CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37404 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da Vito di Nicola RE IL AN AI - Presidente - Sent. n. 1541/2025 sez. EN NI UC US LL - Relatore - UP – 28/10/2025 R.G.N. 21854/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Torino nel procedimento a carico di: Accossato LU nato a [...] il [...] RA ND nato a [...] il [...] TR LE nato a [...] il [...] IA DO nato a [...] il [...] CO SI nato a [...] il [...] De AR MA nato a [...] il [...] De AR LU nato a [...] il [...] IA AL nato a [...] il [...] GR AN LU nato a [...] il [...] VE SI nato a [...] il [...] OV ANluca nato a [...] il [...] MI IE nato a [...] il [...] NI SI nato a [...] il [...] IG IM nato a [...] il [...] ZI SI nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 3 Num. 37404 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/10/2025 2 NO RE nato a [...] il [...] AN GO nato a [...] il [...] SA AB nato a [...] il [...] SO IA nato a [...] il [...] RO LI nato a [...] il [...] NA ANni nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere US LL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE OL che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio;
lette le conclusioni dell'avv.to Testa Gloria difensore di SO IA che ha chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torino assolveva tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della L. 401/89 nonché IG IM anche in ordine al reato ex art. 6 bis comma 1 L. 401/89, rispettivamente perché il fatto non sussiste e, quanto al reato ex art. 6 bis citato, ascritto al IG, per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Torino, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. 3. Rappresenta, con riguardo al reato ex art. 6 commi 1 e 6 citato, che si tratta di reato di pericolo, rispetto al quale il giudice avrebbe erroneamente individuato il concetto di pericolo concreto, in quanto l’avrebbe identificato con l’effettivo contatto tra il destinatario del divieto di accesso in una data area, contemplato nella fattispecie incriminatrice, con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, piuttosto che, come invece dovuto, con la concreta possibilità di incontrare la tifoseria rivale. In particolare, l’affermazione dell’impossibilità di incontrarsi con la tifoseria rivale sarebbe stata smentita dai fatti, atteso che alla luce della annotazioni di polizia giudiziaria rilevanti, sarebbe emerso che il bar nel quale o in prossimità del quale sarebbero stati individuati gli imputati in concomitanza con partite o allenamenti a porte aperte, sarebbe 3 stato un noto punto di ritrovo della tifoseria granata di riferimento, collocato a circa 500 metri dall’ingresso del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. 4. Quanto all’assoluzione di IG IM in relazione all’ulteriore reato ex art. 6 bis del la L. 401/89, essa viene contestata siccome contraddittoria e manifestamente illogica, laddove non si è ritenuto sufficiente il riconoscimento operato da un operatore di polizia che ben conosceva l’imputato, e che lo avrebbe osservato a distanza ravvicinata, tanto da permettere all’imputato di lanciare una cinghia, colpendo l’auto ove era l’operatore. Inoltre, si sostiene che, diversamente da quanto riportato in sentenza, in nessun atto del procedimento risulterebbe che l’uomo identificato come IG fosse totalmente o parzialmente travisato, trattandosi di circostanza solo desunta dal giudice in base al fatto che in taluni fotogrammi, riproduttivi dei fatti, l’uomo indossava una felpa con cappuccio, che gli lasciava tuttavia scoperto interamente il volto. 1. Il ricorso, quale unico mezzo di impugnazione proponibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, è fondato con riguardo alla contestata assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della l. 401/89. 2. Va premesso che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che prevede il divieto di accesso ai luo manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite). La predetta esigenza, unita alla prescelta ampiezza dei concetti delimitanti lo spazio non accessibile per i soggetti colpiti dal divieto, lasciano comprendere come il legislatore abbia disegnato un reato di pericolo non già presunto, bensì concreto, come tale da accertare attraverso l’esame della situazione effettiva, nel quadro delle finalità di tutela della sicurezza e ordine pubblico e degli spazi comunque delineati ( luoghi di accesso alle manifestazioni sportive oppure di sosta transito o trasporto di chi partecipa o assiste alle medesime manifestazioni) ( in tal senso si è sostanzialmente espressa questa corte, con le sentenze della terza sezione n. 7531 del 10/09/2024 dep. 25/02/2025 e Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 – 02, secondo cui in tema di misure di prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, non costituisce violazione del divieto 4 di accesso ai sensi dell'dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, quindi, ragione di aggravamento nella misura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio, ove non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo, da tale condotta derivante, di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita da detta manifestazione). 3. Nel caso in esame, la decisione qui contestata è stata assunta non a seguito della verifica, alla luce del luogo di accertata presenza degli imputati, esaminato in rapporto alle vie di passaggio, sosta, transito o trasporto di chi partecipi o assiste alle manifestazioni vietate per gli imputati medesimi, della sussistenza o meno del rischio concreto di contatti tra questi ultimi e coloro che non dovrebbero in ipotesi poter incontrare;
bensì, solo attraverso la verifica, ex post, della mancata realizzazione di un tale incontro, così confondendo il pericolo concreto, da accertarsi, con l’evento del suo verificarsi. 4. É invece manifestamente infondata la censura riguardante il proscioglimento di IG IM in ordine all’ulteriore distinto reato, a lui ascritto, ex art. 6 bis l. 401/89. La critica del ricorrente, per cui la decisione del giudice sarebbe illogica a fronte del dato per cui il IG sarebbe stato già noto all’operatore di polizia che l’avrebbe riconosciuto, né sarebbe corrispondente alla realtà l’assunto di cui alla sentenza per cui l’uomo identificato nel IG sarebbe risultato travisato e come tale irriconoscibile, risente della assenza di ogni allegazione di dati documentali in grado di supportare gli argomenti così esposti. In violazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada dichiarato inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di IG IM limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 L. 401/089 nei confronti di tutti gli imputati. 5 dichiara inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di IG IM limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente US LL Vito di Nicola
udita la relazione svolta dal Consigliere US LL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FE OL che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio;
lette le conclusioni dell'avv.to Testa Gloria difensore di SO IA che ha chiesto l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso. 1. Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Torino assolveva tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della L. 401/89 nonché IG IM anche in ordine al reato ex art. 6 bis comma 1 L. 401/89, rispettivamente perché il fatto non sussiste e, quanto al reato ex art. 6 bis citato, ascritto al IG, per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Torino, con un unico motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. 3. Rappresenta, con riguardo al reato ex art. 6 commi 1 e 6 citato, che si tratta di reato di pericolo, rispetto al quale il giudice avrebbe erroneamente individuato il concetto di pericolo concreto, in quanto l’avrebbe identificato con l’effettivo contatto tra il destinatario del divieto di accesso in una data area, contemplato nella fattispecie incriminatrice, con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, piuttosto che, come invece dovuto, con la concreta possibilità di incontrare la tifoseria rivale. In particolare, l’affermazione dell’impossibilità di incontrarsi con la tifoseria rivale sarebbe stata smentita dai fatti, atteso che alla luce della annotazioni di polizia giudiziaria rilevanti, sarebbe emerso che il bar nel quale o in prossimità del quale sarebbero stati individuati gli imputati in concomitanza con partite o allenamenti a porte aperte, sarebbe 3 stato un noto punto di ritrovo della tifoseria granata di riferimento, collocato a circa 500 metri dall’ingresso del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. 4. Quanto all’assoluzione di IG IM in relazione all’ulteriore reato ex art. 6 bis del la L. 401/89, essa viene contestata siccome contraddittoria e manifestamente illogica, laddove non si è ritenuto sufficiente il riconoscimento operato da un operatore di polizia che ben conosceva l’imputato, e che lo avrebbe osservato a distanza ravvicinata, tanto da permettere all’imputato di lanciare una cinghia, colpendo l’auto ove era l’operatore. Inoltre, si sostiene che, diversamente da quanto riportato in sentenza, in nessun atto del procedimento risulterebbe che l’uomo identificato come IG fosse totalmente o parzialmente travisato, trattandosi di circostanza solo desunta dal giudice in base al fatto che in taluni fotogrammi, riproduttivi dei fatti, l’uomo indossava una felpa con cappuccio, che gli lasciava tuttavia scoperto interamente il volto. 1. Il ricorso, quale unico mezzo di impugnazione proponibile avverso la tipologia di sentenza impugnata, è fondato con riguardo alla contestata assoluzione di tutti gli imputati in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 della l. 401/89. 2. Va premesso che la ratio della norma, art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che prevede il divieto di accesso ai luo manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve rinvenirsi nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite). La predetta esigenza, unita alla prescelta ampiezza dei concetti delimitanti lo spazio non accessibile per i soggetti colpiti dal divieto, lasciano comprendere come il legislatore abbia disegnato un reato di pericolo non già presunto, bensì concreto, come tale da accertare attraverso l’esame della situazione effettiva, nel quadro delle finalità di tutela della sicurezza e ordine pubblico e degli spazi comunque delineati ( luoghi di accesso alle manifestazioni sportive oppure di sosta transito o trasporto di chi partecipa o assiste alle medesime manifestazioni) ( in tal senso si è sostanzialmente espressa questa corte, con le sentenze della terza sezione n. 7531 del 10/09/2024 dep. 25/02/2025 e Sez. 3, n. 43575 del 11/07/2018, Rv. 275390 – 02, secondo cui in tema di misure di prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, non costituisce violazione del divieto 4 di accesso ai sensi dell'dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, quindi, ragione di aggravamento nella misura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, la mera visione della competizione oggetto della interdizione da una casa privata adiacente allo stadio, ove non si accerti anche la sussistenza del concreto pericolo, da tale condotta derivante, di contatti personali con gli spettatori in entrata e in uscita da detta manifestazione). 3. Nel caso in esame, la decisione qui contestata è stata assunta non a seguito della verifica, alla luce del luogo di accertata presenza degli imputati, esaminato in rapporto alle vie di passaggio, sosta, transito o trasporto di chi partecipi o assiste alle manifestazioni vietate per gli imputati medesimi, della sussistenza o meno del rischio concreto di contatti tra questi ultimi e coloro che non dovrebbero in ipotesi poter incontrare;
bensì, solo attraverso la verifica, ex post, della mancata realizzazione di un tale incontro, così confondendo il pericolo concreto, da accertarsi, con l’evento del suo verificarsi. 4. É invece manifestamente infondata la censura riguardante il proscioglimento di IG IM in ordine all’ulteriore distinto reato, a lui ascritto, ex art. 6 bis l. 401/89. La critica del ricorrente, per cui la decisione del giudice sarebbe illogica a fronte del dato per cui il IG sarebbe stato già noto all’operatore di polizia che l’avrebbe riconosciuto, né sarebbe corrispondente alla realtà l’assunto di cui alla sentenza per cui l’uomo identificato nel IG sarebbe risultato travisato e come tale irriconoscibile, risente della assenza di ogni allegazione di dati documentali in grado di supportare gli argomenti così esposti. In violazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 – 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada dichiarato inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di IG IM limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica in ordine ai reati ex art. 6 commi 1 e 6 L. 401/089 nei confronti di tutti gli imputati. 5 dichiara inammissibile il ricorso del p.m. nei confronti di IG IM limitatamente al reato di cui all'art. 6 bis legge n. 401 del 1989. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 28.10.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente US LL Vito di Nicola