di finanziamento di “Inopponibilità delle eccezioni” in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del
Codice del Consumo, con accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente alle domande formulate dalla succeduta a titolo particolare Controparte_2 nella titolarità del credito alla ha ritenuto l'opposta legittimata a richiedere Controparte_3 la restituzione delle somme erogate di euro 8.000,00 per sorte capitale e interessi alla accogliendo la domanda subordinata proposta. Controparte_9
Il primo giudice, pertanto, accertata la nullità dei contratti oggetto di causa con consequenziale assorbimento delle ulteriori domande in merito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto con accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate di euro 2.703,27 proposta dall'opponente, nonché della domanda subordinata di manleva proposta dall'opposta, condannando i soci contumaci e Parte_1 della in solido, alle restituzione in suo favore Controparte_8 Controparte_10 della somma di euro 8.000,00 oltre interessi, nonché alle spese di giudizio in favore dell'opponente per la somma di euro 4.980,50 e in favore della per la somma di euro CP_2
5.096,40
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello Parte_1 contestando la decisione presa e chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
2.1 Erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui ha condannato al pagamento, per i debiti della i soci Sig.ri e Controparte_9 Controparte_8 Parte_1 - 7 -
Con il primo motivo di gravame l'appellante sostiene l'illegittimità della sentenza per aver condannato al pagamento delle suddette somme per i debiti della Controparte_10 personalmente i soci e Controparte_8 Parte_1
A riguardo, l'appellante ha dedotto in primo luogo che la chiamata in causa effettuata dalla società opposta sarebbe illegittima per violazione dell'art. 269 c.p.c. in quanto, effettuata verso i soci personalmente in luogo della società per la quale vi era l'autorizzazione del primo
Giudice.
Ha contestato poi nel merito la sentenza emessa per aver ritenuto la responsabilità personale dei soci denunciando il vizio di assenza di motivazione o motivazione apparente della sentenza ritenendo che il primo giudice non avrebbe nel corpo della sentenza esposto le ragioni della responsabilità personale dei soci per i debiti della società cessata.
Ha eccepito, nel merito, la violazione dell'art. 2495 c.c. e dei principi giuridici vigenti in materia sostenendo l'insussistenza della propria responsabilità personale per i debiti della società in quanto non provata in giudizio la distribuzione dell'attivo della società cessata in loro favore, e dunque, del presupposto fondante la responsabilità dei soci per i debiti sociali.
2.2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita di certificato di associazione stipulato dal Sig. con la CP_1 CP_9
i data 24.04.2004 per violazione dell'art. 1346 c.c. e degli art. 70, 71 e 81 D.lgs n.
[...]
206/2005.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Ha sostenuto, a riguardo, come l'oggetto dello stesso sarebbe determinato o comunque determinabile in base agli elementi stabiliti del contratto consistendo nella titolarità del diritto di associazione che attribuirebbe all'acquirente il diritto di occupare, godere e utilizzare in via piena ed esclusiva, per il periodo di una settimana all'anno, una suite/appartamento bilocale con disponibilità di n. 4 posti letto, nel complesso denominato Castillo baech vistas club.
Ha dedotto l'appellante che si tratterebbe di un'ipotesi di multiproprietà societaria grazie alla quale il socio è titolare di un diritto personale di godimento che gli deriva proprio dall'appartenenza alla società stessa e che il periodo temporale sarebbe determinato o determinabile in base a quanto contenuto nel contratto secondo cui la settimana fruibile sarebbe individuabile tra la prima e la cinquantaduesima settimana dell'anno solare da stabilirsi annualmente previa comunicazione alla Società di gestione. - 8 -
Per gli stessi motivi, ha contestato la sussistenza delle violazioni relative agli art. 70, 71 e 81 del codice del consumo sostenendo che nel contratto fossero individuati sia l'oggetto del contratto che il domicilio del venditore.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione in suo favore di essere esente da qualsiasi responsabilità per i debiti della società nei Controparte_9 confronti delle altre parti del giudizio.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
3.1. Si costituiva in giudizio la eccependo in via pregiudiziale il proprio Controparte_2 sopravvenuto difetto di legittimazione passiva facendo rilevare che a seguito di accordo transattivo stipulato con la in data 13 febbraio 2020 era intervenuta la risoluzione con CP_6 effetto ex tunc della cessione oggetto del rapporto azionato in causa, sicché si sarebbe determinata la successione all'inverso della nel rapporto contrattuale Parte_2 controverso.
Pertanto, in virtù di tali circostanze, l'originaria contraente sarebbe ad oggi l'unica titolare del rapporto giuridico di cui è causa, con la conseguenza che essa appellata avrebbe dovuto essere estromessa dal processo.
Ha poi eccepito l'inosservanza del divieto di formulare domande nuove in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con conseguente inammissibilità del primo motivo di gravame nonché della produzione del bilancio di liquidazione.
3.2. A seguito della disposta integrazione del contraddittorio, si costituiva la Controparte_11 impugnando e contestando l'appello proposto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
3.3 A seguito di ulteriore disposta integrazione del contraddittorio, l'appello veniva notificato anche a rimasto contumace;
Controparte_8
4. All'esito dell'udienza del 23.09.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di cui il primo ridotto a 20 giorni.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1 Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla appellata con la quale sostiene che l'appellante avrebbe introdotto un CP_2 nuovo tema di indagine in violazione del divieto di ius novorum sancito dal suddetto articolo. - 9 -
L'art. 345 c.p.c. dispone che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Il secondo comma prevede, inoltre, che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
In merito occorre precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “Domanda nuova si ha, per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale in quella sede non si è svolto il contraddittorio” (Cass. Sez. Un.
15408/2003).
Nel caso di specie, oltre che generica nella formulazione, l'eccezione sollevata è infondata non avendo l'appellante ampliato il tema decidendum della causa ma essendosi limitato ad esporre le proprie difese in merito alla domanda di manleva proposta dalla - poi CP_6 non alterando né ampliando l'oggetto del giudizio né la causa petendi CP_2 dell'azione proposta la quale era volta ad ottenere la condanna alla restituzione da parte dei soci delle somme indebitamente percepite soci dalla società estinta e che Controparte_9 pertanto, include e presuppone l'accertamento della responsabilità personale dei soci per i debiti della società.
5.1.2 Ancora in via preliminare, deve essere rilevato il difetto di titolarità del rapporto in capo alla , in luogo della effettiva titolare del rapporto contrattuale fondante la CP_2 CP_6 domanda di manleva proposta nei confronti dell'odierna appellante.
In primo luogo, l'eccezione sollevata dalla appellata deve essere qualificata come eccezione di merito attenente alla effettiva titolarità del rapporto contrattuale controverso, dovendo al contrario per giurisprudenza consolidata valutarsi la legittimazione ad causam in base alla prospettazione della domanda, e dunque, ritenersi sussistente nel caso di specie.
Ciò posto, deve rilevarsi che la società appellata ha prodotto in giudizio un accordo transattivo stipulato in data 13 febbraio 2020 con la , accordo di cui dà conto la CP_6 stessa nella sua comparsa di costituzione, dal quale emerge la risoluzione CP_3 consensuale della cessione del credito attinente al contratto di finanziamento oggetto di causa a far data dal 5 dicembre 2018.
In virtù del suddetto accordo deve ritenersi dimostrata la circostanza che l'effettiva titolare del credito eventualmente fondante il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate in ragione della nullità dei contratti intercorsi sarebbe la . CP_6 - 10 -
5.2 Accertata l'ammissibilità dell'appello proposto per i motivi suesposti deve procedersi all'analisi della fondatezza dell'appello.
5.2.1. Il secondo motivo di appello, che questa Corte ritiene di trattare per primo in quanto afferente alla nullità dei titoli fondante la responsabilità restitutoria dell'appellante, è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte, in condivisione con quanto accertato dal primo giudice, ritiene sussistente la nullità del contratto di vendita intercorso tra la e l'appellato Controparte_9 CP_12 nonché il collegamento negoziale dello stesso con il contratto di finanziamento azionato
[...] in monitorio e la conseguente nullità derivata anche di quest'ultimo.
Deve rilevarsi che dall'esame degli atti di causa, ed in particolare del contratto di vendita di certificato di partecipazione di associazione, emerge l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. nonché la violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, come correttamente accertato dal primo giudice.
L'oggetto del contratto può infatti considerarsi determinabile solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi stabiliti dalle parti nell'atto scritto tramite la previsione di criteri che stabiliscano l'identificazione dello stesso senza possibilità di equivoci.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'oggetto del contratto per essere determinato o almeno determinabile, con conseguente rispetto dei requisiti essenziali previsti ai sensi dell'art. 1325 c.c. a pena di nullità, deve essere tale da consentire alle parti di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, esprimendo la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti. (Cass. civ. n.
24790/2017).
In ambito dei contratti con il consumatore, sicuramente applicabile al caso di specie stante le indiscusse qualità di professionista e consumatore sussistenti delle parti, poi, è previsto dagli art. 69 e ss. che l'oggetto del contratto sia esplicitamente specificato per iscritto prevedendo l'espressa indicazione degli elementi informativi dello stesso comprensivi, ai sensi dell'art. 70 comma 1, di:
“a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica,
l'identità ed il domicilio del proprietario;
- 11 -
c) se l'immobile è determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali piscina, sauna, ed altre,
e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo;
la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che
l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.” - 12 -
La corretta applicazione della normativa suddetta impone, ai fini della validità del contratto, che l'oggetto dello stesso sia, oltre che determinato o determinabile, anche esplicitamente specificato e dettagliato al fine di tutelare il consumatore nella comprensione delle proprie obbligazioni assunte.
Nel caso in esame, l'oggetto del contratto di vendita intervenuto tra le parti risulta essere generico e non concretamente determinabile, non potendo in concreto evincersi dalle clausole in esso previste, il contenuto del diritto acquisito tramite l'acquisto del certificato di associazione indicato.
L'oggetto della compravendita, infatti, viene qualificato come il certificato di associazione che attribuisce al titolare il diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi, di godere, occupare ed utilizzare, in modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all'anno un appartamento con disponibilità di n. 4 posti letto nel complesso turistico gestito dalla Società di gestione “Castillo Beach Management Limited”.
Il contratto in oggetto, come correttamente rilevato dal primo giudice, presupporrebbe, dunque, la vendita del diritto alla partecipazione di una associazione, della quale tuttavia non risulta evincibile dal contratto la natura né la regolamentazione giuridica, non risultando inoltre chiaro se il certificato oggetto del contratto comporti la vendita di una quota associativa dell'ente né quale sia il collegamento tra la titolarità della certificazione venduta e il concreto vantaggio acquisito non essendo esplicitato il rapporto intercorrente tra la non meglio identificata associazione e la società di gestione Castillo effettiva erogatrice del servizio che si assume correlato al certificato oggetto di compravendita.
Non si comprende, dunque, quale sia il soggetto concretamente obbligato e in forza di quale rapporto sia garantita la fruizione del diritto di godimento che deriverebbe dall'acquisto del certificato.
Ancor più indeterminato e non determinabile risulta essere il diritto che si assume oggetto dell'acquisto della quota associativa.
Il contratto si limita a prevedere, relativamente al periodo temporale di esercizio del diritto acquistato, l'utilizzo in periodi settimanali ricompresi tra la prima e la cinquantaduesima settimana dell'anno solare, da stabilirsi annualmente, previa comunicazione alla suddetta società di gestione, non specificando di quali immobili situati dove si tratti né ancor meno delle concrete modalità di esercizio del diritto di godere del proprio , atteso che non vengono predeterminati e stabiliti i criteri in base ai quali individuare il periodo temporale in cui godere del bene. - 13 -
Considerando che l'art. 69, primo comma, lett. a), del Codice del Consumo, nella formulazione previgente applicabile al caso di specie, faceva espresso riferimento al diritto di godimento "per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana" deve ritenersi che l'istituto della multiproprietà, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio, e dunque, fermo restando che l'oggetto del contratto concluso tra le parti consiste nel diritto di godimento, per una settimana all'anno, di un appartamento del Club suindicato, deve considerarsi che la settimana in questione non risulta in alcun modo sufficientemente identificata né identificabile sulla base delle previsioni contrattuali .
Tautologica risulta essere, infatti, l'indicazione di scelta della settimana annuale di fruizione tra la prima e la cinquantesima dell'anno solare, atteso che tale formulazione non aggiunge alcuna concreta possibilità di determinazione della modalità della scelta dell'ambito temporale, che invero risulta essere rimessa ad un soggetto, Società di gestione Castillo, estranea al rapporto tra le parti.
Oltre che nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. il contratto di vendita oggetto di causa risulta affetto da nullità anche per mancata indicazione degli elementi previsti dall'art. 70 del Codice del Consumo, non essendo sufficientemente individuati gli immobili oggetto del godimento settimanale previsto, né specificata la natura e le condizioni di esercizio del diritto oggetto del contratto, non essendo stati concretamente individuati né il periodo di tempo in cui l'acquirente può esercitare il diritto di godimento né gli elementi volti a consentire la puntuale individuazione dell'immobile su cui verte il diritto stesso.
Accertata per tali motivi la nullità del contratto di vendita, deve confermarsi anche il collegamento funzionale e genetico del contratto di finanziamento n. 77787 atteso che lo stesso risulta essere qualificabile come un mutuo di scopo che trova la sua specifica causa nella conclusione della compravendita emergendo dall'analisi delle clausole negoziali gli elementi che la giurisprudenza considera indici di collegamento tra il contratto di base e il mutuo di scopo, consistenti: 1) nella circostanza che, nella richiesta di finanziamento firmata dall'attore, è prevista la clausola di delega dell'acquirente a versare direttamente al venditore convenzionato l'importo di finanziamento;
2) nella circostanza che la richiesta di finanziamento prevede che il mancato perfezionamento dell'acquisto, per qualsiasi motivo, comporta che la somma erogata venga restituita direttamente dal venditore alla;
3) CP_3 nella circostanza che anche nei documenti contrattuali relativi all'acquisto è indicato che il - 14 -
pagamento del saldo sarebbe avvenuto a mezzo finanziamento (integrazione al contratto di acquisto del 26-4-2004 sub doc. 2 fascicolo primo grado di parte opponente); 4) dalla circostanza che il finanziamento di cui si discute è stato prospettato ed offerto all'attore dagli stessi operatori della , i quali hanno eseguito l'istruttoria per il finanziamento, CP_9 hanno acquisito la relativa documentazione e fatto firmare i moduli, trasmettendoli poi alla
(pacifico e non contestato, nonché confermato dalla deposizione della teste CP_3 Tes_1
; 5) dalla circostanza che il contratto di finanziamento fu contestuale al contratto di
[...] acquisto della “multiproprietà”. Tutte queste circostanze, complessivamente apprezzate, dimostrano la funzionalizzazione del finanziamento all'acquisto del diritto previsto dal contratto base, nonché la trilateralità dell'operazione economica e giuridica, essendo stata parte attiva della stessa sia nel momento della stipula della convenzione, sia nel CP_3 momento dell'erogazione del finanziamento direttamente alla ditta convenzionata. Per tali ragioni la nullità del contratto di compravendita comporta la conseguente nullità del finanziamento stesso per difetto di causa.
La sentenza emessa dal Tribunale di Pescara deve essere pertanto confermata sul punto con la conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione delle rate versate per la somma di euro 2.703,23 oltre interessi in favore dell'allora opponente.
5.2.3. Accertata la nullità dei contratti oggetto di causa deve procedersi all'analisi della fondatezza della domanda di manleva proposta in primo grado dalla e impugnata CP_6 con il primo motivo di gravame dall'appellante condannato alla restituzione della somma in solido oltre che al pagamento delle spese di lite.
L'appellante eccepisce l'irregolarità della propria chiamata in causa nonché l'insussistenza nel merito della propria responsabilità personale per i debiti della società non essendo stato provato in giudizio il presupposto della avvenuta liquidazione di quote in suo favore.
Preliminarmente si rileva la regolarità della chiamata in causa del socio appellante personalmente essendo stata la stessa formalmente autorizzata dal primo giudice come rilevabile dal verbale di udienza del 18.07.2018, con il quale il primo giudice, accertava la regolarità della notifica eseguita nei confronti del socio dichiarandone la Parte_1 contumacia e autorizzava, inoltre, le parti costituite alla rinnovazione della notifica nei confronti di entrambi i soci per osservanza dei termini dilatori.
Deve, inoltre, considerarsi che in presenza della cancellazione di società legittimati passivi sono i singoli soci personalmente i quali assumono la qualità di successori a titolo particolare della società estinta subentrando nei rapporti attivi e passivi della stessa, non rilevando in - 15 -
merito alla legittimazione passiva degli stessi, l'effettiva percezione di un attivo in sede di liquidazione che costituisce presupposto all'accertamento nel merito della responsabilità.
Pertanto, la chiamata in causa dei soci personalmente svolta in primo grado risulta essere esente da vizi.
Nel merito, la doglianza è fondata per i seguenti motivi.
L'art. 2495 c.c. prevede al comma 3 “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Presupposto fondante la responsabilità personale dei soci aventi responsabilità limitata risiede dunque nell'aver conseguito un'utilità economica in sede di liquidazione della società estinta, venendo altrimenti frustrato la stessa ratio della responsabilità limitata prevista dalla normativa, dovendo pertanto necessariamente ritenersi che il socio a responsabilità limitata può essere ritenuto responsabile delle obbligazioni sociali della società cessata esclusivamente entro i limiti di quanto effettivamente percepito.
Per giurisprudenza consolidata, inoltre, l'effettiva percezione degli utili o di quote sociali in sede di liquidazione, costituendo elemento fondante della responsabilità del socio è elemento della domanda relativa al diritto fatto valere, con la conseguenza che l'onere probatorio in merito è posto a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La Suprema Corte, in merito, ha ribadito tali principi affermando che:
“la sentenza impugnata ha escluso che il socio unico della società estinta, all'esito della cancellazione volontaria, potesse rispondere del debito sociale, in mancanza di alcuna prova
–a fronte della deduzione del socio circa la mancata riscossione di alcunché in base al bilancio finale di liquidazione– che, invece, questi avesse riscosso denaro o altri beni a seguito della liquidazione sociale. Onere probatorio che sarebbe ricaduto in positivo sul creditore sociale e non già in negativo sul socio. Tale conclusione è conforme al consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione (cfr. ex plurimis 32729/2023 del 24 novembre 2023; Cass. n. 10752 del
21.4.2023, Cass. n. 15474 del 22.6.2017, Cass. ordinanza n. 23916 del 23.11.2016, Cass. n.
7676 del 16.5.2012)”. - 16 -
Nel caso di specie, in applicazione dei principi di diritto suesposti ed a prescindere dalla allegazione da parte dell'appellante del bilancio di liquidazione, non essendo contestata l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, deve ritenersi che l'allora opposta, convenuta-attrice sostanziale, non abbia assolto l'onere probatorio relativo alla propria pretesa non avendo dimostrato l'avvenuta percezione da parte del socio appellante di quote sociali fondanti la sua responsabilità.
Per tali motivi, l'appellante non può ritenersi responsabile personalmente per i debiti della società di restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Controparte_9 CP_6 conseguentemente alla accertata nullità dei contratti di vendita e di finanziamento intercorsi.
Sul punto, pertanto, l'appello merita accoglimento con riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Pescara nei termini suddetti.
6. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente al primo motivo di appello con conseguentemente riforma sul punto della sentenza emessa dal
Tribunale di Pescara.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre secondo la regolamentazione già disposta in prime cure, con esclusione della sola condanna dell'attuale appellante alla rifusione in favore delle controparti, per tale grado di giudizio, mentre per il presente grado di giudizio, vengono poste a carico dell'appellata nei rapporti Controparte_6 con l'appellante e compensate tra tutte le parti per il resto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) dichiara il sopravvenuto difetto di titolarità del credito della Controparte_2
2) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto:
- rigetta le domande di condanna alla manleva ed alla restituzione del finanziamento proposte da nei confronti del socio non responsabile Controparte_6 Parte_1 per i debiti di cui è causa della società estinta Controparte_9
- dichiara che nulla è tenuto a pagare alle controparti per le spese di lite del Parte_1 primo grado;
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_6 dall'appellante nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi ed in € 382,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-compensa integralmente le spese di lite con le altre parti. - 17 -
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa EL FU
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono