TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1214
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Tardività delle domande

    Il Collegio ha ritenuto che la domanda fosse presentata fuori termine, confermando la motivazione del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Non imputabilità dell'evento

    Il Collegio ha confermato la decisione dell'INPS, ritenendo che l'evento fosse imputabile alla responsabilità del datore di lavoro a causa di carenze manutentive e inadeguate politiche di sicurezza, come evidenziato dall'Azienda Sanitaria Provinciale e confermato da precedente giurisprudenza.

  • Rigettato
    Transitorietà della sospensione lavorativa

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione dell'INPS sulla non transitorietà fosse adeguata e non affetta da illogicità o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Tardività delle domande

    Il Collegio ha ritenuto che la domanda fosse presentata fuori termine, confermando la motivazione del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Non imputabilità dell'evento

    Il Collegio ha confermato la decisione dell'INPS, ritenendo che l'evento fosse imputabile alla responsabilità del datore di lavoro a causa di carenze manutentive e inadeguate politiche di sicurezza, come evidenziato dall'Azienda Sanitaria Provinciale e confermato da precedente giurisprudenza.

  • Rigettato
    Transitorietà della sospensione lavorativa

    Il Collegio ha ritenuto che la motivazione dell'INPS sulla non transitorietà fosse adeguata e non affetta da illogicità o travisamento dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1214
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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