TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1201
TAR
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 per tardività della revisione della pianta organica

    Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968 per la revisione della pianta organica non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria. La sua violazione non incide sulla validità dell'atto tardivamente adottato.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere nella delimitazione della zona costituenda

    La delimitazione della nuova zona 10 e la ridefinizione di quelle esistenti appaiono legittime, in quanto volte a imprimere una maggiore omogeneità tra le diverse porzioni del territorio comunale quanto alla loro densità abitativa. La collocazione del nuovo esercizio, seppur in prossimità di strutture sanitarie, risponde a criteri di equa distribuzione del servizio in rapporto alla densità abitativa e a considerazioni prospettiche legate alle future esigenze della collettività.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere quanto al ridimensionamento della zona 1

    La revisione della pianta organica ha coinvolto anche altre zone del Comune, non solo quella di pertinenza della ricorrente, secondo un criterio di riequilibrio complessivo correlato al mutato quadro demografico. La scelta pianificatoria non necessita della previa definizione di specifici criteri relativi al dimensionamento di ciascuna zona, ma implica una valutazione complessiva riferita all'intero territorio comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1201
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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