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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9500/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. Parte_1
AR ER
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Assegno - pensione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - 28 d.lgs. 150/11, depositato in data 28/07/2025, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – l' , chiedendo di: CP_1
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato alla ricorrente il CP_1 diritto all'AUU a causa della titolarità, in capo alla stessa ricorrente, del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione
pagina 1 di 6 b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'AUU anche per il periodo successivo al dicembre 2024 e anche se titolare di un permesso ex art. 22, c.11, TU immigrazione;
c) condannare l' a pagare la somma di € 4.344,30 (o il diverso CP_1 importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturati da maggio 2025 al deposito del presente ricorso, oltre alla somma di € 1.448,10 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dall'agosto 2025 fino alla data della sentenza;
d) ordinare all' , occorrendo anche nell'ambito del piano di CP_1 rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, a riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso ex art. 22 c. 11 TU immigrazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere residente in Italia dal 2006 e di essere stata titolare, fino al dicembre 2024, di un permesso unico lavoro rilasciato per lavoro subordinato.
Parte attrice ha precisato di aver sempre lavorato da ultimo alle dipendenze della soc. cooperativa OTTO, in Fagnano Olona (VA), allorché, in data 31.8.2024, veniva licenziata per sopravvenuta inidoneità alla prestazione, accedendo alla NASPI. ha inoltre esposto di aver fatto domanda di AUU per i figli Parte_1 minori, percependolo regolarmente fino ad aprile 2025, da ultimo in misura pari ad € 1.448,10 mensili.
Nel mese di dicembre 2024 parte attrice ha richiesto un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno, ottenendolo per il mese di aprile 2025; in tale occasione, le veniva rilasciato un “permesso unico lavoro per attesa occupazione”.
In conseguenza di ciò, nel maggio 2025 la somma per AUU non veniva accreditata.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , rivendicando il CP_1 diritto di percepire l'AUU anche quale titolare di permesso ex art. 22, comma 11, TU immigrazione.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Verificata la possibilità di una definizione in via amministrativa della questione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha trattenuto la causa in decisione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il d.lgs. 230/2021 è stato istituito l'Assegno Unico Universale
(AUU), prestazione familiare riconosciuta per ogni figlio minorenne a carico incluso nel nucleo familiare come definito dal D.P.C.M. 159/07 istitutivo dell'ISEE.
In forza dell'art. 3 d.lgs. 230/2021, dedicato ai “Requisiti soggettivi del richiedente”, “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
pagina 3 di 6 b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
I requisiti che il richiedente deve dunque possedere per accedere all'Assegno Unico Universale, dal momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono dunque testualmente riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno (e non alla condizione occupazionale tout court).
L'Assegno Unico Universale deve pertanto ritenersi una prestazione assistenziale riconosciuta in correlazione alla permanenza regolare nel territorio dello Stato.
Tanto detto in via generale, nel caso di specie la ricorrente era titolare di Permesso unico di lavoro (da dicembre 2024), ed è titolare di Permesso attesa occupazione (da aprile 2025).
L'art. 5 comma 8.1 d.lgs. 268/1998 individua il Permesso unico di lavoro quale quel “permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione”, con la dicitura: "perm. unico lavoro".
L'art. 22 comma 11 d.lgs. 268/1998 chiarisce poi che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.”
Se, per qualsiasi causa, si verifica la perdita dell'occupazione, il lavoratore straniero continua ad essere regolarmente soggiornante, mutando il solo titolo del soggiorno.
Sempre in forza del citato art. 22 comma 11, infatti, il lavoratore straniero “può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'art. 19 d.lgs.150/2015, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
pagina 4 di 6 per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”;
(ciò che viene denominato nella prassi “permesso attesa occupazione”).
Conseguentemente, poiché – come già accennato – l'AUU deve ritenersi una prestazione assistenziale il riconoscimento della quale è correlato al soggiorno regolare nel territorio dello Stato, risulta essere condizione necessaria il possesso di un titolo legittimante il soggiorno (soggiorno il quale resta, come appena visto, regolare, anche pendente l'efficacia del “permesso attesa occupazione”).
Ne deriva che la fattispecie riguardante il lavoratore straniero, il quale abbia in essere un'attività lavorativa contestuale alla fruizione della prestazione (AUU), rappresenta solo una delle possibili ipotesi legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Peraltro, l'art. 2 della direttiva 2011/98 definisce il Permesso unico di lavoro come quel permesso di soggiorno legato ad un obiettivo di lavoro (for the purpose of work).
Alla luce di tale elemento interpretativo, il Permesso unico di lavoro di cui all'art. 5 comma 8.1 d.lgs. 268/1998 ed il c.d.
Permesso attesa occupazione ex art. 22 comma 11 d.lgs. 268/1998 si collocano sulla medesima direttrice, poiché entrambi finalizzati ad un obiettivo di lavoro, sia pure potenziale (nella transizione fra un'occupazione ed un'altra).
Sulla scia di tali argomentazioni, sarebbe irragionevole riconoscere l'AUU in presenza del Permesso unico di lavoro e non anche del
Permesso c.d. attesa occupazione.
Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori espressi dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'AUU in qualità di titolare di permesso ex art. 22, comma 11, TU immigrazione e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore di CP_1 [...]
della somma mensile di € 1.448,10 da dicembre 2024; Parte_1 condanna inoltre l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate CP_1 in euro 4524,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9500/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. Parte_1
AR ER
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA CP_1
Oggetto: Assegno - pensione
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. - 28 d.lgs. 150/11, depositato in data 28/07/2025, ha convenuto in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – l' , chiedendo di: CP_1
a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato alla ricorrente il CP_1 diritto all'AUU a causa della titolarità, in capo alla stessa ricorrente, del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione
pagina 1 di 6 b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire
l'AUU anche per il periodo successivo al dicembre 2024 e anche se titolare di un permesso ex art. 22, c.11, TU immigrazione;
c) condannare l' a pagare la somma di € 4.344,30 (o il diverso CP_1 importo che sarà ritenuto di giustizia) come maturati da maggio 2025 al deposito del presente ricorso, oltre alla somma di € 1.448,10 mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dall'agosto 2025 fino alla data della sentenza;
d) ordinare all' , occorrendo anche nell'ambito del piano di CP_1 rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, a riconoscere alla ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso ex art. 22 c. 11 TU immigrazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere residente in Italia dal 2006 e di essere stata titolare, fino al dicembre 2024, di un permesso unico lavoro rilasciato per lavoro subordinato.
Parte attrice ha precisato di aver sempre lavorato da ultimo alle dipendenze della soc. cooperativa OTTO, in Fagnano Olona (VA), allorché, in data 31.8.2024, veniva licenziata per sopravvenuta inidoneità alla prestazione, accedendo alla NASPI. ha inoltre esposto di aver fatto domanda di AUU per i figli Parte_1 minori, percependolo regolarmente fino ad aprile 2025, da ultimo in misura pari ad € 1.448,10 mensili.
Nel mese di dicembre 2024 parte attrice ha richiesto un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno, ottenendolo per il mese di aprile 2025; in tale occasione, le veniva rilasciato un “permesso unico lavoro per attesa occupazione”.
In conseguenza di ciò, nel maggio 2025 la somma per AUU non veniva accreditata.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , rivendicando il CP_1 diritto di percepire l'AUU anche quale titolare di permesso ex art. 22, comma 11, TU immigrazione.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Verificata la possibilità di una definizione in via amministrativa della questione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del
23.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha trattenuto la causa in decisione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il d.lgs. 230/2021 è stato istituito l'Assegno Unico Universale
(AUU), prestazione familiare riconosciuta per ogni figlio minorenne a carico incluso nel nucleo familiare come definito dal D.P.C.M. 159/07 istitutivo dell'ISEE.
In forza dell'art. 3 d.lgs. 230/2021, dedicato ai “Requisiti soggettivi del richiedente”, “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
pagina 3 di 6 b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
I requisiti che il richiedente deve dunque possedere per accedere all'Assegno Unico Universale, dal momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono dunque testualmente riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno (e non alla condizione occupazionale tout court).
L'Assegno Unico Universale deve pertanto ritenersi una prestazione assistenziale riconosciuta in correlazione alla permanenza regolare nel territorio dello Stato.
Tanto detto in via generale, nel caso di specie la ricorrente era titolare di Permesso unico di lavoro (da dicembre 2024), ed è titolare di Permesso attesa occupazione (da aprile 2025).
L'art. 5 comma 8.1 d.lgs. 268/1998 individua il Permesso unico di lavoro quale quel “permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione”, con la dicitura: "perm. unico lavoro".
L'art. 22 comma 11 d.lgs. 268/1998 chiarisce poi che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.”
Se, per qualsiasi causa, si verifica la perdita dell'occupazione, il lavoratore straniero continua ad essere regolarmente soggiornante, mutando il solo titolo del soggiorno.
Sempre in forza del citato art. 22 comma 11, infatti, il lavoratore straniero “può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'art. 19 d.lgs.150/2015, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
pagina 4 di 6 per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)”;
(ciò che viene denominato nella prassi “permesso attesa occupazione”).
Conseguentemente, poiché – come già accennato – l'AUU deve ritenersi una prestazione assistenziale il riconoscimento della quale è correlato al soggiorno regolare nel territorio dello Stato, risulta essere condizione necessaria il possesso di un titolo legittimante il soggiorno (soggiorno il quale resta, come appena visto, regolare, anche pendente l'efficacia del “permesso attesa occupazione”).
Ne deriva che la fattispecie riguardante il lavoratore straniero, il quale abbia in essere un'attività lavorativa contestuale alla fruizione della prestazione (AUU), rappresenta solo una delle possibili ipotesi legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Peraltro, l'art. 2 della direttiva 2011/98 definisce il Permesso unico di lavoro come quel permesso di soggiorno legato ad un obiettivo di lavoro (for the purpose of work).
Alla luce di tale elemento interpretativo, il Permesso unico di lavoro di cui all'art. 5 comma 8.1 d.lgs. 268/1998 ed il c.d.
Permesso attesa occupazione ex art. 22 comma 11 d.lgs. 268/1998 si collocano sulla medesima direttrice, poiché entrambi finalizzati ad un obiettivo di lavoro, sia pure potenziale (nella transizione fra un'occupazione ed un'altra).
Sulla scia di tali argomentazioni, sarebbe irragionevole riconoscere l'AUU in presenza del Permesso unico di lavoro e non anche del
Permesso c.d. attesa occupazione.
Il ricorso è dunque fondato e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori espressi dal D.M. 55/14.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire l'AUU in qualità di titolare di permesso ex art. 22, comma 11, TU immigrazione e, per l'effetto, condanna l' al versamento in favore di CP_1 [...]
della somma mensile di € 1.448,10 da dicembre 2024; Parte_1 condanna inoltre l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate CP_1 in euro 4524,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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