Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2025, proposto da
OM RA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Giovanna Riviera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’INPS n. 650090071869 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.07/01/2025.0002047 per la cassa integrazione guadagni ordinaria presentata in data 7 gennaio 2025, relativa al periodo “6 gennaio 2025-16 febbraio 2025”, con inizio effettivo in data 7 gennaio 2025;
- del provvedimento dell’INPS n. 650090071870 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.03/03/2025.0051237 per la cassa integrazione guadagni presentata in data 3 marzo 2025, relativa al periodo “17 febbraio 2025-20 aprile 2025”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa RI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento dell’INPS n. 650090071869 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.07/01/2025.0002047 per la cassa integrazione guadagni ordinaria presentata in data 7 gennaio 2025, relativa al periodo “6 gennaio 2025-16 febbraio 2025”, con inizio effettivo in data 7 gennaio 2025; b) il provvedimento dell’INPS n. 650090071870 in data 21 luglio 2025, con cui è stata respinta la domanda n. INPS.6500.03/03/2025.0051237 per la cassa integrazione guadagni presentata in data 3 marzo 2025, relativa al periodo “17 febbraio 2025-20 aprile 2025”.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 5 novembre 2024, nell’unità operativa sita nella zona industriale di RA, si è sviluppato un incendio in prossimità della pressa “RP1”, poco dopo l’avvio dell’estrusione di un lotto; b) sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due operai hanno riportato scottature con infortuni chiusi in meno di trenta giorni; c) in data 6 novembre 2024 è intervenuta l’Azienda Sanitaria Provinciale di RA, che ha adottato la prescrizione n. 74/24/P del 20 dicembre 2024; d) la prescrizione non è stata impugnata onde evitare un rallentamento della ripresa produttiva; e) in data 20 dicembre 2024 la società ha presentato una prima domanda per la cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo “4 novembre 2024-22 dicembre 2024” (con inizio effettivo in data 6 novembre 2024), respinta dall’INPS con provvedimento n. 650090071104 del 23 marzo 2025; f) avverso il diniego è stato proposto ricorso, iscritto al n. 1157/2025 R.G. (poi respinto con sentenza n. 3109 in data 23 ottobre 2025); g) la società ha presentato due ulteriori domande di cassa integrazione guadagni ordinaria in data 7 gennaio 2025 e 3 marzo 2025, che costituiscono richieste di prosecuzione del sostegno per la medesima causale; h) sono intervenute interlocuzioni con l’INPS e in data 22 gennaio 2025 la società, su richiesta dell’Amministrazione, ha trasmesso il verbale di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria e ha modificato la causale della domanda relativa al periodo “7 gennaio 2025-16 febbraio 2025”, indicando quale nuova causa l’impraticabilità dei locali per ordine della pubblica autorità; i) l’INPS ha fondato il proprio diniego su due profili: - la tardività delle domande, in quanto presentate dopo il 31 dicembre 2024 per un evento occorso in data 5 novembre 2024; - la riconducibilità dell’evento alla responsabilità datoriale anche in relazione alle modifiche e innovazioni introdotte sul macchinario, tenuto conto dell’inidoneità della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione di manutenzioni specifiche su macchinari e presse oggetto dell’evento e dell’assenza di dettaglio in ordine agli interventi eseguiti; l) si contesta l’eccepita tardività delle domande, richiamando sul punto l’art. 15 del decreto legislativo n. 148/2015; m) si precisa che le domande si riferivano a periodi di sospensione con inizio effettivo in data 7 gennaio 2025 e 17 febbraio 2025; n) l’INPS, tra l’altro, ha prima riconosciuto la tempestività delle domande, per poi fondare la propria decisione sulla loro dedotta tardività; o) l’incendio va qualificato come evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell’impresa, non emergendo colpe nell’attività di manutenzione, né responsabilità di terzi verso cui avanzare richieste risarcitorie; p) si contesta la tesi dell’Amministrazione secondo cui le modifiche introdotte sul macchinario e la documentazione relativa alla manutenzione costituirebbero elementi idonei per fondare un giudizio di imputabilità e al riguardo si rileva che l’Istituto si è limitato a recepire le valutazioni dell'Azienda Sanitaria Provinciale, senza effettuare verifiche tecniche dirette e in difetto di una adeguata valutazione della documentazione prodotta; q) la transitorietà e temporaneità, inoltre, vanno valutate ex ante , senza considerare circostanze sopravvenute, mentre l’INPS ha escluso la sussistenza di tali requisiti sulla base della precedente fruizione della cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo “2 settembre 2024-1 dicembre 2024” in ragione dell'assenza di commesse e sulla base della successiva attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria; r) tale motivazione non costituisce un giudizio prognostico sulla ripresa dell’attività al momento della domanda, come richiesto dal decreto ministeriale n. 95442/2016, e l'Istituto ha omesso di valorizzare decisivi elementi in ordine alla continuità aziendale e alla ripresa dell'attività, come il trasferimento temporaneo della produzione presso altro sito, un contratto di subfornitura, la cessione di quote con impegno ad installare una nuova pressa nel sito di RA, l’avvio di un percorso di riorganizzazione con esame congiunto ex art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, l'autorizzazione per la cassa integrazione guadagni per il periodo “19 marzo 2025-30 settembre 2025”; s) l'esercizio della discrezionalità tecnica presuppone un accertamento rigoroso dei fatti, un'istruttoria approfondita e una motivazione adeguata, con richiamo anche alla legge n. 223/1991 e alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015, mentre nel caso di specie l’INPS non ha valutato e confutato in modo specifico le allegazioni e la documentazione prodotta dalla società, limitandosi a riprodurre i rilievi dell'Azienda Sanitaria Provinciale e a qualificare come non idonea la documentazione.
L'INPS si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile in quanto cumulativo, atteso che i due dinieghi si fondano su presupposti, autonomi e si riferiscono a periodi diversi; b) le domande erano tardive, posto che l’art. 15 del decreto legislativo n. 148/2015 indica il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell'attività e che l'evento è occorso in data 5 novembre 2024; c) le richieste non possono qualificarsi come proroghe, anche perché la prima istanza in data 20 dicembre 2024 non è stata assentita; d) non emergono circostanze idonee ad incidere sul termine indicato; e) non sussisteva il requisito della transitorietà, poiché: - quando le istanze sono state presentate la ricorrente fruiva di una precedente cassa integrazione guadagni per mancanza di commesse in relazione al periodo “2 settembre 2024-1 dicembre 2024”; - la successiva attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo “19 marzo 2025-30 settembre 2025” e l’assenza di un quadro volto alla rapida ripresa dell’attività deponevano anch'esse nel senso di una crisi non temporanea; f) la cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzata riguardava anche il periodo “4 aprile 2025-20 aprile 2025”, in parte coincidente con il periodo oggetto della cassa integrazione guadagni ordinaria; g) le risultanze dell’istruttoria hanno evidenziato profili di responsabilità datoriale per modifiche sostanziali del macchinario, non conformi agli standard di sicurezza, e per carenze relative alla manutenzione, richiamandosi sul punto la documentazione acquisita dall'Azienda Sanitaria Provinciale e le dichiarazioni raccolte in occasione delle indagini.
Con successiva memoria la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) è ammissibile l’impugnazione congiunta di atti riferibili al medesimo procedimento - inteso in senso ampio - e affetti da vizi comuni; b) entrambi i dinieghi si inscrivono nel procedimento scaturito dall’incendio in data 5 novembre 2024, emergendo l’unità del thema decidendum , come dimostrato dal fatto che medesimi elementi sono stati utilizzati dall'Amministrazione in entrambe le circostanze; c) le due istanze costituiscono delle semplici richieste di proroga; d) la procedura telematica non consente la presentazione di domande per un periodo superiore a tredici settimane e non permette l’inserimento di una domanda prima dell’inizio effettivo della sospensione o riduzione dell'attività; e) si ribadisce che l’incendio è derivato da un guasto improvviso e imprevedibile ed è stata documentata la regolare manutenzione e gli interventi finalizzati al miglioramento di sicurezza e controllo.
Con ulteriore memoria la ricorrente ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria è dipesa dal mancato accoglimento della cassa integrazione guadagni ordinaria e dalla necessità di garantire una copertura economica in vista di un piano industriale di sostituzione degli impianti danneggiati; b) le dichiarazioni rese da lavoratori in sede di sommarie informazioni non possono essere valorizzate per individuare la causa del guasto che ha causato l'incendio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento di diniego si fonda sulle seguenti plurime ragioni: “ Premesso che la domanda non risulta presentata nei termini previsti dalla normativa (entro il 31.12.24), essendo pervenuta in data 7/01/25 per un evento verificatosi in data 05/11/24, Nel merito delle ragioni addotte dall’azienda, considerata la relazione tecnica e la documentazione integrativa fornita dal datore di lavoro, a seguito del c.d. soccorso istruttorio attivato dall’istituto, vista la copiosa documentazione acquisita presso lo S.Pre.S.A.L., (Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), intervenuto per quanto di competenza dopo il verificarsi dell’evento, risultano elementi che riconducono l’evento alla responsabilità del datore di lavoro anche alla luce di recenti modifiche e innovazioni introdotte sul macchinario ove è scoppiato l’incendio. Nello specifico, la documentazione richiesta e prodotta dall’azienda in merito alla manutenzione effettuata sugli impianti interessati dall’evento non si rivela idonea a provare che la stessa è stata eseguita specificatamente sui macchinari e le presse oggetto dell’evento, né emerge il dettaglio degli interventi sugli impianti. Tale lacuna è stata rappresentata durante la fase del c.d. “soccorso istruttorio” senza produzione di nuova documentazione utile compreso il Piano analitico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulla pressa. Tenuto conto di quanto sopra, emerge quindi che la causale indicata nell’istanza, “incendio”, non può ritenersi integrabile sotto il profilo dell’imputabilità della causa e della transitorietà della sospensione lavorativa nell’ambito di un giudizio prognostico complessivo. Perdipiù sussistono periodi immediatamente precedenti di fruizione i CIGO con la causale “mancanza di commesse” (periodo dal 02/09/2024 al 01/12/2024) cui ha fatto seguito ulteriore istanza di intervento della cassa integrazione straordinaria. Pertanto, considerato che la domanda risulta presentata fuori termine, e considerata altresì non integrabile la causale addotta nonché l’assenza di elementi atti a far ritenere la transitorietà della sospensione dell’attività, se ne dispone il rigetto. ”.
Tenuto conto che si tratta di provvedimento plurimotivato, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto non essendovi prova della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio - in particolare la non imputabilità - la quale grava sull’azienda richiedente (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 8 luglio 2024, n. 616).
Il Collegio, sul punto, non ha ragione per discostarsi dalle argomentazioni già espresse in merito alla imputabilità dell’evento con sentenza n. 3109 del 3 novembre 2025, concernente il precedente provvedimento n. 650090071104 in data 23 marzo 2025 con il quale l’INPS ha respinto la domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria presentata dalla società ricorrente in relazione al periodo dal 4 novembre 2024 al 22 dicembre 2024, per il medesimo evento causale (l’incendio di cui si tratta), in quanto: a): in base alle risultanze istruttorie, era emerso un quadro di vetustà degli impianti di estrusione interessati dall'incendio; b) le politiche di sicurezza, gli interventi di manutenzione e/o modifiche e ammodernamenti effettuati anche sulla pressa interessata dall'evento e censurati dall'ente preposto (S.Pre.S.A.L.) non erano conformi sotto il profilo degli standards di sicurezza alla normativa di settore; c) non vi era stata contestazione nelle opportune sedi, da parte del datore di lavoro, delle conclusioni cui è giunto lo S.Pre.S.A.L.; d) i documenti inviati dall’impresa in sede di istruttoria non avevano inciso sulle risultanze della prescrizione dello S.Pre.S.A.L. e non risultava provata la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
Questa Sezione ha, invero, osservato quanto segue: “ La legittimità del diniego impugnato deve essere verificata alla luce dei presupposti costitutivi della misura di sostegno, come delineati dall’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 e dagli artt. 1, 2, 3 e 8 del decreto ministeriale n. 95442/2016, secondo i quali l’intervento della CIGO presuppone la sussistenza di un evento oggettivamente non imputabile all’impresa e di natura transitoria, tale da comportare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Sulla non imputabilità dell’evento.
Dalla ricostruzione istruttoria emerge che l’incendio del 5 novembre 2024 è dipeso dalla rottura dell’introduttore della billetta, con fuoriuscita di olio a contatto con parti calde della pressa. L’impianto interessato risultava oggetto, nel periodo 2020-2024, di interventi di revamping e di aggiornamento del software, con modifiche incidenti sulle prestazioni della macchina.
L’Amministrazione ha richiamato gli accertamenti compiuti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di RA, da cui risultavano carenze manutentive e l’assenza di un manuale d’uso aggiornato ai sensi della normativa vigente. Alla luce di tali elementi, l’INPS ha ritenuto che l’origine dell’incendio fosse riconducibile a scelte tecniche e manutentive imputabili alla gestione aziendale.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la rottura del cilindro costituirebbe un evento imprevedibile e non prevenibile, anche in considerazione dell’assenza di specifiche norme tecniche di settore. Tuttavia, tale argomentazione non appare idonea a superare il giudizio espresso dall’INPS.
Invero, il complessivo assetto organizzativo e tecnico relativo alla sicurezza e alla manutenzione degli impianti è, in linea di principio, imputabile a chi gestisce l’impresa, e l’assenza di specifiche linee guida UNI non vale di per sé a escludere il dovere organizzativo di prevenzione.
L’istituto della Cassa Integrazione Guadagni non può essere utilizzato per coprire rischi d’impresa o negligenze gestionali del datore di lavoro.
Come già affermato da questo Tribunale (sent. n. 2288/2024), “il requisito della non imputabilità deve intendersi nel senso che i fatti che hanno causato la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei alla sfera di controllo dell’imprenditore”.
Nel caso di specie, la carenza di manutenzione e l’inadeguatezza delle politiche di sicurezza evidenziate dall’ASP rientrano chiaramente nell’ambito della gestione imprenditoriale, con conseguente esclusione del requisito della non imputabilità…
Sull’istruttoria, le garanzie procedimentali e la motivazione.
Il contraddittorio procedimentale ha avuto luogo regolarmente.
Come è noto, l’Amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva della parte privata, essendo sufficiente che dal complessivo tenore della motivazione risultino chiaramente le ragioni per le quali le argomentazioni dell’interessata siano state ritenute non fondate.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato espone in modo coerente e completo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione di rigetto, consentendo al destinatario di comprendere il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
Sulla discrezionalità tecnica dell’INPS e limiti del sindacato giurisdizionale.
Va, inoltre, ricordato che, in materia di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’INPS esercita una discrezionalità di natura tecnica.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4114, richiamata anche da sentenza di questo Tribunale n. 2288/2024), “il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell’ammissione alla CIGO incontra limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’ente previdenziale”.
Tale sindacato può estendersi solo ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o sviamento di potere, profili che, nel caso in esame, non emergono né dalla motivazione del provvedimento né dalla documentazione prodotta.
Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento con cui l’INPS ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria presentata dalla società ricorrente risulta pienamente legittimo e conforme ai dati istruttori ”.
Alle considerazioni esposte va soggiunto che: a) l'INPS ha fatto propri i rilievi tecnici dell'Azienda Sanitaria Provinciale, consacrati in un provvedimento consolidato, non impugnato dalla ricorrente, e adeguatamente esposti in seno all’informativa di reato trasmessa all’Autorità giudiziaria; b) da tali atti risulta lo svolgimento di un’adeguata istruttoria (come detto recepita nei suoi esiti dall’Istituto previdenziale) attraverso: - sopralluoghi volti ad accertare le condizioni dei luoghi, il funzionamento e lo stato manutentivo dell’impianto interessato, ivi inclusa la componente del macchinario interessata dal guasto (cfr. descrizione e fotografia allegati all’informativa di reato); - acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dai lavoratori addetti alla produzione e alla manutenzione, i quali hanno rappresentato che gli interventi di manutenzione venivano effettuati all’occorrenza e senza programmazione specifica, di non avere mai avuto visione di specifici manuali d’uso o manutenzione, di avere segnalato verbalmente al datore di lavoro la preoccupazione in merito ad eventuali malfunzionamenti derivanti dalle modifiche apportate all’impianto nel giugno 2024 (pochi mesi prima dell’incendio) volti ad incrementare la velocità dell’introduttore billetta; - accertamenti tecnici sulla tipologia delle modifiche intervenute nell’impianto nel corso degli anni, valutate come sostanziali e, pertanto, tali da richiedere una procedura di valutazione del rischio specifico; - esame e valutazione della relazione tecnica e della documentazione manutentiva prodotta dalla impresa, ritenute non idonee a superare le evidenziate carenze manutentive e organizzative alla stessa imputabili; c) l’Istituto previdenziale ha attivato il “soccorso istruttorio”, ritenendo, all’esito, non provato che la manutenzione degli impianti aziendali fosse stata eseguita specificatamente sui macchinari e le presse oggetto dell’evento, anche in considerazione della mancata produzione, da parte della ricorrente, della documentazione integrativa richiesta, quale il piano analitico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulla pressa.
Per quanto precede, tenuto conto dell’assenza di una prova rigorosa da parte del richiedente in merito alla non imputabilità dell’evento che ha cagionato la sospensione dell’attività produttiva e considerata la natura eccezionale del beneficio di integrazione salariale di cui si discute, i provvedimenti impugnati, non affetti da vizi di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti e adeguatamente motivati, devono ritenersi legittimi.
Come precisato dalla giurisprudenza, invero, “ L’inadeguato, se non mancante, assolvimento del citato “onere probatorio” a carico dell’impresa ricorrente, non consente di addivenire ad un diverso giudizio circa la non imputabilità alle scelte dell’imprenditore della responsabilità della temporanea crisi aziendale ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, 8 luglio 2024, n. 616, cit., la quale ha, altresì, rimarcato, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che “ non è l’INPS a dover “dimostrare” la insussistenza della fattispecie per l’erogazione della CIG, bensì l’azienda, che la richiede, a dover fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi di carattere eccezionale richiesti dalla normativa per la concessione delle prestazioni CIG (la cui elargizione determina un esborso di risorse pubbliche) in deroga al generale principio della libertà e quindi della responsabilità d’impresa, che postula il suo fallimento con rilevazione delle attività e delle risorse lavorative da parte di altro e più valido imprenditore, ferme restando le necessarie misure di tutela dei lavoratori e delle loro famiglie, secondo le normali dinamiche di un mercato regolato» (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2022, n. 7098;Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8685)” (Cons. di Stato sent. n. 3470/2023) ”).
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE UR, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
RI OL, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI OL | IE UR |
IL SEGRETARIO