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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 14 giugno 2024, sia all'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza sia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, il contribuente Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1 per come in atti rappresentato e difeso, ha proposto formale opposizione dinanzi a questa adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado avverso l'avviso di Intimazione di pagamento identificato dal numero 034 2024 90057470 35/000. Tale atto esattoriale risulta essere stato notificato al ricorrente in data 17 aprile 2024.
L'atto di riscossione oggetto di gravame reca l'intimazione perentoria al pagamento della somma di euro
15.090,18. Tale pretesa scaturisce, secondo la prospettazione contenuta nell'intimazione medesima, da un asserito atto presupposto, specificamente individuato dall'Agente della Riscossione nell'avviso di accertamento esecutivo n. TD301PF01343/2022, notificato il 21 settembre 2022.
L' atto prodromico (n. TD301PF01343/2022) risulterebbe emesso per l'anno di imposta 2016 e avrebbe ad oggetto il recupero a tassazione di maggiore Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), delle relative Addizionali Regionali e Comunali, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e all'applicazione degli interessi.
A fondamento della propria impugnazione, la difesa di parte ricorrente (anche mediante successiva e rituale memoria illustrativa depositata ex art. 32, co. 2, d.lgs. 546/1992) ha dedotto e argomentato plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, il ricorrente eccepisce in via preliminare e assorbente la nullità e la radicale inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per difetto assoluto di notifica dell'atto presupposto (Avviso di
Accertamento n. TD301PF01343/2022). La parte deduce non solo che la ricevuta di ritorno (Modello 23-I) depositata in atti dall'Ufficio risulta completamente "in bianco", ma anche che manca del tutto la prova dell'avvenuta accettazione postale e spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.), riducendosi la produzione dell'Ufficio a una mera copia di una busta recante un codice a barre [15463579053-5], priva di timbri o attestazioni postali.
In secondo luogo, la difesa eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto di credito vantato dall'Erario, per la maturata decadenza dal potere di accertamento (decorso il termine quinquennale per il 2016) e per l'intervenuta prescrizione del credito medesimo.
In terzo luogo, il contribuente evidenzia un macroscopico errore operato dall'Ufficio nella determinazione dei redditi di fabbricati per l'anno 2016. L'Ufficio avrebbe erroneamente imputato il reddito di un immobile
(C/3 sito in Castellammare di Stabia) nella misura del 50% in capo al ricorrente, ignorando il regime civilistico di comunione legale dei beni che riduce la quota al 25%. Tale circostanza fattuale, sottolinea la difesa, era stata peraltro già analizzata, riconosciuta e formalmente emendata dal medesimo Ufficio nel Verbale di
Accertamento con Adesione n. TD3A1PF00232/2021 relativo all'anno d'imposta 2015.
Nel rispetto dei termini processuali, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta contumace.
L'Ufficio ha contestato l'avversa prospettazione, depositando copia della relata di notifica dell'atto impositivo presupposto, assumendo che lo stesso sia stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tramite deposito presso la Casa Comunale in data 13/09/2022, affissione alla porta e invio della raccomandata informativa (C.A.D.). L'Ufficio argomenta che, essendosi la notifica regolarmente perfezionata, l'intimazione di pagamento non integra un nuovo atto impositivo e resta sindacabile esclusivamente per vizi propri, precludendo ogni eccezione di merito (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992).
L'Ufficio ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicazione indifferenziata del termine decennale ordinario (art. 2946 c.c.) per tutti i crediti erariali iscritti a ruolo, negando la prescrittibilità quinquennale per le sanzioni e richiamando al riguardo l'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
Con Ordinanza Interlocutoria n. 1417/2024 del 18 settembre 2024, il Collegio ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione avanzata dal contribuente, rilevando, in sede di cognizione sommaria, l'assenza del requisito del fumus boni iuris.
Esaurita la fase incidentale cautelare, la causa, alla presente udienza viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10012/2021) hanno chiarito che il contribuente può impugnare cumulativamente atto consequenziale (intimazione) e atto presupposto (accertamento non notificato), sollevando censure relative sia alla legittimità formale sia al merito della pretesa tributaria. In questa ipotesi, il giudice tributario è investito del potere-dovere ineludibile di valutare l'effettiva esistenza e validità della notifica dell'atto prodromico.
Il fulcro della presente controversia risiede nella verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'Avviso di Accertamento n. TD301PF01343/2022.
L'Ufficio assume di aver attivato la procedura sussidiaria per temporanea irreperibilità ex art. 140 c.p.c. in data 13 settembre 2022, adempiendo alle formalità del deposito, dell'affissione (cronologico n. 712) e dell'invio della raccomandata (C.A.D.) n. 15463579053-5.
Tuttavia, il procedimento delineato dall'art. 140 c.p.c. esige il rigoroso concorso di tre formalità concatenate, la cui prova incombe integralmente sul soggetto notificante. La giurisprudenza di legittimità è granitica nello statuire che, al fine di dimostrare il perfezionamento della notifica, la prova a carico dell'Amministrazione deve essere fornita esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (la cosiddetta
"cartolina di ritorno") della raccomandata informativa (C.A.D.) regolarmente e compiutamente redatto nelle sue parti essenziali dall'agente postale.
Come affermato dalla Suprema Corte, qualora l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non rechi alcuna indicazione riguardo all'esito della tentata consegna (o al compiuto maturarsi della giacenza), il procedimento notificatorio non può in alcun modo ritenersi completato, determinando l'inevitabile declaratoria di nullità dell'intera procedura. L'esame analitico della documentazione prodotta in giudizio dell'Agenzia delle Entrate disvela una doppia e gravissima omissione probatoria, sollevata dalla difesa del contribuente con la memoria illustrativa: L'Ufficio non ha depositato alcuna documentazione postale ufficiale attestante la materiale presa in carico del plico da parte di Poste Italiane. Agli atti figura unicamente la copia dell'Avviso di Ricevimento recante l'etichetta del codice a barre, sprovvista del timbro datario dell'ufficio postale di partenza.
Il Modello 23-I allegato dall'Ufficio risulta in bianco. Manca la firma di chicchessia, manca qualsiasi spunta sulle cause di mancata consegna, manca l'apposizione della data di immissione in cassetta e manca l'attestazione dell'inizio o della compiuta giacenza da parte dell'ufficiale postale.
Al cospetto di un avviso di ricevimento privo delle minime annotazioni postali idonee a certificare la sorte del plico, operano i principi ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 29479 del 07/11/2025, la quale esclude in radice il perfezionamento del procedimento notificatorio in assenza di idonea prova della C.A.D. L'atto impositivo non è dunque mai validamente entrato nella sfera di conoscibilità legale del ricorrente.
Alla luce dell'esame del ricorso, in cui il contribuente articola doglianze relative all'esatta quantificazione del reddito (quote di comproprietà) emerse in atti collaterali del 2021, si potrebbe astrattamente porre il quesito se tale conoscenza aliunde della pretesa sia idonea ad attivare la sanatoria processuale della notifica viziata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. ("raggiungimento dello scopo").
Tale istituto è radicalmente precluso nella fattispecie in esame.
La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025, ha statuito in maniera dirimente che la nullità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. ove il contribuente impugni tempestivamente l'atto consequenziale (intimazione di pagamento) per dedurre proprio l'omessa o invalida notifica dell'atto prodromico.
Ancor più incisivamente, sebbene l'impugnazione cumulativa dimostri indubbiamente la conoscenza "attuale" dell'atto, la sanatoria opera esclusivamente con effetto ex nunc, ossia dal momento della notificazione del ricorso (nel caso di specie, giugno 2024). Tale conoscenza tardiva non può retroagire per conferire validità ed efficacia interruttiva a un tentativo di notifica nullo risalente al 2022, e non ha, conseguentemente, l'effetto di salvare l'Amministrazione Finanziaria dalle decadenze procedimentali medio tempore maturate.
L'annualità d'imposta oggetto della vertenza è il 2016.
A norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, il termine ordinario invalicabile per notificare validamente atti impositivi di rettifica scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovverosia il 31 dicembre 2022.
Va rammentato che, in virtù della legislazione emergenziale (art. 67, D.L. n. 18/2020), i termini di decadenza hanno subito una sospensione straordinaria (e conseguente proroga) pari a 85 giorni.
Pertanto, il temine ultimo spirava fatalmente in data 26 marzo 2023.
L'assenza di un valido atto interruttivo e partecipativo antecedente a tale data ha determinato per l'Amministrazione Finanziaria l'irreversibile e insanabile decadenza dall'esercizio del potere impositivo.
Tale pronuncia assorbente travolge l'avviso di accertamento e priva il successivo avviso di intimazione di qualsivoglia legittimo titolo esecutivo, rendendo l'atto consequenziale inefficace.
Sebbene la declaratoria di decadenza risulti assorbente ai fini dell'annullamento dell'atto, il Collegio procede all'esame dell'eccezione di prescrizione, smentendo la ricostruzione formulata dall'Ufficio nelle proprie
Controdeduzioni, secondo cui l'intero coacervo dei crediti erariali soggiaceranno indistintamente al termine decennale ex art. 2946 c.c. L'intimazione di pagamento scompone il debito in plurime componenti: sorte capitale IRPEF (euro 6.531,00), Addizionali (euro 474,00 circa) e una gravosa sanzione pecuniaria amministrativa (euro 6.304,50).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, da ultimo con le recentissime ordinanze n. 24900 del 09/09/2025 e n. 11039 del 2024, hanno ribadito in termini inequivocabili la fondamentale scissione dei regimi prescrittivi applicabili: sebbene il tributo erariale puro (IRPEF) sconti l'ordinaria prescrizione decennale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie soggiacciono inderogabilmente al termine breve di cinque anni, fissato dall'art. 20, co. 3, del d.lgs. 472/1997.
Altresì, al medesimo termine quinquennale (ex art. 2948, n. 4, c.c.) obbediscono i tributi locali/regionali, quali le Addizionali all'IRPEF. La dedotta conversione del termine in decennale (c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.
c.) presuppone unicamente l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, circostanza palesemente assente nel caso in esame. Ne consegue che, a prescindere dal vizio di decadenza, l'intera frazione sanzionatoria e locale recata nell'intimazione impugnata risulta irrimediabilmente estinta per prescrizione.
A titolo di completezza argomentativa, il ricorrente censura, nel merito, l'errata imputazione del 50% dei redditi di fabbricati derivanti da un immobile di Categoria C/3 sito in Castellammare di Stabia, in patente dispregio del regime civilistico di comunione legale dei beni che limitava la sua titolarità rilevante ai fini IRPEF al solo 25%. Tale circostanza documentale oggettiva non era incognita all'Ufficio, essendo stata pacificamente acclarata nel Verbale di Accertamento con Adesione (n. TD3A1PF00232/2021) per l'anno d'imposta precedente (2015), ove la quota del reddito figurava correttamente ricalcolata e abbattuta al 25%.
L'Agenzia, per l'anno 2016, ha dunque commesso un palese errore sul presupposto materiale della pretesa.
La reiterazione di un simile abbaglio (errore sul presupposto d'imposta) configura un'ipotesi tipica ricadente nel perimetro dell'istituto dell'autotutela obbligatoria, sancita dal nuovo art. 10-quater, co. 1, lett. e), della L.
n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente). La legge impone che l'obbligo di annullamento d'ufficio cessi unicamente qualora sia "decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione".
Tuttavia, come chiarito nei paragrafi precedenti, essendo l'Avviso di Accertamento affetto da nullità/ inesistenza radicale della notifica, esso non è mai assurto alla qualifica di atto "definitivo". Di conseguenza, la suddetta preclusione temporale di un anno non si è mai perfezionata. Tuttavia, la pronuncia di annullamento assorbente per decadenza dell'intero impianto impositivo rende superflua la rimessione all'Ufficio per l'autotutela.
Le violazioni accertate circa la mancata instaurazione del contraddittorio, il superamento del termine di decadenza perentorio (anche prorogato), la maturata prescrizione quinquennale delle voci accessorie e sanzionatorie, impongono a questo Collegio l'inevitabile annullamento totale dell'intimazione di pagamento impugnata, priva di valido fondamento giuridico. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro per la soccombenza totale ex art. 15 d.lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., alla integrale rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.000 (mille) oltre al rimborso del CUT versato, CPA e IVA con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, RE
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034 2024 90057470 35 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3A1PF00232/2021 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, in data 14 giugno 2024, sia all'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza sia all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, il contribuente Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1 per come in atti rappresentato e difeso, ha proposto formale opposizione dinanzi a questa adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado avverso l'avviso di Intimazione di pagamento identificato dal numero 034 2024 90057470 35/000. Tale atto esattoriale risulta essere stato notificato al ricorrente in data 17 aprile 2024.
L'atto di riscossione oggetto di gravame reca l'intimazione perentoria al pagamento della somma di euro
15.090,18. Tale pretesa scaturisce, secondo la prospettazione contenuta nell'intimazione medesima, da un asserito atto presupposto, specificamente individuato dall'Agente della Riscossione nell'avviso di accertamento esecutivo n. TD301PF01343/2022, notificato il 21 settembre 2022.
L' atto prodromico (n. TD301PF01343/2022) risulterebbe emesso per l'anno di imposta 2016 e avrebbe ad oggetto il recupero a tassazione di maggiore Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), delle relative Addizionali Regionali e Comunali, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e all'applicazione degli interessi.
A fondamento della propria impugnazione, la difesa di parte ricorrente (anche mediante successiva e rituale memoria illustrativa depositata ex art. 32, co. 2, d.lgs. 546/1992) ha dedotto e argomentato plurimi motivi di gravame.
In primo luogo, il ricorrente eccepisce in via preliminare e assorbente la nullità e la radicale inesistenza giuridica dell'intimazione di pagamento per difetto assoluto di notifica dell'atto presupposto (Avviso di
Accertamento n. TD301PF01343/2022). La parte deduce non solo che la ricevuta di ritorno (Modello 23-I) depositata in atti dall'Ufficio risulta completamente "in bianco", ma anche che manca del tutto la prova dell'avvenuta accettazione postale e spedizione della raccomandata informativa (C.A.D.), riducendosi la produzione dell'Ufficio a una mera copia di una busta recante un codice a barre [15463579053-5], priva di timbri o attestazioni postali.
In secondo luogo, la difesa eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto di credito vantato dall'Erario, per la maturata decadenza dal potere di accertamento (decorso il termine quinquennale per il 2016) e per l'intervenuta prescrizione del credito medesimo.
In terzo luogo, il contribuente evidenzia un macroscopico errore operato dall'Ufficio nella determinazione dei redditi di fabbricati per l'anno 2016. L'Ufficio avrebbe erroneamente imputato il reddito di un immobile
(C/3 sito in Castellammare di Stabia) nella misura del 50% in capo al ricorrente, ignorando il regime civilistico di comunione legale dei beni che riduce la quota al 25%. Tale circostanza fattuale, sottolinea la difesa, era stata peraltro già analizzata, riconosciuta e formalmente emendata dal medesimo Ufficio nel Verbale di
Accertamento con Adesione n. TD3A1PF00232/2021 relativo all'anno d'imposta 2015.
Nel rispetto dei termini processuali, si è regolarmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta contumace.
L'Ufficio ha contestato l'avversa prospettazione, depositando copia della relata di notifica dell'atto impositivo presupposto, assumendo che lo stesso sia stato correttamente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tramite deposito presso la Casa Comunale in data 13/09/2022, affissione alla porta e invio della raccomandata informativa (C.A.D.). L'Ufficio argomenta che, essendosi la notifica regolarmente perfezionata, l'intimazione di pagamento non integra un nuovo atto impositivo e resta sindacabile esclusivamente per vizi propri, precludendo ogni eccezione di merito (art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992).
L'Ufficio ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicazione indifferenziata del termine decennale ordinario (art. 2946 c.c.) per tutti i crediti erariali iscritti a ruolo, negando la prescrittibilità quinquennale per le sanzioni e richiamando al riguardo l'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
Con Ordinanza Interlocutoria n. 1417/2024 del 18 settembre 2024, il Collegio ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione avanzata dal contribuente, rilevando, in sede di cognizione sommaria, l'assenza del requisito del fumus boni iuris.
Esaurita la fase incidentale cautelare, la causa, alla presente udienza viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 10012/2021) hanno chiarito che il contribuente può impugnare cumulativamente atto consequenziale (intimazione) e atto presupposto (accertamento non notificato), sollevando censure relative sia alla legittimità formale sia al merito della pretesa tributaria. In questa ipotesi, il giudice tributario è investito del potere-dovere ineludibile di valutare l'effettiva esistenza e validità della notifica dell'atto prodromico.
Il fulcro della presente controversia risiede nella verifica del perfezionamento del procedimento notificatorio dell'Avviso di Accertamento n. TD301PF01343/2022.
L'Ufficio assume di aver attivato la procedura sussidiaria per temporanea irreperibilità ex art. 140 c.p.c. in data 13 settembre 2022, adempiendo alle formalità del deposito, dell'affissione (cronologico n. 712) e dell'invio della raccomandata (C.A.D.) n. 15463579053-5.
Tuttavia, il procedimento delineato dall'art. 140 c.p.c. esige il rigoroso concorso di tre formalità concatenate, la cui prova incombe integralmente sul soggetto notificante. La giurisprudenza di legittimità è granitica nello statuire che, al fine di dimostrare il perfezionamento della notifica, la prova a carico dell'Amministrazione deve essere fornita esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (la cosiddetta
"cartolina di ritorno") della raccomandata informativa (C.A.D.) regolarmente e compiutamente redatto nelle sue parti essenziali dall'agente postale.
Come affermato dalla Suprema Corte, qualora l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non rechi alcuna indicazione riguardo all'esito della tentata consegna (o al compiuto maturarsi della giacenza), il procedimento notificatorio non può in alcun modo ritenersi completato, determinando l'inevitabile declaratoria di nullità dell'intera procedura. L'esame analitico della documentazione prodotta in giudizio dell'Agenzia delle Entrate disvela una doppia e gravissima omissione probatoria, sollevata dalla difesa del contribuente con la memoria illustrativa: L'Ufficio non ha depositato alcuna documentazione postale ufficiale attestante la materiale presa in carico del plico da parte di Poste Italiane. Agli atti figura unicamente la copia dell'Avviso di Ricevimento recante l'etichetta del codice a barre, sprovvista del timbro datario dell'ufficio postale di partenza.
Il Modello 23-I allegato dall'Ufficio risulta in bianco. Manca la firma di chicchessia, manca qualsiasi spunta sulle cause di mancata consegna, manca l'apposizione della data di immissione in cassetta e manca l'attestazione dell'inizio o della compiuta giacenza da parte dell'ufficiale postale.
Al cospetto di un avviso di ricevimento privo delle minime annotazioni postali idonee a certificare la sorte del plico, operano i principi ribaditi anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 29479 del 07/11/2025, la quale esclude in radice il perfezionamento del procedimento notificatorio in assenza di idonea prova della C.A.D. L'atto impositivo non è dunque mai validamente entrato nella sfera di conoscibilità legale del ricorrente.
Alla luce dell'esame del ricorso, in cui il contribuente articola doglianze relative all'esatta quantificazione del reddito (quote di comproprietà) emerse in atti collaterali del 2021, si potrebbe astrattamente porre il quesito se tale conoscenza aliunde della pretesa sia idonea ad attivare la sanatoria processuale della notifica viziata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. ("raggiungimento dello scopo").
Tale istituto è radicalmente precluso nella fattispecie in esame.
La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 11474 del 1° maggio 2025, ha statuito in maniera dirimente che la nullità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. ove il contribuente impugni tempestivamente l'atto consequenziale (intimazione di pagamento) per dedurre proprio l'omessa o invalida notifica dell'atto prodromico.
Ancor più incisivamente, sebbene l'impugnazione cumulativa dimostri indubbiamente la conoscenza "attuale" dell'atto, la sanatoria opera esclusivamente con effetto ex nunc, ossia dal momento della notificazione del ricorso (nel caso di specie, giugno 2024). Tale conoscenza tardiva non può retroagire per conferire validità ed efficacia interruttiva a un tentativo di notifica nullo risalente al 2022, e non ha, conseguentemente, l'effetto di salvare l'Amministrazione Finanziaria dalle decadenze procedimentali medio tempore maturate.
L'annualità d'imposta oggetto della vertenza è il 2016.
A norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, il termine ordinario invalicabile per notificare validamente atti impositivi di rettifica scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovverosia il 31 dicembre 2022.
Va rammentato che, in virtù della legislazione emergenziale (art. 67, D.L. n. 18/2020), i termini di decadenza hanno subito una sospensione straordinaria (e conseguente proroga) pari a 85 giorni.
Pertanto, il temine ultimo spirava fatalmente in data 26 marzo 2023.
L'assenza di un valido atto interruttivo e partecipativo antecedente a tale data ha determinato per l'Amministrazione Finanziaria l'irreversibile e insanabile decadenza dall'esercizio del potere impositivo.
Tale pronuncia assorbente travolge l'avviso di accertamento e priva il successivo avviso di intimazione di qualsivoglia legittimo titolo esecutivo, rendendo l'atto consequenziale inefficace.
Sebbene la declaratoria di decadenza risulti assorbente ai fini dell'annullamento dell'atto, il Collegio procede all'esame dell'eccezione di prescrizione, smentendo la ricostruzione formulata dall'Ufficio nelle proprie
Controdeduzioni, secondo cui l'intero coacervo dei crediti erariali soggiaceranno indistintamente al termine decennale ex art. 2946 c.c. L'intimazione di pagamento scompone il debito in plurime componenti: sorte capitale IRPEF (euro 6.531,00), Addizionali (euro 474,00 circa) e una gravosa sanzione pecuniaria amministrativa (euro 6.304,50).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, da ultimo con le recentissime ordinanze n. 24900 del 09/09/2025 e n. 11039 del 2024, hanno ribadito in termini inequivocabili la fondamentale scissione dei regimi prescrittivi applicabili: sebbene il tributo erariale puro (IRPEF) sconti l'ordinaria prescrizione decennale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie soggiacciono inderogabilmente al termine breve di cinque anni, fissato dall'art. 20, co. 3, del d.lgs. 472/1997.
Altresì, al medesimo termine quinquennale (ex art. 2948, n. 4, c.c.) obbediscono i tributi locali/regionali, quali le Addizionali all'IRPEF. La dedotta conversione del termine in decennale (c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.
c.) presuppone unicamente l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, circostanza palesemente assente nel caso in esame. Ne consegue che, a prescindere dal vizio di decadenza, l'intera frazione sanzionatoria e locale recata nell'intimazione impugnata risulta irrimediabilmente estinta per prescrizione.
A titolo di completezza argomentativa, il ricorrente censura, nel merito, l'errata imputazione del 50% dei redditi di fabbricati derivanti da un immobile di Categoria C/3 sito in Castellammare di Stabia, in patente dispregio del regime civilistico di comunione legale dei beni che limitava la sua titolarità rilevante ai fini IRPEF al solo 25%. Tale circostanza documentale oggettiva non era incognita all'Ufficio, essendo stata pacificamente acclarata nel Verbale di Accertamento con Adesione (n. TD3A1PF00232/2021) per l'anno d'imposta precedente (2015), ove la quota del reddito figurava correttamente ricalcolata e abbattuta al 25%.
L'Agenzia, per l'anno 2016, ha dunque commesso un palese errore sul presupposto materiale della pretesa.
La reiterazione di un simile abbaglio (errore sul presupposto d'imposta) configura un'ipotesi tipica ricadente nel perimetro dell'istituto dell'autotutela obbligatoria, sancita dal nuovo art. 10-quater, co. 1, lett. e), della L.
n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente). La legge impone che l'obbligo di annullamento d'ufficio cessi unicamente qualora sia "decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione".
Tuttavia, come chiarito nei paragrafi precedenti, essendo l'Avviso di Accertamento affetto da nullità/ inesistenza radicale della notifica, esso non è mai assurto alla qualifica di atto "definitivo". Di conseguenza, la suddetta preclusione temporale di un anno non si è mai perfezionata. Tuttavia, la pronuncia di annullamento assorbente per decadenza dell'intero impianto impositivo rende superflua la rimessione all'Ufficio per l'autotutela.
Le violazioni accertate circa la mancata instaurazione del contraddittorio, il superamento del termine di decadenza perentorio (anche prorogato), la maturata prescrizione quinquennale delle voci accessorie e sanzionatorie, impongono a questo Collegio l'inevitabile annullamento totale dell'intimazione di pagamento impugnata, priva di valido fondamento giuridico. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro per la soccombenza totale ex art. 15 d.lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., alla integrale rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € 1.000 (mille) oltre al rimborso del CUT versato, CPA e IVA con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 18 febbraio 2026.