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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3525/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2053 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso il sollecito pagamento IMU per l'anno 2019, n. 19185/2024, relativo ad un pregresso avviso di accertamento esecutivo IMU n. 19185/2024, dell'importo di € 900,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la illegittimità del sollecito in quanto l'immobile tassato era l'abitazione principale, quindi esente da imposta.
Lamentava, inoltre la prescrizione del tributo, non essendo stato notificato alcun atto prima del sollecito.
3. Nel giudizio si costituiva il Comune di Castel Volturno, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Il resistente ha documentato il regolare recapito del presupposto avviso di accertamento alla data del
10/09/2024.
Ai sensi dell'art. 26, comma 11, del decreto-legge 76/2020 s.m.i., la Società_1 S.p.A. nella sua qualità di gestore ex lege, della "Programma_1" di cui allo stesso art. 26 (anche nota come Società_2 ), con ogni valore legale per l'opponibilità a terzi, ha documentato il recapito dell'avviso (cfr. produzioni resistente).
Pertanto nessuna decadenza o prescrizione si era maturata al momento del recapito del sollecito impugnato.
6. Quanto al rilievo che l'immobile tassato costiuisse abitazione principale, tale censura è tardiva, in quanto andava proposta impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento recapitato nel 2024.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la tardività della riscossione può avere indotto il contribuente a ritenere estinto il debito tributario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3525/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2053 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso il sollecito pagamento IMU per l'anno 2019, n. 19185/2024, relativo ad un pregresso avviso di accertamento esecutivo IMU n. 19185/2024, dell'importo di € 900,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava la illegittimità del sollecito in quanto l'immobile tassato era l'abitazione principale, quindi esente da imposta.
Lamentava, inoltre la prescrizione del tributo, non essendo stato notificato alcun atto prima del sollecito.
3. Nel giudizio si costituiva il Comune di Castel Volturno, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Il resistente ha documentato il regolare recapito del presupposto avviso di accertamento alla data del
10/09/2024.
Ai sensi dell'art. 26, comma 11, del decreto-legge 76/2020 s.m.i., la Società_1 S.p.A. nella sua qualità di gestore ex lege, della "Programma_1" di cui allo stesso art. 26 (anche nota come Società_2 ), con ogni valore legale per l'opponibilità a terzi, ha documentato il recapito dell'avviso (cfr. produzioni resistente).
Pertanto nessuna decadenza o prescrizione si era maturata al momento del recapito del sollecito impugnato.
6. Quanto al rilievo che l'immobile tassato costiuisse abitazione principale, tale censura è tardiva, in quanto andava proposta impugnando tempestivamente l'avviso di accertamento recapitato nel 2024.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la tardività della riscossione può avere indotto il contribuente a ritenere estinto il debito tributario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.