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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Mauro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trabia - Via Spalla, 28 90019 Trabia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2488 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2035/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1557/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – Sez. VI, depositata in data 03/05/2024, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI 2018, annullando le sole sanzioni e compensando le spese di lite.
L'appellante ha articolato, in sintesi, tre principali motivi di gravame:
Error in procedendo per omessa pronuncia, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di decidere sulla doglianza relativa alla errata applicazione delle tariffe TARI 2018, ritenute difformi rispetto a quelle vigenti secondo la delibera n. 18/2016, che l'appellante riteneva essere l'ultima validamente pubblicata sul portale del federalismo fiscale.
Error in procedendo per difetto di motivazione, affermando che la sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione circa la necessità di pubblicazione delle delibere tariffarie sul portale ministeriale e sull'impatto di tale obbligo nella determinazione del tributo.
Error in iudicando sulla compensazione delle spese, poiché il primo giudice – secondo l'appellante – avrebbe errato nel compensare le spese nonostante la parziale soccombenza dell'ente impositore.
Il Comune di Trabia, ritualmente intimato, non si è costituito nel presente grado ed è rimasto contumace.
L'appellante ha altresì reiterato l'eccezione di nullità integrale dell'avviso di accertamento TARI e ha chiesto la riforma totale della sentenza, oltre alla condanna dell'ente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'asserita omessa pronuncia (primo motivo)
Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudice di prime cure ha correttamente delimitato il thema decidendum, ritenendo assorbita la questione relativa alle tariffe in quanto non rilevante ai fini della parte di accoglimento (annullamento delle sanzioni) e in ogni caso non fondata nel merito.
L'asserita omissione non sussiste: il primo giudice ha valutato il quadro regolamentare applicabile e non ha ravvisato cause di invalidità dell'avviso tali da determinare l'annullamento integrale dell'atto impositivo.
Il motivo è dunque infondato.
2. Sul dedotto difetto di motivazione (secondo motivo)
La motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso logico– argomentativo, conforme al consolidato principio secondo cui la motivazione può essere anche concisa purché intellegibile e adeguata alla complessità della controversia.
Non ricorre pertanto il vizio lamentato. Il motivo è rigettato.
3. Sulle spese del primo grado (terzo motivo) Il giudice di primo grado ha legittimamente compensato le spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento del ricorso, secondo un criterio discrezionale conforme all'art. 92 c.p.c. Il motivo è pertanto infondato.
Spese del giudizio di appello
Poiché il Comune di Trabia è rimasto contumace, ancorché sostanzialmente vincente, non è possibile porre a carico dell'appellante soccombente le spese processuali.
Conseguentemente, nulla spese.
P.Q.M.
rigetta - nulla per le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3782/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Mauro Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trabia - Via Spalla, 28 90019 Trabia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2488 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2035/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 1557/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – Sez. VI, depositata in data 03/05/2024, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TARI 2018, annullando le sole sanzioni e compensando le spese di lite.
L'appellante ha articolato, in sintesi, tre principali motivi di gravame:
Error in procedendo per omessa pronuncia, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di decidere sulla doglianza relativa alla errata applicazione delle tariffe TARI 2018, ritenute difformi rispetto a quelle vigenti secondo la delibera n. 18/2016, che l'appellante riteneva essere l'ultima validamente pubblicata sul portale del federalismo fiscale.
Error in procedendo per difetto di motivazione, affermando che la sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione circa la necessità di pubblicazione delle delibere tariffarie sul portale ministeriale e sull'impatto di tale obbligo nella determinazione del tributo.
Error in iudicando sulla compensazione delle spese, poiché il primo giudice – secondo l'appellante – avrebbe errato nel compensare le spese nonostante la parziale soccombenza dell'ente impositore.
Il Comune di Trabia, ritualmente intimato, non si è costituito nel presente grado ed è rimasto contumace.
L'appellante ha altresì reiterato l'eccezione di nullità integrale dell'avviso di accertamento TARI e ha chiesto la riforma totale della sentenza, oltre alla condanna dell'ente al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sull'asserita omessa pronuncia (primo motivo)
Dall'esame della motivazione della sentenza impugnata emerge che il giudice di prime cure ha correttamente delimitato il thema decidendum, ritenendo assorbita la questione relativa alle tariffe in quanto non rilevante ai fini della parte di accoglimento (annullamento delle sanzioni) e in ogni caso non fondata nel merito.
L'asserita omissione non sussiste: il primo giudice ha valutato il quadro regolamentare applicabile e non ha ravvisato cause di invalidità dell'avviso tali da determinare l'annullamento integrale dell'atto impositivo.
Il motivo è dunque infondato.
2. Sul dedotto difetto di motivazione (secondo motivo)
La motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso logico– argomentativo, conforme al consolidato principio secondo cui la motivazione può essere anche concisa purché intellegibile e adeguata alla complessità della controversia.
Non ricorre pertanto il vizio lamentato. Il motivo è rigettato.
3. Sulle spese del primo grado (terzo motivo) Il giudice di primo grado ha legittimamente compensato le spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento del ricorso, secondo un criterio discrezionale conforme all'art. 92 c.p.c. Il motivo è pertanto infondato.
Spese del giudizio di appello
Poiché il Comune di Trabia è rimasto contumace, ancorché sostanzialmente vincente, non è possibile porre a carico dell'appellante soccombente le spese processuali.
Conseguentemente, nulla spese.
P.Q.M.
rigetta - nulla per le spese