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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BALESTRAZZI
VITTORIO e BALESTRAZZI FRANCESCO appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
appellata
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a d.i.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 823/2020 del 18/02/2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 3132/2017 revocandolo limitatamente all'ingiunzione di consegna di polizze assicurative e del piano di ammortamento relativi a contratto di mutuo in essere con . CP_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 20/3/2020,
Parte (di seguito per brevità Parte_1
contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, CP_1
a sua volta proponendo appello incidentale chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo per consegna.
Senza incombenti istruttori, dopo interruzione e riassunzione per il decesso del difensore dell'appellata, poi rimasta contumace, all'udienza collegiale dell'11 luglio
2025 la sola banca appellante ha concluso, riportandosi agli atti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame principale merita accoglimento, mentre risulta infondato quello incidentale.
Come evidenziato, la controversia ha ad oggetto la consegna degli allegati al
Parte contratto di mutuo del 27.7.2007 in essere fra e e in particolare CP_1
del piano di ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate, delle quietanze di pagamento e del testo negoziale di polizze assicurative collegate al contratto.
Instaurato il contraddittorio con l'avvio del giudizio di opposizione, col quale la banca ha contestato ogni pretesa, precisando di non aver ricevuto richieste di consegna di documenti, anche ai sensi dell'art. 119 TUB;
ha comunque prodotto gli atti allegati al contratto di mutuo.
Il Tribunale ha quindi dato conto di tale deposito, e preso atto delle difese dell'opposta (che ha ribadito le deduzioni prospettate in monitorio) ha parzialmente accolto l'opposizione, evidenziando che la banca “ha adempiuto agli oneri che le imponevano la legge e il contratto posto in essere con la sig.ra , seppur a CP_1
seguito della notifica del decreto ingiuntivo ed anche nel corso del processo”, e ciò con riguardo a quella documentazione di cui ha acclarato l'obbligo di consegna.
All'esito di tali risultanze, dunque, e in disparte quanto si dirà appresso sul contratto di assicurazione, il decreto ingiuntivo andava integralmente revocato.
Difatti, devesi rammentare, richiamando costante giurisprudenza del Supremo
Collegio (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/05/2007 n.11660) che “l'opposizione non è
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Pertanto, la sentenza che decide sull'opposizione, cosi come deve accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente deve respingere la pretesa medesima, accogliendo
l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione delle spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione.”.
Nel caso di specie, il tribunale ha dato conto dell'esecuzione del disposto contenuto nell'ingiunzione, evidenziando altresì l'insussistenza di obblighi inadempiuti con riguardo al piano di ammortamento 'con evidenza delle rate pagate' e alle polizze assicurative;
dunque, sussistevano i presupposti per la totale revoca dell'ingiunzione, restando ininfluente la circostanza che l'adempimento avvenne solo nel corso del giudizio. Non essendovi impugnazione sul capo relativo alle spese processuali, va
Parte dunque accolto il gravame di revocandosi integralmente il decreto ingiuntivo n°
3132/'17 emesso dal Tribunale di Palermo.
Ciò considerando che da disattendere il gravame incidentale, col quale è chiesta invece la conferma integrale del decreto, con evidente riguardo alle questioni relative al piano di ammortamento e alle polizze assicurative.
Difatti, è vero che “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.” (Cassazione civile sez. I,
28/3/2025 n. 8173); ma al contempo va considerato che l'esercizio di tale diritto in questa forma presuppone e l'esistenza del documento e l'inadempimento della banca.
Quanto al primo aspetto, esso rileva per le polizze assicurative, difettando anche in questa sede prova della conclusione di tale tipo di contratto, non risultando sufficiente che esso fosse contemplato nel testo negoziale del mutuo;
vale ricordare che a mente dell'art. 633 c.p.c. è onere del ricorrente in monitorio fornire prova dell'esistenza della
'cosa' oggetto della pretesa, e detta prova non emerge dal complesso degli elementi offerti (non vi è, ad esempio, indicazione dell'avvenuto pagamento di premio assicurativo).
Sul secondo aspetto, come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'invio periodico degli estratti conto offre pieno riscontro delle modalità di pagamento e del quantum via via corrisposto, coerente col piano di ammortamento allegato al mutuo, come emerge dal raffronto possibile in base alla documentazione versata. Detta documentazione vale anche ad attestare l'avvenuto pagamento, sottraendo il debitore dal rischio di non avere riscontro contabile, funzionale a qualsiasi esigenza correlata alla sua posizione.
Del pari da disattendere, infine, l'ultimo motivo del gravame incidentale, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite: infatti, contrariamente a quanto dedotto da
, all'esito del giudizio si è avuta una sostanziale reciproca soccombenza, CP_1
risultando solo in parte fondate le ragioni della mutuataria, non potendosi fare ricorso al criterio della cd. soccombenza virtuale, ipotesi che viene in rilievo laddove non sia più in discussione il bene della vita oggetto di pretesa, mentre qui era rimasta in contestazione parte della pretesa. Non vi è stata perciò violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., il quale preclude soltanto la condanna della parte che vince completamente (cfr. Cassazione civile sez. I 2/1/2025 n. 27), mentre sono rimaste
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Parte definitivamente a carico di quelle della fase monitoria.
Pertanto, e conclusivamente, va accolto il solo gravame principale, revocandosi in toto il decreto ingiuntivo n° 3132/'17 emesso dal Tribunale di Palermo, confermandosi nel resto (spese di lite) la statuizione di prime cure.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (come detto, non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, compensate),
Parte l'esito della lite, che vede vittoriosa, impone di porle a carico dell'appellata
; la liquidazione in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 30/3/2020 avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal
[...]
Tribunale di Palermo il 18/2/2020, e in parziale riforma di detta sentenza: revoca integralmente il decreto ingiuntivo n° 3132/2017 emesso dal Tribunale di
Palermo; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_1
dall'appellante, liquidate in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile -riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BALESTRAZZI
VITTORIO e BALESTRAZZI FRANCESCO appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
appellata
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a d.i.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 823/2020 del 18/02/2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 3132/2017 revocandolo limitatamente all'ingiunzione di consegna di polizze assicurative e del piano di ammortamento relativi a contratto di mutuo in essere con . CP_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 20/3/2020,
Parte (di seguito per brevità Parte_1
contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, CP_1
a sua volta proponendo appello incidentale chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo per consegna.
Senza incombenti istruttori, dopo interruzione e riassunzione per il decesso del difensore dell'appellata, poi rimasta contumace, all'udienza collegiale dell'11 luglio
2025 la sola banca appellante ha concluso, riportandosi agli atti.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame principale merita accoglimento, mentre risulta infondato quello incidentale.
Come evidenziato, la controversia ha ad oggetto la consegna degli allegati al
Parte contratto di mutuo del 27.7.2007 in essere fra e e in particolare CP_1
del piano di ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate, delle quietanze di pagamento e del testo negoziale di polizze assicurative collegate al contratto.
Instaurato il contraddittorio con l'avvio del giudizio di opposizione, col quale la banca ha contestato ogni pretesa, precisando di non aver ricevuto richieste di consegna di documenti, anche ai sensi dell'art. 119 TUB;
ha comunque prodotto gli atti allegati al contratto di mutuo.
Il Tribunale ha quindi dato conto di tale deposito, e preso atto delle difese dell'opposta (che ha ribadito le deduzioni prospettate in monitorio) ha parzialmente accolto l'opposizione, evidenziando che la banca “ha adempiuto agli oneri che le imponevano la legge e il contratto posto in essere con la sig.ra , seppur a CP_1
seguito della notifica del decreto ingiuntivo ed anche nel corso del processo”, e ciò con riguardo a quella documentazione di cui ha acclarato l'obbligo di consegna.
All'esito di tali risultanze, dunque, e in disparte quanto si dirà appresso sul contratto di assicurazione, il decreto ingiuntivo andava integralmente revocato.
Difatti, devesi rammentare, richiamando costante giurisprudenza del Supremo
Collegio (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/05/2007 n.11660) che “l'opposizione non è
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 azione di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo e non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione, nel quale il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Pertanto, la sentenza che decide sull'opposizione, cosi come deve accogliere la pretesa creditoria rigettando l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione, analogamente deve respingere la pretesa medesima, accogliendo
l'opposizione e revocando il decreto, qualora accerti, su eccezione del debitore, che all'indicato momento il credito sia estinto, per effetto di successivo adempimento senza riserve dell'obbligato, salvo il riflesso, sulla regolamentazione delle spese, del fatto che tale adempimento sia intervenuto o sia stato eccepito solo nel corso del giudizio di opposizione.”.
Nel caso di specie, il tribunale ha dato conto dell'esecuzione del disposto contenuto nell'ingiunzione, evidenziando altresì l'insussistenza di obblighi inadempiuti con riguardo al piano di ammortamento 'con evidenza delle rate pagate' e alle polizze assicurative;
dunque, sussistevano i presupposti per la totale revoca dell'ingiunzione, restando ininfluente la circostanza che l'adempimento avvenne solo nel corso del giudizio. Non essendovi impugnazione sul capo relativo alle spese processuali, va
Parte dunque accolto il gravame di revocandosi integralmente il decreto ingiuntivo n°
3132/'17 emesso dal Tribunale di Palermo.
Ciò considerando che da disattendere il gravame incidentale, col quale è chiesta invece la conferma integrale del decreto, con evidente riguardo alle questioni relative al piano di ammortamento e alle polizze assicurative.
Difatti, è vero che “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.” (Cassazione civile sez. I,
28/3/2025 n. 8173); ma al contempo va considerato che l'esercizio di tale diritto in questa forma presuppone e l'esistenza del documento e l'inadempimento della banca.
Quanto al primo aspetto, esso rileva per le polizze assicurative, difettando anche in questa sede prova della conclusione di tale tipo di contratto, non risultando sufficiente che esso fosse contemplato nel testo negoziale del mutuo;
vale ricordare che a mente dell'art. 633 c.p.c. è onere del ricorrente in monitorio fornire prova dell'esistenza della
'cosa' oggetto della pretesa, e detta prova non emerge dal complesso degli elementi offerti (non vi è, ad esempio, indicazione dell'avvenuto pagamento di premio assicurativo).
Sul secondo aspetto, come già correttamente rilevato dal primo giudice, l'invio periodico degli estratti conto offre pieno riscontro delle modalità di pagamento e del quantum via via corrisposto, coerente col piano di ammortamento allegato al mutuo, come emerge dal raffronto possibile in base alla documentazione versata. Detta documentazione vale anche ad attestare l'avvenuto pagamento, sottraendo il debitore dal rischio di non avere riscontro contabile, funzionale a qualsiasi esigenza correlata alla sua posizione.
Del pari da disattendere, infine, l'ultimo motivo del gravame incidentale, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite: infatti, contrariamente a quanto dedotto da
, all'esito del giudizio si è avuta una sostanziale reciproca soccombenza, CP_1
risultando solo in parte fondate le ragioni della mutuataria, non potendosi fare ricorso al criterio della cd. soccombenza virtuale, ipotesi che viene in rilievo laddove non sia più in discussione il bene della vita oggetto di pretesa, mentre qui era rimasta in contestazione parte della pretesa. Non vi è stata perciò violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., il quale preclude soltanto la condanna della parte che vince completamente (cfr. Cassazione civile sez. I 2/1/2025 n. 27), mentre sono rimaste
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Parte definitivamente a carico di quelle della fase monitoria.
Pertanto, e conclusivamente, va accolto il solo gravame principale, revocandosi in toto il decreto ingiuntivo n° 3132/'17 emesso dal Tribunale di Palermo, confermandosi nel resto (spese di lite) la statuizione di prime cure.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (come detto, non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, compensate),
Parte l'esito della lite, che vede vittoriosa, impone di porle a carico dell'appellata
; la liquidazione in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 30/3/2020 avverso la sentenza n. 823/2020 resa dal
[...]
Tribunale di Palermo il 18/2/2020, e in parziale riforma di detta sentenza: revoca integralmente il decreto ingiuntivo n° 3132/2017 emesso dal Tribunale di
Palermo; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_1
dall'appellante, liquidate in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile
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