Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa motivazione e violazione di legge

    La Corte evidenzia che l'Agenzia nell'attribuire la categoria A/1 ha aumentato, senza alcuna motivazione, il numero di vani (7) rispetto a quelli originariamente indicati (6,5), con conseguente assegnazione di una rendita catastale addirittura maggiore rispetto a quella di provenienza. La ricorrente non ha potuto comprendere come e perché, a seguito dello scorporo della cantina, i vani attribuiti e la rendita siano aumentati. Non vi è infatti nell'atto alcuna indicazione dalla quale è possibile desumere, dedurre, comprendere la ragione della modifica e del conseguente incremento. Difettando la motivazione il provvedimento è dunque invalido e annullabile.

  • Accolto
    Infondatezza dell'accertamento in categoria A/1

    La Corte evidenzia che l'appartamento oggetto di contenzioso, edificato nel 1971, ha una superficie molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerato signorile e non possiede le caratteristiche fisiche per essere ritenuto tale: non ha infatti tripli servizi, l'ascensore, né soluzioni tecnologiche all'avanguardia; il riscaldamento è centralizzato, non esiste impianto di aria condizionata, non ci sono neppure finiture di pregio o, come definite, "esuberanti o superiori". Non vi sono "rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". Non dispone di giardino di proprietà esclusiva e non ha un soggiorno con vetrata e vista su Torino - come invece affermato dall'Ufficio - in quanto l'affaccio è sui tetti delle palazzine circostanti. L'assenza di queste caratteristiche sarebbe già sufficiente per impedire la sua riconduzione in Categoria A1. In ogni caso la Corte osserva che nell'assegnare la categoria A/1, l'Agenzia delle Entrate non ha considerato la situazione attuale e reale dell'immobile che non è stato ristrutturato, né ha subito dei miglioramenti ma solo lo scorporo di una cantina.

  • Accolto
    Infondatezza dell'accertamento in categoria A/1

    La Corte evidenzia che l'appartamento oggetto di contenzioso, edificato nel 1971, ha una superficie molto inferiore a quella richiesta - 240 mq - per essere considerato signorile e non possiede le caratteristiche fisiche per essere ritenuto tale. L'Agenzia delle Entrate, nell'effettuare la comparazione con immobili limitrofi ai fini del classamento, non ha tenuto conto che la gran parte degli appartamenti situati in Indirizzo 1 e accatastati come A/1 hanno caratteristiche completamente diverse da quella dell'immobile della ricorrente (6,5 vani), risultando, con eccezione di sole due unità, qualificate da consistenze più elevate (da 8,5 a 15 vani). La comparazione effettuata dall'Ufficio è riferita a due unità immobiliari che risultano avere caratteristiche differenti rispetto a quello oggetto di causa. Peraltro nella medesima palazzina ove è ubicato l'immobile vi sono invece altre due unità immobiliari che hanno analoghe caratteristiche rispetto a quello della Ricorrente e che risultano accatastate come A/2, così come molte altre nello stesso compendio immobiliare. La comparazione effettuata dall'Ufficio non può essere ritenuta, pertanto, adeguata ai fini dell'assegnazione della Classe A1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 147
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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