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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Società Semplice - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Generale Guido Amoretti N. 11 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025T00087848 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di annullare l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848 e tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti;
in via subordinata, chiede di annullare parzialmente l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848, nonché tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti, prevedendo quanto meno il declassamento dell'unità immobiliare dalla categoria A/1 classe 1 alla categoria
A/7. Con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, con ogni accessorio di legge, nonché alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in pendenza di giudizio che dovessero risultare indebite, maggiorate dei relativi accessori, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848 con il quale l'Ufficio ha attribuito all'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, identificata al Foglio_xxxx, Particella_xxx, Subalterno_xx
, ricadente nella quarta zona censuaria, la categoria A/1 "abitazioni di tipo signorile", classe 1,
Consistenza 7 vani, con conseguente rideterminazione della rendita catastale. L'immobile è in zona collinare, in un complesso signorile, cui si accede mediante un ingresso dotato del servizio di portineria e sorveglianza,
e che si caratterizza per la presenza di aree destinate allo svolgimento dell'attività sportiva a servizio degli abitanti del complesso residenziale.
La ricorrente ha eccepito la mancanza dei requisiti per la classificazione nella categoria A/1 osservando che si tratta di un immobile con superficie ridotta - 116 mq (lorda di 148 mq) - composto di soggiorno, due camere, una piccola camera studio, cucina, due bagni. Per la metratura, per la tipologia costruttiva, per la distribuzione degli spazi interni, per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere considerata nella categoria della civile abitazione (A/2) o al più come villino (A/7), ma non considerata abitazione di tipo signorile (A/1), anche perché gli interventi effettuati sull'immobile nel 2024 consistono nel solo scorporo della cantina che non ha inciso in alcun moto sulla struttura dell'abitazione.
La ricorrente ha contestato la condotta dell'Agenzia, per avere riclassificato l'immobile tenendo conto della classificazione originaria e della destinazione delle unità immobiliari limitrofe, operando una comparazione tra unità abitative con caratteristiche differenti rispetto a quello oggetto di causa.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per:
- omessa motivazione e dunque violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost, dell'art. 3 della Legge 241/
1990 e dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2022 n. 212. L'Agenzia delle Entrate avrebbe attribuito la categoria
A/1, rispetto a quella A/2 proposta, su elementi di fatto diversi da quelli rappresentati in sede di Docfa n.
061649.001/2024 indicando, senza alcuna motivazione un numero di vani superiore (7) rispetto a quelli originariamente indicati (6,5), con conseguente rendita catastale addirittura maggiore di quella di provenienza;
infondatezza dell'accertamento in categoria A/1 in quanto l'appartamento, edificato nel 1971, ha una superficie utile molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerata signorile oltre a non possedere le caratteristiche fisiche per essere considerata tale.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e ha contro dedotto che il provvedimento impositivo risulta adeguatamente motivato, tanto da avere consentito al ricorrente di esercitare agevolmente il proprio diritto alla difesa. Ha poi osservato che nell'assegnazione della categoria ha tenuto conto della destinazione (che, sul luogo, hanno analoghe unità immobiliari), dell'uso e delle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare, mentre nell'assegnazione della classe ha tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche che influenzano il reddito dell'unità immobiliare. ha poi evidenziato che le variazioni apportate all'unità non erano tali da giustificare il posizionamento in una diversa categoria catastale rispetto a quella dell'unità originaria.
All'udienza del 30 gennaio 2026 sono comparse le parti che, dopo l'illustrazione del giudice relatore, hanno esposto le loro ragioni e si sono rimesse alle conclusioni in atti.
La Corte ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che la categoria e la classe catastali, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939 n. 652, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1989,
n. 427, e degli art. 6, comma 1 e 61, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949, debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. In base all'art. 9 del D.P.R. 1142/1949 per ciascuna zona censuaria è definito un «quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe». Il classamento deve tener conto delle sole caratteristiche oggettive che possono essere suscettibili di valutazione tecnica (come, per esempio, la qualità edilizia della costruzione, il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zona in cui l'unità immobiliare è collocata).
Nel caso di specie si controverte del classamento dell'immobile in categoria A/1 o in categoria A/2 o, in alternativa A/7.
Il classamento non è disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere l'elaborazione di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 9). Il Classamento consiste nell'individuazione della destinazione ordinaria e nella attribuzione della appropriata categoria e classe, a seconda delle condizioni intrinseche ed estrinseche 'attuali' che l'unità possiede quando viene effettuato il classamento ove per caratteristiche intrinseche si intende l'ubicazione, la salubrità e l'appetibilità della zona, e il collegamento garantito dai servizi pubblici;
mentre le caratteristiche estrinseche si individuano nella esposizione;
finiture; numero di servizi;
dimensione dei vani rispetto a quelli ordinari;
consistenza rispetto all'ordinarietà della tipologia e tipologia di servizi comuni I termini di abitazione «signorile», «civile», popolare
-> (di cui alla nota C-I/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze) esplicativa delle varie categorie catastali costituiscono il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi (in tal senso Cass. nn. 23235/2014, 2250/2021). Di regola le abitazioni di tipo signorile sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. (Cass. civ. Sez. VI
- 5, 19-02-2015, n. 3356). Mentre quelle di civile abitazioni sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Fatta questa premessa si osserva che l'immobile, oggetto dell'avviso di accertamento catastale, si trova in un complesso residenziale in una zona molto signorile della città di Torino, caratterizzata da ampie aree destinate a verde, di cui alcune ad uso esclusivo, servita da viabilità interna privata e servizi comuni, con ingresso dotato di portineria e sorveglianza, in costanza di una area progettata e realizzate per lo svolgimento di attività sportiva a servizio degli abitanti del complesso residenziale stesso.
La Corte evidenzia però che l'appartamento oggetto di contenzioso, edificato nel 1971 (quasi sessantanni fa), ha una superficie molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerato signorile e non possiede le caratteristiche fisiche per essere ritenuto tale: non ha infatti tripli servizi, l'ascensore (per raggiungere l'appartamento occorre fare due piani di scale), né soluzioni tecnologiche all'avanguardia (ad esempio, non dispone di impianto con domotica); il riscaldamento è centralizzato, non esiste impianto di aria condizionata, non ci sono neppure finiture di pregio o, come definite, "esuberanti o superiori”. Non vi sono "rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". Non dispone di giardino di proprietà esclusiva e non ha un soggiorno con vetrata e vista su Torino - come invece affermato dall'Ufficio
- in quanto l'affaccio è sui tetti delle palazzine circostanti.
L'assenza di queste caratteristiche sarebbe già sufficente per impedire la sua riconduzione in Categoria A1. In ognic aso la Corte osserva che nell'assegnare la categoria A/1, l'Agenzia delle Entrate non ha considerato la situazione attuale e reale dell'immobile che non è stato ristruturato, nè ha subito dei miglioramenti ma solo lo scorporo di una cantina. Conseguentemente la richiesta di correzione di dati catastali da parte della ricorrente - essendo decorsi quasi sessant'anni dalla sua costruzione e non avendo effettuato alcun intervento di ristrutturazione che ne avrebbe potuto aumentare il valore - risulta giustificata in quanto fondata sull'assenza sia di miglioramento dell'appartamento sia delle condizioni strutturali che consentirebbero di classarla in A1. La rendita catastale non ha natura definitiva ma può essere modificata quando emergono nuove informazioni o errori nei dati dichiarati. Negare al contribuente la possibilità di correggere gli errori originari equivale a cristallizzare un'imposizione fiscale distorta e questo contrasta con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione italiana.
A questo si deve aggiungere che l'Agenzia delle Entrate, nell'effettuare la comparazione con immobili limitrofi ai fini del classamento, non ha tenuto conto che la gran parte degli appartamenti situati in Indirizzo 1 (sia in Foglio_xxxx che è quello su cui insiste la proprietà della Ricorrente, sia in uno limitrofo il xxxy) e accatastati come A/1 hanno caratteristiche completamente diverse da quella dell'immobile della ricorrente (6,5 vani), risultando, con eccezione di sole due unità, qualificate da consistenze più elevate (da 8,5 a 15 vani). La comparazione effettuata dall'Ufficio è riferita a due unità immobiliari che risultano avere caratteristiche differenti rispetto a quello oggetto di causa. Peraltro nella medesima palazzina ove è ubicato l'immobile vi sono invece altre due unità immobiliari che hanno analoghe caratteristiche rispetto a quello della Ricorrente e che risultano accatastate come A/2, così come mote altre nello stesso compendo immobiliare (Mappale_xxxy). La comparazione effettuata dall'Ufficio non può essere ritenuta, pertanto, adeguata ai fini dell'assegnazione della Classe A1. A conforto di quanto affermato si rinvia a Corte di Cassazione (sezione VI, sentenza n. 4729 depositata il 15 febbraio 2023) la quale ha evidenziato che gli elementi che consentono di ridurre la categoria da A1 ad A2 sono rappresentati dall'estensione dell'immobile per cui si chiede la riduzione (superficie che secondo la Corte deve essere inferiore ai 240 mq) e dalla categoria catastale attribuita agli immobili limitrofi.
La Corte evidenzia poi che l'Agenzia nell'attribuire la categoria A/1 ha aumentato, senza alcuna motivazione, il numero di vani (7) rispetto a quelli originariamente indicati (6,5), con conseguente assegnazione di una rendita catastale addirittura maggiore rispetto a quella di provenienza. La ricorrente non ha potuto dunque comprendere come e perchè, a seguito dello scorporo della cantina, i vani attribuiti e la rendita siano aumentati. Non vi è infatti nell'atto alcuna indicazione dalla quale è possibile desumere, dedurre, comprendere la ragione della modifica e del conseguente incremento. Difettando la motivazione il provvedimento è dunque invalidoe annullabile.
Tutti i motivi di ricorso sono accolti.
Il ricorso va accolto. Le spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle entrate-Territorio Torino a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 500,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso del CUT.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Società Semplice - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentante difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Torino-Territorio - Via Generale Guido Amoretti N. 11 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025T00087848 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede di annullare l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848 e tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti;
in via subordinata, chiede di annullare parzialmente l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848, nonché tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti, prevedendo quanto meno il declassamento dell'unità immobiliare dalla categoria A/1 classe 1 alla categoria
A/7. Con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari, con ogni accessorio di legge, nonché alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in pendenza di giudizio che dovessero risultare indebite, maggiorate dei relativi accessori, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ric_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2025T00087848 con il quale l'Ufficio ha attribuito all'immobile sito in Torino, Indirizzo_1, identificata al Foglio_xxxx, Particella_xxx, Subalterno_xx
, ricadente nella quarta zona censuaria, la categoria A/1 "abitazioni di tipo signorile", classe 1,
Consistenza 7 vani, con conseguente rideterminazione della rendita catastale. L'immobile è in zona collinare, in un complesso signorile, cui si accede mediante un ingresso dotato del servizio di portineria e sorveglianza,
e che si caratterizza per la presenza di aree destinate allo svolgimento dell'attività sportiva a servizio degli abitanti del complesso residenziale.
La ricorrente ha eccepito la mancanza dei requisiti per la classificazione nella categoria A/1 osservando che si tratta di un immobile con superficie ridotta - 116 mq (lorda di 148 mq) - composto di soggiorno, due camere, una piccola camera studio, cucina, due bagni. Per la metratura, per la tipologia costruttiva, per la distribuzione degli spazi interni, per le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere considerata nella categoria della civile abitazione (A/2) o al più come villino (A/7), ma non considerata abitazione di tipo signorile (A/1), anche perché gli interventi effettuati sull'immobile nel 2024 consistono nel solo scorporo della cantina che non ha inciso in alcun moto sulla struttura dell'abitazione.
La ricorrente ha contestato la condotta dell'Agenzia, per avere riclassificato l'immobile tenendo conto della classificazione originaria e della destinazione delle unità immobiliari limitrofe, operando una comparazione tra unità abitative con caratteristiche differenti rispetto a quello oggetto di causa.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per:
- omessa motivazione e dunque violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost, dell'art. 3 della Legge 241/
1990 e dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2022 n. 212. L'Agenzia delle Entrate avrebbe attribuito la categoria
A/1, rispetto a quella A/2 proposta, su elementi di fatto diversi da quelli rappresentati in sede di Docfa n.
061649.001/2024 indicando, senza alcuna motivazione un numero di vani superiore (7) rispetto a quelli originariamente indicati (6,5), con conseguente rendita catastale addirittura maggiore di quella di provenienza;
infondatezza dell'accertamento in categoria A/1 in quanto l'appartamento, edificato nel 1971, ha una superficie utile molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerata signorile oltre a non possedere le caratteristiche fisiche per essere considerata tale.
L'Ufficio si è costituito in giudizio e ha contro dedotto che il provvedimento impositivo risulta adeguatamente motivato, tanto da avere consentito al ricorrente di esercitare agevolmente il proprio diritto alla difesa. Ha poi osservato che nell'assegnazione della categoria ha tenuto conto della destinazione (che, sul luogo, hanno analoghe unità immobiliari), dell'uso e delle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare, mentre nell'assegnazione della classe ha tenuto conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche che influenzano il reddito dell'unità immobiliare. ha poi evidenziato che le variazioni apportate all'unità non erano tali da giustificare il posizionamento in una diversa categoria catastale rispetto a quella dell'unità originaria.
All'udienza del 30 gennaio 2026 sono comparse le parti che, dopo l'illustrazione del giudice relatore, hanno esposto le loro ragioni e si sono rimesse alle conclusioni in atti.
La Corte ha preso a decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che la categoria e la classe catastali, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del Regio Decreto-Legge 13 aprile 1939 n. 652, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1989,
n. 427, e degli art. 6, comma 1 e 61, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949, debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari. In base all'art. 9 del D.P.R. 1142/1949 per ciascuna zona censuaria è definito un «quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe». Il classamento deve tener conto delle sole caratteristiche oggettive che possono essere suscettibili di valutazione tecnica (come, per esempio, la qualità edilizia della costruzione, il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zona in cui l'unità immobiliare è collocata).
Nel caso di specie si controverte del classamento dell'immobile in categoria A/1 o in categoria A/2 o, in alternativa A/7.
Il classamento non è disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere l'elaborazione di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, art. 9). Il Classamento consiste nell'individuazione della destinazione ordinaria e nella attribuzione della appropriata categoria e classe, a seconda delle condizioni intrinseche ed estrinseche 'attuali' che l'unità possiede quando viene effettuato il classamento ove per caratteristiche intrinseche si intende l'ubicazione, la salubrità e l'appetibilità della zona, e il collegamento garantito dai servizi pubblici;
mentre le caratteristiche estrinseche si individuano nella esposizione;
finiture; numero di servizi;
dimensione dei vani rispetto a quelli ordinari;
consistenza rispetto all'ordinarietà della tipologia e tipologia di servizi comuni I termini di abitazione «signorile», «civile», popolare
-> (di cui alla nota C-I/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze) esplicativa delle varie categorie catastali costituiscono il portato di un apprezzamento di fatto, da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale, alle quali corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi (in tal senso Cass. nn. 23235/2014, 2250/2021). Di regola le abitazioni di tipo signorile sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. (Cass. civ. Sez. VI
- 5, 19-02-2015, n. 3356). Mentre quelle di civile abitazioni sono unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Fatta questa premessa si osserva che l'immobile, oggetto dell'avviso di accertamento catastale, si trova in un complesso residenziale in una zona molto signorile della città di Torino, caratterizzata da ampie aree destinate a verde, di cui alcune ad uso esclusivo, servita da viabilità interna privata e servizi comuni, con ingresso dotato di portineria e sorveglianza, in costanza di una area progettata e realizzate per lo svolgimento di attività sportiva a servizio degli abitanti del complesso residenziale stesso.
La Corte evidenzia però che l'appartamento oggetto di contenzioso, edificato nel 1971 (quasi sessantanni fa), ha una superficie molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerato signorile e non possiede le caratteristiche fisiche per essere ritenuto tale: non ha infatti tripli servizi, l'ascensore (per raggiungere l'appartamento occorre fare due piani di scale), né soluzioni tecnologiche all'avanguardia (ad esempio, non dispone di impianto con domotica); il riscaldamento è centralizzato, non esiste impianto di aria condizionata, non ci sono neppure finiture di pregio o, come definite, "esuberanti o superiori”. Non vi sono "rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". Non dispone di giardino di proprietà esclusiva e non ha un soggiorno con vetrata e vista su Torino - come invece affermato dall'Ufficio
- in quanto l'affaccio è sui tetti delle palazzine circostanti.
L'assenza di queste caratteristiche sarebbe già sufficente per impedire la sua riconduzione in Categoria A1. In ognic aso la Corte osserva che nell'assegnare la categoria A/1, l'Agenzia delle Entrate non ha considerato la situazione attuale e reale dell'immobile che non è stato ristruturato, nè ha subito dei miglioramenti ma solo lo scorporo di una cantina. Conseguentemente la richiesta di correzione di dati catastali da parte della ricorrente - essendo decorsi quasi sessant'anni dalla sua costruzione e non avendo effettuato alcun intervento di ristrutturazione che ne avrebbe potuto aumentare il valore - risulta giustificata in quanto fondata sull'assenza sia di miglioramento dell'appartamento sia delle condizioni strutturali che consentirebbero di classarla in A1. La rendita catastale non ha natura definitiva ma può essere modificata quando emergono nuove informazioni o errori nei dati dichiarati. Negare al contribuente la possibilità di correggere gli errori originari equivale a cristallizzare un'imposizione fiscale distorta e questo contrasta con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione italiana.
A questo si deve aggiungere che l'Agenzia delle Entrate, nell'effettuare la comparazione con immobili limitrofi ai fini del classamento, non ha tenuto conto che la gran parte degli appartamenti situati in Indirizzo 1 (sia in Foglio_xxxx che è quello su cui insiste la proprietà della Ricorrente, sia in uno limitrofo il xxxy) e accatastati come A/1 hanno caratteristiche completamente diverse da quella dell'immobile della ricorrente (6,5 vani), risultando, con eccezione di sole due unità, qualificate da consistenze più elevate (da 8,5 a 15 vani). La comparazione effettuata dall'Ufficio è riferita a due unità immobiliari che risultano avere caratteristiche differenti rispetto a quello oggetto di causa. Peraltro nella medesima palazzina ove è ubicato l'immobile vi sono invece altre due unità immobiliari che hanno analoghe caratteristiche rispetto a quello della Ricorrente e che risultano accatastate come A/2, così come mote altre nello stesso compendo immobiliare (Mappale_xxxy). La comparazione effettuata dall'Ufficio non può essere ritenuta, pertanto, adeguata ai fini dell'assegnazione della Classe A1. A conforto di quanto affermato si rinvia a Corte di Cassazione (sezione VI, sentenza n. 4729 depositata il 15 febbraio 2023) la quale ha evidenziato che gli elementi che consentono di ridurre la categoria da A1 ad A2 sono rappresentati dall'estensione dell'immobile per cui si chiede la riduzione (superficie che secondo la Corte deve essere inferiore ai 240 mq) e dalla categoria catastale attribuita agli immobili limitrofi.
La Corte evidenzia poi che l'Agenzia nell'attribuire la categoria A/1 ha aumentato, senza alcuna motivazione, il numero di vani (7) rispetto a quelli originariamente indicati (6,5), con conseguente assegnazione di una rendita catastale addirittura maggiore rispetto a quella di provenienza. La ricorrente non ha potuto dunque comprendere come e perchè, a seguito dello scorporo della cantina, i vani attribuiti e la rendita siano aumentati. Non vi è infatti nell'atto alcuna indicazione dalla quale è possibile desumere, dedurre, comprendere la ragione della modifica e del conseguente incremento. Difettando la motivazione il provvedimento è dunque invalidoe annullabile.
Tutti i motivi di ricorso sono accolti.
Il ricorso va accolto. Le spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna Agenzia delle entrate-Territorio Torino a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 500,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso del CUT.