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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/12/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5981 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Bari;
- Opponente –
CONTRO
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Controparte_1
Lattaruli, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/11/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/7/2024 il si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 358/2024, emesso dal Tribunale di Trani in data 19/6/2024 su istanza di CP_1
per il pagamento della somma di € 481,97 a titolo di indennità di ferie non godute, oltre
[...] accessori e spese legali.
Il Ministero opponente deduceva che aveva sottoscritto un contratto di Controparte_1 lavoro il 5/9/2022 e che in data 23/12/2022 aveva comunicato la propria volontà di recedere
(essendo nel periodo di prova) a decorrere dall'1/1/2023; che, sul presupposto di non aver goduto di tutti i giorni di ferie maturati, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 481,97; che, invero, alcuna somma spettava al lavoratore vigendo il divieto di
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corresponsione di trattamenti economici sostitutivi al godimento delle ferie di cui all'art. 5, comma
8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012; che in particolare non era applicabile la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/1/2024, resa nella causa C-218/2022, in quanto nel caso in esame il avrebbe potuto chiedere la fruizione di ferie ai suoi superiori CP_1
e dunque, non avendolo fatto, non aveva diritto al pagamento di indennità sostitutiva. Il Parte_1 opponente eccepiva inoltre la non cumulabilità tra rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
Costituendosi nella fase di opposizione, eccepiva in via preliminare Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione per non essere stata la stessa depositata e notificata nel termine perentorio previsto dalla legge;
deduceva nel merito che sussistevano i presupposti per la monetizzazione delle ferie non godute, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché non vi era alcuna prova che il datore di lavoro l'avesse invitato a fruire delle ferie residue;
che, viceversa, in data 6/12/2022 aveva richiesto alla Direttrice amministrativa del le modalità di smaltimento delle ferie maturate, ma ne erano state concesse solo tre;
Parte_1 che dunque aveva diritto al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
è stato dipendente del dal 5/9/2022 all'1/1/2023; il Controparte_1 Parte_1 rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie. Con il presente giudizio il rivendica CP_1 il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva di ferie non godute, che gli è stato riconosciuto in via monitoria e che invece è avversato dal opponente. Parte_1
Occorre premettere che le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito dagli artt. 36 della Costituzione e 7 della direttiva 2003/88/CE, dal momento che sono volte a consentire il riposo del lavoratore e ad assicurare il pieno recupero delle energie psicofisiche ed in quanto tali insuscettibili di una monetizzazione generalizzata delle stesse. Difatti, in materia di ferie maturate e non godute da parte del pubblico dipendente, l'art. 5 co. 8 D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. del 7 agosto 2012 n. 135 stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
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Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Dalla normativa esposta consegue che il dipendente pubblico debba fruire delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro, pena la vanificazione dello scopo del diritto medesimo, non essendo prevista la monetizzazione delle relative giornate non godute.
Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare la questione di legittimità costituzionale concernente la norma in esame con la sentenza n. 95 del 2016 ha così precisato: ““Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;
e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi
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espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee. Per l'orientamento secondo cui esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito il profilo della valutazione se
l'interpretazione prescelta dal rimettente sia da considerare la sola persuasiva, v. le citate sentenze nn. 45/2016 e 262/2015. Per l'affermazione che la disciplina impugnata non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie, v. la citata sentenza
n. 286/2013. Sul riconoscimento del diritto alle ferie ad ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta,
v. la citata sentenza n. 189/1980. Nel senso che il diritto alle ferie mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nell'ottica di un equilibrato contemperamento con le esigenze dell'impresa, v. la citata sentenza n. 66/1963. Sulla garanzia di un effettivo godimento delle ferie, v. le citate sentenze nn. 297/1990 e 616/1987”(cfr. in termini Corte Costituzionale n. 95/2016).
Più di recente si è pronunciata sull'argomento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 218/2024), che ha chiarito che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In altre parole, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si estingua per volontà del dipendente, quest'ultimo non deve provare la sussistenza dei motivi che gli hanno impedito di fruire delle ferie maturate;
viceversa è il datore a dover dimostrare di aver messo in condizione il lavoratore di goderne prima della risoluzione, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse.
La Corte di Cassazione, sempre in materia, ha precisato che “Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova” (cfr., in termini, Cass.
n. 13691/2025, che nella specie ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta
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causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse;
cfr., ancora più di recente, Cass. n. 20444/2025, secondo cui “Il pubblico impiegato non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate neppure laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia ascrivibile a sua colpa (compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso), a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato in precedenza a godere del periodo di congedo, avvisandolo che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perdute”).
Nel caso in esame, non risulta che il Ministero della Giustizia abbia invitato il lavoratore a fruire delle ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro;
anzi il ha allegato una CP_1 comunicazione della Direttrice Amministrativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani (ove il dipendente prestava servizio) con la quale si attestava che il lavoratore non aveva fruito di 6 giorni di congedo ordinario spettanti per l'anno 2022, avendo presentato le dimissioni in data 23.12.2022 ed avendo fruito di tre giorni di congedo fino al 1 gennaio 2023 per garantire il necessario passaggio di consegne.
Da tale attestazione può evincersi non solo che il datore di lavoro non aveva preavvisato che l'omessa fruizione di ferie non avrebbe consentito monetizzazioni, ma si evince altresì che per garantire il passaggio di consegne al lavoratore è stata consentita la fruizione di soli tre giorni di ferie, mentre non gli è stata consentita la fruizione delle restanti sei.
Per tale ragione, non essendo a lui imputabile la mancata fruizione di ferie, il ha CP_1 diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti, nella misura quantificata nel ricorso monitorio e non contestata dal opponente, con la precisazione che sulla sorte capitale Parte_1 sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724/1994.
L'opposizione deve dunque essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e della presenza di collegamenti ipertestuali.
Si precisa che le spese riguardano la sola fase dell'opposizione, poiché quelle della fase monitoria sono già state liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data
30/7/2024 dal nei confronti di , rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza, così provvede:
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1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 358/2024, emesso dal Giudice di questa Sezione
Lavoro del Tribunale di Trani in data 19/6/2024;
2) dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell'opposto, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre RGS, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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