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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/01/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14501/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150245042801 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072581348801 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale successore universale della società estinta Società_1 SAS di Ricorrente_1 & C., ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli
contro
:
• Cartella di pagamento n. 07120240150245042801, notificata il 15.07.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA/2017 per il periodo d'imposta 2016, per un importo complessivo di € 640,34 (di cui € 231,15 imposta, € 315,06 sanzioni, € 88,25 interessi, € 5,88 diritti di notifica);
• Cartella di pagamento n. 07120240072581348801, notificata il 15.07.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il I trimestre 2019, per un importo complessivo di € 5.695,42 (di cui € 3.162,06 imposta, € 1.852,07 sanzioni, € 675,41 interessi, € 5,88 diritti di notifica).
Il ricorrente ha eccepito:
• la tardività della notifica delle cartelle, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), sostenendo che non si applicano le proroghe emergenziali Covid-19 ai periodi d'imposta in questione;
• la carenza assoluta di motivazione delle cartelle, in quanto non sono stati indicati gli atti presupposti (ad esempio, avviso di accertamento), né una descrizione adeguata della causale del debito, né le modalità di calcolo degli interessi di mora;
• la mancata o carente indicazione della modalità, misura e determinazione degli interessi di mora, che secondo il ricorrente rende gli atti impugnati nulli per indeterminatezza e illogicità.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle cartelle per decadenza e per difetto di motivazione, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio e ha depositato controdeduzioni, contestando integralmente le ragioni del ricorrente.
In particolare, l'ente ha sostenuto che:
• i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle sono stati prorogati e sospesi per effetto delle normative emergenziali legate al Covid-19 (D.L. 18/2020, art. 68 e D.Lgs. 159/2015, art. 12), che hanno previsto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e la proroga fino al 31 dicembre 2023, con ulteriore aggiunta di 478 o 492 giorni a seconda dei casi. Di conseguenza, la notifica delle cartelle è avvenuta nei termini di legge;
• le cartelle di pagamento impugnate sono correttamente motivate e conformi ai requisiti di legge: riportano tutti gli elementi previsti (estremi del ruolo, data di esecutività, tributo, anno di riferimento, ente creditore, importi, rate, responsabile del procedimento, ecc.);
• la mancata indicazione analitica degli interessi non costituisce vizio, poiché la legge non richiede che siano dettagliati nella cartella;
il tasso di interesse è determinato normativamente e conoscibile da chiunque.
Ha chiesto, conclusivamente, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione o del controllo formale di cui, rispettivamente, agli articoli 36-bis (e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 numero 633, per l'IVA) e 36-ter del
DPR 29 settembre 1973 numero 600, sono comunicate a mezzo del cosiddetto “avviso bonario”.
Se la somma pretesa è pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento, si beneficia della riduzione della sanzione rispettivamente a 1/3 e a 2/3.
All'atto pratico, quando è notificato tale atto, è possibile scegliere tra una delle seguenti alternative:
effettuare il pagamento entro 60 giorni: si beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 (ovvero a 2/3 per le somme dovute per effetto del controllo formale della dichiarazione);
effettuare il pagamento in forma rateale: la prima rata va pagata entro 60 giorni;
si beneficia della riduzione delle sanzioni come è indicato nell'avviso bonario (vedasi il punto precedente);
non effettuare il pagamento;
in tal caso viene notificata la cartella di pagamento con l'applicazione della sanzione nella misura intera e dei diritti di notifica dovuti all'agente della riscossione;
inoltre, è possibile chiedere il pagamento rateale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
Nel caso in esame dalla lettura delle cartelle di pagamento emerge in maniera univoca che, all'esito della notifica degli avvisi bonari, la società, poi cancellata dal registro delle imprese in data 22 gennaio 2025 (cfr. visura camerale depositata dal ricorrente), ebbe a formulare richiesta di rateizzo delle imposte, salvo, poi, interrompere il pagamento delle rate nelle date indicate nelle cartelle di pagamento, con conseguente decadenza dal beneficio del rateizzo ed emissione della cartella di pagamento.
Tale ricostruzione rende, pertanto, assolutamente non pertinente il richiamo ai termini di cui all'art.25 del
DPR n.602/1973, norma che non trova applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente, all'esito della ricezione dell'avviso bonario, opti per il rateizzo dell'imposta e provveda a pagare parte delle rate, salvo, poi, decadere dal piano di rateizzo (cfr. in tal senso da ultimo Corte di Cassazione Sezione V ordinanza n. 24766 dell'8 settembre 2025).
Invero nel caso di specie le cartelle ex art.54 bis a carico della società (cui è succeduto il socio illimitatamente responsabile, attuale ricorrente) non derivano semplicemente dal controllo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di accertamento con adesione, ed è allora la disciplina, speciale, dettata a riguardo che prevale e che dev'essere applicata in luogo dell'art.25.
La norma pertinente è da rinvenirsi nell'art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis modificato dal decreto legge del 31/12/2007 n. 248, articolo 36, il quale dispone che «la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata».
Ne deriva che, in conformità all'orientamento già espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 20615 del
22/07/2025), l'ambito applicativo della norma, quanto alla decorrenza, speciale rispetto alla generale disciplina dell'art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73, è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell'art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997, e si riferisce all'iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché «il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo
».
È appena il caso di sottolineare, infine, che, come già precisato dalla Suprema Corte, il termine biennale di cui all'art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997 («entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata») va considerato quale mero termine sollecitatorio in quanto, a differenza del termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, non è espressamente previsto a pena di decadenza.
Totalmente inconferente appare, pertanto, la contrapposizione, pure emergente dagli atti difensivi delle parti, in ordine all'operatività o meno della proroga dei termini in ragione della normativa emergenziale.
Del tutto inconferenti ed infondati appaiono i rilievi relativi alla presunta carenza di motivazione della cartella, trattandosi di atto dal contenuto sostanzialmente vincolato che deriva il proprio contenuto dall'avviso bonario il cui pagamento in forma rateizzata non è stato onorato dalla società (poi estinta).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14501/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240150245042801 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072581348801 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale successore universale della società estinta Società_1 SAS di Ricorrente_1 & C., ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli
contro
:
• Cartella di pagamento n. 07120240150245042801, notificata il 15.07.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA/2017 per il periodo d'imposta 2016, per un importo complessivo di € 640,34 (di cui € 231,15 imposta, € 315,06 sanzioni, € 88,25 interessi, € 5,88 diritti di notifica);
• Cartella di pagamento n. 07120240072581348801, notificata il 15.07.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il I trimestre 2019, per un importo complessivo di € 5.695,42 (di cui € 3.162,06 imposta, € 1.852,07 sanzioni, € 675,41 interessi, € 5,88 diritti di notifica).
Il ricorrente ha eccepito:
• la tardività della notifica delle cartelle, avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), sostenendo che non si applicano le proroghe emergenziali Covid-19 ai periodi d'imposta in questione;
• la carenza assoluta di motivazione delle cartelle, in quanto non sono stati indicati gli atti presupposti (ad esempio, avviso di accertamento), né una descrizione adeguata della causale del debito, né le modalità di calcolo degli interessi di mora;
• la mancata o carente indicazione della modalità, misura e determinazione degli interessi di mora, che secondo il ricorrente rende gli atti impugnati nulli per indeterminatezza e illogicità.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento delle cartelle per decadenza e per difetto di motivazione, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio e ha depositato controdeduzioni, contestando integralmente le ragioni del ricorrente.
In particolare, l'ente ha sostenuto che:
• i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle sono stati prorogati e sospesi per effetto delle normative emergenziali legate al Covid-19 (D.L. 18/2020, art. 68 e D.Lgs. 159/2015, art. 12), che hanno previsto la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e la proroga fino al 31 dicembre 2023, con ulteriore aggiunta di 478 o 492 giorni a seconda dei casi. Di conseguenza, la notifica delle cartelle è avvenuta nei termini di legge;
• le cartelle di pagamento impugnate sono correttamente motivate e conformi ai requisiti di legge: riportano tutti gli elementi previsti (estremi del ruolo, data di esecutività, tributo, anno di riferimento, ente creditore, importi, rate, responsabile del procedimento, ecc.);
• la mancata indicazione analitica degli interessi non costituisce vizio, poiché la legge non richiede che siano dettagliati nella cartella;
il tasso di interesse è determinato normativamente e conoscibile da chiunque.
Ha chiesto, conclusivamente, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione o del controllo formale di cui, rispettivamente, agli articoli 36-bis (e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 numero 633, per l'IVA) e 36-ter del
DPR 29 settembre 1973 numero 600, sono comunicate a mezzo del cosiddetto “avviso bonario”.
Se la somma pretesa è pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento, si beneficia della riduzione della sanzione rispettivamente a 1/3 e a 2/3.
All'atto pratico, quando è notificato tale atto, è possibile scegliere tra una delle seguenti alternative:
effettuare il pagamento entro 60 giorni: si beneficia della riduzione delle sanzioni a 1/3 (ovvero a 2/3 per le somme dovute per effetto del controllo formale della dichiarazione);
effettuare il pagamento in forma rateale: la prima rata va pagata entro 60 giorni;
si beneficia della riduzione delle sanzioni come è indicato nell'avviso bonario (vedasi il punto precedente);
non effettuare il pagamento;
in tal caso viene notificata la cartella di pagamento con l'applicazione della sanzione nella misura intera e dei diritti di notifica dovuti all'agente della riscossione;
inoltre, è possibile chiedere il pagamento rateale ai sensi dell'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
Nel caso in esame dalla lettura delle cartelle di pagamento emerge in maniera univoca che, all'esito della notifica degli avvisi bonari, la società, poi cancellata dal registro delle imprese in data 22 gennaio 2025 (cfr. visura camerale depositata dal ricorrente), ebbe a formulare richiesta di rateizzo delle imposte, salvo, poi, interrompere il pagamento delle rate nelle date indicate nelle cartelle di pagamento, con conseguente decadenza dal beneficio del rateizzo ed emissione della cartella di pagamento.
Tale ricostruzione rende, pertanto, assolutamente non pertinente il richiamo ai termini di cui all'art.25 del
DPR n.602/1973, norma che non trova applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente, all'esito della ricezione dell'avviso bonario, opti per il rateizzo dell'imposta e provveda a pagare parte delle rate, salvo, poi, decadere dal piano di rateizzo (cfr. in tal senso da ultimo Corte di Cassazione Sezione V ordinanza n. 24766 dell'8 settembre 2025).
Invero nel caso di specie le cartelle ex art.54 bis a carico della società (cui è succeduto il socio illimitatamente responsabile, attuale ricorrente) non derivano semplicemente dal controllo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di accertamento con adesione, ed è allora la disciplina, speciale, dettata a riguardo che prevale e che dev'essere applicata in luogo dell'art.25.
La norma pertinente è da rinvenirsi nell'art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis modificato dal decreto legge del 31/12/2007 n. 248, articolo 36, il quale dispone che «la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata».
Ne deriva che, in conformità all'orientamento già espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 20615 del
22/07/2025), l'ambito applicativo della norma, quanto alla decorrenza, speciale rispetto alla generale disciplina dell'art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73, è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell'art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997, e si riferisce all'iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché «il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo
».
È appena il caso di sottolineare, infine, che, come già precisato dalla Suprema Corte, il termine biennale di cui all'art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462 del 1997 («entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata») va considerato quale mero termine sollecitatorio in quanto, a differenza del termine triennale di cui all'art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, non è espressamente previsto a pena di decadenza.
Totalmente inconferente appare, pertanto, la contrapposizione, pure emergente dagli atti difensivi delle parti, in ordine all'operatività o meno della proroga dei termini in ragione della normativa emergenziale.
Del tutto inconferenti ed infondati appaiono i rilievi relativi alla presunta carenza di motivazione della cartella, trattandosi di atto dal contenuto sostanzialmente vincolato che deriva il proprio contenuto dall'avviso bonario il cui pagamento in forma rateizzata non è stato onorato dalla società (poi estinta).
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in NAPOLI, lì 14 gennaio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)