Ordinanza collegiale 15 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 23826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23826 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10722/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10722 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Albino Domanico e Antonia Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l''annullamento
del decreto del Ministero dell''Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza presentata in data 28 settembre 2016 prot. n. -OMISSIS-, ex art. 9, L. 5/2/1992, n. 91, notificato il 7 settembre 2021;
- nonché di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. ES FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ordinanza collegiale n. 202507483 del 15 aprile 2025 il Collegio adito ha disposto quanto segue: “ Rilevato che con memoria depositata in data 3 aprile 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il proprio assistito è deceduto in data 11 aprile2023;
Ritenuto di dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 300 cod. proc. civ., a far tempo dalla data dell’11 aprile 2023.
Fissa l’udienza per la verifica della prosecuzione del giudizio o eventuale estinzione per l’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025, ore di rito ”;
Preso atto che alcuna altra attività è stata compiuta, tanto che l’ultimo atto depositato in giudizio risale al 3 aprile 2025;
Visto l’art. 307 c.p.c., secondo cui “ L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio ”;
Ritenuto che le concrete modalità di svolgimento della vicenda impongano la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AL, Presidente FF
ES FA, Consigliere, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FA | AR RA AL |
IL SEGRETARIO