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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
MADDALONI CIRO, Giudice
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T006914000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T006915000 IMPOSTA SOSTIT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, acquistando un immobile in corso di costruzione per adibirlo a prima casa, chiese l'applicazione del trattamento agevolato riguardo alle registrazioni -avvenute il 2 dicembre 2020- dell'atto d'acquisto e del correlato contratto di mutuo.
Non essendo stata completata la costruzione entro il termine decadenziale del triennio successivo,
l'Agenzia delle Entrate di Terni ha emesso due avvisi di liquidazione volti al recupero delle maggiori imposte.
Il ricorso proposto da Resistente_1, adducendo la sospensione del termine triennale a cagione della legislazione emergenziale Covid, è stato accolto dalla Corte Tributaria di Terni.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate adducendo che la sospensione dei termini prevista dall'art. 24 del D.L. n. 23 del 2020 non contemplasse il termine triennale -di applicazione giurisprudenziale- previsto per la fruizione per fruire dei benefici in questione.
Resistente_1 si è costituita resistendo all'appello. In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4110 del 2025, ha espresso il principio giurisprudenziale, al quale questo giudicante aderisce, secondo cui “ l'art. 24 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in l. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni – sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, d.l 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore”. In applicazione di tale principio, l'appello va respinto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Agenzia. Compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente e Relatore
MADDALONI CIRO, Giudice
MAGNINI LETIZIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 155/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T006914000 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20201T006915000 IMPOSTA SOSTIT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, acquistando un immobile in corso di costruzione per adibirlo a prima casa, chiese l'applicazione del trattamento agevolato riguardo alle registrazioni -avvenute il 2 dicembre 2020- dell'atto d'acquisto e del correlato contratto di mutuo.
Non essendo stata completata la costruzione entro il termine decadenziale del triennio successivo,
l'Agenzia delle Entrate di Terni ha emesso due avvisi di liquidazione volti al recupero delle maggiori imposte.
Il ricorso proposto da Resistente_1, adducendo la sospensione del termine triennale a cagione della legislazione emergenziale Covid, è stato accolto dalla Corte Tributaria di Terni.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate adducendo che la sospensione dei termini prevista dall'art. 24 del D.L. n. 23 del 2020 non contemplasse il termine triennale -di applicazione giurisprudenziale- previsto per la fruizione per fruire dei benefici in questione.
Resistente_1 si è costituita resistendo all'appello. In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4110 del 2025, ha espresso il principio giurisprudenziale, al quale questo giudicante aderisce, secondo cui “ l'art. 24 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. c.m. in l. 40/2020, che ha stabilito la sospensione, durante il periodo emergenziale (Covid) dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, nonché del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trova applicazione anche con riferimento al termine triennale per l'ultimazione degli immobili in costruzione, di applicazione giurisprudenziale, il quale, in quanto strettamente correlato al termine di decadenza per la verifica dei presupposti delle agevolazioni – sospeso anch'esso ex art. 67, comma 1, d.l 17 marzo 2020, n. 18 - non può essere più breve di quello accordato all'ente impositore”. In applicazione di tale principio, l'appello va respinto. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Agenzia. Compensa le spese.